La nascita o l'adozione di un figlio rappresenta un momento di grande gioia, ma comporta anche significative responsabilità economiche per le famiglie. Per supportare i genitori in questa fase, lo Stato italiano ha previsto diverse misure di sostegno, tra cui l'Assegno di Maternità dello Stato e il Bonus Bebè (noto anche come Assegno di Natalità). Una domanda frequente tra i futuri genitori riguarda la possibilità di usufruire contemporaneamente di queste prestazioni e, in generale, quali siano i requisiti di accesso, con particolare attenzione alle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno ampliato la platea dei beneficiari.
L'Assegno di Maternità dello Stato: Un Sostegno per Lavori Atipici e Disoccupazione
L'Assegno di maternità dello Stato, disciplinato dall'articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS. Questa misura è pensata per offrire un supporto economico alle madri che si trovano in particolari condizioni lavorative o di disoccupazione, che potrebbero non dar loro accesso all'indennità di maternità ordinaria legata a un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.
Requisiti per le Madri:Per accedere all'Assegno di maternità, la madre lavoratrice deve possedere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto. In caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, o ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione internazionale, il termine di riferimento è l'effettivo ingresso del bambino nel nucleo familiare. Se la richiedente è disoccupata, deve aver lavorato per almeno tre mesi e aver perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, come la NASpI, la mobilità o la cassa integrazione.
Estensione a Nuovi Beneficiari:La normativa italiana ha progressivamente ampliato i destinatari di questa prestazione. Familiari di cittadini comunitari titolari di specifici permessi di soggiorno, come la "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea" e la "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro", possono accedere alla prestazione. Inoltre, sono inclusi i titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Ruolo del Padre e Situazioni Specifiche:La legge prevede anche la possibilità per il padre di accedere all'Assegno di maternità in determinate circostanze. Ad esempio, in caso di affidatario preadottivo, qualora si verifichi una separazione dei coniugi durante la procedura di affidamento, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre, e il minore deve trovarsi presso la sua famiglia anagrafica, a condizione che la madre non abbia già fruito dell'Assegno. Analogamente, nel caso di padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, deve essere in possesso dei requisiti contributivi richiesti per la madre al momento dell'adozione, e il minore deve essere residente presso la sua famiglia anagrafica, con la madre che non abbia già beneficiato dell'assegno.

Il termine per la definizione del provvedimento da parte dell'INPS è stato fissato in 55 giorni, ai sensi del Regolamento adottato dall'Istituto.
Il Bonus Bebè (Assegno di Natalità): Supporto Economico Modulato sull'ISEE
Il Bonus Bebè, ufficialmente denominato Assegno di Natalità, è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) come un contributo mensile destinato a sostenere le spese per la nascita o l'adozione di un figlio. Questa misura è modulata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare richiedente.
Importi e ISEE:Per beneficiare del Bonus Bebè, sebbene il valore ISEE non fosse vincolante per la presentazione della domanda, esso determinava l'importo dell'assegno. Nello specifico, per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 7.000,00€, l'assegno mensile era pari a 160 euro (1.920 euro annui), con un incremento per i figli successivi al primo che saliva a 192 euro mensili (2.304 euro annui). Per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 7.000,00€, l'importo era ridotto a 120 euro al mese (1.440 euro annui).
Sostituzione con l'Assegno Unico Universale:È importante sottolineare che il Bonus Bebè, nella sua configurazione originaria, è stato abrogato dal 1° marzo 2022, venendo sostituito dall'Assegno Unico Universale per i figli a carico, disciplinato dal decreto legislativo 230/2021. L'Assegno Unico Universale ha riorganizzato e unificato diversi sostegni per le famiglie con figli, introducendo un nuovo sistema di erogazione e calcolo basato sull'ISEE.
Compatibilità tra Misure: Assegno di Maternità, Bonus Bebè e Reddito di Cittadinanza
Una delle preoccupazioni più diffuse tra le famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza (RdC) riguarda l'eventuale impatto di altri bonus e assegni sull'importo del sostegno principale. In particolare, ci si è chiesti se la percezione del Bonus Bebè potesse comportare una riduzione o la perdita del Reddito di Cittadinanza.
