La Tredicesima Mensilità Durante la Maternità: Normativa e Calcolo Approfondito

Tante nostre lettrici, infatti, ci scrivono per chiedere chiarimenti in merito alla retribuzione che prenderanno quando saranno assenti dal lavoro per accudire il neonato. Questo perché non è facile capire se la loro retribuzione subirà variazioni, anche in senso peggiorativo, rispetto ai periodi precedenti. Tra gli aspetti principali da considerare, per esempio, vi è la tredicesima mensilità, il cui calcolo e la cui disciplina durante i periodi di maternità obbligatoria o facoltativa devono essere gestiti con precisione.

La tredicesima mensilità è un compenso aggiuntivo che viene erogato ai lavoratori dipendenti una volta all’anno, solitamente nel mese di dicembre. È una gratifica annuale obbligatoria che viene pagata ai lavoratori e lavoratrici dipendenti. La tredicesima è prevista sia per i dipendenti del settore privato che per quelli del settore pubblico ed è regolamentata dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). La tredicesima è prevista dalla legge, pagata dal tuo datore di lavoro e spetta a chiunque abbia un contratto da lavoro dipendente, senza differenza tra il tipo di contratto con cui si è assunti e la qualifica (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Le aziende, infatti, quando propongono un’offerta di lavoro considerano già l’incidenza delle mensilità aggiuntive sul totale delle voci che compongono la tua retribuzione annuale.

Durante il periodo di maternità, i diritti legati alla retribuzione, compresa la tredicesima, subiscono delle variazioni in base al tipo di maternità che la lavoratrice sta usufruendo (maternità obbligatoria, facoltativa o anticipata). La maturazione della tredicesima in maternità è un aspetto fondamentale da considerare, poiché garantisce alle lavoratrici un supporto economico durante un periodo cruciale della loro vita. Tuttavia, è importante distinguere tra i vari tipi di maternità, poiché non tutti i periodi consentono la maturazione completa della tredicesima.

Tredicesima e tipi di maternità

Il Funzionamento Generale della Tredicesima Mensilità

L’importo della tredicesima è strettamente collegato al periodo lavorato e quindi alla presenza in azienda. In pratica, ogni mese lavorato (per mese si intende anche le frazioni superiori ai 15 giorni), fa maturare una parte della tredicesima, fino ad arrivare al 100% dell’importo. Il principio di base è che maturi un dodicesimo della tredicesima per ogni mese lavorato. La tredicesima viene calcolata come un dodicesimo della retribuzione annua lorda. Viene corrisposta al dipendente in proporzione ai mesi effettivamente lavorati. La 13° mensilità viene corrisposta anche in relazione ad eventuali periodi di assenza, purché retribuita (per la parte non liquidata dagli enti preposti).

A regolare i congedi di maternità obbligatori e facoltativi, definendo anche i periodi indennizzabili dall’INPS, è il Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001). Mentre a definire ulteriori dettagli sulla maturazione della tredicesima in maternità sono i CCNL del settore di riferimento. La normativa prevede che, in generale, la maturazione della tredicesima e della quattordicesima venga fatta in base alla retribuzione effettiva percepita durante il periodo di congedo. Tuttavia, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato può stabilire modalità differenti per il calcolo delle mensilità aggiuntive durante la maternità facoltativa.

TREDICESIMA 2019: APPROFONDIMENTO E CALCOLO [IN 5 MIN VEDIAMO TUTTO]

La Retribuzione Globale di Fatto come Base di Calcolo

Il DPR n. 1070/1960, che recepisce il contenuto dell’accordo interconfederale del 1946, impone che la mensilità aggiuntiva sia calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto. La giurisprudenza, con orientamento divenuto consolidato (inaugurato da S.U. 13.2.1984 n. 917), ha confermato questo principio. L’obbligo di rapportare la 13a mensilità alla retribuzione globale di fatto fa sì, da un lato, che i contratti collettivi possano derogare solo in melius alla previsione e dall’altro che la 13a debba essere calcolata con l’incidenza sulla stessa delle voci di retribuzione diretta che compongono l’ordinaria retribuzione a norma dei contratti collettivi, erogate con carattere di continuità (v. tra le prime in questo senso Cass. 19.3.1987 n. 2736).

