La maternità facoltativa, tecnicamente definita come congedo parentale, rappresenta un periodo di astensione dal lavoro che spetta a determinate categorie di lavoratori, sia madri sia padri, per la cura dei propri figli. Se sei un lavoratore subordinato puoi fruire di un congedo per la cura di ciascuno dei tuoi figli, fino al compimento dei 12 anni di età, nella misura massima di sei mesi (riproporzionata in caso di part-time). Il congedo può essere fruito anche su base oraria, offrendo flessibilità per esigenze come visite mediche o attività scolastiche.

La disciplina del congedo parentale per i lavoratori dipendenti
Il genitore lavoratore dipendente può godere del congedo parentale secondo quanto stabilito dagli articoli 32-38 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Ulteriori 6 mesi spettano all’altro genitore, ma il totale complessivo tra i genitori non può superare i 10 mesi. Se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo, il totale complessivo per la coppia è elevato a 11 mesi. Se sei un genitore single, hai diritto ad assentarti per 10 mesi.
In caso di adozione di un minore, a prescindere dalla sua età, puoi fruire del congedo parentale entro i 12 anni dal suo ingresso in famiglia (non oltre il compimento della maggiore età). Se il congedo viene utilizzato nei primi 6 anni di vita del bambino (ovvero nei 6 anni successivi all’ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione), al lavoratore spetta un’indennità, pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di 6 mesi complessivi tra i genitori. Per assistere un figlio con disabilità in situazione di gravità, hai invece diritto ad un congedo più lungo: puoi infatti assentarti per tre anni, entro il compimento del dodicesimo anno di età del bambino.
La trasformazione del rapporto di lavoro in part-time
Al posto del congedo parentale, puoi richiedere la trasformazione del tuo rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto part-time, purché la riduzione di orario non superi il 50%. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a riconoscere la trasformazione del contratto di lavoro entro 15 giorni dalla tua richiesta. Per le mamme che desiderano rientrare gradualmente al lavoro, c’è un’opportunità legata alla maternità facoltativa: possono decidere di rinunciare ai mesi di congedo parentale per rientrare al lavoro part-time, dedicando comunque parte della giornata al piccolo.
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Modalità di calcolo e fruizione oraria
Il congedo parentale a ore, introdotto dalla legge di Stabilità 2013, ha modificato l'articolo 32 del Testo Unico. La domanda di congedo parentale su base oraria deve essere presentata all’INPS compilando una domanda dedicata. L’INPS ha precisato che la maternità facoltativa su base oraria può essere fruita al massimo per mezza giornata lavorativa; nel caso in cui siano necessarie più ore, occorre chiedere l’intera giornata di congedo.
Nel caso di contratto collettivo che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo, per calcolare l’importo dell’indennità si dovrà dividere il numero di ore fruite nel mese solare per il monte ore indicato dal datore di lavoro. Ciò al fine di assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata (oraria, giornaliera o mensile), l’indennità giornaliera definita secondo i parametri di legge resti coerente.
Particolarità del part-time verticale
La questione del calcolo del congedo parentale diventa cruciale per il lavoratore a tempo parziale verticale, il quale svolge servizio ad orario ridotto su determinati giorni a settimana. In questo caso, l’interpretazione corretta conduce a ritenere che il congedo parentale debba essere conteggiato esclusivamente con riferimento alle giornate in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa.
Ad esempio, in un rapporto di lavoro a part-time verticale al 50% con prestazione concentrata nelle sole giornate di martedì e giovedì, una richiesta di congedo che copre un'intera settimana deve contare come consumo di congedo solo le giornate lavorative effettive (martedì e giovedì). I giorni non lavorativi ricompresi nel periodo richiesto restano giuridicamente irrilevanti sia ai fini della durata sia del trattamento economico. Questo approccio garantisce certezza applicativa, uniformità di trattamento e piena coerenza con la finalità di tutela della genitorialità sottesa al D.lgs. 151/2001.

Procedure, adempimenti e tutele
La richiesta del congedo va effettuata al tuo datore di lavoro, con un preavviso minimo di 5 giorni, salva diversa previsione del tuo contratto collettivo. Il preavviso è di 2 giorni per la fruizione del congedo su base oraria. Non puoi essere licenziato o discriminato per aver richiesto il congedo. La domanda deve essere inviata all'INPS prima dell’inizio del congedo richiesto, poiché nel caso in cui venga presentata successivamente verranno retribuiti soltanto i giorni successivi alla trasmissione della domanda stessa.
Nel caso dei dipendenti, l’indennità viene anticipata dai datori di lavoro, mentre per gli iscritti alla gestione separata e per le lavoratrici autonome l’assegno viene versato dall’INPS. Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici e ai genitori lavoratori a domicilio. Per le lavoratrici autonome, come artigiane e commercianti, spetta un congedo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, con un'indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo stesso.
Integrazioni tra diverse tipologie di assenza
Nel caso del congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili. Il congedo a ore è invece compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal Testo Unico, quali ad esempio i permessi di cui alla Legge 104/1992.
È fondamentale ricordare che, laddove si susseguano senza interruzione un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta) che si collocano tra i due periodi devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

Normativa di riferimento e vigilanza
La disciplina è regolata dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare dagli articoli 32-38. L'applicazione corretta delle norme è monitorata attraverso le circolari INPS, come la n. 152 del 18 agosto 2015 che specifica le modalità per il congedo a ore. Le violazioni del datore di lavoro in merito alla corretta gestione dei congedi impediscono inoltre il conseguimento della certificazione della parità di genere, secondo quanto previsto dall’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
La contrattazione collettiva gioca un ruolo determinante: in assenza di norme collettive che disciplinino compiutamente le modalità di fruizione del congedo su base oraria, si applicano i criteri generali previsti dal Testo Unico. È sempre opportuno consultare il proprio CCNL di riferimento, poiché le modalità specifiche possono variare tra i diversi settori, garantendo comunque il rispetto dei principi di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale.
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