Il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per maternità verificatisi fuori dal rapporto di lavoro: guida normativa INPDAP

Il tema del riconoscimento previdenziale dei periodi di astensione facoltativa per maternità, quando questi sono avvenuti in un arco temporale in cui non sussisteva un rapporto di lavoro subordinato, rappresenta un aspetto cruciale per la tutela pensionistica. Nel corso degli anni, il quadro normativo è stato oggetto di importanti evoluzioni, con l'obiettivo di garantire una maggiore equità e di eliminare restrizioni temporali che in passato limitavano fortemente l'accesso a tale beneficio.

rappresentazione grafica di una linea del tempo che segna le tappe normative dal 1951 al 2016 per il riscatto maternità

Il quadro normativo di riferimento: dal D.Lgs. 151/2001 alle evoluzioni legislative

L'istituto di riferimento ha sciolto in passato le riserve in merito all'accredito figurativo inerente ai periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Con l'Informativa INPDAP dell'11 marzo 2003, n. 15, è stata illustrata la disciplina riguardante la facoltà di riscatto dei periodi di congedo parentale (precedentemente denominata astensione facoltativa) collocati al di fuori del rapporto di lavoro, come previsto dall'articolo 35, comma 5, del citato decreto.

Il cuore di questa disposizione risiede nel fatto che, per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni. Tale norma non pone più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell’evento da riconoscere, estendendo la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, grazie all'abrogazione del precedente articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo n. 503/1992.

La stratificazione storica dei diritti di astensione

Il diritto al riscatto varia in base al momento storico in cui si è verificato l'evento maternità. Questa segmentazione temporale è fondamentale per comprendere chi possa accedere al beneficio e con quali modalità:

  1. Evento tra il 4 gennaio 1951 e il 17 dicembre 1977: Per le maternità occorse tra l’entrata in vigore della legge n. 860/1950 e il giorno precedente l’entrata in vigore della legge n. 903/1977, il diritto all'astensione facoltativa era riconosciuto esclusivamente alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi per ogni figlio, entro il primo anno di vita del bambino.
  2. Evento a partire dal 18 dicembre 1977: Con l'entrata in vigore della legge n. 903/1977, il diritto è stato esteso, in alternativa alla madre, anche al padre lavoratore.
  3. Evento dal 28 marzo 2000 (Legge 53/2000): Con tale normativa, e successivamente con il D.Lgs. 151/2001, la disciplina è diventata più flessibile. Il congedo parentale è fruibile entro i primi otto anni di vita del bambino. Per la madre e per il padre spetta un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei sei mesi viene elevato a sette. Complessivamente, il tetto massimo fruibile dai genitori è di dieci mesi, elevabili a undici in presenza dei requisiti del padre.

schema a blocchi che illustra le diverse durate del congedo parentale in base all'epoca dell'evento maternità

Requisiti di accesso e procedure di domanda

Per procedere con il riscatto, l'interessato deve soddisfare requisiti specifici. È indispensabile che il richiedente possieda, al momento della domanda, il requisito di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Inoltre, l'interessato non deve aver già richiesto, in alcuna gestione previdenziale, il riscatto del periodo del corso legale di laurea, sebbene le restrizioni sulla cumulabilità siano state significativamente modificate dalla Legge di Stabilità 2016, che ha abrogato l'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 503/1992, permettendo oggi il cumulo tra riscatto di laurea e riscatto di maternità fuori rapporto di lavoro.

La domanda di riscatto deve essere presentata:

  • In costanza del rapporto di impiego.
  • Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.
  • In caso di decesso dell'iscritto, dai superstiti aventi diritto a pensione o dagli eredi, entro 90 giorni dalla data di morte.

Le istanze vanno indirizzate alle sedi territoriali competenti o, nel caso del personale statale, alle amministrazioni di appartenenza. È importante sottolineare che la domanda deve essere corredata da adeguata documentazione probatoria, come certificati di nascita o, in casi specifici, sentenze di separazione che attestino l'affido esclusivo del figlio.

Calcolo dell'onere di riscatto

L'onere economico per il riscatto non è univoco, ma dipende dalla collocazione temporale dei periodi richiesti:

  • Periodi antecedenti al 1° gennaio 1996: Si applicano i criteri della riserva matematica, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, solitamente utilizzata in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione.
  • Periodi dal 1° gennaio 1996 in poi: Poiché la quota di pensione viene calcolata con il sistema contributivo, l'onere è determinato utilizzando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto.

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Considerazioni sulla giurisprudenza e la figura dell'iscritto

La definizione di "iscritto" è stata oggetto di contenziosi. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2010, ha chiarito che non può considerarsi "iscritto" e, pertanto, non può avvalersi della facoltà di riscatto dei periodi di maternità fuori rapporto di lavoro, chi fosse già titolare di un trattamento pensionistico alla data del 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/2001).

Inoltre, il requisito dei cinque anni di contribuzione può essere perfezionato anche attraverso il cumulo di periodi assicurativi maturati in altri Stati dell'Unione Europea, seguendo i recenti orientamenti dell'INPS e della giurisprudenza di Cassazione. È fondamentale ricordare che, per i periodi di astensione obbligatoria (i due mesi precedenti e i tre mesi successivi al parto), la legge prevede una copertura gratuita, estendibile in casi particolari di grave infermità o decesso della madre anche al padre lavoratore.

infografica che riassume i passi necessari per presentare correttamente la domanda di riscatto presso gli uffici competenti

Eccezioni e procedure specifiche per la Pubblica Amministrazione

Per i dipendenti statali, la gestione delle domande di riscatto segue iter dedicati presso le amministrazioni di appartenenza. È essenziale prestare attenzione alla tempestività della presentazione: la decadenza dal diritto si configura al raggiungimento del limite di età pensionabile se non si è provveduto entro i termini stabiliti.

Le domande di riscatto presentate in passato presso la gestione ex INPGI, e non ancora definite alla data del 30 giugno 2022, seguono una procedura di transizione specifica: se i piani di versamento erano già attivi, essi continuano secondo l'originario piano di ammortamento, mentre a partire dal 1° luglio 2022 gli oneri sono confluiti verso le procedure INPS. In ogni circostanza, l'assistenza da parte di patronati e consulenti previdenziali rimane uno strumento valido per navigare tra le complessità di una normativa che ha integrato decenni di riforme del sistema pensionistico italiano, garantendo che il percorso verso il pensionamento tenga conto delle interruzioni lavorative legate alla genitorialità.

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