L'azione di disconoscimento della paternità e le implicazioni della procreazione medicalmente assistita

L’istituto del disconoscimento di paternità rappresenta uno dei pilastri del diritto di famiglia, costantemente in bilico tra la necessità di tutelare la verità biologica del rapporto di filiazione e l'esigenza di preservare la stabilità del nucleo familiare. Attraverso l'analisi normativa e giurisprudenziale, è possibile delineare i confini di questa azione, le decadenze ad essa connesse e le significative limitazioni introdotte in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA).

Bilancia della giustizia e simboli del diritto di famiglia

L'evoluzione normativa: dal Codice Civile alla riforma della filiazione

Il noto d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in virtù dell’art. 106, 1° comma, lett. a), è intervenuto ad abrogare la precedente normativa che regolamentava l’azione del disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio e che, ricordiamo, era contemplata dall’art. 235 c.c. Il vecchio articolo prevedeva che tale azione fosse esercitabile solo nei casi di mancata coabitazione, impotenza del marito o adulterio della moglie, con il limite probatorio della sola dichiarazione materna.

L'abrogazione della precedente disciplina e l’introduzione delle novità apportate dalla riforma della filiazione prendono le mosse dalle anticipatorie pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione. In particolare, la Corte costituzionale, con la sent. 6 luglio 2006, n. 266, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 235, 1° comma, n. 3, c.c., aprendo la strada a un nuovo paradigma probatorio dove l'accertamento genetico assume una centralità assoluta, prescindendo dalla necessità di provare preventivamente l'adulterio.

Il bilanciamento tra verità biologica e favor minoris

Per sintetizzare un argomento così ampio e complesso, è necessario esaminare il rapporto tra la verità biologica e quella “legale”. La giurisprudenza ha dovuto operare un delicato bilanciamento tra il favor veritatis e il favor minoris. Il 15 febbraio 2017, con la sent. n. 4040, la Suprema Corte di Cassazione ha sostanzialmente motivato la affermata prevalenza del principio della verità biologica rispetto all’esame dell’interesse del minore attraverso una particolare lettura del 4° comma dell’art. 30 Cost., respingendo il ricorso del marito.

Tuttavia, bisogna precisare che le due azioni previste volte all’accertamento della genitorialità biologica in contrasto con quella legittima - ovvero il disconoscimento di paternità e l’accertamento giudiziale di paternità - presentano caratteristiche diverse. Nel giudizio di accertamento giudiziale, la centralità del favor veritatis attiene ai diritti inviolabili della persona umana e al profilo costitutivo della propria identità personale, di cui il soggetto richiedente è stato privato per effetto del mancato riconoscimento.

I rapporti pregiudiziali tra le azioni di stato

Un aspetto critico riguarda la pendenza contemporanea di diverse azioni. La Suprema Corte, con la sentenza del 3 luglio 2018, n. 17392, ha sostenuto che l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità sia pregiudiziale rispetto ad altre azioni di stato, per cui il giudizio deve essere sospeso a norma dell’art. 295 c.p.c. Questo orientamento mira a evitare conflitti di giudicato tra il diritto del figlio a ottenere l'accertamento del proprio status e le azioni esperite dai presunti padri.

Schema dei rapporti processuali tra azioni di stato

La giurisprudenza ha chiarito, in diverse pronunce, che la domanda di disconoscimento è ammissibile anche laddove il marito sia affetto da impotentia generandi, pur riconoscendo l'irrilevanza del consenso prestato in contesti non regolamentati, fermo restando il quadro restrittivo imposto dalla legge speciale per le tecniche eterologhe.

Il regime del disconoscimento nelle tecniche di PMA

L’intervento della l. 19 febbraio 2004, n. 40, ha radicalmente mutato il panorama giuridico. L’art. 9 della suddetta legge ha stabilito che, qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’art. 4, 3° comma, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’art. 235, 1° comma, nn. 1) e 2), c.c., né l’impugnazione di cui all’art. 263 dello stesso codice.

Come funziona la Procreazione Medicalmente Assistita?

Come spiega la Corte costituzionale, nella dialettica tra favor veritatis in senso biologico ed attribuzione di responsabilità in ordine a processi generativi artificializzati, il principio di responsabilità prevale. La legge nega, in via d’eccezione, il diritto di anonimato della madre e impedisce il disconoscimento, in quanto tale norma è volta a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che ha originariamente contribuito al concepimento.

Il carattere derogatorio della norma si accentua in un contesto dove il legislatore connette effetti giuridicamente rilevanti a tecniche di procreazione. Di conseguenza, il figlio nato da tali pratiche gode di uno stato giuridico che si consolida sulla base del consenso prestato dai genitori al trattamento, rendendo irrilevante l'assenza di un legame biologico ai fini della stabilità del rapporto di filiazione. La stessa Corte ha definito come intollerabile la surrogazione di maternità, ma ha ribadito la necessità di tutelare l'interesse del minore nato da tecniche eterologhe, garantendogli lo status di figlio della coppia che ha manifestato la volontà procreativa, indipendentemente dalla provenienza dei gameti.

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