La complessità giuridica e sociale della maternità surrogata: il caso della bimba abbandonata

La maternità surrogata rappresenta oggi una delle frontiere più controverse e delicate del diritto di famiglia, sollevando interrogativi etici, sociali e giuridici di portata internazionale. Quando il desiderio di genitorialità incontra la realtà complessa delle leggi nazionali e sovranazionali, il rischio è che il minore, nato da questo percorso, si trovi vittima di un vuoto di tutela o, nei casi peggiori, di un vero e proprio abbandono. Una recente e drammatica vicenda avvenuta in Piemonte ha riportato il tema al centro del dibattito pubblico, evidenziando le drammatiche conseguenze che possono scaturire dall'incontro tra turismo riproduttivo, responsabilità genitoriale e norme restrittive.

rappresentazione concettuale di una culla vuota in un contesto astratto di documenti legali

Il caso di cronaca: dall'Ucraina all'Italia

La vicenda coinvolge una coppia residente nella zona di Arona, che aveva deciso di ricorrere all'utero in affitto in Ucraina, dove la pratica è legale. I genitori italiani erano andati in Ucraina nell’agosto del 2020, in una delle parentesi concesse dal Covid per gli spostamenti aerei, per seguire la nascita della bambina attraverso una madre surrogata. La legge dell'Ucraina permette alle coppie eterosessuali sposate straniere di ricorrere a donne ucraine, con o senza gameti propri della coppia. Dopo il riconoscimento della bambina, la coppia è rientrata però in Italia, affidando la piccola a una baby-sitter arruolata sul posto attraverso un’agenzia interinale.

Una volta che una donna ucraina aveva partorito, la coppia aveva deciso di lasciare la bimba, per i primi mesi di vita, a una tata. Salvo poi abbandonarla nelle mani della stessa tata, non facendosi più sentire. In ogni caso, al compimento del primo anno di vita della piccola, quindi lo scorso agosto, non avendo più notizie dai genitori e non avendo più ricevuto il compenso pattuito anche per il sostentamento della bambina, la baby-sitter si è rivolta al consolato italiano. La donna si era rivolta all'ambasciata italiana a Kiev, facendo presente che non poteva più prendersi cura della neonata, a tutti gli effetti da considerarsi una cittadina italiana.

Per l'accusa si tratta di abbandono di minore. Il Ministero dell'Interno e lo Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) hanno gestito il rientro della piccola. Con grande discrezione, la bambina è rientrata in Italia, con un volo da Kiev a Malpensa, e sarà affidata a una famiglia che non la tratterà come una cosa, ma come una figlia. L’operazione di rientro è stata coordinata dal Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia (Scip), che ha gestito la conclusione felice di una storia molto triste. Gli operatori di polizia dello SCIP si sono così trovati a riportare in Italia non un pericoloso latitante ma una bimba innocente, voluta e poi abbandonata, e hanno chiesto la collaborazione della Croce Rossa Italiana che ha inserito nel team una pediatra e una crocerossina. Il battesimo del volo della bimba coincide, dunque, con il suo primo ingresso in patria.

Risvolti giudiziari e rinvio a giudizio

Inizialmente ad essere indagato era solo il padre, in quanto unico genitore biologico della coppia piemontese. Tuttavia, la Corte d'appello di Torino, accogliendo il ricorso della PM contro il non luogo a procedere deciso lo scorso anno a Novara in udienza preliminare, ha deciso di rinviare a giudizio anche la madre non biologica. Secondo i giudici, anche la madre non biologica condivideva in tutto e per tutto le scelte del coniuge. I due si difendono sostenendo che quella non sia la loro figlia e di essere stata truffata dalla clinica ucraina.

La difesa, che si basa sul proscioglimento inizialmente stabilito dal Gup di Novara, sostiene che non c'è stato abbandono in senso giuridico. Il dibattimento è stato fissato per fine novembre: ora il Tribunale dovrà decidere se unificare i due fascicoli, per evitare due processi.

