L'assenza per allattamento, nota anche come riposi giornalieri per allattamento, rappresenta un diritto fondamentale per le lavoratrici madri, garantito dalla legislazione italiana al fine di tutelare la salute della madre e del bambino. Nel contesto scolastico, questa normativa assume specificità e richiede un'attenta applicazione da parte dei dirigenti e delle istituzioni, sia per quanto riguarda le docenti che per il personale ATA. La disciplina di tali permessi è contenuta nel D.Lgs. 151/2001, in particolare agli articoli 39-41, il quale dispone l’obbligo del datore di lavoro di «consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata».

La Normativa di Riferimento e le Sue Implicazioni
La natura di tali riposi è chiarita dal comma 2 dell’articolo 39 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001). Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. È importante sottolineare che il diritto a fruire dei permessi è facoltativo e non obbligatorio, per cui la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o no il proprio diritto. L’interessata può infatti presentare una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze, non usufruire degli stessi per alcune giornate. In tal caso, «appare opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice».
A parere di chi scrive, lo svolgimento di attività aggiuntive non sembra giustificare una eventuale modifica dei permessi giornalieri richiesti, né i riposi possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari esigenze di servizio, come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con le sentenze n. 7800/1986 e n. 3772/1988. Questo evidenzia l'inderogabilità del diritto ai riposi per allattamento, salvo una libera e motivata scelta della lavoratrice.
Tutela della Lavoratrice Madre e del Bambino: Divieti e Mansioni Alternative
Durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Questi ultimi sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. Questo divieto si estende anche alle insegnanti, sia che lavorino nella Scuola dell’Infanzia, sia in quella Primaria e Secondaria. Il datore di lavoro deve trovare una diversa mansione che possa far lavorare la neo mamma in posizione seduta, non soggetta a carichi pesanti, non esposta a colpi o urti o in qualunque attività che ne possa pregiudicare la sua salute e quella del suo bambino. Nel caso, il datore di lavoro dovrà anche rivedere gli orari di lavoro.
Per ottenere il diritto ad un sano allattamento del nascituro, la neomamma deve consegnare al dirigente scolastico il certificato di nascita del bambino entro 30 giorni dal parto. Successivamente, il datore di lavoro dovrà valutare se ci sono rischi per l’allattamento. A tal proposito, si evidenzia come, in sede di sopralluogo ispettivo, debba essere posta particolare attenzione al documento di valutazione dei rischi, che il datore di lavoro è tenuto ad istituire ai sensi dell’art. 11 Dlgs n. 626/1995 ed ad integrare ai sensi dell’art. 11 Dlgs n. 151/2001.
In caso non fosse possibile assegnare una mansione diversa, alla neomamma spetta l’astensione (interdizione) dal lavoro fino al settimo mese, previa presentazione di una richiesta scritta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Tali astensioni possono essere concesse solo dopo valutazioni molto rigorose dei rischi effettivamente presenti nelle varie situazioni lavorative, atteso che le lavoratrici operano in strutture che non sono genericamente assimilabili a centri di igiene mentale o a reparti di malattie infettive.