Cumulabilità Confermata:La normativa chiarisce che il Bonus Bebè (e, per estensione, le misure di maternità) è escluso dai bonus che incidono sull'importo del Reddito di Cittadinanza. Il decreto 4/2019, che ha istituito il RdC, specifica questa esclusione. Pertanto, le due misure - Reddito di Cittadinanza e Bonus Bebè - sono compatibili tra loro e interamente cumulabili. Chi percepisce il primo può richiedere il secondo, e viceversa, senza che ciò alteri l'ammontare del Reddito di Cittadinanza.

Questo principio di cumulabilità è fondamentale per garantire un sostegno integrato alle famiglie, permettendo loro di beneficiare di diverse forme di aiuto senza penalizzazioni.
L'Evoluzione Giurisprudenziale: Diritti Estesi ai Cittadini di Paesi Terzi
Un capitolo significativo nella storia di queste prestazioni riguarda l'accesso per i cittadini extracomunitari. Per anni, la normativa italiana ha subordinato la concessione dell'Assegno di maternità e dell'Assegno di natalità (Bonus Bebè) al possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, creando di fatto una discriminazione che è stata oggetto di numerosi contenziosi.
Le Sentenze Chiave:La svolta è arrivata grazie all'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale italiana.La Corte di Giustizia dell'UE, con una sentenza del 2 settembre 2021 (causa C-350/20), ha stabilito che i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro hanno diritto a beneficiare sia dell'assegno di natalità che dell'assegno di maternità previsti dalla normativa italiana. Questa pronuncia si basa sull'articolo 12 della Direttiva 2011/98/UE, che garantisce ai lavoratori di paesi terzi parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale, incluse quelle di maternità.
La Corte Costituzionale italiana, riunita l'11 gennaio 2022 e intervenuta con la sentenza n. 54, ha definitivamente cancellato questa discriminazione dal nostro ordinamento. Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano i cittadini di Paesi terzi, ammessi in Italia per motivi di lavoro o per altre ragioni con permesso di soggiorno valido, dal beneficio di tali assegni, se non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte ha accolto le questioni sollevate dalla Corte di cassazione, ritenendo che tali limitazioni violassero l'articolo 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) e l'articolo 117, primo comma, Cost. (in relazione agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea), nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Motivazioni della Corte:Le Corti hanno evidenziato che sia l'assegno di natalità che l'assegno di maternità sono prestazioni che mirano a rimuovere ostacoli economici e sociali, tutelando la famiglia, la maternità e l'infanzia, in linea con l'articolo 31 della Costituzione italiana e con i principi fondamentali dell'Unione Europea. Limitare l'accesso a questi sostegni in base alla durata del permesso di soggiorno, anziché alla condizione di bisogno o al permesso di lavorare regolarmente nel territorio, si configurava come una discriminazione irragionevole e lesiva dei diritti fondamentali, in particolare per i lavoratori che versano in condizioni di maggiore bisogno.
La Corte di Giustizia UE ha confermato che sia l'assegno di natalità che l'assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale definiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004, rendendo quindi applicabile il principio di parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti e ammessi a lavorare.
Tappe Future e Sostegno Continuo
La sentenza della Corte Costituzionale del marzo 2022 ha segnato un punto di svolta, garantendo che i cittadini di paesi terzi con un permesso di soggiorno valido che consenta il lavoro possano accedere all'assegno di natalità e all'assegno di maternità. Questo allineamento con il diritto europeo rafforza la tutela dei più deboli e promuove una maggiore inclusione sociale.
In prospettiva futura, sebbene il Bonus Bebè sia stato sostituito dall'Assegno Unico Universale dal 2022, i principi di compatibilità e non discriminazione stabiliti dalla giurisprudenza continuano a guidare l'interpretazione e l'applicazione delle misure di sostegno alle famiglie. La "Legge Europea 2019-2020" (AS 2169) ha previsto modifiche normative per recepire pienamente tali principi, consolidando l'accesso a queste prestazioni per tutti i cittadini legalmente residenti nel territorio nazionale con qualsiasi titolo di soggiorno che ne dia diritto, a tutela dei diritti dei più bisognosi.
La costante interazione tra le Corti nazionali ed europee, come evidenziato da questo percorso, dimostra l'impegno a garantire un sistema di welfare più equo e inclusivo, dove l'accesso ai sostegni per la maternità e la natalità sia basato sui bisogni e sulla regolarità della presenza, piuttosto che su discriminazioni basate sulla nazionalità o sulla durata del permesso di soggiorno.