L'assegno di maternità dei Comuni rappresenta un importante sostegno economico destinato alle madri in condizioni specifiche, fornendo un contributo fondamentale per affrontare i costi legati alla nascita o all'adozione di un figlio. Questa prestazione assistenziale, pur essendo concessa dai Comuni, viene poi erogata dall'INPS, delineando una collaborazione tra enti locali e nazionali a beneficio delle famiglie. La sua istituzione e la sua regolamentazione rispondono a un'esigenza di tutela della maternità e della paternità, con l'obiettivo di garantire un supporto a chi non beneficia di altre forme di indennità.
Definizione e Contesto Normativo dell'Assegno di Maternità dei Comuni
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS. Questo contributo economico è stato istituito dall’articolo 66 della legge 448/98, con effetto dal 1° gennaio 1999, e successivamente integrato e disciplinato dall’articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che costituisce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Tale normativa ha recepito e consolidato le disposizioni precedenti. A partire dal 1° gennaio 2015, ulteriori dettagli e aggiornamenti sono stati introdotti con la pubblicazione di specifici Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). L'assegno è un contributo mensile concesso per 5 mesi e si applica in caso di nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento.

Beneficiari: Chi Può Richiedere l'Assegno di Maternità
La richiesta dell'assegno di maternità dei Comuni può essere presentata esclusivamente dalla madre. Questo beneficio è previsto per i figli propri, adottati o in affidamento preadottivo, garantendo un sostegno trasversale a diverse tipologie di nuclei familiari. È fondamentale sottolineare che questo assegno è destinato principalmente alle madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità. Nello specifico, i richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro l'importo fissato annualmente per questo stesso beneficio. In quest'ultimo caso, sarà erogato un assegno pari alla differenza tra l'importo massimo previsto e la copertura previdenziale già percepita. Inoltre, un altro requisito essenziale è che il richiedente non deve essere già beneficiario di altro assegno INPS per la maternità ai sensi della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 75 del D.Lgs. 151/2001. L'assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri disoccupate o che pur lavorando non hanno diritto ad altre indennità di maternità, ad esempio a causa di brevi periodi contributivi. La non cumulabilità con altri assegni INPS, in particolare quello previsto dall’articolo 75 D.Lgs 151/2001, è una condizione esplicita.
I Requisiti di Cittadinanza e Soggiorno: Un Quadro Dettagliato
Per poter accedere all'assegno di maternità, la richiedente deve possedere specifici requisiti in termini di cittadinanza o di titolo di soggiorno. Questi requisiti sono stati definiti nel tempo attraverso diverse normative, recependo anche direttive europee e accordi internazionali.
Cittadini Italiani o dell’Unione Europea
Le cittadine italiane o dell'Unione Europea rientrano pienamente tra i potenziali beneficiari dell'assegno di maternità, purché soddisfino gli altri requisiti previsti, come quelli economici e previdenziali. La loro condizione di cittadinanza è la base per l'accesso ai diritti sociali nel territorio italiano.
Cittadini con Permesso di Soggiorno Specifico: Le Categorie
Oltre alla cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, l'assegno è accessibile a cittadine straniere in possesso di un permesso di soggiorno di durata di almeno sei mesi che rientri fra le categorie espressamente indicate dalla normativa. Queste categorie sono state definite per garantire l'inclusione di individui con particolari status giuridici riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Il modulo allegato alla domanda fornisce un elenco dettagliato di queste categorie, specificando le basi legali per ciascuna.
Cittadini Rifugiati Politici, Familiari e Superstiti
Questa categoria include i cittadini rifugiati politici, i loro familiari e i superstiti. La base normativa per il loro riconoscimento e i loro diritti è l'articolo 27 del D.Lgs. n. 251/07, che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (in particolare l'articolo 28), nonché gli articoli 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004. Questo quadro normativo garantisce che anche le persone cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico possano accedere a forme di sostegno sociale.
Cittadini Apolidi, Familiari e Superstiti
Analogamente ai rifugiati politici, i cittadini apolidi, i loro familiari e i superstiti sono inclusi tra i beneficiari. Il loro status è regolamentato dagli articoli 2 e 4 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che tutela i diritti di queste persone che non sono riconosciute come cittadini da alcuno Stato.
Cittadini Titolari della Protezione Sussidiaria
Le cittadine titolari della protezione sussidiaria rientrano anch'esse tra le categorie ammissibili. Il loro diritto è sancito dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 251/07, il quale ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (articolo 28), riconoscendo la necessità di protezione e sostegno per coloro che non possono beneficiare dello status di rifugiato ma che necessitano comunque di protezione internazionale.
Cittadini che Hanno Soggiornato Legalmente in Almeno Due Stati Membri
Questa categoria riguarda i cittadini che hanno soggiornato legalmente in almeno due Stati membri, i loro familiari e i superstiti. Il riferimento normativo in questo caso è l'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione Europea e riconosce la mobilità dei lavoratori e dei cittadini tra gli Stati membri.
Cittadini Familiari di Cittadini Italiani, dell'Unione o Soggiornanti di Lungo Periodo
Sono ammissibili i cittadini familiari di cittadini dell'Unione e dei cittadini italiani, così come i familiari di soggiornanti di lungo periodo, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. La base legale per questa inclusione è fornita dagli articoli 19 e 23 del D.Lgs. 30/2007, che ha recepito la Direttiva 2004/38/CE (in particolare l'articolo 24). Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla Circolare INPS n. 5 del 15 gennaio 2014, e dalla Direttiva 98/2011, nonché dal D.Lgs. 13 del 2013 in attuazione della Direttiva 2003/109/CE. L'articolo 13 della legge 97/2013 ribadisce questi diritti.
Cittadini Titolari del Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo
Un'altra categoria include i cittadini titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il loro diritto è previsto dall'articolo 65 della Legge n. 448/1998, modificato dall'articolo 13 della Legge n. 97/2013, e dall'articolo 11 della Direttiva 2003/109/CE, oltre che dall'articolo 74 del D.Lgs. 151/2001. Questo permesso è cruciale per i cittadini non comunitari che hanno stabilito una residenza stabile e legale in Italia.
Cittadini Lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e Familiari
Specifiche disposizioni riguardano i cittadini lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i loro familiari. Questi godono di diritti derivanti da accordi bilaterali e multilaterali, che equiparano la loro posizione a quella dei cittadini comunitari per quanto riguarda alcune prestazioni sociali.
Cittadini Titolari del Permesso Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro
Infine, sono inclusi i cittadini titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro, così come i loro familiari e superstiti. Tuttavia, sono previste eccezioni per le categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014. La normativa di riferimento è l'articolo 12, comma 1, lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 40/2014. È importante prestare attenzione a queste specifiche eccezioni, come indicato dalle circolari INPS.
ASSEGNO DI MATERNITÀ 2025 ecco i requisiti e gli importi!
Condizioni Economiche e Previdenziali per l'Accesso al Beneficio
L'assegno di maternità dei Comuni non è una prestazione universale, ma è legata a specifiche condizioni economiche e previdenziali del nucleo familiare della richiedente. Queste condizioni mirano a supportare le madri che si trovano in situazioni di maggiore necessità economica e che non beneficiano già di altre forme di sostegno.
L'Assenza di Copertura Previdenziale o la Quota Differenziale
Un requisito fondamentale è che il richiedente non deve avere alcuna copertura previdenziale. In alternativa, se il richiedente possiede una copertura previdenziale, questa deve rientrare entro l'importo fissato annualmente per questo stesso beneficio. Qualora l'interessata sia beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità inferiori a quelli previsti dalla legge, potrà fare richiesta per la concessione della quota differenziale. Questo significa che l'assegno verrà erogato nella misura della differenza tra l'importo massimo previsto per l'assegno di maternità dei Comuni e l'importo dei trattamenti previdenziali già ricevuti.
Non Cumulabilità con Altri Assegni INPS per la Maternità
È esplicitamente stabilito che l'assegno di maternità dei Comuni non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 151/2001 (Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 49). Questa condizione garantisce che le risorse siano distribuite equamente e che non vi siano doppi benefici per la stessa finalità.