“In base all’art. 17 del Concordato interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, e quindi da un lato efficace oltre la sua scadenza fino alla sua sostituzione o alla deroga “in melius” con altro contratto collettivo, e dall’altro direttamente esaminabile in cassazione, nel settore industriale la tredicesima mensilità deve essere determinata in base alla retribuzione globale di fatto e, quindi, computando anche l’indennità di lavoro notturno normalmente prestato secondo turni prestabiliti”. (Cass. civ., sez. Lavoro 09-10-1998, n. 10062).

“Il contrasto fra la disciplina di un contratto collettivo postcorporativo reso efficace “erga omnes” ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 e la disciplina di un contratto collettivo di diritto comune va risolto sulla base dell’art. 7 della citata legge, secondo cui i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, né da contratti individuali, salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate complessivamente nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori.” (Cass. civ., sez. Lavoro 18-08-2004, n. 16191).

La disciplina contrattuale collettiva vigente dell’istituto unitario delle mensilità aggiuntive, di cui fanno parte quali componenti costitutive la tredicesima e la quattordicesima mensilità, deve ritenersi nel complesso più favorevole della disciplina tratteggiata in materia di tredicesima dai decreti attuativi della l. n. 741/1959 (c.d. legge Vigorelli) che hanno reso validi erga omnes i contratti collettivi recepiti e che assumono, quale base di calcolo della mensilità aggiuntiva, una nozione onnicomprensiva di retribuzione; come tale, la disciplina contrattuale di diritto comune è destinata a prevalere su quella generalmente obbligatoria, per espressa previsione dell’art. 7, ultimo comma, l. n. 741/1959 (Cass. 13/6/2002, n. 8501). Ai sensi della regolamentazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A., l’indennità per lavoro notturno non può considerarsi incidente sulla retribuzione percepita durante il periodo feriale e sulla tredicesima mensilità. (Corte Appello Milano 4/5/01). I contratti collettivi nazionali di lavoro del 1984 e del 1988 relativi ai dipendenti Alitalia contengono una definizione unitaria della “normale retribuzione”, costituita solo dallo stipendio base e dall’indennità di contingenza. Pertanto, va escluso che si possa tener conto della maggiorazione per il lavoro notturno prestato secondo turni regolari nella base di computo ai fini delle mensilità aggiuntive, delle festività e delle ferie. (Cass. 2/2/01, n. 1432).

La Tredicesima in Maternità Obbligatoria

La maternità obbligatoria è il periodo di 5 mesi (di solito 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) durante il quale la lavoratrice ha diritto all’astensione dal lavoro. Tutte le dipendenti (sia in caso di gravidanza che di adozione) devono fare 5 mesi di astensione retribuita dal lavoro per maternità. Il congedo di maternità è l’astensione obbligatoria dal lavoro allo scopo di tutelare la lavoratrice madre ed il nascituro. È applicabile anche alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato. L’inizio del congedo di maternità può essere posticipato ed il periodo non goduto prima del parto viene sommato al congedo post partum. I periodi corrispondenti al congedo di maternità e di astensione facoltativa, anche verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (artt. 25 e 35 d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151).

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino (Art. 16-bis, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Maternità obbligatoria

Maturazione e Calcolo

Cosa succede alla tredicesima in maternità obbligatoria? Questa domanda è più che legittima perché potresti avere il dubbio se, essendo assente dal lavoro per via del congedo di maternità, non maturi la tredicesima. Ebbene, puoi stare tranquilla: in maternità si prende la tredicesima, anche se ci sono delle situazioni particolari da valutare. Oggi, non è più così: tredicesima e maternità facoltativa funzionano in modo molto simile a quello che abbiamo spiegato qui sopra per la maternità obbligatoria. Ma non solo: è garantita anche una tutela economica perché in questa fase, la tredicesima e quattordicesima in maternità obbligatoria maturano regolarmente.

