La Capacità Giuridica e di Agire: Fondamenti e Sfumature dall'Alba della Vita

Nel vasto panorama del diritto privato, lo status di un individuo è definito da concetti giuridici fondamentali che ne scandiscono l'esistenza sin dai primi istanti. Tra questi, la capacità giuridica e la capacità di agire rappresentano i pilastri su cui si costruisce l'idoneità a essere titolari di diritti e doveri e a esercitarli consapevolmente. Se la prima è una qualità intrinseca che si acquisisce con l'evento più primario della vita, la nascita, la seconda matura progressivamente, accompagnando il soggetto nel suo percorso verso la piena autonomia. Il nostro ordinamento, tuttavia, non si limita a riconoscere tali capacità in modo lineare, ma introduce sfumature e tutele che si estendono persino al concepito, anticipando la protezione di interessi che si concretizzeranno solo con l'effettivo venuta al mondo. Questa complessa articolazione riflette la volontà di garantire una tutela capillare, dalla potenziale vita del nascituro fino alla piena espressione della personalità giuridica dell'adulto, affrontando anche le situazioni in cui tale capacità può essere limitata o alterata.

La Capacità Giuridica: Fondamento della Soggettività

La capacità giuridica, nell'ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Ogni individuo, ogni persona per il solo fatto di esistere viene considerato soggetto di diritto. L'articolo 1 del nostro Codice civile stabilisce espressamente che “la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”. Questo significa che sin da piccoli ciascun individuo può essere titolare di qualsiasi diritto, anche se non è in grado di poterlo esercitare da solo.

La Nozione di Nascita e i Suoi Effetti

La legge italiana non dà una definizione precisa di "nascita". A questo scopo, quindi, occorre fare riferimento alla scienza medico-legale. Più in particolare, si ha la nascita con l’acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con l’inizio della respirazione polmonare; le funzioni circolatoria e nervosa sono, invece, preesistenti. Di conseguenza, nel dubbio se la morte sia sopravvenuta dopo la nascita, sarà necessario accertare se i polmoni hanno respirato o meno. Come abbiamo anticipato, la nascita è condizione necessaria e, di regola, sufficiente per l’acquisto della capacità giuridica, cioè per l’acquisto della qualità di soggetto del diritto. A questo scopo, è sufficiente la circostanza della nascita, non essendo invece necessaria anche la vitalità, cioè l’idoneità fisica alla sopravvivenza. Ne consegue che se il neonato muore subito dopo la nascita, ha comunque acquisito, seppure per pochi istanti, la capacità giuridica, con quel che ne consegue ad esempio in termini di diritti successori.

Diagramma che illustra la correlazione tra l'evento della nascita (respirazione polmonare) e l'acquisizione della capacità giuridica, con una nota sulla non necessità della vitalità.

Da ultimo occorre ricordare che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, uno dei genitori deve, entro dieci giorni, dichiarare l’evento della nascita all’ufficiale dello stato civile affinché venga formato l’atto di nascita. Oltre al genitore, sono legittimati a rilasciare la dichiarazione di nascita anche i procuratori speciali e coloro che abbiano assistito al parto, come il medico o l’ostetrico. Peraltro, se la nascita avviene in un ospedale o in una casa di cura, la dichiarazione può essere resa entro tre giorni direttamente presso la relativa direzione sanitaria, che la trasmetterà all’ufficiale dello stato civile. La capacità giuridica, una volta acquisita, si estingue con la morte della persona fisica.

Principi Costituzionali e Storici della Capacità Giuridica

L'articolo 2 della Costituzione sottolinea come i diritti non sono attribuiti ma riconosciuti come già esistenti. I diritti sono una qualità propria di ogni individuo che gli appartengono in quanto tale e non perché riconosciuti dall’ordinamento giuridico. Questo riconoscimento universale è una conquista relativamente moderna. Fino al crollo dell'ancien régime, che portò all'affermazione del principio di derivazione giusnaturalistica e illuministica consacrato nell'articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, secondo il quale «gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti», in ordinamenti del passato la capacità non veniva riconosciuta a ogni uomo: ne erano esclusi gli schiavi che, ad esempio, il diritto romano assimilava alle res. In passato vi era inoltre una particolare causa di estinzione della capacità giuridica: la morte civile. Fortunatamente, nell'ordinamento italiano, l’articolo 22 della Costituzione prevede che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica.

Mentre la capacità giuridica non può subire alterazioni per il soggetto che l'ha acquisita con la nascita, essa si contrappone alla capacità di agire, che invece può essere soggetta a modifiche. La capacità giuridica non va confusa con la capacità di agire, che è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri. In termini giuridici si dice che i minori di età hanno la capacità giuridica, ma non la capacità di agire, ovvero la capacità di compiere atti giuridici. Manca in altre parole la capacità di compiere quegli atti in grado di incidere sulla situazione personale e patrimoniale.

Il Concepito: Diritti in "Standby" e la Tutela Anticipata

Come abbiamo anticipato, l’ordinamento italiano riconosce una serie di diritti in favore del concepito. C’è, tuttavia, un limite: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del codice civile, “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. In altri termini, potranno essere fatti valere solo se e quando avvenga la nascita; altrimenti dovranno considerarsi come mai entrati nella sua sfera giuridica. La capacità giuridica, infatti, è una posizione limitata al momento effettuale, mentre la soggettività giuridica non si limita a tal momento, ma si ritrova anche nel fatto.

Diritti Patrimoniali Riconosciuti al Concepito

Il codice civile attribuisce al concepito specifici diritti patrimoniali, che sebbene subordinati alla nascita, dimostrano una tutela anticipata da parte dell'ordinamento.

In primo luogo, il concepito ha la capacità di succedere per causa di morte, ai sensi dell’articolo 462, comma 1, del codice civile. Più in particolare, questa norma stabilisce che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. A questo proposito, salvo che sia diversamente provato, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Ad esempio, se il padre muore dopo il concepimento, ma prima della nascita del figlio, l’eredità si devolve anche a favore di quest’ultimo, seppure non ancora nato all’epoca dell’apertura della successione. È importante sottolineare che l’articolo 462, comma 3, del codice civile, inoltre, prevede che possano ricevere per testamento anche i figli di una persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti.

Capacità di succedere, indegnità, rappresentazione

In secondo luogo, si riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione, ai sensi dell’articolo 784, comma 1, del codice civile. In modo speculare a quanto previsto in materia di successioni, la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito o a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, seppur non ancora concepiti.

In questi casi specifici, l'amministrazione dei beni spetta al padre o in mancanza alla madre. Pertanto non trova applicazione l’articolo 320 del codice civile, che prescrive l’amministrazione congiunta. L’eredità in questo caso è soggetta alla disciplina dell’eredità giacente, cioè alla disciplina dell’eredità priva del titolare, ai sensi dell'articolo 529 c.c.

Tutela del Concepito nella Normativa Complementare e Giurisprudenziale

Al di fuori del codice civile, l'ordinamento italiano dedica ulteriori forme di tutela al concepito in diverse normative complementari. Tra queste vi sono le Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40). L’articolo 1, comma 1, assicura espressamente tutela ai diritti del concepito nell’ambito della procreazione medicalmente assistita, in quanto soggetto coinvolto nella procedura.

Le Norme in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194) stabiliscono, secondo l’articolo 1, comma 1, che lo Stato deve tutelare la vita umana “dal suo inizio”, quindi fin dal momento del concepimento. Anche le Norme in materia di istituzione dei consultori familiari (legge 29 luglio 1975, n. 405) includono tra gli scopi dei consultori familiari quello della “tutela della salute (…) del prodotto del concepimento”.

La giurisprudenza, inoltre, ha in più occasioni riconosciuto in capo al concepito il diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente a condotte poste in essere, in suo pregiudizio, quando ancora non era nato. Si pensi, ad esempio, al danno alla salute ed all’integrità fisica eventualmente cagionato al nascituro prima o durante il parto. A titolo esemplificativo, nella sentenza n. 11750 del 15 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto ai genitori il diritto di chiedere, in nome e per conto del figlio minore, il risarcimento del danno per menomazioni derivanti dal parto, tali da causare al giovane una presuntiva diminuzione della capacità lavorativa e produttiva. Un altro esempio riguarda il danno sofferto a seguito dell’uccisione del padre ad opera di un terzo, quando ancora la gestazione era in corso. Nella sentenza n. 5509 del 10 marzo 2014, per esempio, la Cassazione ha riconosciuto, in capo al figlio, il risarcimento del danno patito per la morte del padre, dovuta ad un incidente stradale verificatosi per imperizia del guidatore. In questa sentenza, la Suprema Corte ha riconosciuto che la relazione con il padre naturale crea un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge, in quanto contribuisce ad una più equilibrata formazione della personalità del minore.

