La questione relativa al corretto computo dell’indennità di volo ai fini della determinazione dell’indennità di maternità per le assistenti di volo rappresenta un tema di fondamentale importanza nel panorama del diritto del lavoro e della previdenza sociale. Negli ultimi anni, il dibattito giurisprudenziale si è concentrato sulla necessità di garantire che la lavoratrice non subisca penalizzazioni economiche a causa della maternità, bilanciando tale esigenza con le rigide norme procedurali che regolano il rapporto con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Il criterio di calcolo dell’indennità di maternità
Il fulcro del contenzioso risiede nella modalità di computo della retribuzione media globale giornaliera. Storicamente, l’INPS ha applicato alle assistenti di volo criteri di calcolo analoghi a quelli previsti per l’indennità di malattia, computando l’indennità di volo - voce retributiva essenziale introdotta dall’art. 907 del Codice della Navigazione - solo nella misura del 50%.
Tuttavia, un consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11414/2018 e ribadito da pronunce successive (quali la n. 20673/2020 e la n. 27552/2020), ha rimodulato questa lettura. Per la Suprema Corte, ai fini della tutela della maternità, occorre privilegiare un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo. La funzione dell’indennità di maternità non è assimilabile a quella tipicamente indennitaria della malattia, essendo invece prevalente la finalità solidaristica avente fondamento costituzionale (artt. 30, 31 e 37 Cost.), volta a tutelare la donna nel momento della maternità. Di conseguenza, l’indennità di volo deve computarsi per intero ai fini del calcolo dell’indennità di maternità.
La natura della domanda: previdenziale o antidiscriminatoria?
Un aspetto cruciale sollevato nelle aule di giustizia riguarda la natura dell’azione promossa dalle lavoratrici. Alcune Corti d’Appello, tra cui quella di Torino, avevano in passato riconosciuto il diritto delle assistenti di volo a percepire l’indennità di maternità calcolata integralmente, inquadrando la domanda come avente natura antidiscriminatoria.
Secondo questa tesi, il trattamento economico decurtato integrerebbe una discriminazione per ragioni di genere ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Qualificando la domanda come antidiscriminatoria, si riteneva che non fossero applicabili i termini di decadenza ex art. 47 del d.P.R. 639/1970 e di prescrizione ex art. 6 della legge 138/1943, poiché la tutela antidiscriminatoria prevale sulle regole ordinarie del diritto previdenziale.
I diritti delle donne in Italia
L’orientamento della Corte di Cassazione sulla decadenza
La giurisprudenza di legittimità più recente, in particolare con l’ordinanza n. 24657 del 5 settembre 2025 e le precedenti pronunce n. 16019 e n. 18462 del medesimo anno, ha segnato un cambio di passo significativo, accogliendo i ricorsi dell’INPS. La Corte ha chiarito che non vi è stata alcuna discriminazione di genere, intesa come trattamento "meno favorevole" sin dall’inizio, poiché l’INPS aveva liquidato l’indennità sulla base di un’interpretazione della normativa all’epoca ritenuta legittima.
Tale comportamento non si configura come una condotta discriminatoria, bensì come un parziale inadempimento dell’obbligazione previdenziale. Di conseguenza, la domanda della lavoratrice non ricade sotto la tutela antidiscriminatoria, ma è soggetta alle ordinarie regole del diritto delle obbligazioni e del diritto previdenziale.
La Corte ha ribadito che, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di una prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza. Quest’ultimo è ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte. Pertanto, dal momento in cui viene erogata la prestazione parziale, decorrono i termini previsti per la decadenza sostanziale (un anno per le prestazioni temporanee).
Implicazioni pratiche per le lavoratrici
Questa distinzione è fondamentale: se la pretesa di riliquidazione viene qualificata come mera richiesta di adempimento di un’obbligazione previdenziale, essa deve sottostare ai tempi tecnici imposti dalla legge. Il fatto che l’interpretazione dell’INPS sia stata successivamente superata dalla giurisprudenza non trasforma ex post una condotta amministrativa, originariamente conforme a un'interpretazione letterale delle norme, in un atto illecito discriminatorio.

La Corte di Cassazione specifica che, diversamente ragionando, si finirebbe per attribuire vantaggi che produrrebbero uno squilibrio, alterando il regime prescrizionale e decadenziale applicabile alle prestazioni previdenziali analoghe. L’obiettivo della tutela contro la discriminazione è garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli privilegi procedurali che scavalcano le norme di ordine pubblico previdenziale.
La gestione dei termini di decadenza nelle prestazioni temporanee
Il principio cardine, consolidato dalla recente giurisprudenza, è che nel caso di prestazioni previdenziali temporanee, una volta che l’ente ha provveduto al pagamento parziale, il termine di decadenza decorre dal momento di tale pagamento. Non è possibile invocare la natura "antidiscriminatoria" per eludere tale termine, poiché il bene della vita rivendicato in causa consiste, in ultima analisi, nella differenza economica tra l’importo concretamente erogato e l’importo che si reputa dovuto in virtù della disciplina di legge.
In questa prospettiva, la discriminazione viene addotta all’esclusivo fine di corroborare la domanda di corretto adempimento dell’obbligazione previdenziale, che costituisce il precipuo oggetto del contendere. Ne deriva che, qualora la lavoratrice non agisca entro i tempi previsti dall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, il diritto alla riliquidazione può considerarsi estinto per decadenza sostanziale, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa di calcolare l’indennità di volo per l’intero.
La giurisprudenza attuale invita dunque a una maggiore attenzione verso la tempestività delle azioni legali, sottolineando che la protezione della maternità, pur essendo un valore costituzionale di primaria importanza, deve essere esercitata all'interno del perimetro delle norme che regolano il sistema previdenziale nel suo complesso, garantendo certezza del diritto e parità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori.