La complessità delle dinamiche familiari moderne, spesso acuita da difficoltà economiche o da inadempienze, ha posto in evidenza l'importanza del sostegno intergenerazionale all'interno del nucleo familiare. In questo contesto, il diritto italiano, con particolare riferimento al Codice Civile e alle pronunce della Suprema Corte, delinea un quadro articolato riguardo agli obblighi di mantenimento dei figli e, in via sussidiaria, dei nipoti. L'articolo esplora in dettaglio le responsabilità degli ascendenti, le condizioni specifiche per il loro intervento e le delicate intersezioni con misure di welfare destinate al supporto familiare, come gli assegni familiari e il bonus bebè, evidenziando le potenziali incompatibilità che possono emergere nella pratica.

Il Dovere Primario di Mantenimento dei Genitori e il Ruolo Sussidiario degli Ascendenti
La legge italiana stabilisce con chiarezza che il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, come previsto dall'articolo 315-bis del Codice Civile. Questo principio fondamentale sottolinea la centralità della figura genitoriale nel provvedere ai bisogni dei figli. A seguire, l'articolo 316-bis del Codice Civile dà disposizioni sul modo in cui i genitori devono adempiere al loro dovere di mantenimento, specificando che essi sono obbligati a contribuire in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale obbligo, pertanto, è modulato sulla base delle reali possibilità economiche e lavorative di ciascun genitore, garantendo una ripartizione equa delle responsabilità.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, il quadro normativo prevede un intervento sussidiario da parte degli altri ascendenti. L'articolo 316-bis del Codice Civile precisa, infatti, che quando i genitori non dispongono di risorse adeguate, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché questi possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli. Questa previsione instaura un meccanismo di protezione per il minore, assicurando che i suoi bisogni essenziali vengano comunque soddisfatti anche in presenza di difficoltà economiche dei genitori. La Suprema Corte ha rammentato questa disciplina in diverse occasioni, evidenziandone la natura.
Si tratta di un'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata. Essa grava proporzionalmente su tutti i nonni, indipendentemente da quale sia il genitore che abbia creato la difficoltà economica. Il carattere "solidaristico" implica che l'intera famiglia allargata, e in particolare gli ascendenti, è chiamata a contribuire al benessere del minore. La "sussidiarietà" indica che l'intervento dei nonni si attiva solo in mancanza o insufficienza dei mezzi dei genitori, ponendosi come una sorta di "ultima spiaggia" per garantire il mantenimento. La "subordinazione" significa che l'obbligo dei nonni è strettamente collegato e dipendente dall'obbligo primario dei genitori.Questa sussidiarietà è stata definita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20509 del 2010, la quale ha stabilito che l'obbligo di mantenere i propri figli, ai sensi dell'articolo 147 del Codice Civile (ora 316-bis c.c.), grava sui genitori in senso primario ed integrale. Ciò significa che qualora uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli, come previsto dall'articolo 316-bis del Codice Civile. Pertanto, nel caso di un genitore separato o divorziato che non adempia al versamento dell’assegno di mantenimento, l’altro genitore non potrà rivolgersi automaticamente ai genitori dell’ex coniuge chiedendo loro di versare quanto dovrebbe dare l’inadempiente, ma dovrà prima dimostrare l'incapacità propria e dell'altro genitore.
Diritti e doveri dei nonni verso i nipoti
Mantenimento vs. Alimenti: Una Distinzione Cruciale
È fondamentale distinguere tra l'obbligo di mantenimento, come disciplinato dall'articolo 316-bis del Codice Civile, e l'obbligo alimentare, previsto dall'articolo 433 del Codice Civile. Sebbene entrambi riguardino il sostegno economico ai familiari, presentano caratteristiche e condizioni di applicabilità diverse.
L'obbligo di mantenimento dei nonni, come visto, è un intervento sussidiario ed indiretto. È sussidiario in quanto si attiva solo quando i genitori non abbiano i mezzi necessari a provvedere direttamente al mantenimento dei figli. È indiretto perché non si traduce in un versamento diretto del mantenimento ai nipoti, bensì nell'assicurare ai genitori i mezzi necessari di cui sono sprovvisti, affinché essi stessi possano adempiere al mantenimento verso i figli. Questo significa che la somma erogata dagli ascendenti è finalizzata a supportare i genitori nella loro funzione primaria.
