L’assegno di maternità rappresenta una misura di fondamentale importanza per il sostegno economico ai neogenitori. Si tratta di un contributo concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, rivolto a madri residenti che si trovano in particolari condizioni economiche e lavorative, prive di una tutela previdenziale di maternità o che percepiscono indennità di importo inferiore a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il quadro normativo e le finalità del sostegno
Il sistema di welfare locale si rafforza costantemente per garantire un supporto concreto alle famiglie. Come dichiarato dall'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia, Cristina Coletti, l'assegno costituisce un aiuto essenziale, garantendo una rete di protezione finanziaria per chi affronta le prime fasi della crescita di un bambino. La normativa di riferimento che regola l'erogazione di questo beneficio include gli articoli 65 e 66 della Legge 448/1998 e il Decreto legislativo 151/2001, che costituisce il Testo unico sulla maternità e paternità.
L’INPS, attraverso circolari periodiche (come la n. 45 del 19 febbraio 2025), comunica annualmente il valore mensile dell’assegno e la soglia ISEE aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Per gli eventi verificatisi nell'anno 2025, il valore ISEE per accedere al beneficio non deve superare i 20.382,90 euro.
Destinatari del servizio: chi può presentare domanda
Il servizio è rivolto alle cittadine residenti nel Comune di Ferrara in possesso di specifici requisiti. Possono accedere al contributo le madri cittadine italiane, comunitarie, apolidi o appartenenti a Paesi non UE, purché in possesso di un titolo di soggiorno valido. Nello specifico, le categorie di cittadine extracomunitarie ammesse includono le titolari del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, familiari di cittadini italiani o UE, rifugiate politiche, titolari di protezione sussidiaria, cittadine/lavoratrici di Algeria, Marocco, Tunisia e Turchia, titolari del Permesso Unico Lavoro o di un permesso di soggiorno che consenta di prestare attività lavorativa con durata superiore a 6 mesi.
Un presupposto fondamentale è la residenza nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. L'assegno spetta per ogni figlio nato o adottato sotto i 6 anni di età alle madri che, alla data della domanda, si trovano in una delle seguenti situazioni:
- Non lavoratrici (disoccupate, casalinghe, studentesse).
- Lavoratrici non aventi diritto ad alcuna tutela economica per la maternità erogata dall’INPS o da altri Enti Previdenziali.
- Lavoratrici aventi diritto a una tutela economica per la maternità complessivamente inferiore rispetto al valore dell’assegno (in questo caso spetta solo la quota differenziale).
Casi specifici per la richiesta da parte del padre
Sebbene il contributo sia pensato principalmente per la madre, l'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre, qualora sia maggiorenne, in circostanze particolari:
- In caso di abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre, a patto che la madre fosse regolarmente soggiornante e residente in Italia al momento del parto.
- In caso di decesso della madre del neonato.
- Nel caso in cui la madre sia minorenne e il figlio sia stato riconosciuto dal padre, faccia parte della sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
Se anche il padre fosse minorenne, la domanda può essere presentata dal genitore della madre minorenne che ne esercita la potestà, o da un legale rappresentante.
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L'importanza dell'ISEE e gli importi erogati
Per la corretta presentazione della domanda, è indispensabile essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità. A seguito della riforma del sistema ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni; pertanto, è necessario richiedere espressamente un ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni" in sede di elaborazione della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Per i nati o adottati nel corso del 2025, l'importo spettante è di 404,17 euro mensili per 5 mensilità, per un totale complessivo di 2.037,00 euro. È importante sottolineare che, in caso di parto gemellare, il contributo viene raddoppiato. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatta salva la percezione dell'eventuale quota differenziale qualora le altre indennità risultino inferiori all'importo dell'assegno stesso.
Modalità di presentazione della domanda
L'innovazione tecnologica ha semplificato l'accesso a questo servizio. Oltre allo storico Sportello Famiglie presso lo Sportello Sociale Unico Integrato di corso Giovecca, 203, dal 2 gennaio 2025 è possibile presentare la domanda telematicamente tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale.

Per procedere online, è necessario:
- Accedere al portale utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
- Avere a disposizione l'attestazione ISEE in corso di validità (o, in casi di urgenza, la ricevuta della D.S.U.).
- Fornire un codice IBAN intestato o cointestato alla madre richiedente (conto corrente, carta prepagata con IBAN o libretto postale).
- Allegare il permesso di soggiorno o copia della ricevuta di richiesta per le cittadine non UE.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo. La mancata presentazione o la mancata integrazione dei documenti entro tale termine comporta il rigetto dell'istanza. Una volta inoltrata, l'Amministrazione procederà con la verifica: in caso di esito positivo, verrà comunicato l'accoglimento; in caso di esito negativo, l'Amministrazione provvederà a notificare le motivazioni del mancato riconoscimento.