Contributi Figurativi per Maternità Facoltativa e Altre Assenze Tutelate: Una Guida Completa per Lavoratori e Aziende

Concetto di contributi figurativi

Il panorama previdenziale italiano si arricchisce di strumenti volti a garantire la continuità della tutela assicurativa dei lavoratori anche in momenti particolari della loro vita. Tra questi, i contributi figurativi rappresentano un pilastro fondamentale, pensati per proteggere i lavoratori quando non possono svolgere la normale attività lavorativa. Si tratta di periodi in cui lo Stato, in assenza di effettivi versamenti contributivi, accredita gratuitamente contributi sul conto previdenziale del lavoratore, garantendo la copertura pensionistica anche in situazioni critiche. L'accredito figurativo avviene in automatico in tutti i casi in cui l'Istituto abbia i dati per procedervi. Tuttavia, nei casi di impossibilità di presentare la dichiarazione del datore di lavoro, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da riscontrarsi con le registrazioni apposte sul libretto di lavoro o con la posizione assicurativa, donde sia possibile desumere che il periodo di assenza si collochi nell'ambito di un periodo di lavoro presso l'azienda.

Questi contributi, pur non essendo versati direttamente dal lavoratore o dal datore di lavoro, sono vitali per la futura pensione, poiché sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo. Per i dipendenti è di fondamentale importanza conoscere l’ammontare e la tipologia della componente contributiva della propria busta paga. I dipendenti che non abbiano subito interruzioni del proprio rapporto lavorativo possono avere poca familiarità con il concetto dei contributi figurativi INPS. Ma, al di là delle interruzioni ordinarie, la legislazione prevede la possibilità di accedere a questa forma di tutela per una serie di eventualità ben definite, tra cui spiccano la maternità facoltativa, ma anche la malattia, la disoccupazione, la cassa integrazione, l'invalidità e le aspettative per cariche pubbliche o sindacali. L'accredito si riferisce esclusivamente ad alcuni momenti particolari del percorso lavorativo di un dipendente, i quali vengono definiti con precisione dalla normativa.

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Il Congedo Parentale (Astensione Facoltativa): Diritto alla Contribuzione Figurativa

Uno degli ambiti più significativi in cui i contributi figurativi trovano applicazione è quello del congedo parentale, un'opportunità preziosa per i genitori di dedicarsi alla cura dei figli nei primi anni di vita. I periodi di congedo parentale (astensione facoltativa) fruiti durante il rapporto di lavoro sono coperti da contribuzione figurativa, come stabilito dall'articolo 35, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il beneficio è rivolto ai genitori che fruiscono del congedo parentale, nei limiti della durata dello stesso, e dunque, ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nel periodo compreso entro i primi dodici anni di vita del bambino.

La funzione dei congedi parentali è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino nei primi anni della sua vita al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. La durata complessiva del congedo parentale, spettante sia alla madre sia al padre, non deve superare i dieci mesi, elevabile a undici mesi se il padre ne fruisce per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi, da fruirsi nei primi dodici anni di vita del bambino.

La contribuzione figurativa spetta altresì per il periodo di prolungamento del congedo parentale previsto per il caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104, come specificato dall'articolo 33 del d.lgs. 151/2001. Per quanto riguarda questo prolungamento, la legge prevede un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. La copertura figurativa dei permessi mensili per l'assistenza di familiari disabili è stata prevista dalla legge che promuove l'equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, modificando la legge 104.

Non esiste un tetto massimo all'accumulo dei contributi figurativi per i lavoratori. Tuttavia, non mancano delle eccezioni: il problema arriva, però, quando questi stessi periodi sono compresi nell’arco di tempo da prendere in considerazione per il conteggio della rendita. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, viene previsto l’accredito della contribuzione figurativa. La tutela vale anche per mamme e papà che devono seguire i figli malati di età inferiore a otto anni.

Grafico retribuzione congedo parentale

Trattamento Economico e Previdenziale del Congedo Parentale

Il congedo parentale non incide solamente sulla presenza fisica del genitore al fianco del figlio, ma comporta anche un regime economico e previdenziale specifico che mira a non penalizzare il lavoratore. Per quanto riguarda il trattamento economico e previdenziale, il congedo parentale va computato nell’anzianità di servizio a eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Questo significa che, nonostante l'assenza dal lavoro, il periodo di congedo contribuisce alla maturazione dell'anzianità, un fattore importante per scatti di carriera e altri benefici.

