Guida completa all'Assegno di Maternità dei Comuni: Requisiti, procedure e diritti per le cittadine romene e straniere

L'assegno di maternità di base, comunemente noto come "assegno di maternità dei comuni", rappresenta una prestazione assistenziale fondamentale istituita per sostenere le madri che non beneficiano di altre forme di tutela economica durante la maternità. Questa misura è stata creata dall’art. 66 della Legge n. 448/98 e s.m.i., con effetto dal 1° gennaio 1999, ed è oggi disciplinata dall’art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. La prestazione è concessa dai comuni di residenza e materialmente erogata dall’INPS.

rappresentazione grafica del nucleo familiare e supporto statale

Natura della prestazione e destinatari

L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (come indennità o altri trattamenti a carico dei datori di lavoro privati o pubblici). Nel caso in cui la richiedente benefici di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello previsto dall'assegno, il contributo viene corrisposto sotto forma di quota differenziale. Il beneficio è esteso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo, a condizione che il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). È requisito essenziale che il minore in adozione o in affidamento preadottivo sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda specificamente le cittadine straniere, inclusa la numerosa comunità di cittadine romene residenti in Italia, la normativa garantisce il diritto alla prestazione nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri regolarmente residenti. Ai sensi di quanto previsto con Delibera di Giunta Comunale, possono accedere all'assegno:

  • Cittadine italiane;
  • Cittadine comunitarie (inclusi i cittadini romeni);
  • Cittadini rifugiati politici, i suoi familiari e superstiti;
  • Cittadini apolidi, i suoi familiari e superstiti;
  • Cittadini titolari della protezione sussidiaria;
  • Cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • Cittadini titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e loro familiari;
  • Cittadini titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro.

È importante sottolineare che l’INPS, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 54/2022, ha superato i vincoli eccessivamente restrittivi legati al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo per alcune categorie, garantendo un accesso più inclusivo alla misura.

Limiti di reddito e rivalutazioni ISTAT

L'assegno non è universale ma spetta solo entro determinati limiti di reddito, verificati tramite l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Per l'anno 2024, il limite ISEE è stato fissato a 20.221,13 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.

In previsione dell'aggiornamento per il 2025, a seguito di un incremento dello 0,8% dell'indice ISTAT nel 2024, il valore massimo dell'ISEE è stato adeguato a 20.382,90 euro annui. È fondamentale ricordare che questo aggiornamento comporta un riallineamento dei limiti di accesso: se, dopo l’adeguamento, il valore ISEE della famiglia supera la soglia prevista, non sarà più possibile accedere alla prestazione. Il calcolo dell'ISEE deve includere anche il neonato per il quale si richiede il beneficio.

Importo del sussidio

L'importo dell'assegno di maternità dei comuni è stabilito dall'INPS su base nazionale. Ai sensi della circolare INPS n. 40 del 29 febbraio 2024, l’importo dell’assegno mensile per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel corso del 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità, per un totale complessivo di 2.020,85 euro. Tale cifra viene erogata direttamente dall’INPS dopo che il Comune di residenza ha verificato la sussistenza dei requisiti e ha trasmesso i dati della madre, incluso il codice IBAN per il pagamento.

infografica che illustra le fasi della domanda dal Comune all'INPS

La procedura di richiesta

La domanda va presentata dalla madre al Comune di residenza entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. La presentazione tardiva comporta la perdita del diritto alla prestazione. L’Ufficio Servizi Sociali del Comune ha il compito di istruire la pratica, verificando che la richiedente sia in possesso dei requisiti di residenza e di cittadinanza (o equiparazione).

Per completare la domanda è necessario allegare:

  1. Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità (comprendente il neonato);
  2. Copia del codice IBAN dell'intestataria;
  3. Copia del documento d’identità e permesso di soggiorno (per le cittadine non italiane);
  4. Copia del codice fiscale.

Nel caso di cittadine non comunitarie in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, è possibile presentare la domanda allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo. In tale ipotesi, il Comune terrà la pratica in sospeso fino all'esibizione del titolo, anche oltre il termine dei 6 mesi.

Verifiche e controlli amministrativi

Dopo aver effettuato le dovute verifiche, l'Ufficio Servizi Sociali adotta il provvedimento di accettazione o diniego e trasmette la comunicazione all’INPS. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti, in base alla legge 241/1990, è di 30 giorni. La data di presentazione della domanda non incide sui tempi di erogazione, in quanto il contributo viene conteggiato a partire dalla data di nascita del bambino. È indispensabile che la madre, alla data del parto, non benefici integralmente di altro trattamento previdenziale di maternità. Se il trattamento di cui già gode è inferiore all'assegno, si ha diritto alla quota differenziale.

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Dinamiche tra Bonus Bebè e Assegno Unico

È necessario fare chiarezza sulla distinzione tra le diverse misure di sostegno. L’assegno di natalità, o "bonus bebè", era un contributo economico a sostegno delle famiglie che è confluito nell’assegno unico e universale per figli a carico a partire dal 2022. L'assegno di maternità dei comuni rimane invece una misura distinta, gestita a livello locale, che risponde a requisiti specifici di natura economica e lavorativa. Il mancato rinnovo del bonus bebè non ha inficiato la validità dell'assegno di maternità dei comuni, che continua ad essere una risorsa autonoma per le madri prive di altra copertura previdenziale.

Considerazioni finali sulla documentazione e i requisiti di soggiorno

La normativa evolve costantemente per adeguarsi alle sentenze della Corte Costituzionale e alle circolari INPS. La "carta di soggiorno", citata in vecchie disposizioni, è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". Le cittadine che possiedono tale documento hanno pieno diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all'assegno. Allo stesso modo, le cittadine in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano) di durata quinquennale, nonché le titolari di carta di soggiorno permanente, sono pienamente ammesse al beneficio. La chiarezza sulla propria posizione di soggiorno è fondamentale per evitare intoppi burocratici durante l'istruttoria presso i servizi sociali del comune di residenza.

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