Durante il periodo di maternità obbligatoria, la tredicesima viene calcolata normalmente, come se la lavoratrice fosse in servizio. La tredicesima continua a maturare come se la lavoratrice fosse regolarmente in servizio. Nonostante la retribuzione sia ridotta all’80%, l’importo della tredicesima non viene penalizzato. Questo significa che, anche durante il periodo di congedo, la lavoratrice mantiene il diritto alla tredicesima senza riduzioni. Anche se la retribuzione durante la maternità obbligatoria è ridotta all’80%, la tredicesima viene comunque calcolata sulla base della retribuzione piena. La tredicesima in maternità è regolata da diverse norme che stabiliscono in quali casi e in che misura essa viene maturata durante i periodi di congedo per maternità.

La lavoratrice ha diritto a una retribuzione pari all’80% dello stipendio che percepiva prima del congedo. L’INPS paga l’80% della retribuzione della lavoratrice. L’indennità spettante è in genere pari all’80% della retribuzione media giornaliera, che viene corrisposta dall’INPS, come stabilito dal Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001). La retribuzione media giornaliera indica la media di quanto si guadagna in un giorno lavorativo, considerando tutte le voci che compongono lo stipendio (stipendio base, tredicesima, quattordicesima, eventuali premi, ecc.).

Attenzione: se è previsto dal contratto collettivo applicato al tuo rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà anche pagarti la cosiddetta “integrazione” e cioè la parte mancante tra l’80% assicurato dall’INPS e la tua retribuzione ordinaria mensile. Se il CCNL lo prevede, l’eventuale integrazione sarà a tuo carico (es. CCNL Metalmeccanica integrazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione).

TREDICESIMA 2019: APPROFONDIMENTO E CALCOLO [IN 5 MIN VEDIAMO TUTTO]

Esempio di Calcolo per Maternità Obbligatoria

Facciamo un esempio per capire meglio come funziona il calcolo. Immaginiamo che la retribuzione mensile di un dipendente sia di 2.000 euro lordi. Supponiamo che si tratti di una dipendente in maternità obbligatoria da 5 mesi (ad esempio, dal 1° gennaio al 31 maggio). Poiché la tredicesima è pari a 1/12 della retribuzione annua, e matura completamente durante la maternità obbligatoria, il calcolo sarà il seguente:

  • Retribuzione mensile lorda: 2.000 euro.
  • Mesi di maternità obbligatoria: 5.
  • Maturazione tredicesima: La tredicesima matura per tutti i 12 mesi dell'anno, compresi i 5 mesi di maternità obbligatoria.
  • Calcolo: (2.000 euro / 12) * 12 mesi = 2.000 euro.

Anche se la lavoratrice riceve l’80% dello stipendio (1.600€ al mese) durante questi 5 mesi, la tredicesima verrà calcolata come se la retribuzione fosse rimasta a 2.000€. Durante il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice riceve l’80% del suo stipendio, ossia 1.600€ al mese in questo esempio. Tuttavia, la tredicesima viene calcolata sull’intero stipendio di 2.000€. Se la retribuzione fosse di 1.500€, l’80% ammonterebbe a 1.200€ al mese, ma la tredicesima continuerebbe a essere calcolata sui 1.500€.

La Tredicesima in Maternità Anticipata

Vista la durata della maternità obbligatoria pari a 5 mesi, può succedere che tu abbia bisogno di chiedere la maternità anticipata, per motivi legati, ad esempio, a problemi di salute o lavori a rischio. In alcuni casi, per motivi di salute della madre o del nascituro, può essere necessario iniziare il congedo di maternità prima dei consueti 2 mesi che precedono il parto. Questo periodo viene definito maternità anticipata.

Questo periodo di congedo anticipato è disciplinato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico sulla Maternità e Paternità). Le lavoratrici in maternità anticipata, infatti, hanno diritto alle stesse indennità economiche della maternità obbligatoria, ossia una retribuzione equivalente all’80% della retribuzione media giornaliera, che viene corrisposta dall’INPS.

