Guida completa all'Assegno di Maternità dei Comuni: Informazioni e procedure per il Comune di Verona

L’Assegno di Maternità di base, comunemente noto come "assegno di maternità dei comuni", costituisce una fondamentale prestazione assistenziale volta a sostenere le famiglie durante il delicato periodo della nascita o dell'adozione di un minore. Questa misura, disciplinata dall'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), rappresenta un pilastro del welfare locale, essendo concesso dai singoli comuni ma erogato materialmente dall'INPS. L'obiettivo primario di questo contributo è fornire un supporto economico a quei nuclei familiari che si trovano in condizioni di particolare fragilità economica o che non godono di altre coperture previdenziali derivanti da rapporti di lavoro.

illustrazione simbolica di una famiglia e assistenza sociale

Natura e finalità dell'Assegno di Maternità di base

È essenziale comprendere la distinzione tra le diverse tipologie di sussidi alla natalità per evitare confusioni. L’assegno dello Stato, spesso confuso con quello comunale, è una misura destinata alle madri - o in alcuni casi ai padri - che svolgono o hanno svolto lavori atipici o discontinui; il suo importo viene stabilito di anno in anno considerando le variazioni dell’indice ISTAT sui prezzi dei beni di consumo e sui salari medi di alcune categorie di lavoratori.

Al contrario, l’assegno del Comune, detto anche assegno di maternità di base, spetta alle madri non lavoratrici e alle madri lavoratrici (anche precarie) che non hanno diritto all’indennità di maternità dello Stato o alla retribuzione per il periodo di maternità. Inoltre, tale beneficio è rivolto alle madri lavoratrici la cui indennità di maternità o retribuzione di maternità risulti inferiore alla cifra prevista dall’assegno comunale stesso. In sostanza, l’Assegno di Maternità di Base (AMB) è un servizio per la concessione di assegni di maternità a donne non lavoratrici (con alcune eccezioni) che abbiano i requisiti economici familiari di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) previsti dalla normativa vigente.

L’importo dell'assegno è soggetto a una rivalutazione annuale per le famiglie di operai e impiegati, calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Questo meccanismo garantisce che il potere d'acquisto del contributo rimanga costante nel tempo, adeguandosi al costo della vita.

Requisiti di accesso e beneficiari

Il servizio è rivolto alle cittadine in possesso di specifici requisiti che garantiscono l'equità e la correttezza nell'erogazione del sostegno. Le richiedenti devono essere madri naturali, adottive o affidatarie preadottive. Sotto il profilo della cittadinanza, il beneficio è aperto alle cittadine italiane, a quelle comunitarie e alle cittadine di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano.

La validità del titolo di soggiorno è un elemento cruciale: esso deve avere una durata minima di un anno, in conformità con l'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215. Inoltre, è requisito indispensabile essere residenti nel territorio dello Stato, e quindi regolarmente soggiornanti, al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

schema grafico dei requisiti minimi per l'accesso al sussidio

Per quanto riguarda i requisiti economici, la richiedente deve possedere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato. È importante notare che le soglie variano di anno in anno: ad esempio, per l'anno 2025 la soglia di ISEE di riferimento è stata fissata a euro 20.382,90, mentre per l'anno 2026 la soglia di ISEE di riferimento è pari a euro 20.668,26. Le domande presentate con ISEE superiore a tali limiti saranno inevitabilmente respinte. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere la Certificazione ISEE deve essere presentata esclusivamente ai CAF o direttamente all'INPS.

Casi particolari: l'estensione al padre e ai tutori

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre, se maggiorenne, in circostanze specifiche previste dalla legge. Questi casi includono:

  • Se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà.
  • In caso di decesso della madre del neonato, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452.
  • Nel caso in cui la madre sia minorenne, a condizione che il figlio sia stato da lui riconosciuto, sia nella sua famiglia anagrafica e soggetto alla sua potestà.

Se anche il padre è minorenne, la domanda può essere presentata dal genitore della madre minorenne che ne esercita la potestà, come ad esempio la nonna del bambino, o da un legale rappresentante della madre, conformemente a quanto previsto dal DPCM 452/2000.

Procedura di richiesta: modalità online e cartacea

La richiesta deve essere presentata tassativamente entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’inserimento nel nucleo familiare del bambino adottato o in affidamento preadottivo. Per le adozioni/affidamenti nazionali, il minore deve avere meno di 6 anni, mentre per le adozioni/affidamenti internazionali il limite è di 18 anni.

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Per accedere alla domanda online, è necessario verificare, leggendo attentamente le istruzioni, di essere in possesso di tutti i documenti richiesti. Tali documenti devono essere trasformati in formato digitale PDF, con dimensioni non superiori a 4 MB per singolo file. Si ricorda che il sistema permette l'invio della domanda solo se completa di tutti i dati obbligatori richiesti.

Un aspetto fondamentale da considerare durante la procedura telematica è la gestione della sessione di lavoro: nel caso in cui la compilazione della domanda non venga completata in un'unica sessione, e l'utente esca dalla procedura per poi rientrare in un secondo momento, il programma riconosce il codice fiscale già inserito e impedisce di procedere al completamento della domanda. In tale eventualità, l’unica soluzione percorribile è scaricare il modulo cartaceo dal Portale del Comune di Verona, oppure ritirare la modulistica fisica presso i Centri Territoriali Sociali di zona.

Presentazione fisica a Palazzo Barbieri

Qualora si renda necessario ricorrere alla modalità cartacea, il richiedente deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, produrre la documentazione richiesta in fotocopia e presentare l'istanza presso lo Sportello di Protocollo Generale, situato a Palazzo Barbieri, Piazza Bra n. 1, Verona.

Lo sportello di protocollo di Palazzo Barbieri è aperto al pubblico per la consegna a mano di istanze, atti e documenti indirizzati al Sindaco o agli organi comunali. Una nota operativa importante: la posta deve essere presentata aperta, poiché la registrazione a protocollo viene effettuata contestualmente alla consegna allo sportello e ne viene rilasciata apposita ricevuta, che funge da prova dell'avvenuta presentazione nei termini di legge.

Il ruolo della Direzione Servizi Sociali e dell'INPS

La Direzione Servizi Sociali del Comune di Verona svolge un ruolo cardine nel gestire gli interventi rivolti a famiglie, minori, adulti e anziani. Gli uffici si occupano di coordinare le pratiche relative all'assegno di maternità, verificando la correttezza delle domande presentate. La tempistica di trasmissione all'INPS delle domande è strettamente legata alle verifiche che il Comune deve effettuare sulla completezza della documentazione presentata dai cittadini.

mappa concettuale del flusso informativo tra Cittadino, Comune e INPS

È bene sottolineare che, sebbene il Comune svolga l'attività di ricezione e istruttoria, la tempistica effettiva di erogazione del beneficio economico dipende esclusivamente dall'INPS. Il termine ordinario previsto dalla legge 241/1990 per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi è stabilito in 30 giorni, ma i tempi tecnici di lavorazione dell'ente pensionistico possono subire variazioni in base al carico di lavoro e alla verifica dei requisiti contributivi richiesti dall'articolo 74 del D.Lgs 151/2001.

Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni utili per la presentazione della domanda, onde evitare che eventuali irregolarità documentali o errori nella scansione dei file possano compromettere il rispetto della scadenza dei sei mesi dall'evento. La correttezza formale della domanda è la condizione necessaria affinché il cittadino possa ricevere il beneficio in modo tempestivo, garantendo così l'effettivo sostegno al nucleo familiare nel primo anno di vita del minore.

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