L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema di welfare per i professionisti del settore. Spesso si tende a restringere l'ambito di attività dell'Enpaf alla mera riscossione dei contributi e alla conseguente erogazione di pensioni. Tuttavia, è di vitale importanza riconoscere che fra i compiti istituzionali dell'Ente vi è anche la corresponsione di indennità e contributi volti a supportare i farmacisti in momenti cruciali della loro vita professionale e familiare, in particolare quelli legati alla genitorialità. L'Enpaf eroga infatti pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto, secondo le norme di legge o di regolamento.
L'ENPAF e il Suo Ruolo Istituzionale nel Panorama Previdenziale
L'iscrizione all'Enpaf è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo professionale dei farmacisti. Questo ente, inizialmente un organismo di diritto pubblico, si è trasformato in fondazione di diritto privato con decreto interministeriale 7 novembre 2000, rimanendo ferma l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti. Tale iscrizione conferisce diritto a una pensione che verrà corrisposta al raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento dell'Ente, ma non solo. Il ruolo dell'Enpaf si estende ben oltre la previdenza strettamente intesa, abbracciando un impegno più ampio nel rafforzamento del welfare previdenziale integrato. Questo include, ad esempio, il contributo una tantum per le spese di asili nido e scuole dell'infanzia, le misure di conciliazione vita-lavoro, la copertura sanitaria integrativa e le borse di studio per i figli degli iscritti. Tali iniziative dimostrano la volontà dell'Ente di accompagnare i farmacisti nella costruzione del proprio percorso professionale e familiare, attraverso una riforma condivisa e responsabile di un sistema di welfare previdenziale solido, capace di rispondere alle sfide generazionali e demografiche del nostro tempo.

Il Contributo di Sostegno alla Genitorialità: Un Impegno Rinnovato e Potenziato
L'Enpaf rinnova e potenzia il contributo di sostegno alla genitorialità per i farmacisti, riducendo i requisiti di accesso ed estendendo i termini per la domanda. Questa misura rappresenta una conferma e un rafforzamento di una politica di welfare avviata nel 2024, e specificamente destinata ai casi di nascita, adozione e affidamento preadottivo di un minore. La misura, operativa dal settembre 2024, ha già registrato un utilizzo significativo: sono state liquidate 507 prestazioni per un importo complessivo di 513 mila euro. Questo riscontro concreto ha spinto l'Ente non solo a rifinanziare l'intervento, ma anche ad ampliare la platea dei beneficiari, dimostrando la sensibilità dell'Enpaf verso le esigenze delle famiglie dei farmacisti.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha infatti approvato un nuovo stanziamento per il contributo di sostegno alla genitorialità, affiancandovi una serie di modifiche volte a facilitare l’accesso allo stesso. Le pubblicazioni relative a questa misura riguardano le sole domande presentate entro la data del 28 gennaio 2026 e che, pertanto, sono state valutate in base ai requisiti della delibera n. 39/2024. È importante notare che successive pubblicazioni interesseranno le istanze ricevute dopo tale data, le quali verranno periodicamente rese note tramite questa sezione del sito e per la cui valutazione verranno utilizzati i nuovi requisiti che saranno approvati con eventuali nuove delibere.
Modifiche ai Requisiti di Accesso e ai Termini di Presentazione
Il nuovo regolamento, approvato con la delibera n. 39/2024, ha introdotto significative agevolazioni per i richiedenti:
- Anzianità minima di iscrizione e di contribuzione: Scende da 5 a 3 anni, facilitando l'accesso anche ai farmacisti più giovani o a coloro che si sono iscritti più recentemente.
- Soglia massima dell’ISEE: Viene innalzata da 30.000 a 35.000 euro, permettendo a un numero maggiore di famiglie di rientrare nei parametri di eleggibilità.
- Limite del patrimonio mobiliare: Passa da 40.000 a 50.000 euro. A questo importo base si aggiunge un incremento di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al secondo, fino a un tetto massimo complessivo di 65.000 euro. Queste modifiche riflettono una maggiore attenzione alla composizione del nucleo familiare e alle sue specifiche esigenze economiche. In precedenza, era previsto un patrimonio mobiliare non superiore ai 40.000 euro, con l'aggiunta di ulteriori 5.000 euro per ciascun componente successivo al secondo.