Maternità anticipata

Maturazione e Calcolo

Non ti preoccupare, quindi, maturi la tredicesima anche in maternità anticipata. La tredicesima durante il periodo di maternità anticipata viene calcolata allo stesso modo della maternità obbligatoria, ossia la lavoratrice continua a maturare la tredicesima interamente, senza alcuna penalizzazione. Questo significa che, anche se la lavoratrice sta percependo una retribuzione ridotta, i suoi diritti economici relativi alla tredicesima non vengono alterati. Il periodo di maternità anticipata viene equiparato ai fini del calcolo della tredicesima come un periodo di lavoro regolare.

Per quanto riguarda in particolare la tredicesima mensilità, questa viene calcolata come se la lavoratrice fosse in servizio attivo, ossia sulla base della retribuzione percepita prima del congedo di maternità. Anche se la retribuzione durante la maternità anticipata è ridotta (ad esempio, all’80% della normale retribuzione giornaliera), per il calcolo della tredicesima si utilizza il valore della retribuzione intera che la lavoratrice percepiva prima dell’inizio del congedo. Calcolo della tredicesima sulla retribuzione piena: anche se la retribuzione è ridotta all’80%, la tredicesima verrà calcolata in base allo stipendio lordo pieno.

Eccezioni e Casi Particolari: La Colf senza Indennità INPS

Un caso specifico merita particolare attenzione, come quello di una colf in maternità anticipata per gravidanza a rischio da settembre 2022, e poi in congedo obbligatorio fino al 1 luglio 2023, che non ha ricevuto dall'INPS indennità mancando i requisiti. In questa situazione, il datore di lavoro si trova a dover calcolare la tredicesima per i periodi di astensione.

Per la tredicesima del periodo di astensione dal lavoro (congedo anticipato e congedo obbligatorio), in assenza di indennità INPS per mancanza dei requisiti, si calcola il 20%. Si ritiene che se le parti avessero voluto indicare che in caso di mancanza delle condizioni per la maternità i ratei sarebbero maturati ad intero carico del datore di lavoro avrebbero utilizzato una formula diversa e l'avrebbero esplicitato. Questo suggerisce che in assenza di un'indennità INPS che copra l'80% della retribuzione, la maturazione a carico del datore di lavoro potrebbe essere limitata, a meno che il CCNL o accordi specifici non prevedano diversamente.

Questa particolare interpretazione si discosta dalla norma generale che prevede la piena maturazione della tredicesima in maternità obbligatoria e anticipata, evidenziando l'importanza di verificare i requisiti per l'indennità INPS e le specifiche clausole contrattuali applicabili, soprattutto in settori con normative particolari come quello del lavoro domestico.

La Tredicesima in Maternità Facoltativa (Congedo Parentale)

E per quanto riguarda la tredicesima in maternità facoltativa? Oggi, non è più così: tredicesima e maternità facoltativa funzionano in modo molto simile a quello che abbiamo spiegato qui sopra per la maternità obbligatoria. Il fatto che sia un’assenza volontaria non vuol dire che devi avere un trattamento peggiore. Cosa vuol dire?

Il congedo facoltativo, o congedo parentale, può essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Maternità facoltativa

Maturazione e Calcolo

In caso di maternità facoltativa, le regole cambiano. Durante il periodo di maternità facoltativa, la situazione è diversa. Il periodo di maternità facoltativa è retribuito in maniera ridotta, solitamente pari al 30% dello stipendio. La lavoratrice riceve una retribuzione inferiore (solitamente pari al 30% dello stipendio) e in alcuni casi la tredicesima non matura interamente. Questa retribuzione ridotta ha un impatto diretto sulla maturazione della tredicesima, che durante la maternità facoltativa può subire riduzioni o, in alcuni casi, non maturare affatto.

Durante il periodo di maternità facoltativa, la maturazione della tredicesima non è garantita come nel caso della maternità obbligatoria. Di norma, la tredicesima non matura o matura solo parzialmente per i mesi in cui la lavoratrice è in congedo facoltativo, perché questo periodo non è equiparato a una normale attività lavorativa. Tuttavia, esistono delle eccezioni, in base al contratto collettivo applicato. Alcuni contratti collettivi o accordi aziendali prevedono che la tredicesima maturi parzialmente durante il congedo parentale. In rari casi, determinati contratti collettivi possono prevedere che la tredicesima continui a maturare completamente anche durante la maternità facoltativa. Un’altra cosa da controllare è se il CCNL prevede o meno l’integrazione della retribuzione a carico dell’azienda. Nel caso non sia prevista, allora si procede con l’operazione matematica spiegata sopra.