Diverso è l'obbligo di versare gli alimenti, che scatta nel caso in cui un parente stretto si trovi in situazione di grave disagio economico. In questo specifico contesto, la legge prevede un diritto diretto dei nipoti nei confronti dei nonni, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Si deve trattare, precisamente, di un effettivo stato di indigenza totale, ovvero l'impossibilità di provvedere ai bisogni primari per la sopravvivenza, come cibo, alloggio e vestiario. In tal caso, l'obbligo di versare gli alimenti spetta ai soggetti più vicini al bisognoso in termini di grado di parentela, e nel caso dei figli, se alle loro necessità non provvedono (o non possono provvedervi) i genitori, devono farlo i nonni (ossia gli ascendenti). Il diritto agli alimenti, quindi, si configura come una prestazione di stretta necessità, essenziale per la sopravvivenza, e non riguarda il più ampio concetto di mantenimento che include anche l'educazione, l'istruzione e il mantenimento del tenore di vita.
La distinzione è sottile ma cruciale dal punto di vista pratico e processuale. Nel caso di mantenimento, l'azione è volta a integrare le risorse dei genitori. Nel caso di alimenti, l'azione è diretta a garantire la sussistenza del nipote in uno stato di bisogno estremo. Questa differenziazione è fondamentale per comprendere la portata e le condizioni di attivazione dei diversi obblighi che gravano sugli ascendenti.
Le Condizioni per l'Intervento dei Nonni nel Mantenimento dei Nipoti
L'articolo 316-bis del Codice Civile, come sopra richiamato, àncora l'obbligo dei nonni di partecipare al mantenimento dei nipoti al caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedervi. Questa formulazione ha generato un dibattito interpretativo e giurisprudenziale riguardo alle condizioni precise per l'attivazione di tale obbligo.

Innanzitutto, è consolidato che l'obbligo dei nonni è subordinato a due condizioni principali: che i nipoti si trovino in uno stato di grave bisogno e che anche la madre (o l'altro genitore) non abbia le possibilità economiche per garantire ai figli lo stretto indispensabile per la sopravvivenza. La giurisprudenza ha costantemente ribadito che la sussidiarietà implica che l'altro genitore (quello non inadempiente o in difficoltà) debba fare fronte al mantenimento con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, sfruttando anche la sua capacità di lavoro, prima di poter invocare l'intervento degli ascendenti.
Un aspetto controverso riguarda la situazione in cui uno dei genitori si sottragga volontariamente al mantenimento, pur disponendo dei mezzi necessari. Secondo una rigorosa interpretazione del dato letterale della norma, che parla di "genitori" al plurale sprovvisti di mezzi, ove i genitori si sottraggano volontariamente al mantenimento, non si potrebbe ricorrere direttamente nei confronti dei nonni. In tal caso, si dovrebbero attivare gli strumenti ordinari di tutela esecutiva diretta utilizzabili contro i genitori inadempienti. Questa lettura, pur fedele alla lettera della legge, potrebbe penalizzare il genitore adempiente, che si troverebbe a sostenere da solo il peso economico, senza poter adire l'intervento sostitutivo dei nonni del ramo parentale del genitore inadempiente.
Nonostante il dato letterale, parte della giurisprudenza riconosce come ammissibile l'azione verso gli ascendenti anche in caso di inadempimento volontario da parte di uno dei genitori, qualora l'altro genitore non sia in grado di sostenere integralmente il mantenimento e non si riesca a ottenere coattivamente il contributo dall'inadempiente. Questo orientamento mira a tutelare prioritariamente l'interesse del minore a ricevere il mantenimento necessario, evitando che le inadempienze o le dispute tra i genitori ricadano sui figli.