La Gestione dei Permessi per Allattamento nel Personale Scolastico
La piattaforma SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) gioca un ruolo cruciale nella gestione di queste assenze. Nell’area SIDI Variazioni di Stato Giuridico-Assenze sono disponibili gli aggiornamenti e i nuovi codici relativi al DL 105 del 30/06/2022. Nella categoria “CONGEDI DI MATERNITA’ E PATERNITA‘” sono stati introdotti i seguenti codici relativi all’ex art. 27-bis d.lgs. 151/2001: - Codici B036 (T.I.) / HH36 (T.D.) - Congedo paternità obbligatorio, con data inizio validità 13/08/2022; e per l’ex art. 28 d.lgs. 151/2001. Nella categoria “CONGEDI PARENTALI” sono stati introdotti i seguenti codici relativi agli ex artt. 32-37 d.lgs. 151/2001, con data inizio validità 13/08/2022: - B033 (T.I.) /HH33 (T.D.) - Congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino; - B034 (T.I.) /HH34 (T.D.) - Congedo parentale su base oraria nei primi dodici anni di vita del bambino; - B035 (T.I.) /HH35 (T.D.) - Prolungamento del congedo per minore con handicap in situazione di gravità; ed è stata inserita la data fine validità per i codici esistenti, utilizzabili per la gestione del pregresso: - B025/HH25 - Congedo parentale nei primi dodici anni di vita del bambino (N.P.); - B026/HH26 - Congedo parentale su base oraria nei primi dodici anni di vita del bambino (N.P.); - B018/HH13 - Congedo parentale nei primi otto anni di vita del bambino; - B016/HH19 - Prolungamento del congedo per minore con handicap in situazione di gravità (N.P.). Per i codici B025/HH25, B026/HH26 e B016/HH19 è stata inserita nella descrizione N.P. (normativa previgente) per dare evidenza del codice da utilizzare ante e post entrata in vigore del DL 105 per i Congedi parentali (giornaliero e orario) nei primi dodici anni di vita del bambino e per il prolungamento del congedo. Inoltre, nell’area SIDI Variazioni di Stato Giuridico-Posizioni di Stato è disponibile un nuovo codice per la gestione dell’aspettativa art.23-bis commi 1,4,5,6, D.Lgs. 151/2001. Queste modifiche sono state introdotte in linea con le disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come evidenziato nella nota del 14 novembre 2005 prot. n. 25/I/0014022.
L’interdizione dal lavoro può essere disposta fino al settimo mese di vita del bambino e comunque non oltre la durata del contratto. Ciò significa che, qualora si tratti di un docente con contratto a tempo determinato, l’interdizione dal lavoro e il diritto a percepire la piena retribuzione economica al 100% dell’ultimo stipendio percepito, spetterà fino al termine del contratto e non oltre.
Allattamento: quando è sconsigliato
Riposi Giornalieri e Contratto Part-time: Chiarimenti e Interpretazioni
A proposito dei riposi giornalieri e del part-time, anche l’INPS, con la circolare n. 47 del 29 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. “verticale”. In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante - orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto - la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39 del T.U. maternità e paternità) non presenta eccezioni per le lavoratrici madri a tempo parziale. Questo ribadisce la piena applicabilità dei riposi giornalieri anche per le docenti in regime di part-time, purché l'orario giornaliero di lavoro superi le sei ore per avere diritto a due riposi.
Tuttavia, sorgono delle problematiche pratiche, soprattutto quando una docente di ruolo in Scienze motorie rientra dalla maternità a gennaio e ha richiesto riduzione oraria per allattamento. Se la settimana curricolare è su 5 giorni e la materia è articolata su due ore consecutive, teoricamente si dovrebbe togliere alla docente tutte le ultime ore (o le prime) spezzando l’orario in classe su due docenti. Questa situazione può risultare impossibile da gestire per le istituzioni scolastiche, specialmente se le palestre sono utilizzate da più istituzioni con un complicato gioco di incastri. Questo comporta per la scuola un grosso disagio, in quanto non è possibile chiamare un supplente che faccia una sola ora al giorno su una classe in cui c’è già un docente titolare per una delle due ore. Sembrerebbe inoltre che la piattaforma SIDI non consenta di fare diversamente, ovvero si dovrebbe indicare il quadro orario del docente supplente proprio in questa modalità: un’ora o al massimo due per ognuno dei 5 giorni. La disciplina di tali permessi è contenuta nel D.Lgs. 151/2001, secondo cui il permesso è legato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non all’orario settimanale.
Contratto a Tempo Determinato e Supplenze per Maternità
Anche in caso di supplenze per maternità, la normativa prevede specifici meccanismi. Il personale supplente nominato in sostituzione del personale in congedo di maternità (astensione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o personale collocato in astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, con trattamento d'indennità ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 151/2001, viene gestito attraverso precise procedure.