Ciononostante, al concepito non è riconosciuto un diritto assoluto alla vita, in quanto è sempre possibile l’applicazione dell’aborto terapeutico. Qualora sussistesse un conflitto di interessi tra il diritto alla salute della madre, ex articolo 32 della Costituzione, e il diritto alla vita del concepito, ex articolo 1 della Legge 194 del 1978. Una riflessione sui diritti del concepito viene anche dalla disciplina dell’aborto, il quale è disciplinato dalla Legge 78/194. In base a questa disciplina è da tenere presente la responsabilità del sanitario; in caso di erroneo intervento e mancata interruzione della gravidanza, e in caso di vita indesiderata, lo obbliga al risarcimento per rimuovere le difficoltà economiche che incidono sulla salute stessa della madre, difficoltà che una volta che il concepito è nato andranno riaccertate nuovamente. Tuttavia il danno da risarcire non è il danno alla salute, ma è tutelata la lesione alla libertà morale alla procreazione responsabile.

La condizione giuridica del concepito rimane una questione aperta e molto dibattuta nell'ordinamento italiano, anche in relazione alle leggi in materia di aborto e fecondazione assistita. Si tratta, dunque, di diritti in "standby" condizionati all'evento nascita (la nascita non è un termine ma una condicio sine qua non, che non è detto che si verifichi) che conferiscono, secondo parte della dottrina, una sorta di capacità giuridica "provvisoria" o ad "acquisto progressivo" al concepito, inteso quale portatore di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

La Capacità di Agire: L'Esercizio Consapevole dei Diritti

Diverso dalla capacità giuridica è il concetto di capacità di agire. La capacità di agire (articolo 2 del codice civile) si acquista, di norma, solamente al momento del compimento del diciottesimo anno di vita. Con il raggiungimento di questa età il soggetto già titolare di propri diritti e doveri può iniziare a disporre e compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. Solo con il compimento dei 18 anni il nostro ordinamento riconosce alle persone anche la “capacità di agire”, presumendo che solo dopo quella età si possa aver raggiunto la maturità necessaria per poter comprendere pienamente il valore ed il significato degli atti che si compiono.

Infografica che mette a confronto la capacità giuridica (acquisizione alla nascita) e la capacità di agire (acquisizione alla maggiore età), evidenziando le differenze funzionali.

La capacità di agire, quindi, conferisce al soggetto il pieno ed effettivo esercizio dei propri diritti e doveri perché si ritiene assunta la capacità di intendere e di volere, e pertanto si diventa responsabili delle proprie azioni e delle conseguenze che ne potrebbero derivare. Una persona adulta, pertanto, potrà esercitare e disporre dei suoi diritti in modo libero proprio perché si presume che sia capace di agire.

Limiti e Alterazioni della Capacità di Agire

Mentre la capacità giuridica non può subire alterazioni, altrettanto non si può dire per la capacità di agire. Esistono rare eccezioni che pongono dei limiti a questa disposizione. Ad esempio, la donna rimasta vedova non può risposarsi prima che siano trascorsi 300 giorni dal decesso del coniuge pur avendo più di 18 anni; è il cosiddetto lutto vedovile, che serve per accertare la non esistenza di gravidanze la cui paternità è attribuibile al defunto marito.

Ci sono situazioni patologiche, anche permanenti, che possono alterare la capacità di agire; ciò può interessare il soggetto sia prima dei 18 anni (pertanto il soggetto non diventa mai capace di agire), sia dopo i 18 anni (in questo caso il soggetto perderà la già acquisita capacità di agire). Le condizioni che possono alterare la capacità di agire possono essere situazioni di tipo temporaneo e transitorio. Si pensi ad esempio ad una persona con grave ritardo mentale, ad una persona provvisoriamente sotto l’effetto di psicofarmaci o sostanze stupefacenti, oppure un ammalato di Alzheimer, e così via. Per coloro che hanno ricevuto una condanna penale con reclusione superiore ai 5 anni può essere temporaneamente disposta la cosiddetta interdizione giudiziale come pena accessoria.

In questi casi, il nostro ordinamento prevede degli strumenti di tutela che consentono di nominare una persona “terza” che faccia da rappresentante legale nel compimento degli atti giuridici. Se fino a pochi anni fa esistevano solo gli istituti dell’interdizione e inabilitazione, dal 2004 è stata introdotta una nuova figura di tutela: l’amministratore di sostegno. Questo significa che anche le persone adulte incapaci di provvedere ai propri interessi continuano ad essere titolari di diritti, il cui esercizio verrà affidato ad un rappresentante legale (tutore, curatore o amministratore di sostegno). In genere i diritti di una persona anziana sono diversi da quelli di una persona appena maggiorenne. Ad esempio, il diritto alla pensione è un diritto tipicamente legato al superamento di una determinata età. La persona anziana (anche quella in condizioni tali da non essere in grado di esprimere validamente la propria volontà o di comprendere la realtà che la circonda) rimarrà comunque sempre titolare dei diritti fondamentali sino alla cessazione della sua capacità giuridica.