Un cenno meritano i fatti oggetto della recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 30368/2022, depositata lo scorso 17 ottobre, che ha analizzato una vicenda familiare emblematica. Il Tribunale di Velletri, a fronte del mancato versamento da parte di un uomo dell'assegno di mantenimento per il figlio minore fissato in sede di separazione consensuale, aveva disposto a carico dei nonni paterni, ai sensi dell'allora articolo 148 del Codice Civile (attuale articolo 316-bis c.c.), il versamento della somma di 200 euro mensili. La nonna, in proprio e per conto del marito deceduto nel frattempo, aveva proposto opposizione, senza ottenere successo nei gradi precedenti. La questione è giunta in Cassazione.Nel procedimento giunto in Cassazione, in particolare, il padre da tempo si era reso inadempiente nel pagamento dell’assegno per il contributo al mantenimento del figlio disposto in sede di separazione consensuale, e i redditi materni non erano sufficienti al mantenimento del minore. Il Tribunale, su richiesta dell’altro genitore, pertanto, aveva posto a carico dei nonni paterni l’obbligo di contribuire al mantenimento del nipote, escludendo, invece, il concorso da parte degli altri nonni, non chiamati in causa dalla madre ricorrente. Questa sentenza conferma il principio dell'obbligo sussidiario e l'attenzione alla situazione economica complessiva della famiglia.
Inoltre, la Corte in merito osservava che: “ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti ovvero il diritto all’assegnazione della casa familiare, il giudice è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e misura”. Afferma la Corte, in conclusione, che “l’età dei beneficiari del mantenimento, il lungo tempo decorso dal riconoscimento del diritto, e la concreta possibilità normativa di accedere alla suddetta misura di sostegno sociale (c.d. Reddito di Cittadinanza o altre forme di provvidenza), impone al giudice di valutarne l’effettiva disponibilità prima di porre l’onere di mantenimento a carico di soggetti terzi come i nonni.”L’ordinanza in esame, riprende il proprio recente orientamento per cui: “l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari non può poi prescindere dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato di bisogno. È da credere, infatti, che, nella partita del diritto agli alimenti, la colpevole mancata fruizione di tali apporti giochi lo stesso ruolo dell'imputabile mancanza di un reddito di lavoro; nell'uno e nell'altro caso si delinea l'insussistenza di quell'impedimento oggettivo ad ovviare al lamentato stato di bisogno che è condizione per l'insorgenza del diritto in questione” (Cass. Civ., I sez. del 20.12.2021, n. 41045). Questo rafforza l'idea che il bisogno debba essere oggettivo e non derivante da una volontaria rinuncia a supporti disponibili.

Gli Assegni Familiari: Un Sostegno Economico e la "Vivenza a Carico" dei Nipoti
Gli assegni familiari sono un contributo economico fondamentale destinato a integrare il reddito di determinate categorie di lavoratori e pensionati. La loro funzione è quella di fornire un supporto alle famiglie con figli o altri familiari a carico, contribuendo a coprire le spese quotidiane e a garantire un tenore di vita dignitoso.
La questione che spesso si pone è se gli assegni familiari spettino anche ai nonni che mantengono i nipoti. Questa domanda è particolarmente rilevante in situazioni dove i nonni assumono un ruolo primario nell'accudimento e nel mantenimento dei nipoti, spesso a causa dell'incapacità o dell'assenza dei genitori. La risposta a questo quesito è stata oggetto di diverse pronunce giurispruddenziali, che hanno delineato i criteri per il riconoscimento di tale diritto.
Con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 20499, la Suprema Corte ha affrontato un caso specifico che ha chiarito i requisiti per la "vivenza a carico" dei nipoti. Il caso traeva origine dal ricorso proposto dall’INPS contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, la quale aveva confermato quanto già riconosciuto in primo grado alla ricorrente: il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’INPS, ha precisato che il requisito della “vivenza a carico” non coincide né con la semplice convivenza né con una totale dipendenza economica, ma implica la prova di un mantenimento continuativo e prevalentemente a carico del richiedente.
Tale prova, pur dovendo essere rigorosa, può essere fornita anche attraverso presunzioni e valutata dal giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di gravi vizi motivazionali. Nel caso concreto, la Corte di merito aveva verificato e valorizzato la convivenza stabile del minore con la nonna, il ruolo esclusivo di quest’ultima nel suo mantenimento, l’assenza del padre e la mancanza di redditi significativi da parte della madre. Questi elementi hanno consentito di dimostrare che i nipoti erano effettivamente "a carico" della nonna, giustificando il diritto agli assegni familiari.