Se il congedo è indennizzato dall’INPS, la lavoratrice continua a percepire l’indennità, ma la maturazione della tredicesima potrebbe essere ridotta. In alcuni casi, l’azienda potrebbe decidere di non calcolare la tredicesima sulla base della retribuzione normale, ma sull’indennità ricevuta dall’INPS, che è pari al 30% della retribuzione. Se la lavoratrice ha un contratto che prevede una retribuzione complementare o una politica aziendale più favorevole, l’azienda potrebbe continuare a considerare la retribuzione normale per il calcolo della tredicesima, anche durante la maternità facoltativa.

Al contrario, non maturano i ratei di 13a nel caso di congedo parentale (art. 34 D.Lgs. n. 151/01), assenza per malattia del bambino (art. 48 D.Lsg. n. 151/01).

Esempio di Calcolo per Maternità Facoltativa

Riprendiamo l'esempio precedente, con una retribuzione mensile lorda di 2.000 euro. Immaginiamo che, dopo la maternità obbligatoria, la lavoratrice decida di prendere anche un congedo di maternità facoltativo (parentale), che dura 3 mesi (ad esempio, dal 1° giugno al 31 agosto).

  • Retribuzione mensile lorda: 2.000 euro.
  • Mesi di maternità obbligatoria: 5 (gennaio-maggio).
  • Mesi di maternità facoltativa: 3 (giugno-agosto).
  • Mesi lavorati effettivamente: 4 (settembre-dicembre).

Se il contratto collettivo non prevede la maturazione della tredicesima durante la maternità facoltativa, questi 3 mesi non verranno conteggiati ai fini del calcolo della tredicesima. Quindi, la tredicesima maturerà per i 5 mesi di maternità obbligatoria e per i 4 mesi di effettivo lavoro:

  • Calcolo: (2.000 euro / 12) * (5 mesi di obbligatoria + 4 mesi lavorati) = (2.000 / 12) * 9 = 1.500 euro.

In questo caso, la tredicesima annuale risulterà ridotta rispetto a un anno interamente lavorato o coperto solo da maternità obbligatoria, a causa della mancata maturazione durante il congedo parentale.

La Quattordicesima Mensilità in Maternità

Se il tuo contratto prevede la quattordicesima, il principio è lo stesso della tredicesima. La buona notizia è che tredicesima e quattordicesima in maternità si percepiscono entrambe. Certo, ci devono essere condizioni e requisiti, ma le donne lavoratrici hanno diritto ad entrambe queste retribuzioni. Alcuni Contratti collettivi nazionali del lavoro prevedono il riconoscimento al lavoratore subordinato di un'ulteriore mensilità retributiva, ovvero la quattordicesima. Essa viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione spettante per il mese di giugno di ciascun anno.

Considerando che durante la gestazione l'attività lavorativa risulta momentaneamente sospesa, è normale farsi venire il dubbio sul fatto che la quattordicesima spetti o meno. Per quanto riguarda il pagamento, occorre distinguere i ratei di quattordicesima maturati quando si era ancora al lavoro da quelli che invece si riferiscono nei periodi indennizzati. In poche parole, nell'eventualità in cui tra luglio e giugno dell'anno successivo ci sia un periodo coperto da indennità di congedo di maternità, la quattordicesima spetta e viene pagata regolarmente, ma l'importo percepito può risultare più basso.

Anche la quattordicesima, se prevista dal contratto collettivo applicato, viene trattata allo stesso modo della tredicesima. Anche la quattordicesima, se prevista dal contratto collettivo, dipende dalle stesse condizioni di calcolo applicabili alla tredicesima. Ciò significa che:

  • Durante la maternità obbligatoria e anticipata, la quattordicesima matura interamente, sulla base della retribuzione intera che la lavoratrice percepiva prima del congedo, proprio come la tredicesima.
  • Durante la maternità facoltativa, la maturazione della quattordicesima può subire riduzioni o non avvenire affatto, a seconda di quanto previsto dal CCNL di riferimento, riflettendo il trattamento della tredicesima in questo periodo.