Un riconoscimento formale di capacità di agire può essere conferito al minore in caso di “emancipazione“. Può acquisire questo status (per particolari situazioni, come una gravidanza) il maggiore di anni 16 attraverso il matrimonio (Art. 390 c.c.) ed in questo modo gli viene conferita la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione. Si aggiunga poi che, con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del giudice tutelare, “può svolgere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione…“, “riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto” (Art. 394 c.c.).

La Capacità Giuridica in Contesti Specifici e le sue Evoluzioni

L'ordinamento giuridico conferisce la capacità giuridica alle persone fisiche e alle persone giuridiche. La persona fisica è una qualità astratta di carattere generale che coincide con la soggettività. Diverso invece è il discorso per le persone giuridiche, in quanto ad esse la capacità giuridica è invece attribuita dall’ordinamento a seguito del rispetto di determinati requisiti nella loro costituzione (si veda l’Art. 13 disp. prel. c.c.). L’acquisto della capacità giuridica per la persona giuridica è frutto di una discrezionale valutazione dell’ordinamento.

Cittadini, Stranieri e Persone Giuridiche

La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non solo ai cittadini, ma anche allo straniero, col solo limite del principio di reciprocità, sancito dall'articolo 16 delle preleggi. Tale articolo stabilisce che «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino» italiano nella misura in cui il cittadino italiano è ammesso al godimento dei medesimi diritti nel Paese dello straniero. Tuttavia, tale principio di reciprocità, giacché può comportare stringenti limitazioni alla capacità dello straniero, è stato intelligentemente escluso dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato col decreto legislativo n. 286 del 1998. Esiste tuttavia una capacità giuridica speciale, ovvero quella presupposta con l'attribuzione (e non il riconoscimento) dei singoli diritti e doveri, come nel caso degli articoli 1471 e 2357 del codice civile o ancora degli articoli 87 e 352 del codice civile.

La persona giuridica è titolare della capacità giuridica generale, col solo limite della compatibilità del rapporto con le caratteristiche immateriali dell'ente. Il criterio seguito è quello secondo il quale la posizione dell'ente è equiparata a quella della persona fisica, salvo il caso in cui l'esercizio del diritto presupponga l'esistenza corporea della vita umana (per esempio nel caso di matrimonio). Ergo la persona giuridica, anche se non riconosciuta, gode di tutti i diritti che non sono legati alla fisicità della persona fisica. Ad esempio, la Corte suprema di cassazione, con la sentenza n. 12929 del 2007, ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del codice civile.

Teorie sulla Capacità Giuridica e Soggettività

Secondo una corrente dottrinale che fa capo al civilista Angelo Falzea, la capacità giuridica è una posizione generale del soggetto rispetto all'effetto giuridico. Essendo la capacità giuridica una posizione generale, astratta e potenziale, essa si riferisce a tutti gli effetti, attuali o potenziali, che possono scaturire dall'ordinamento giuridico. La prima ragione si basa sul principio dell'eguaglianza formale che vuole «tutti i cittadini eguali davanti alla legge». La seconda ragione si basa sul carattere sistematico dell'ordinamento giuridico secondo il quale le norme sono interconnesse fra loro e il soggetto fa da collante dell'intero sistema.

Alla teoria globale si contrappone la concezione atomistica kelseniana che, assimilando la capacità giuridica alla titolarità, illustra la posizione del soggetto rispetto al singolo effetto giuridico. L'accoglimento del principio d'eguaglianza formale in svariati ordinamenti giuridici comporta la spettanza della capacità giuridica a ogni consociato senza limitazioni, fermo restando che tale riconoscimento è un'attribuzione dello Stato. Dal ragionamento dianzi fatto consegue l'inammissibilità della incapacità giuridica generale che comporterebbe l'esclusione di determinati soggetti da qualsiasi effetto giuridico dell'ordinamento. È altresì inammissibile l'esistenza di una incapacità giuridica speciale che comporterebbe l'esclusione del soggetto da determinati effetti giuridici. Impropriamente si è parlato di incapacità giuridica speciale per connotare determinate scelte di vita del soggetto che lo escludono da determinate aree normative.

Oltre alla differenza fondamentale testé citata, circa l'efficacia costitutiva e dichiarativa del riconoscimento delle posizioni del soggetto da parte dello Stato, è importante considerare che la capacità giuridica è una posizione limitata al momento effettuale, mentre la soggettività giuridica non si limita a tal momento, ma si ritrova anche nel fatto. Il soggetto, adunque, non si ritrova solo nell'effetto, ma anche nel fatto, pur non essendone l'autore, come portatore dell'interesse evidenziato dal fatto. Ne consegue che la soggettività giuridica è una situazione più ampia della capacità giuridica.

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