Un esempio pratico chiarificatore è quello del signor Alfredo, nonno di due bambini di 5 e 10 anni. Purtroppo, suo figlio aveva perso il lavoro, sua moglie si occupava a tempo pieno dei bambini e così, non potendo più sostenere il costo dell’affitto e le spese quotidiane, tutta la famiglia si era trasferita a vivere in casa con Alfredo e sua moglie. In questo scenario, dove i nipoti sono conviventi sotto lo stesso tetto del nonno, non c’è bisogno di dimostrare in modo stringente la presa in carico dei bambini, che viene desunta dalla stessa convivenza e dal contesto di necessità. Questo illustra come la convivenza possa essere un forte elemento presuntivo per il riconoscimento della vivenza a carico.
È importante sottolineare che la "vivenza a carico" non richiede una dipendenza economica totale, ma un contributo significativo e prevalente da parte del richiedente. Questo permette di includere situazioni in cui i nipoti possano avere minime entrate proprie o contributi sporadici da altri familiari, purché il nonno sia il principale soggetto che provvede al loro mantenimento.
Il Bonus Bebè: Natura e Finalità
Il Bonus Bebè, ufficialmente conosciuto come "assegno di natalità," è stata una misura di sostegno economico introdotta dal governo italiano con l'obiettivo di supportare le famiglie nei primi anni di vita dei figli, promuovendo la natalità e fornendo un aiuto concreto per le spese correlate all'accudimento dei neonati e dei bambini piccoli. Questa misura, operativa in diverse configurazioni nel corso degli anni, prevedeva l'erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato, per un periodo di tempo specifico, generalmente fino al compimento del primo anno di età o al primo anno dall'ingresso in famiglia in caso di adozione.
I requisiti per accedere al Bonus Bebè erano principalmente legati alla situazione economica della famiglia, valutata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). L'importo dell'assegno variava in base alle fasce ISEE, con importi maggiori previsti per le famiglie con redditi più bassi. Ad esempio, una famiglia con un ISEE inferiore a 7.000 euro poteva ricevere un importo più elevato rispetto a famiglie con un ISEE superiore, ma comunque entro i limiti previsti dalla normativa.
L'obiettivo primario di questa agevolazione era alleggerire il carico economico che l'arrivo di un bambino comporta per le famiglie, contribuendo a coprire spese come pannolini, latte in polvere, vestiario, e altre necessità essenziali per i primi anni di vita. Si trattava, quindi, di un aiuto diretto alla genitorialità, mirato a fornire un sostegno economico continuativo in una fase delicata della vita familiare.
La gestione del Bonus Bebè era affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che riceveva le domande e provvedeva all'erogazione degli assegni, verificando il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. La domanda doveva essere presentata entro termini specifici, generalmente entro 90 giorni dalla nascita o dall'adozione, per garantire la retroattività dell'assegno.
Nel corso del tempo, la normativa relativa al Bonus Bebè ha subito modifiche e integrazioni, fino alla sua graduale sostituzione e integrazione con l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, che ha unificato e semplificato la complessa platea di prestazioni a sostegno della famiglia. Tuttavia, per il periodo di riferimento dei casi qui analizzati (ad esempio il 2015-2016), il Bonus Bebè era una misura attiva e rilevante nel panorama delle politiche familiari.
Punti di Incompatibilità: Assegni Familiari e Bonus Bebè nel Mantenimento dei Nipoti
Le misure di sostegno al reddito familiare, sebbene volte a scopi simili di assistenza, possono presentare criteri di accesso e di erogazione che generano sovrapposizioni o, in alcuni casi, incompatibilità. Un esempio significativo di tale complessità emerge dal caso di un ex dipendente Inpdap che ha cercato di ottenere gli assegni familiari per i suoi nipoti, trovandosi di fronte a un'incompatibilità con il Bonus Bebè già percepito dalla figlia.
Il caso specifico, da cui nasce il quesito, è quello di un ex dipendente Inpdap che ha fatto richiesta, nel 2016, degli assegni familiari per i suoi quattro nipoti, in quanto i genitori erano impossibilitati al mantenimento dei propri figli. La figlia del pensionato, nel 2015, aveva presentato domanda per il bonus bebè e, avendo un ISEE inferiore a 7.000 euro, aveva ricevuto un assegno pari a 160 euro mensili per tutto il 2015. Il nonno, il 18 gennaio 2016, ha presentato domanda per gli assegni familiari, ma senza esito, in quanto dal cassetto previdenziale risultava che la figlia aveva ricevuto il bonus bebè.