A rendere la misura più flessibile è anche l’estensione dei termini per la presentazione delle domande: il periodo utile passa da 180 giorni a un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Questa estensione offre alle famiglie un lasso di tempo più ampio per raccogliere la documentazione necessaria e presentare la richiesta senza fretta.
Maurizio Pace, Presidente dell’Enpaf, ha dichiarato: “Con il rinnovo di questa misura, confermiamo in modo concreto il nostro impegno a favore delle farmaciste e dei farmacisti, e in particolare delle giovani generazioni. L’obiettivo è accompagnarli nella costruzione del proprio percorso professionale e familiare, attraverso una riforma condivisa e responsabile di un sistema di welfare previdenziale solido, capace di rispondere alle sfide generazionali e demografiche del nostro tempo”.

L'Indennità di Maternità ENPAF: Destinatari e Condizioni di Eleggibilità
L'ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte sempre che la stessa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento. Questa è la prima e fondamentale condizione per poter fruire dell’indennità di maternità. Questo principio assicura che non vi siano duplicazioni di benefici e che l'intervento dell'Enpaf si concentri sui casi non coperti da altri sistemi previdenziali.
Soggetti Avanti Diritto
Hanno titolo all'indennità di maternità le seguenti categorie di iscritte, poiché per il medesimo evento non vi è altro Ente o Istituto tenuto al pagamento del beneficio:
- Le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia.
- Le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia.
- Le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego, a condizione che non percepiscano l'indennità di disoccupazione che si converte in indennità giornaliera di maternità da parte dell'INPS. L'ENPAF eroga l’indennità di maternità anche all’iscritta che, nel periodo assistibile (due mesi prima e tre dopo il parto), si trovi in stato di disoccupazione temporanea e involontaria con iscrizione al Centro per l’Impiego, in quanto, di norma in relazione al parto non fruisce di copertura indennitaria da parte di altro Ente o Istituto. L’ENPAF, tuttavia, non corrisponde l’emolumento in questione nel caso in cui l’iscritta percepisca l’indennità di disoccupazione che, nel periodo assistibile, si converte in indennità giornaliera di maternità corrisposta dall’INPS. Inoltre, l’INPS corrisponde l’indennità giornaliera di maternità, anche alle lavoratrici gestanti che all’inizio del periodo di congedo di maternità si trovino in disoccupazione, purché tra l’inizio della disoccupazione e quello dell’inizio del congedo di maternità non siano decorsi più di sessanta giorni.
- Coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA.
- Coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all’Enpaf.
- Le iscritte che, pur non essendo disoccupate, non svolgano alcuna attività lavorativa.
- Le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto non sono tenute ad iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS, oppure, se iscritte alla Gestione Separata, versano l’aliquota contributiva ridotta che non include la quota per la maternità. Nel caso di iscrizione alla Gestione Separata, occorre verificare l’aliquota contributiva che l’iscritta è tenuta a versare: se versa l’aliquota massima, questa contiene anche la quota di maternità, ottenendo copertura dall'INPS; in caso di versamento dell’aliquota contributiva ridotta, l’evento non riceve copertura dall’Istituto, e quindi l'ENPAF provvede all'erogazione.
- Limitatamente all'evento del parto e per il periodo post-partum (tre mesi), il padre libero professionista ha diritto all'indennità in caso di morte o grave infermità della madre libera professionista, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Soggetti Non Avanti Diritto
Non hanno diritto all’indennità di maternità le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, poiché già soggette alla copertura INPS. Parimenti, non ne hanno diritto le iscritte assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS. Un esempio tipico è la titolare di un'erboristeria: in qualità di titolare di esercizio commerciale nel quale non avviene la vendita di farmaci, diversamente da una farmacia o da una "parafarmacia", è obbligatoriamente iscritta alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS e, quindi, fruisce della copertura indennitaria da parte di quest’ultimo Istituto. Anche le iscritte assicurate presso la Gestione Separata INPS non ne hanno diritto se versano l’aliquota contributiva massima, nella quale è compresa anche la quota per la copertura della maternità. In tutti questi casi, l’erogazione avviene ad opera di altri Enti o istituti e dunque non è a carico dell’ENPAF.

