L'assegno di natalità, universalmente conosciuto come "Bonus Bebè", ha rappresentato per anni un pilastro fondamentale delle politiche di sostegno alla genitorialità in Italia. Si è trattato di una prestazione economica erogata dall'INPS, concepita per supportare le famiglie nel sostenere i costi legati all'accoglienza di un nuovo nato, adottato o in affido preadottivo. Comprendere il funzionamento di questa misura, la sua evoluzione normativa e i suoi requisiti è essenziale per inquadrare correttamente il passaggio verso l'attuale sistema di welfare familiare.

Origine e Sviluppo: La Legge di Stabilità 2015
Il Bonus Bebè nasce ufficialmente con la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), ai commi da 125 a 129. Questa normativa ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
Originariamente, il beneficio era corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente fosse in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. La misura non era universale, ma mirata alle fasce che necessitavano maggiormente di un supporto economico diretto.
Proroghe e Modifiche Temporali
Nel corso degli anni, la misura ha subito diverse evoluzioni. È stata prorogata con riferimento alle nascite o alle adozioni intervenute tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2019, per effetto dell'articolo 1, co. 141 e 142 della Legge di Bilancio per il 2018 e dell'articolo 23-quater del DL n. 119/2018. In questa fase, tuttavia, si è assistito a una riduzione del periodo temporale di erogazione: il bonus spettava, infatti, solo per il primo anno di vita del bimbo o per il primo anno dopo l'adozione, a differenza dei tre anni previsti originariamente (Cfr: Circolare Inps 50/2018 e Circolare Inps 85/2019).
Successivamente, l'articolo 1, co. 340 e 341 della Legge 160/2019 e l'articolo 1, co. 336 della Legge n. 178/2020 hanno rinnovato il bonus per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Questa fase ha segnato una svolta epocale: la misura è stata estesa a tutte le famiglie a prescindere dal reddito, decretando l'universalizzazione del Bonus Bebè.

Requisiti e Modalità di Accesso
Per accedere al sostegno economico, i nuclei familiari dovevano possedere determinati requisiti alla presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. L'assegno veniva corrisposto dall'INPS su domanda del genitore, con cadenza mensile, ed era cumulabile in caso di più figli nati nel periodo oggetto dell'agevolazione.
Il beneficio veniva concesso ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti nel nostro Paese. A tal proposito, una giurisprudenza importante, inclusa quella recente del Tribunale di Bergamo, ha chiarito i perimetri di accesso per i cittadini stranieri. Tra i requisiti di soggiorno figurano:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea;
- Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
La Procedura di Domanda
La domanda poteva essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Per garantire la decorrenza dell'assegno dal momento dell'evento, era tassativo presentare la richiesta non oltre il termine di 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia.
Il versamento avveniva a partire dal mese successivo a quello in cui era stata effettuata la domanda. Il beneficio decadeva in caso di revoca dell'adozione, decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio ad altre persone o affidamento esclusivo al genitore che non aveva presentato la domanda. Quest'ultimo, tuttavia, poteva presentare una nuova richiesta qualora fosse in possesso dei requisiti necessari.
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Particolarità: Maggiorazioni e ISEE
Per quanto riguarda le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è rimasta ferma la maggiorazione del 20% del beneficio per i figli successivi al primo. In tali casi, la misura spettante variava tra 192 euro, 144 euro e 96 euro mensili, in base al valore assunto dall'ISEE minorenni. Questo sistema rifletteva l'attenzione del legislatore verso le famiglie numerose e la necessità di graduare l'aiuto in base alla reale capacità economica, nonostante la tendenza verso l'universalismo del periodo 2020-2021.
È opportuno ricordare che l'assegno di natalità non concorreva alla formazione del reddito ai fini fiscali, rappresentando un vero e proprio trasferimento monetario netto a favore del nucleo.
Verso l'Assegno Unico e Universale
La misura non è stata rinnovata oltre il 31 dicembre 2021 poiché è confluita all'interno del nuovo "Assegno Unico e Universale". È quindi fondamentale chiarire che, sebbene si possano trovare ancora molte tracce documentali online, l'assegno di natalità è una delle forme di tutela della genitorialità abrogate a partire dal 1° gennaio 2022.

Il passaggio all'Assegno Unico ha rappresentato un cambiamento di paradigma: non più un bonus legato esclusivamente al primo anno di vita del bambino, ma un sostegno strutturale, costante e progressivo che accompagna la crescita dei figli fino alla maggiore età (e oltre, in casi specifici), semplificando la miriade di bonus che caratterizzavano il sistema precedente. Questa riforma ha cercato di superare le frammentazioni del passato, garantendo una maggiore equità e una pianificazione economica più stabile per le famiglie italiane.