Non è la prima volta che la pratica della maternità surrogata, proibita in molti Paesi europei come l'Italia e la Francia, produce situazioni aberranti in Ucraina, che negli anni è diventata la destinazione europea più frequentata per il turismo riproduttivo grazie ai suoi prezzi competitivi rispetto agli Stati Uniti. Si ricorda il caso di Bridget, una bimba nata con un handicap lasciata in ospedale, proprio in Ucraina, dalla coppia committente americana e ora relegata in un orfanotrofio.

Una maternità condivisa: la voce di chi sceglie la surrogata (2025)

Il travaglio della genitorialità: il contesto normativo italiano

Il problema di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse ha visto duettare la Corte di Cassazione, la Corte costituzionale, che ha sollecitato più volte l'intervento del legislatore, e le corti sovranazionali, alla ricerca di una soluzione ragionevole.

In Italia, tale pratica è vietata dalla Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Con l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169, il reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano è perseguibile anche all’estero e punito ai sensi della legge italiana. Ciò indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel Paese estero in cui ha avuto luogo.

Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 30 dicembre 2022 n. 38162, hanno affermato che la pratica della gestazione per altri offende in modo intollerabile la dignità della donna. Di conseguenza, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e “a fortiori” l’originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, oltre al padre biologico. Nondimeno, la Corte ha ribadito che il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto. L’ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983.

Il ruolo delle corti e la tutela del minore

Il percorso giudiziario italiano è stato segnato da una costante ricerca di equilibrio. La Corte costituzionale, con la decisione n. 33 del 2021, ha riaffrontato il problema della genitorialità di intenzione, sottolineando che il riconoscimento viene condizionato a presupposti precisi: l'attualità e la concretezza del progetto genitoriale e il rilievo concreto e costante della cura del minore. La decisione n. 79 del 2022 ha poi rimosso parzialmente l'inadeguatezza dell'adozione in casi particolari, allineando i due modelli di adozione e azzerando in parte i termini del dibattito sulla mancanza di parentela.

Tuttavia, la tensione resta alta. Il ricorso a Strasburgo (Corte europea dei diritti umani) ha evidenziato come, in alcuni casi, l'impedimento del riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico abbia rischiato di rendere il minore un apolide. Nel settembre 2021, la Corte di Strasburgo ha giudicato l'Italia colpevole di aver violato il diritto alla vita familiare e privata di una bambina, nata nel 2019, alla quale era stato negato il riconoscimento legale, privandola di documenti d’identità, tessera sanitaria, o accesso alla sanità e istruzione pubblica.

infografica che schematizza il processo di riconoscimento legale dei nati da maternità surrogata in Italia

Procedure consolari e rischi legali

Il Ministero dell'Interno ha stabilito che, in presenza di atti di nascita formalmente validi, il funzionario consolare, sebbene a conoscenza del fatto che la nascita derivi da “maternità surrogata”, deve accettare gli atti e inoltrarli al Comune competente, dando tuttavia nel contempo opportuna informazione delle particolari circostanze della nascita al Comune e alla Procura della Repubblica competente.

L’ufficiale di stato civile verificherà la sussistenza dell’ipotesi che la nascita derivi da maternità surrogata per il rifiuto motivato alla trascrizione dell’atto. Dovrà altresì essere evidenziato da parte del funzionario consolare che nel caso in cui dalle indagini dovesse emergere che si tratta di “maternità surrogata”, gli interessati incorreranno nel delitto di cui all’art. 567 c.p., che comporta per gli indagati, in caso di condanna, la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale con evidenti conseguenze sui bambini ormai nati.

Questo scenario evidenzia come la distinzione tra genitorialità biologica e genitorialità intenzionale rappresenti ancora un campo di battaglia normativo, dove la tutela dell'interesse superiore del minore deve confrontarsi con il divieto assoluto della pratica, la difesa della dignità della donna e la prevenzione di abusi che, come dimostra il caso di cronaca ad Arona, possono portare a esiti tragici in cui il bambino diviene una vittima del desiderio e, successivamente, della negligenza degli adulti.

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