Dettagli sull'Indennità di Maternità: Durata, Importo e Modalità di Calcolo
L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto, coprendo un periodo complessivo di cinque mesi. L’emolumento viene erogato nella stessa misura anche in caso di interruzione della gravidanza che sia intervenuta dopo il compimento del sesto mese. Se l'interruzione di gravidanza si verifica a partire dal terzo mese (12^ settimana) ma prima del compimento del sesto mese, spetta un’indennità pari a una sola mensilità.
L'importo totale relativo all’indennità di maternità è pari a euro 4.958,20, a cui si applica la ritenuta d’acconto del 20%.
Calcolo dell'Indennità in Casi Specifici
Secondo quanto previsto dall’art. 70, comma 2 del decreto legislativo n. 151/2001, l’indennità di maternità viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
Un caso particolare riguarda le titolari di farmacia. Nel caso di una titolare di farmacia, i redditi prodotti sono redditi di impresa e, dunque, non possono essere presi a riferimento come base del calcolo dell’indennità secondo la modalità standard. In questa situazione, la normativa contempla un criterio residuale costituito dal salario minimo giornaliero del settore commercio, il quale viene annualmente aggiornato e che rappresenta la base di calcolo dell’indennità di maternità in questione.
Indennità in Caso di Adozione e Affidamento
Il decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni prevede il diritto alla corresponsione della indennità di maternità anche nel caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. L'ENPAF corrisponde l’indennità per le stesse categorie di iscritte sopra indicate.
- Adozione (nazionale o internazionale): L’ammontare dell’emolumento viene commisurato ai cinque mesi successivi all’ingresso nella famiglia del minore adottato. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore.
- Affidamento provvisorio: In caso di affidamento, l'emolumento verrà corrisposto per un periodo massimo di tre mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia.
Indennità di Maternità - ENPAP
Presentazione della Domanda di Indennità di Maternità: Termini e Documentazione
Per ottenere l’indennità di maternità, è fondamentale rispettare i termini di presentazione e allegare la documentazione richiesta.
Termini di Presentazione
- Per gravidanza e parto: La domanda va presentata non prima del sesto mese di gravidanza (corrispondente alla 27^ settimana) e non oltre il termine di decadenza perentorio di 180 giorni dalla data del parto. È opportuno ricordare che l’indennità viene corrisposta anche nel caso di interruzione della gravidanza; in tal caso la domanda va presentata entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data in cui è intervenuto l’aborto.
- Per adozione o affidamento: La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.
Documentazione Necessaria
Per facilitare la procedura, l'Ente mette a disposizione online la modulistica necessaria:
- È possibile visualizzare e stampare online il Regolamento per la liquidazione dell’indennità di maternità.
- Sono disponibili per la visualizzazione e la stampa online la domanda di indennità di maternità in formato PDF (Acrobat) per la madre.
- È inoltre disponibile la domanda di indennità di maternità richiesta dal padre in formato PDF (Acrobat), per i casi previsti dalla normativa.
Contribuzione ENPAF: Riduzioni e Requisiti
La contribuzione previdenziale e assistenziale all’ENPAF è obbligatoria per tutti gli iscritti. In base alla normativa vigente, il contributo è forfetario, dunque stabilito in cifra fissa, non frazionabile e dovuto integralmente quale che sia la durata dell'iscrizione nell’anno. Anche un solo giorno di iscrizione nell’anno, quindi, comporta l’obbligo del pagamento integrale del contributo. Per evitare di pagare il contributo dell’anno, è necessario richiedere e ottenere la cancellazione dall’Ordine nell’anno precedente.
Il contributo si paga in tre rate tramite bollettini bancari.
Possibilità di Riduzione del Contributo
Nonostante il contributo nasca intero, è possibile ottenere la riduzione nei casi previsti dal Regolamento (art. 21). Tuttavia, non basta trovarsi in una delle condizioni previste; occorre essere in tale situazione per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell’anno o per almeno la metà più uno dei giorni del primo anno di iscrizione. Ciò significa che, al fine di ottenere la riduzione del contributo previdenziale obbligatorio, non è sufficiente che l’iscritto si trovi nella condizione prevista dal Regolamento al momento in cui presenta la domanda, ma è necessario che dimostri il possesso della condizione medesima per il periodo richiesto. Ad esempio, se un iscritto all’Ordine nel mese di marzo ha prodotto, ai fini della riduzione contributiva, una dichiarazione di disponibilità all’attività lavorativa vistata dal Centro per l’impiego nel mese di ottobre, questa non sarebbe sufficiente a coprire il periodo minimo di sei mesi e un giorno.
Soggetti Avanti Diritto alla Riduzione
Hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF:
- Gli iscritti che esercitino attività professionale in relazione alla quale siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ovvero ad altra previdenza obbligatoria e che non abbiano redditi professionali esenti da contribuzione previdenziale.
- Gli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione involontaria.
Un esempio specifico fornito dall'Ente riguarda il caso di un iscritto che svolge attività professionale nell’ambito di una borsa di studio. Se in relazione a tale attività non è soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell’ENPAF, non vengono riscontrate le condizioni stabilite dal Regolamento per accordare la riduzione richiesta.
Soggetti Non Avanti Diritto alla Riduzione
Non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia e i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991.
Termini e Frequenza della Domanda di Riduzione
La domanda di riduzione va presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il contributo. Il termine è perentorio, e in caso la domanda non venga presentata verrà attribuita per l'anno interessato la quota intera. Per il farmacista iscritto per la prima volta, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in cui per la prima volta viene richiesto il pagamento della contribuzione, che di regola è l'anno successivo a quello di iscrizione.
La frequenza di presentazione della domanda dipende dalla stabilità della situazione lavorativa:
- Se la condizione che ha dato diritto alla contribuzione ridotta non è cambiata, non occorre ripresentare la domanda. Ad esempio, in caso di richiesta di riduzione presentata con una situazione di lavoro a tempo indeterminato, la domanda va presentata solo all'inizio del rapporto di lavoro.
- In caso di situazioni temporanee, come ad esempio un rapporto di lavoro a tempo determinato, la domanda va presentata tutti gli anni.
- In sintesi, la domanda di riduzione va presentata ogni qualvolta cambi la posizione dell'iscritto.
Un problema comune si verifica quando lo scadere di un rapporto di lavoro a tempo determinato, magari di durata complessiva inferiore a sei mesi e un giorno nell’anno, non è seguito da alcuna comunicazione da parte dell'iscritto in merito alla posizione lavorativa successivamente ricoperta. Per questo motivo, viene applicata la contribuzione in misura intera, che costituisce la misura generale applicabile ad ogni iscritto.
Il Contributo di Solidarietà
La modifica del regolamento, entrata in vigore nel 2004, ha introdotto il contributo di solidarietà di ammontare pari al 3% del contributo in misura intera. Si tratta di un contributo che non è utile ai fini della maturazione del diritto a pensione.

Le Prestazioni Pensionistiche ENPAF: Un Quadro Generale
Oltre ai contributi di sostegno e alle indennità, l'ENPAF gestisce un complesso sistema di prestazioni pensionistiche, la cui comprensione è cruciale per la pianificazione a lungo termine della carriera professionale.
Il Riscatto del Corso di Studi Universitari
A decorrere dalla riforma del regolamento ENPAF entrata in vigore nell’anno 1988, il riscatto del corso di studi universitari non è più utile ai fini dell’anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per il diritto alla pensione di anzianità. Produce unicamente un incremento economico dell’importo di pensione diretta. Quanto sopra vale anche per le quote di riscatto versate in anni in cui era vigente la diversa normativa regolamentare che ne prevedeva la computabilità ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità. Il rapporto assicurativo - previdenziale, infatti, è un rapporto “aperto” e come tale suscettibile di risentire dell’effetto di tutte le modifiche normative che nel frattempo dovessero intervenire, con l’unico limite degli eventuali diritti quesiti o semi - quesiti. Proprio per questo motivo, l’art. 9 del regolamento ENPAF ha stabilito un regime transitorio che ha disciplinato la limitata computabilità del riscatto del corso di studi universitari, in via residuale, in un periodo che, tuttavia, si è esaurito nell’anno 1993.