Per quanto concerne la retribuzione, il congedo è retribuito con un trattamento economico pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di età del bambino e per un periodo massimo di cinque mesi complessivo fra i genitori, successivi ai primi 30 giorni che sono interamente retribuiti. Per i successivi quattro/cinque mesi, dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino all’ottavo anno, spetta una retribuzione pari al 30% esclusivamente nel caso in cui il reddito del genitore sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Dal compimento del sesto anno di età del bambino e fino al dodicesimo anno, spetta il congedo ma non retribuito, con l’eccezione di quanto detto al punto precedente, tra i sei e gli otto anni.

Nel caso di prolungamento per assistenza ai figli minori con disabilità grave, spetta per tutta la durata dei tre anni un trattamento economico pari al 30% della retribuzione. In tutti i suddetti casi di retribuzione ridotta o assente, si applica la copertura dell’accredito della contribuzione figurativa che va posta a carico della gestione pensionistica di appartenenza dell’iscritto. Quella descritta è la disciplina dell’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di congedo parentale verificatisi all’interno del rapporto di lavoro.

Contribuzione Figurativa per i Dipendenti Pubblici: Specificità e Funzionamento

Anche i lavoratori del settore pubblico beneficiano della contribuzione figurativa, con meccanismi analoghi ma con alcune peculiarità legate alla gestione previdenziale specifica. Per i lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, l’istituto della contribuzione figurativa interviene quando i periodi di astensione lavorativa facoltativa sono retribuiti in maniera ridotta o in assenza di retribuzione. In pratica, i contributi figurativi sono dei contributi “fittizi” accreditati senza alcun onere da parte del lavoratore e del datore di lavoro e posti a carico della gestione pensionistica di appartenenza. Essi sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo. I contributi figurativi sono riconosciuti ai lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici nel caso dei periodi di astensione lavorativa facoltativa (congedo parentale).

Quando il lavoratore si assenta dal lavoro per astensione facoltativa per maternità durante il periodo lavorativo, i contributi figurativi sono riconosciuti in assenza di retribuzione, mentre con una retribuzione ridotta l’accredito figurativo è previsto solo per la parte differenziale.

Loghi INPS e INPDAP

Congedo Parentale Fuori dal Rapporto di Lavoro: Il Ruolo del Riscatto

La tutela previdenziale non si limita ai periodi di congedo parentale fruiti durante un rapporto di lavoro attivo. Esiste anche la possibilità di coprire periodi di astensione facoltativa verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, attraverso il meccanismo del riscatto. I periodi di astensione facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro sono infatti riscattabili. Il diritto all’accredito o al riscatto dei periodi di maternità (artt. 25 e 35 del d.lgs. 151/2001) spetta a chi era iscritto in servizio alla data del 27 aprile 2001 (art. 2, comma 504 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Questa disposizione mira a tutelare chi, al momento dell'entrata in vigore della normativa, aveva già una posizione assicurativa attiva.

La nozione di iscritto alla data del 27.4.2001 si riferisce a un soggetto in condizione attiva che a tale data non sia titolare di trattamento di pensione, con esclusione degli assegni o di pensione di invalidità. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 71 del 26 febbraio 2010, ha sancito che non può essere considerato "iscritto" e, quindi, avvalersi della facoltà di accredito o riscatto dei periodi di maternità fuori del rapporto di lavoro, chi sia titolare di un trattamento di pensione alla data del 27 aprile 2001.

L’accredito figurativo è ammesso solo per periodi non già coperti da altri tipi di contribuzione presso qualsiasi gestione INPS, come specificato dalla circolare INPS 26 marzo 2003, n. 66. Sono validi tutti i contributi derivanti da attività lavorativa subordinata, ma non quelli versati come artigiani, commercianti o coltivatori diretti, secondo la stessa circolare INPS.

Un aspetto importante riguarda la cumulabilità del riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea. Con la legge di Stabilità 2016, il comma 2 dell’articolo 14 del DLgs 503/1992 è stato abrogato (articolo 1 comma 298). La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, le domande di riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, anche se i periodi sono antecedenti a tale data, presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, saranno valide anche se cumulate al riscatto di laurea, essendo venuta meno l’alternatività (circolare INPS n. 44 del 29 febbraio 2016).