La Nota Miur prot. n. 11090 del 11/07/2011 fornisce indicazioni sulle assunzioni a tempo determinato - supplenze brevi e maternità. Alla voce "Gestione assunzioni a tempo determinato - supplenze brevi e maternità" sono disponibili le applicazioni per acquisire, modificare e cancellare i servizi relativi ai contratti di supplenza per maternità e alle comunicazioni di indennità di maternità, per convalidare e stampare i contratti e per comunicare le chiusure di contratto. La modulistica da utilizzare è ancora quella allegata alla nota Nota n. 1977 del 12/10/2007 per l’a.s. 2024/2025. Per i contratti per supplenze brevi e saltuarie con pagamento a carico dell’istituzione scolastica, si fa riferimento alla Nota prot. n. 3209 del 13/11/2008.
Un caso concreto di gestione delle supplenze può essere quello di una docente titolare collocata in permesso per allattamento dal 18/09 al 03/03 per 6 ore sul posto. Anche la docente supplente 1, su posto per 6 ore, è collocata in permesso per allattamento, dal 15/10 al 03/01 per sole 4 ore. A questo punto, si riparte con nuova convocazione del supplente 1 (6 ore) su tutte le ore del docente titolare (art. 12, c.8, OM 60/2020) "L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento." In tale ipotesi, con supplente 2 il contratto decade, perché venute meno le esigenze per cui è stato assunto? Si procede con risoluzione del contratto di lavoro? Oppure le ore sono assegnate come completamento d’orario ad altro docente già supplente sulla stessa classe di concorso, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza o si riparte con convocazione? Queste sono tutte domande che il dirigente scolastico deve affrontare con attenzione, tenendo conto delle normative vigenti e delle disposizioni contrattuali.

Compatibilità con Incarichi Aggiuntivi e Progetti PNRR
Un'altra questione che può sorgere riguarda la compatibilità dell'assenza per allattamento con l'assegnazione di incarichi aggiuntivi, come la partecipazione a progetti PNRR. Ad esempio, una docente in allattamento ha presentato richiesta come esperta in un progetto PNRR dispersione. È lecito darle l’incarico o si incorre in danno erariale? Come già detto, il diritto a fruire dei permessi è facoltativo e non obbligatorio, ma lo svolgimento di attività aggiuntive non sembra giustificare una eventuale modifica dei permessi giornalieri richiesti. La normativa in materia di danno erariale, nel mondo legislativo, la legge n. 1 del 2026 riguarda le modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Il dibattito su questa riforma è in corso sin dal 2020 quando il Decreto Semplificazione introdusse la limitazione della responsabilità amministrativa al dolo e alla colpa grave solo omissiva. Già quella disposizione fu oggetto di ricorso alla Corte costituzionale che, con la sentenza 132/2025, ha messo le basi legittimanti della nuova legge n. 1/2026. La Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della menzionata scelta legislativa, in una decisione che costituisce la testata d’angolo della sua giurisprudenza nella materia, ha chiarito che già i relativi lavori preparatori evidenziavano «l’intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa». Pertanto, «nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l’istituto qui in esame, la disposizione risponde […] alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo» (così, la citata sentenza n. 132/2025).
La candidatura ai progetti PNRR viene presentata dalla scuola sulla piattaforma Futura PNRR - Gestione Progetti (pnrr.istruzione.it). Il coordinamento scientifico e didattico di tutte le attività formative previste dal progetto sarà svolto da personale qualificato, scelto da Euroedizioni, con specifica competenza nell’applicazione dell’IA in ambito educativo e nella progettazione di percorsi formativi per il personale scolastico, che assicura la piena coerenza dei percorsi con i requisiti dell’Avviso MIM prot. 0073226/2026, con le Linee guida sull’IA nelle scuole (D.M. 166/2025) e con il quadro normativo europeo (AI Act, Reg. UE 2024/1689). Queste considerazioni sul danno erariale e sulla responsabilità amministrativa suggeriscono che la decisione di assegnare incarichi a una docente in allattamento debba essere presa con cautela, valutando attentamente la natura dell'incarico e la sua compatibilità con i riposi obbligatori, per evitare potenziali contestazioni.