Questa situazione evidenzia un nodo cruciale: la percezione di un beneficio economico da parte di un membro della famiglia (in questo caso, la figlia per il Bonus Bebè) può influenzare la valutazione dello stato di bisogno e, di conseguenza, l'accesso ad altre forme di sostegno, come gli assegni familiari, richieste da un altro membro (il nonno).
La logica sottostante a tali incompatibilità risiede spesso nel principio di evitare la "duplicazione" di aiuti per lo stesso scopo o per la stessa esigenza. Se una provvidenza economica è già stata erogata per sostenere il figlio (il nipote, in questo contesto), l'ente erogatore (l'INPS) potrebbe interpretare tale ricezione come un mezzo sufficiente o parzialmente sufficiente a coprire il bisogno, riducendo o annullando la necessità di ulteriori interventi attraverso altri canali.
L'ordinamento, come evidenziato anche dalla Cassazione, valuta con attenzione la "colpevole mancata fruizione di provvidenze" che potrebbero elidere, anche temporaneamente, lo stato di bisogno. Nel caso degli assegni familiari richiesti dal nonno, la presenza del Bonus Bebè percepito dalla madre dei nipoti potrebbe essere stata interpretata dall'INPS come una risorsa già disponibile per il mantenimento dei minori, sebbene formalmente erogata a un soggetto diverso (la madre anziché il nonno) e per una finalità specifica (sostegno alla natalità). Il punto critico, quindi, non è solo chi riceve il beneficio, ma se quel beneficio concorre a soddisfare le esigenze di mantenimento dei minori.
Questa interpretazione può portare a esiti complessi, specialmente in famiglie estese o con dinamiche di affidamento e mantenimento non tradizionali. Nel caso specifico, sebbene il nonno fosse il richiedente degli assegni familiari, la percezione del Bonus Bebè da parte della figlia per i medesimi nipoti ha generato un blocco alla richiesta, presumendo che una forma di sostegno economico fosse già attiva per quei minori. Questo suggerisce la necessità di un'analisi complessiva dello stato di bisogno della famiglia nel suo insieme e dell'impatto di tutte le provvidenze percepite, al fine di garantire un supporto equo e mirato, evitando al contempo duplicazioni o abusi.
La sfida per il legislatore e la giurisprudenza è bilanciare la necessità di fornire un'assistenza efficace alle famiglie in difficoltà con l'esigenza di evitare sprechi di risorse pubbliche e di mantenere la coerenza tra le diverse misure di welfare.
Diritti e doveri dei nonni verso i nipoti
Procedure e Revisione delle Disposizioni di Mantenimento
Quando i nonni sono chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti, l'attivazione di tale obbligo avviene attraverso procedure legali ben definite. Non è un processo automatico, ma richiede un intervento giudiziario per accertare le condizioni di necessità e la capacità degli ascendenti.
La richiesta di mantenimento a carico degli ascendenti si avvia tipicamente su istanza del genitore che non riesce a provvedere al mantenimento del figlio, o in alcuni casi, dello stesso minore tramite un tutore o curatore speciale. La domanda viene presentata al Tribunale competente, che è chiamato a valutare attentamente la situazione economica dei genitori e, successivamente, quella degli ascendenti. Nella valutazione della domanda si terrà conto sia di quanto occorra al mantenimento dei nipoti sia dei redditi dei nonni.
Il procedimento prevede un'udienza fissata dal Presidente del Tribunale, durante la quale le parti (i genitori, i nonni e, se necessario, il pubblico ministero o i legali rappresentanti del minore) vengono sentite. Questo momento è cruciale per esporre le rispettive posizioni, presentare la documentazione reddituale e patrimoniale e chiarire le dinamiche familiari. Al termine dell'udienza e dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, il Presidente del Tribunale deciderà con decreto, stabilendo se sussistono le condizioni per porre a carico dei nonni l'obbligo di contribuire al mantenimento e, in caso affermativo, l'entità di tale contributo.
È importante sottolineare che tale provvedimento, su istanza di tutti i soggetti interessati, è sempre soggetto a revisione per sopravvenuti motivi. Questo significa che le condizioni economiche delle parti (genitori o nonni) possono cambiare nel tempo, rendendo necessario un adeguamento dell'assegno di mantenimento. Ad esempio, se i genitori ritrovano una stabilità economica, o se le condizioni dei nonni peggiorano significativamente, è possibile richiedere al Tribunale una modifica del decreto iniziale. La flessibilità del sistema permette di adattare le disposizioni alle mutevoli circostanze della vita familiare.
