La disciplina del fumo in Italia: dal quadro normativo nazionale alle specifiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Il panorama normativo italiano in materia di tabagismo è caratterizzato da un’evoluzione costante, volta a tutelare la salute pubblica e a ridurre l’esposizione al fumo passivo in ambienti condivisi. Per comprendere la portata delle restrizioni, è necessario partire dall’analisi del quadro legislativo nazionale, che funge da fondamento per le regolamentazioni locali, come quelle adottate presso le strutture sanitarie d’eccellenza, tra cui il policlinico di Careggi a Firenze.

Veduta d'insieme del complesso ospedaliero di Careggi

Evoluzione della legislazione nazionale: la tutela dei minori e la legge Sirchia

Grazie al Consigliere LILT Firenze Avv., è fondamentale ribadire che dal 2012 vige in Italia il divieto di vendita di sigarette ai minori di 18 anni. Questo intervento normativo ha rappresentato un passo cruciale per l’aggiornamento del precedente Regio Decreto n. 2136 del 1934, ovvero il “Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia”, che in origine sanciva il divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai soli minori di 16 anni. Il decreto legge n. 158 del 2012 ha dunque uniformato le tutele, rendendo la normativa più coerente con le esigenze di salute pubblica odierne.

Il pilastro fondamentale della regolamentazione in Italia è senza dubbio la cosiddetta legge Sirchia, ovvero la legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51. Questa norma ha segnato uno spartiacque, vietando il fumo nella quasi totalità dei luoghi pubblici chiusi. Tuttavia, è importante distinguere tra tipologie di ambienti: le abitazioni private, per loro natura, non possono essere soggette a norme restrittive in materia di fumo.

Nonostante la libertà garantita in ambito privato, il legislatore ha introdotto provvedimenti mirati per situazioni di particolare vulnerabilità. Esiste un provvedimento, tra i più recenti, che sancisce il divieto di fumo nella propria autovettura in presenza di minori e donne in gravidanza, estendendo la protezione oltre i confini del "luogo chiuso" convenzionale. Allo stesso modo, non è consentito fumare sui mezzi di trasporto pubblico, incluse le sale d’attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime.

Ambienti di lavoro e distinzione tra spazi chiusi e aperti

Il divieto di fumo si applica a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, aperti o non aperti al pubblico. Questa definizione include naturalmente gli studi professionali privati e gli uffici aperti unicamente ad utenza interna, come, tipicamente, alcuni uffici bancari o l’ufficio di ragioneria di un’azienda.

Per quanto concerne il settore dell'ospitalità, nelle camere d'albergo, queste possono essere assimilate alle abitazioni private; pertanto, possono essere previste camere per fumatori e per non fumatori secondo le preferenze dei clienti. Nei ristoranti, bar e pub, la normativa è consolidata, sebbene sia stato presentato un disegno di legge (DDL S. 1580) per estendere il divieto di fumo alle aree esterne di tali esercizi; al momento, tuttavia, non sono ancora state introdotte restrizioni obbligatorie a livello nazionale per questi dehors.

Segnaletica di divieto di fumo in un ambiente pubblico

In linea generale, in Italia è lecito fumare all’aperto, a meno che non vi siano pericoli specifici che giustifichino un divieto assoluto. Tali eccezioni includono:

  • Pericolo d’incendio.
  • Rischio di esposizione ad agenti cancerogeni (art. 64, comma 1, lettera b, e art. 65, comma 2, D.Lgs. 81/08).
  • Rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 80, comma 2, D.Lgs. 81/08).
  • Attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto (art. 59-octies, comma 1, lettera a, D.Lgs. 626/94).

Specificità del settore sanitario e scolastico

Il mondo della scuola e della salute è quello che presenta le limitazioni più rigide. A scuola non si fuma, in nessun locale, né al chiuso né all’aperto. Questo percorso restrittivo è iniziato nelle aule scolastiche già nel 1975, è proseguito nel 2003 e si è consolidato ulteriormente dal 2013 con il decreto legge n. 104.

Negli ospedali, il rigore è massimo. Se a livello nazionale, nei luoghi all’aperto, è lecito fumare (salvo i casi menzionati), diverse realtà regionali hanno adottato linee guida più stringenti. Un esempio è la Regione Emilia Romagna, che ha vietato il fumo negli spazi esterni degli ospedali già con la LR 17 del 2007. È inoltre attualmente in discussione un disegno di legge per estendere tali divieti ad aree ad alta frequentazione come fermate di autobus, marciapiedi dei binari, stadi, parchi e spiagge.

Il fumo passivo è dannoso

Il caso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Il policlinico di Careggi a Firenze rappresenta un modello di tutela del paziente e dei lavoratori, avendo implementato politiche estremamente restrittive che superano, in termini di efficacia, le norme di base. È stato imposto lo stop al fumo fuori dall’ospedale di Careggi, anche all’esterno delle strutture del nosocomio fiorentino. Le bionde non potranno essere accese neanche negli spazi all’aperto.

Il divieto è totale e omnicomprensivo:

  • Non è consentito fumare nei cortili, nei balconi e nelle scale esterne antincendio.
  • Il divieto è valido anche per chi utilizza la sempre più diffusa sigaretta elettronica, che rilascia vapore acqueo anche aromatizzato, equiparata in questo contesto al prodotto del tabacco tradizionale.
  • La restrizione si applica indistintamente sia ai dipendenti che ai visitatori e ai pazienti.

Chiunque desideri fumare, d'ora in poi, deve necessariamente varcare i confini del policlinico, dirigendosi verso le vie circostanti o il piazzale di largo Brambilla. Questa scelta risponde a una visione di "ospedale senza fumo", dove l'ambiente esterno deve essere protetto quanto quello interno, riducendo l'impatto visivo e olfattivo del tabagismo in un luogo dedicato alla cura e al benessere.

Mappa indicativa delle aree esterne del Policlinico di Careggi

Strutture per fumatori: deroghe e requisiti tecnici

Sebbene la legge non preveda un obbligo di creare aree fumatori, essa concede la facoltà di allestire locali dedicati, purché rispettino precisi parametri. Le caratteristiche strutturali e i parametri di ventilazione sono definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, i locali riservati ai fumatori devono essere rigorosamente separati dagli altri ambienti attraverso "idonee barriere fisiche" ed essere chiaramente identificati tramite un'opportuna segnaletica. Queste norme includono anche le misure di vigilanza e sanzionamento per chiunque violi le prescrizioni. In un contesto complesso come quello di Careggi, tuttavia, la tendenza è stata quella di eliminare tali punti di aggregazione interna a favore di un divieto totale che promuova attivamente la disassuefazione e il rispetto totale dell'area sanitaria, limitando le deroghe al minimo indispensabile e privilegiando, di fatto, l'allontanamento fisico dai padiglioni ospedalieri.

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