Il Ruolo dell'ISEE
Per poter accedere all'assegno, il nucleo familiare della madre richiedente deve avere un ISEE inferiore ad una certa soglia, che viene rivalutata di anno in anno. Per il 2026, ad esempio, la soglia di ISEE massimo per accedere al beneficio è pari a euro 20.668,26. Questo indicatore della situazione economica equivalente è lo strumento principale utilizzato per valutare la condizione economica del nucleo familiare e determinare l'ammissibilità alla prestazione.
Modalità di Presentazione della Domanda: Passaggi e Documentazione Necessaria
La corretta presentazione della domanda è cruciale per ottenere l'assegno di maternità. La procedura prevede passaggi specifici e la presentazione di una serie di documenti che attestano il possesso dei requisiti.
Dove e Quando Presentare la Domanda
La domanda va presentata al Comune di residenza della madre. È fortemente consigliabile rivolgersi direttamente al proprio Comune di residenza per ottenere informazioni dettagliate e aggiornate, in quanto il regolamento può variare, seppur in minima parte, da Comune a Comune per quanto riguarda aspetti procedurali specifici. Il termine per la presentazione della domanda è perentorio: entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido. Questo termine è cruciale e il suo superamento comporta la perdita del diritto all'assegno.

La Documentazione Essenziale
Generalmente, alla domanda vanno allegati diversi documenti fondamentali per la verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Comune.
La DSU e l'Attestazione ISEE
Tra i documenti principali vi è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida. Questi documenti sono essenziali in quanto contengono i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente e permettono il calcolo dell'ISEE, indispensabile per la verifica della condizione economica.
L'Autocertificazione Dettagliata
È richiesta un'autocertificazione in cui la richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno. Questa include:
- La residenza e la cittadinanza (o il titolo di soggiorno appropriato).
- La dichiarazione di non avere diritto, per il periodo di maternità, all'indennità di maternità dell'INPS ovvero alla retribuzione.
- Diversamente, in caso di diritto a trattamenti previdenziali inferiori all'assegno, deve essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza.
- La dichiarazione di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 151/2001.
Specificità per le Cittadine Non Comunitarie
Le cittadine non comunitarie, oltre alla documentazione generale, devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Questo documento è fondamentale per attestare la loro legittima presenza sul territorio italiano e la loro inclusione nelle categorie previste dalla normativa.
Avvertenze per le Cittadine Extracomunitarie
È importante prestare attenzione ai tempi di rilascio dei documenti. Le questure rilasciano la carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta. Pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per non superare il termine di sei mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia per la presentazione della domanda. Una gestione tempestiva della documentazione è essenziale per non incorrere nella scadenza dei termini.
Importo, Durata e Rivalutazione dell'Assegno
L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione a importo fisso mensile, soggetta a rivalutazione annuale, e viene erogata per un periodo determinato. Questi aspetti sono fondamentali per la pianificazione economica delle famiglie beneficiarie.
La Misura del Contributo Mensile
L'assegno di maternità di base è un contributo mensile concesso per 5 mesi. L'importo dell'assegno è uguale in tutti i Comuni, garantendo uniformità a livello nazionale per questa specifica prestazione. Questo importo viene adeguato all'inflazione di anno in anno, così come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo.
La Rivalutazione Annuale e i Valori Aggiornati
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica annualmente i valori rivalutati. Ad esempio, la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 febbraio 2026 ha comunicato i valori rivalutati per il 2026, con la variazione dell'indice ISTAT pari all'1,4%. Per il 2026, l'importo dell'assegno è pari a 413,10 euro mensili, e la soglia di ISEE massimo per accedere al beneficio è pari a euro 20.668,26. Questi valori sono essenziali per verificare l'effettiva possibilità di accesso e l'entità del beneficio.
Casi Particolari e Condizioni Speciali
Esistono alcune situazioni particolari che prevedono la possibilità per soggetti diversi dalla madre di richiedere l'assegno o che offrono alternative per madri con specifici percorsi lavorativi.
Il Decesso della Madre e la Domanda da Parte del Padre
In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, la domanda per l'assegno può essere presentata dal padre che ha riconosciuto il neonato o dal coniuge della donna. Questa disposizione garantisce la continuità del sostegno economico al nucleo familiare anche in circostanze drammatiche.