La possibilità di revisione è un principio cardine del diritto di famiglia, che riconosce la natura dinamica delle relazioni e delle capacità economiche. Le domande di revisione possono essere presentate in qualsiasi momento in cui si verifichino cambiamenti rilevanti che alterino l'equilibrio stabilito dal provvedimento originario.
Prospettive e Questioni Aperte nel Diritto di Famiglia
Il panorama giuridico riguardante il mantenimento dei figli e il ruolo degli ascendenti è in continua evoluzione, riflettendo i mutamenti sociali e le nuove esigenze delle famiglie. Diverse questioni aperte e prospettive future meritano un'attenta considerazione.
Una delle evoluzioni più significative riguarda il riconoscimento di una serie di diritti che gli stessi nonni possono direttamente esercitare nei confronti dei nipoti, specialmente dopo la riforma del diritto di famiglia del 2012. Questa evoluzione legislativa, che ha rafforzato il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti, sembra in contrasto con la rigidità di alcune interpretazioni dell'articolo 316-bis del Codice Civile. In particolare, la criticità interpretativa dell'articolo 316-bis del Codice Civile emerge con forza riguardo all'inadempimento volontario di un genitore. Se da un lato i nonni acquisiscono diritti diretti, dall'altro l'obbligo di mantenimento sussidiario è spesso interpretato in modo restrittivo, richiedendo che entrambi i genitori siano sprovvisti di mezzi.
Questo pone un dilemma: come conciliare il riconoscimento del ruolo sempre più attivo dei nonni con un sistema che, in determinate circostanze, sembra ancora proteggere l'inadempienza di un genitore, lasciando all'altro genitore adempiente il solo percorso dell'esecuzione forzata e ritardando o precludendo l'intervento dei nonni? Non prevedere azioni di tal fatta anche in favore dei nipoti a tutela del diritto al mantenimento degli stessi appare essere un’evidente penalizzazione.
Un'altra questione aperta riguarda la necessità di bilanciare tutele e responsabilità. L'intervento degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti è una misura di solidarietà familiare essenziale, ma deve essere attentamente calibrato per non gravare eccessivamente sui nonni, che spesso hanno risorse limitate e sono in età avanzata. La Cassazione, con la Sentenza n. 29990 del 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti, sottolineando che l'obbligazione dei nonni di fornire ai genitori i mezzi per adempiere ai loro doveri verso i figli deve intendersi esclusivamente di natura sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, e non può essere invocata per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo economico ai figli, qualora l'altro genitore sia in grado di mantenerli. Questo ribadisce l'approccio cautelativo della Corte, che richiede una prova rigorosa dell'incapacità di entrambi i genitori prima di coinvolgere gli ascendenti.
La valutazione della "concretezza" del bisogno è un tema ricorrente. L'accessibilità a forme di provvidenza sociale, come il bonus bebè o altri sussidi, è un fattore che i giudici devono considerare. L'orientamento della Cassazione del 20 dicembre 2021, n. 41045, che valuta la "colpevole mancata fruizione" di tali apporti, spinge a una maggiore responsabilità individuale e familiare nell'accesso ai supporti disponibili. Questo significa che i genitori o gli ascendenti che richiedono un intervento economico devono dimostrare di aver esplorato e, se del caso, attivato tutte le possibili forme di sostegno offerte dall'ordinamento.
Infine, la complessità delle interazioni tra le diverse misure di sostegno (assegni familiari, bonus bebè, assegno unico, ecc.) richiede una maggiore chiarezza normativa per evitare le incompatibilità e le incertezze che emergono da casi come quello del nonno Inpdap. La progressiva razionalizzazione delle politiche familiari, come l'introduzione dell'Assegno Unico, mira proprio a superare la frammentarietà delle prestazioni e a semplificare l'accesso ai supporti, fornendo un quadro più organico e comprensibile per le famiglie e per gli operatori del diritto.
Queste riflessioni sottolineano la necessità di un approccio sempre più integrato e flessibile nel diritto di famiglia, capace di rispondere alle esigenze complesse delle famiglie moderne, tutelando al contempo i diritti dei minori e la sostenibilità degli obblighi intergenerazionali.