La Scuola tra Riforme e Nuove Sfide
Il percorso sul quale è stata instradata la scuola è evidente, per passi che sembano fini a sé stessi e che, invece, messi in fila, confermano di rientrare in un disegno più ampio e globale: la scuola corrisponde sempre più ad una visione ideologica che si è presa l’impegno di reindirizzarla su altri presupposti, che si credevano superati in quanto non più corrispondenti all’evoluzione psicopedagogica e sociale che i tempi richiedevano. Dalla scuola per pochi si è passati alla scuola per tutti. E adesso? Si parla di una Scuola delle tre I (Inglese, Informatica, Impresa).
In questo contesto di riforme e cambiamenti, la tutela della maternità e dell'allattamento si inserisce come un elemento di stabilità e di garanzia dei diritti individuali. Il dibattito legislativo, come quello sulla legge n. 1 del 2026, è in corso sin dal 2020. Questa riforma, che ha visto il Decreto Semplificazione introdurre la limitazione della responsabilità amministrativa al dolo e alla colpa grave solo omissiva, è stata oggetto di ricorso alla Corte costituzionale. La sentenza 132/2025 ha posto le basi legittimanti della nuova legge n. 1/2026, evidenziando l’intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa.
Un cambiamento radicale del quale non si riesce ad apprezzare un ordito che risponda alle esigenze di una attualità proiettata sul futuro, aspetto che non riusciamo ad apprezzare e neanche ad intravvedere nel nuovo quadro riformatorio. Questi interventi “tampone” seguono una logica di tipo politico, perché l’effetto atteso è quello di rassicurare la società con risposte rapide a bisogni creati e rilevati dagli stessi mass-media. L’ipotesi, alla base dei diversi provvedimenti, è quella che questi problemi si risolvono gestendo i comportamenti giovanili attraverso il controllo, la repressione, l’assoggettamento. Siamo di fronte ad una nuova pedagogia di stato che, in passato, si ispirava ai più grandi pedagogisti del ‘900 e che ora porta avanti una sorta di pedagogia del buon senso che rimanda a pratiche del passato in una fase storica della nostra società profondamente cambiata.

Dalla Visione Ideologica alla Praticità Quotidiana
Il dibattito sulla scuola si estende anche a temi come il dimensionamento scolastico. In coincidenza con l’avvio delle iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/2027, il Governo ha commissariato ben 4 regioni (Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna), per mancato adeguamento dei piani di dimensionamento scolastico, ovvero non avere rispettato la misura riguardante la riorganizzazione amministrativa degli istituti in base al numero degli studenti attraverso l’accorpamento di più plessi sotto un unico dirigente scolastico. Il commissariamento si è reso necessario a seguito della non approvazione dei rispettivi piani e dopo due deroghe concesse dal Governo. Da parte sua il ministro Valditara ha ribadito che il dimensionamento rientra tra le riforme previste dal PNRR, peraltro voluto dal precedente governo, al fine di adeguare la rete scolastica alla popolazione studentesca su base regionale secondo nuovi parametri numerici.
La scuola di ieri è alle porte. Concluso il suo giro di approvazioni, è bella e pronta all’esordio ufficiale, con il suo carico di consensi e critiche, per traghettarci verso il futuro, un percorso che non sappiamo come si appaleserà e quanto potrà corrispondere alle intenzioni che sono state poste alla base. Certo, bisogna riconoscere che le nuove Indicazioni Nazionali sono state volute, dagli uffici laddove si può quel che si vuole, in tempi rapidissimi, inattese quanto criticate anche per questo e in aperta dissonanza con la scuola dell’oggi, così mortificata dai resoconti INVALSI 2025 e boccheggiante almeno per quanto riguarda il primo ciclo d’istruzione. Una sorta di “improvvisata” che chiede alla scuola di rivedersi completamente a partire dall’interno e di recuperare linee di indirizzo che la ricolleghino ad una visione culturale e ideologica che sembrava, giustamente, superata da diversi decenni. Come a dire: avete sbagliato tutto! Al momento, occorre obbedire tacendo e confidare che i presupposti infondati che stanno alla base del nuovo corso, si chiariscano e dimostrino il loro potenziale valore. La scuola che si prospetta appare come l’esito di una nostalgica visione della scuola frequentata “a quei tempi”, e che riemerge come un singulto emotivo di commozione ogni qualvolta la memoria restituisce “la donzelletta vien dalla campagna”, “e il naufragar m’è dolce in questo mare”, “eran trecento, eran giovani e forti e sono morti”, insieme all’immancabile, compiaciuta esclamazione “ai miei tempi!”.