Va peraltro fatto presente che poiché l’incumulabilità del riscatto della laurea e del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro presentava discrepanza tra il settore privato e quello pubblico, nel senso che nel settore privato erano incumulabili solo con riferimento a periodi successivi al 1 gennaio 1994, l’INPS ha dovuto chiarire queste situazioni. A colmare questa lacuna di incumulabilità del riscatto della laurea e del congedo parentale fuori del rapporto di lavoro, la legge 208/2015 - Legge di Stabilità 2016, all'articolo 1 comma 298, ha abrogato l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo numero 503/1992, dando così la possibilità di cumulare il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro con il riscatto del periodo di laurea.

Per l’accredito e/o il riscatto contributivo per maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, è fondamentale la condizione che i relativi periodi non risultino, a vario titolo, coperti da contributi di altri Paesi dell’Unione Europea. Per l’accredito dei medesimi periodi, eventualmente coperti con contributi di Paesi non dell’Unione Europea, è invece necessario valutare ciascuna fattispecie alla luce della convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo stato.

Documenti per riscatto contributi

Aspettativa per Cariche Pubbliche Elettive e Sindacali: Un Altro Caso di Contribuzione Figurativa

Oltre alla maternità, il sistema previdenziale italiano prevede la copertura figurativa anche per periodi di aspettativa non retribuita fruiti per lo svolgimento di importanti funzioni pubbliche o sindacali. Questa forma di tutela è denominata "Accredito contributi figurativi aspettativa cariche pubbliche elettive e sindacali".

Cos'è: È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso da aspettativa non retribuita, fruita dal lavoratore per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive (articolo 3, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e articolo 31, legge 20 maggio 1970, n. 300).

A chi è rivolto: La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, privati e fondi speciali che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato sindacale o elettivo.

Come funziona: Per il principio della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente, la contribuzione figurativa non tutela il periodo di mandato politico o sindacale in quanto tale, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro già esistente al momento della proclamazione. La contribuzione figurativa non può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione, sia stato assunto, successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta. Del pari, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione.

Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa, se assunti con atto scritto. I lavoratori, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi, devono presentare la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza.

In base all’articolo 38, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme deve essere effettuato all’amministrazione dell’organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza. Il mancato versamento della quota a carico impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota è riferita.

La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo espressa manifestazione di volontà, esclusivamente per coloro che rientrano nella fattispecie suddetta. Il rinnovo tacito, infatti, non opera laddove, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In questo caso vige la regola generale di cui all’articolo 3, comma 3, d.lgs. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente. La quota a carico è soggetta all’aggravio delle somme aggiuntive per il caso di ritardo nel pagamento. Il mancato versamento della quota a carico e delle somme aggiuntive per il ritardo impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota e le relative somme aggiuntive sono riferite. La quota a carico è soggetta al termine prescrizionale quinquennale.

Simboli rappresentanza sindacale e politica

Procedure e Tempistiche per la Richiesta di Contributi Figurativi

L'accesso ai benefici della contribuzione figurativa richiede la conoscenza delle procedure e il rispetto delle tempistiche stabilite, che possono variare a seconda della casistica.

Quando fare domanda:La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di decadenza. Solo per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle assemblee regionali o per i nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino un diritto a un vitalizio o un incremento di pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario. Per i contributi figurativi accreditati su richiesta dei diretti interessati, solitamente in occasione della domanda di pensione, non esistono, infatti, termini di scadenza. Per quanto riguarda il servizio militare, invece, è necessaria la presentazione all’INPS del foglio matricolare (ovvero lo stato di servizio per gli ex ufficiali), rilasciato dal distretto militare di competenza del lavoratore.

Come fare domanda:La domanda deve essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Ai fini della trasmissione delle domande online, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare INPS 24 ottobre 2017, n. 153, per gli iscritti alle gestioni private, inclusi il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) e Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici si rimanda alle indicazioni fornite con il messaggio 147/2018.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Portale online INPS

Documentazione necessaria da allegare alla domanda telematica, ai fini dell’accredito figurativo iscritti gestioni private:

  • Provvedimento scritto di collocamento in aspettativa e relativi provvedimenti scritti di proroga: Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa deve essere allegato l’atto di emanazione datoriale, dell’epoca, scritto, datato e sottoscritto per esteso dal datore di lavoro, con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa. Tale atto deve risultare antecedente al periodo di aspettativa concesso.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro: Le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione del provvedimento di collocamento in aspettativa. Non possono essere utilizzate nemmeno per provare una durata dell’aspettativa che sconfessi o risulti incompatibile con quanto documentato nel provvedimento di collocamento in aspettativa o nelle relative proroghe. Nei limiti suindicati, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, con riferimento specifico al periodo per il quale è chiesto l’accredito figurativo, la sussistenza dello stato di aspettativa non retribuita e che, quindi, non si sono verificati fatti, atti o circostanze, che abbiano determinato il venir meno degli effetti degli atti concessori dell’aspettativa medesima (modulo AP123).
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal datore di lavoro riguardo alle retribuzioni ai sensi degli artt. 3, comma 4, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e 8, comma 8, legge 23 aprile 1981, n. 155. È onere dell’interessato produrre i prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro. I prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76, d.p.r. 445/2000 (modello AP123).

Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica elettiva si dovrà inoltre allegare:

  • Certificazione dell’organismo pubblico sulle funzioni svolte: La certificazione degli organismi pubblici è acquisita dalla sede territoriale dell’INPS tramite contatti diretti con l’organo pubblico. Il lavoratore, in sede di istanza, deve rilasciare una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47, 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, circa la funzione svolta, la data della sua proclamazione, l’organo presso cui reperire la certificazione, precisando inoltre se, in ragione della carica, maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.
  • Certificazione del pagamento della quota a carico ai sensi dell’art. 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488 nei casi in cui, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.

Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica sindacale si dovrà inoltre allegare:

  • Provvedimento formale d’incarico sindacale: Questo provvedimento, tra l’altro, deve specificare l’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’organizzazione sindacale: L’attestazione deve, tra l’altro, specificare natura e svolgimento delle funzioni attribuite nonché l’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica. Deve essere resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000 (modulo AP124).
  • Statuto sindacale: Lo statuto sindacale che prevede la carica e applicabile al caso specifico secondo il tempo.

Tempi di lavorazione del provvedimento:Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Contributi Figurativi per Altre Casistiche: Malattia e Permessi Legge 104

Il sistema dei contributi figurativi offre un ombrello protettivo anche in altre situazioni di assenza dal lavoro, garantendo la continuità della carriera contributiva in momenti di difficoltà o per l'adempimento di doveri civici e familiari.

Tra le principali eventualità coperte rientrano:

  • Malattia o infortunio sul lavoro: Eventualità per le quali il periodo massimo di accredito figurativo per l’assenza dovuta a malattia è stato per lungo tempo fissato in 52 settimane (12 mesi) dell’intera vita assicurativa; dall’1 gennaio 1997 la copertura è salita al ritmo di due mesi ogni tre anni, sino a raggiungere il tetto di 22 mesi (95 settimane), nell’intera vita assicurativa.
  • Interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza: In particolare, la riforma Amato del 1992 ha stabilito l’estensione dell’accredito figurativo a tutti i periodi per i quali è prevista l’assenza obbligatoria, anche se collocati al di fuori di un determinato rapporto di lavoro (cioè quando la donna è senza occupazione).
  • Permessi per assistenza familiare (Legge 104): Il dipendente che si assenta dal posto di lavoro per assistere un familiare con disabilità in una situazione di gravità ha diritto a veder riconosciuti i propri contributi, durante le giornate di permesso o congedo. In particolare, è stata prevista dalla legge che promuove l’equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, modificando la legge 104, a prevedere la copertura figurativa dei permessi mensili per l’assistenza di familiari disabili.
  • Disoccupazione: I periodi in cui il lavoratore percepisce indennità di disoccupazione sono generalmente coperti da contribuzione figurativa.
  • Cassa integrazione: Analogamente, i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di cassa integrazione guadagni sono anch'essi tutelati da contributi figurativi.
  • Invalidità: Anche i periodi di assenza dal lavoro dovuti a invalidità possono rientrare tra quelli coperti, a determinate condizioni.

Le varie riforme previdenziali e le leggi che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni hanno conferito al congedo di maternità una particolare tutela che si riflette anche sull’aspetto relativo alla pensione. È evidente come il sistema dei contributi figurativi sia uno strumento complesso ma essenziale per la sicurezza sociale dei lavoratori, garantendo che eventi di vita come la genitorialità, la malattia o l'impegno civico non compromettano il futuro pensionistico.

Famiglia che assiste con disabilità

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