La quattordicesima mensilità, pur essendo un istituto distinto, segue dunque logiche di maturazione e calcolo fortemente analoghe a quelle della tredicesima durante i diversi periodi di congedo per maternità.

Aspetti Fiscali e Previdenziali della Tredicesima in Maternità

La tredicesima in maternità, come per ogni lavoratore dipendente, è soggetta a tassazione e contribuzione previdenziale. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti particolari da considerare quando la tredicesima viene percepita durante i periodi di maternità obbligatoria, facoltativa o anticipata.

Tassazione della Tredicesima

La tassazione della tredicesima durante il periodo di maternità segue le stesse regole fiscali applicate alla tredicesima di un lavoratore in servizio. La tredicesima è soggetta a una trattenuta fiscale separata rispetto alla normale busta paga mensile. Sebbene durante la maternità obbligatoria o anticipata la retribuzione sia ridotta all’80%, la tassazione della tredicesima si applica comunque sulla retribuzione lorda completa (ossia, il 100% dello stipendio), perché la tredicesima matura come se la lavoratrice fosse in servizio pieno.

Durante la maternità facoltativa, in cui la retribuzione è ridotta al 30%, se la tredicesima non matura o matura solo parzialmente, anche le trattenute fiscali saranno proporzionalmente più basse, in quanto l'importo imponibile sarà ridotto o assente per i mesi di congedo parentale in cui la tredicesima non è maturata.

Tassazione tredicesima

Contribuzione Previdenziale

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, le regole sono parimenti specifiche per i periodi di maternità. Durante il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice continua a maturare i contributi previdenziali come se fosse in servizio. Anche se lo stipendio viene ridotto all’80%, l’INPS accredita i contributi figurativi basati sullo stipendio pieno. I contributi figurativi sono contributi che l’INPS versa per la lavoratrice durante periodi in cui non si riceve il 100% della retribuzione, come nel caso della maternità, garantendo così la continuità contributiva ai fini pensionistici.

Nel caso di maternità anticipata, come per la maternità obbligatoria, i contributi previdenziali vengono accreditati in modo completo attraverso i contributi figurativi. Questo assicura che il periodo di astensione non pregiudichi la posizione contributiva della lavoratrice.

Nel periodo di maternità facoltativa, la retribuzione viene ridotta al 30%, e questo può influire sui contributi previdenziali. Se la tredicesima non matura completamente durante la maternità facoltativa, i contributi previdenziali relativi a quei mesi saranno più bassi o assenti, a seconda della maturazione della tredicesima stessa e delle specifiche normative previdenziali applicabili al congedo parentale. Anche in questo caso, è fondamentale consultare il CCNL e la normativa INPS per i dettagli specifici sulla copertura contributiva.

TREDICESIMA 2019: APPROFONDIMENTO E CALCOLO [IN 5 MIN VEDIAMO TUTTO]

Quando Viene Erogata la Tredicesima in Maternità?

Ora ti starai chiedendo: chi paga la tredicesima in maternità? E quando viene erogata la tredicesima in maternità? Ci sono differenze rispetto alla normale erogazione della tredicesima? La tredicesima viene generalmente corrisposta nel mese di dicembre, insieme allo stipendio, indipendentemente dalla maternità. Il pagamento è a carico del datore di lavoro, con l'integrazione o il rimborso da parte dell'INPS per le quote di indennità erogate durante i periodi di congedo obbligatorio e anticipato.

In alcuni casi, le lavoratrici possono richiedere un’anticipazione della tredicesima. Questo può avvenire per motivi di natura economica o per coprire le spese necessarie durante il periodo di maternità. Tuttavia, non tutte le aziende offrono l’anticipazione della tredicesima, e questa possibilità dipende spesso dagli accordi aziendali. In alcune aziende, l’anticipazione della tredicesima può essere concessa su richiesta, solitamente in forma parziale, per affrontare spese particolari durante la maternità.

Strumenti a Supporto della Gestione

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Ora che hai capito come funziona la tredicesima in maternità, sei pronta a gestire meglio i tuoi diritti.

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