Allattamento: quando è sconsigliato
La Tutela della Salute e Sicurezza nel Contesto Scolastico
Il tema delle molestie nei luoghi di lavoro rappresenta una delle sfide più attuali e rilevanti per la tutela della dignità e del benessere delle persone. I contenuti del corso comprendono il rischio aggressione e le innovazioni normative in materia di salute e sicurezza apportate dal Decreto Legge 31/10/2025 n. 159, come modificato dalla legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 206. Questo è un aspetto fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sereno e sicuro, anche per le neo-mamme. La durata del corso sarà di 16 ore.
Anche la carta del docente, inizialmente limitata ai docenti di ruolo, è stata estesa ai docenti non di ruolo. Tuttavia, la riduzione dell'importo a 383 euro e i sei mesi per attivare la carta sono stati oggetto di critica, in quanto i docenti per aggiornarsi, acquistare dei testi e quant'altro necessario per la loro attività hanno dovuto anticipare di tasca loro. Le somme eventualmente non utilizzate nell’anno scolastico 2024/2025 verranno riaccreditate insieme alle nuove risorse.
Un altro aspetto importante riguarda il personale ATA e la sua esclusione dal beneficio della carta. Senza trascurare i docenti dichiarati inidonei per i motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il Ruolo del MIM e le Iniziative per il Personale Scolastico
Meritano una segnalazione due iniziative che provengono dal MIM: l’attivazione di una piattaforma dedicata al personale scolastico e ai dipendenti del MIM, che consente di accedere a numerose offerte commerciali per l’acquisto di beni e servizi a prezzi vantaggiosi. Allo scopo è stata sottoscritta la convenzione con Poste Welfare Servizi S.p.A., Società del Gruppo Poste Italiane, che permette ai destinatari della misura, compresi i nuclei familiari, di accedere alla piattaforma di Poste Welfare attraverso la rete intranet del Ministero.
Un'altra proposta interessante è quella della Ministra del Turismo che ha avanzato la proposta di consentire alle Regioni la modifica del calendario scolastico per incentivare il turismo, attraverso una diversa distribuzione dei periodi di sospensione delle lezioni. Questa proposta, sebbene mirata a fini turistici, solleva interrogativi sulla funzione primaria della scuola e sulla sua autonomia rispetto ad altre esigenze.

Prospettive Future: Inclusione e Leadership
Il contributo del personale scolastico, come i docenti tutor e orientatore per l'a.s. 2025/2026, è stato reso stabile, e non più temporaneo, conformemente all’art. 1, comma 389 della legge 160/2019, come modificato dall’art. 16, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
La leadership per l’inclusione è un tema centrale nel dibattito educativo. Quante volte, in questi ultimi venticinque anni trascorsi dopo l’attribuzione dell’autonomia, abbiamo pensato che questa riforma rivoluzionaria - nel senso autentico del termine - non era mai veramente partita, ma si era limitata ad essere realizzata come progettazione di attività di contorno, senza intaccare il curricolo d’istituto e, di conseguenza, il modo stesso di essere e fare scuola? Infatti, la progettualità della scuola si è espressa prevalentemente come progettazione che, essendo l’adattamento locale di una modellistica nazionale, è identica alla precedente programmazione, comunque strumentale a risolvere localmente problemi organizzativi e didattici collegati con le scelte differenziate delle famiglie e con le disponibilità di alcuni insegnanti.

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