Il Procrastino: Posticipare la Pensione per un Maggior Beneficio
Il procrastino è l’istituto che consente di posticipare la decorrenza della pensione, da un minimo di un anno a un massimo di dieci, usufruendo di un incremento dell’ammontare della pensione di vecchiaia maturato alla data dell’originaria decorrenza. Questo istituto è in vigore dal 1° febbraio 2004. L’art. 11 bis per le donne prevede un incremento che va dal 6% al 102,3%, mentre per gli uomini si va dal 6,1% al 103,3%. La domanda deve essere presentata dall’iscritto che non sia già pensionato, entro il mese di decorrenza della pensione di vecchiaia utilizzando il modulo che l’Ente trasmette entro la fine dell’anno a tutti gli iscritti che maturano la pensione l’anno successivo. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione e può essere revocata in qualsiasi momento, anche prima della scadenza degli anni di posticipo richiesti; in tal caso, verrà applicata l’aliquota di incremento corrispondente agli anni completati alla data della revoca. All’opposto, il periodo di procrastino originariamente richiesto può essere ulteriormente prorogato successivamente alla domanda ma prima della scadenza.
I Supplementi di Pensione
In base all’art. 10 del regolamento ENPAF, il pensionato per vecchiaia che possa far valere periodi di contribuzione successivi al pensionamento ha diritto a vedersi corrispondere dei supplementi per ogni anno di contribuzione versato successivamente al pensionamento. Se il pensionato è ancora iscritto, i supplementi vengono liquidati con cadenza quinquennale (cinque anni dopo il versamento). Nel caso in cui il pensionato si cancelli, la liquidazione dei supplementi avviene in unica soluzione in relazione a tutta la contribuzione versata successivamente al pensionamento.
Il Sistema di Calcolo della Pensione: "A Prestazione Definita"
L’ENPAF adotta il sistema di liquidazione dei trattamenti “a prestazione definita”. In altri termini, il regolamento dell’Ente stabilisce il valore economico che deve avere ogni anno di pensione in relazione a un anno di contributo versato in misura intera. In caso di contributo versato in misura ridotta, anche il coefficiente di pensione subisce una corrispondente riduzione proporzionale. L’importo annuo della pensione viene dunque determinato dalla sommatoria dei coefficienti economici di pensione conseguiti anno per anno in base alla tipologia di contributo versato (intero o ridotto).
La Pensione di Invalidità
Per ottenere la pensione di invalidità, il soggetto deve essere iscritto all’Ordine e alla Cassa; dunque, se la domanda venisse presentata da un cancellato verrebbe respinta. Il regolamento prevede poi che il diritto alla pensione di invalidità si consegua da parte degli iscritti di età inferiore ai sessantacinque anni che abbiano almeno cinque anni di iscrizione coperta da contribuzione e almeno tre anni di iscrizione e contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. Occorre poi che il soggetto risulti inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale. Il requisito sanitario viene accertato da un medico incaricato dall’ENPAF.
Requisito dell'Attività Professionale per la Pensione di Vecchiaia/Anzianità
Il regolamento ENPAF prevede sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione di anzianità il requisito dell’attività professionale nella misura di venti anni “a regime”. Si aggiunga, tuttavia, che il regolamento prevede un’articolata disciplina transitoria. In particolare, il requisito dei venti anni è richiesto per coloro che si iscrivano per la prima volta o si reiscrivano all’Ente dopo il 31 dicembre 1994. Non è invece richiesta attività professionale per coloro che risultavano iscritti al 31 dicembre 1994 e che a quella data avevano compiuto il quarantacinquesimo anno di età. Per coloro che risultavano iscritti alla medesima data ma avevano meno di quarantacinque anni, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.
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