La Madre Minore o Interdetta
Nel caso speciale di madre minore o interdetta, il contributo può essere concesso, dietro presentazione della domanda, da parte del padre maggiorenne. Questa possibilità è subordinata a precise condizioni: la madre deve risultare regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, il figlio deve essere stato riconosciuto dal padre stesso, si deve trovare nella sua famiglia anagrafica e deve essere soggetto alla sua potestà. Queste condizioni assicurano la tutela del minore e la corretta gestione del beneficio.
Brevi Periodi Contributivi: L'Alternativa dell'Art. 75 D.Lgs. 151/2001
Le madri che possono far valere periodi contributivi di almeno tre mesi hanno la possibilità, in alcuni casi e in alternativa al contributo di maternità statale, di chiedere un assegno ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 151/2001. Questa opzione offre un'alternativa per coloro che, pur avendo un minimo di copertura previdenziale, potrebbero non rientrare nei requisiti per l'assegno di maternità ordinario dell'INPS o per quello dei Comuni, a seconda della loro situazione specifica.
Il Processo Amministrativo e le Tempistiche
La gestione dell'assegno di maternità dei Comuni coinvolge due enti principali, il Comune e l'INPS, ognuno con un ruolo ben definito e con tempistiche stabilite per la conclusione del procedimento.
Il Ruolo del Comune e dell'INPS
La domanda va richiesta presso il Comune di residenza della madre, che ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di legge (articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 151/2001). Una volta verificati i requisiti e approvata la domanda, l'assegno viene concesso dal Comune. Successivamente, è l'INPS che si occupa dell'effettiva erogazione dei pagamenti. Questo sistema di delega tra enti garantisce un controllo a livello locale e una gestione centralizzata dei pagamenti. L'assegno viene concesso dal Comune e pagato dall’INPS, come ribadito più volte.
Termini per la Conclusione del Procedimento
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti relativi all'assegno di maternità è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. Questo termine si riferisce alla parte di procedimento di competenza dei Comuni. L'INPS, successivamente, provvederà all'erogazione del beneficio una volta ricevuta la comunicazione dal Comune.
Trattamento dei Dati Personali e Normativa sulla Privacy
La gestione delle domande per l'assegno di maternità comporta il trattamento di dati personali. È fondamentale che questo avvenga nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, in particolare del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
Informativa e Basi Legali
L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, stabilisce i principi e le modalità con cui i dati della richiedente e del nucleo familiare verranno gestiti. Tale informativa fornisce trasparenza sulle operazioni di trattamento e sui diritti degli interessati.
Contitolarità del Trattamento: L'Accordo tra Comuni
In alcuni contesti, diversi Comuni possono sottoscrivere un accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 2016/679. Ad esempio, i Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis hanno sottoscritto un accordo di contitolarità. In questi casi, il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune capofila della Gestione associata dei servizi (ad esempio, il Comune di Tolmezzo), mentre gli altri Comuni sono contitolari del trattamento. Questo significa che condividono le responsabilità relative alla protezione dei dati.
Finalità e Modalità del Trattamento
I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti designati e da quelli autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati alla richiesta. Le finalità del trattamento sono strettamente connesse e/o conseguenti al procedimento in oggetto, ovvero la gestione della domanda e l'erogazione dell'assegno di maternità. Le modalità di trattamento sono improntate alla minimizzazione dei dati e alla loro protezione.
Comunicazione dei Dati a Terzi
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti al procedimento in oggetto, a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento. Esempi includono l'INPS per l'erogazione del contributo, i terzi legittimati nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, gli enti e le autorità di controllo, e la Regione Friuli Venezia Giulia (o altre Regioni competenti). Possono essere coinvolti anche soggetti nominati responsabili esterni, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, per specifici servizi o trattamenti.
Conservazione dei Dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Sarà possibile la loro conservazione anche dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti conseguenti. Ciascuna Amministrazione potrà conservare i dati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, allo scopo di adempiere a obblighi normativi o di esercitare una legittima facoltà secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679.
Diritti dell'Interessato
In ogni momento l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 21 e dell'articolo 34 del Regolamento UE n. 2016/679, i propri diritti, inclusi il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione al trattamento e portabilità dei dati. L'informativa dettagliata fornisce tutte le istruzioni su come esercitare tali diritti e a chi rivolgersi.