Il sistema di welfare italiano ha subito una profonda trasformazione normativa, culminata con l’introduzione dell’Assegno unico e universale, che ha ridefinito radicalmente le modalità di sostegno economico alle famiglie. Per comprendere l’attuale configurazione degli aiuti, è essenziale analizzare l’evoluzione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e le specifiche tutele destinate ai nuclei numerosi.

L'evoluzione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
L'Assegno per il nucleo familiare (ANF) è un contributo economico erogato dall'INPS per aiutare le famiglie con reddito basso. Si tratta di un sostegno per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a fronteggiare le spese quotidiane e garantire un tenore di vita dignitoso. La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988, mentre il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 11.
Nello specifico, l'ANF spetta ad alcune categorie di lavoratori, titolari di pensione delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. È quindi rivolto a: lavoratori dipendenti del settore privato; lavoratori dipendenti agricoli; lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite; titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente; lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio). Non spetta invece a: coltivatori diretti, coloni e mezzadri; piccoli coltivatori diretti; pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
A partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, è abrogato (articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34). Con la stessa decorrenza, il decreto prevede anche, all’articolo 10, comma 3 che, solo per i nuclei familiari con figli e orfani, cessino di essere riconosciute le prestazioni (art. 4 del Testo Unico delle norme sugli Assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).
Il quadro normativo attuale e i beneficiari residui
Nonostante l'abrogazione per i nuclei con figli, l'ANF continua a esistere per altre tipologie di beneficiari. I nuovi livelli di reddito riguardano quindi solo i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, dunque, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. L'ammontare dell'assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo.
Per quanto riguarda i requisiti, il nucleo deve essere composto da: chi richiede l'ANF; il coniuge o la parte di unione civile; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti. Per i richiedenti extracomunitari, può includere i familiari che risiedono in Italia; che non risiedono in Italia se lo Stato estero da cui proviene il richiedente ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE; che risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 98).
Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, (di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76) con regolare contratto di convivenza (art. 1, co. 50, l. 76/2016), deve essere indicato secondo quanto previsto dalla legge sopra citata (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).
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Gestione operativa e adempimenti per i richiedenti
L'Assegno ai lavoratori dipendenti in attività viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, con il pagamento della retribuzione (articolo 37, d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797). Dal 1° aprile 2019, le domande devono essere presentate direttamente all’INPS attraverso il servizio dedicato sul portale online o tramite gli enti di patronato. L'erogazione avviene in modalità mensile, tramite bonifico bancario o postale, o su carta prepagata.
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, durante il quale vengono verificate le condizioni e i requisiti richiesti per accedere al contributo. L'Assegno non verrà più erogato nel momento in cui le condizioni necessarie vengono a mancare. Le domande possono essere presentate anche per uno o più periodi passati. Gli arretrati vengono corrisposti entro cinque anni, a seconda del termine di prescrizione quinquennale. L’INPS prende in considerazione i redditi del nucleo familiare assoggettabili a IRPEF a lordo di: detrazioni di imposta; oneri deducibili; ritenute erariali. Sono però da indicare anche tutti i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se maggiori di 1.032,91 euro).
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari. Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per l’INPS.
Focus sui nuclei con almeno tre figli minori: lo storico e la transizione
Prima dell'entrata in vigore dell'Assegno Unico, esisteva una specifica prestazione comunale finalizzata al sostegno delle famiglie numerose. L'assegno per il nucleo familiare era un contributo concesso dal Comune ed erogato dall’Inps a favore dei nuclei familiari numerosi, nei quali vi siano tre figli minori di diciotto anni, il cui valore ISEE fosse inferiore al limite rivalutato ogni anno in base all’indice Istat.
Per ottenere questo assegno, era necessario: essere residenti nel comune di riferimento; avere tre figli minori ai 18 anni di età (per figli si intendono quelli naturali, adottivi o in affido pre-adottivo); essere in possesso di Attestazione ISEE; essere cittadino italiano o dell'Unione Europea o Apolide o appartenente a Paesi non U.E. in possesso di specifici titoli di soggiorno (come il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rifugiato politico, o titolare della protezione sussidiaria).
È importante sottolineare che, a decorrere dal mese di marzo 2022, sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità in quanto assorbite dall’Assegno unico: il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani); l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè).

Strumenti accessori di sostegno al reddito
Oltre all'Assegno per il nucleo familiare, lo Stato prevede diversi contributi per sostenere le fasce di popolazione con redditi bassi. Tra i principali troviamo:
- Carta Acquisti: una carta prepagata per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
- "Dedicata a te": una tessera elettronica per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, rifornimenti di carburanti e abbonamenti per i trasporti pubblici. È destinata a persone con dichiarazione ISEE fino a 15mila euro.
- Bonus luce e gas: un contributo per il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua.
- Ape sociale: l'indennità di anticipo pensionistico erogata dall'INPS ai soggetti in stato di difficoltà che chiedono di andare in pensione al compimento dei 63 anni e 5 mesi.
- Bonus decoder "a casa": una delle agevolazioni del cosiddetto Bonus Tv che prevede la fornitura a casa del decoder per i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni e con un sistema pensionistico di massimo 20mila euro all'anno.
Detrazioni fiscali e agevolazioni per le famiglie
Il sistema tributario italiano offre numerose possibilità di detrazione che possono alleggerire la pressione fiscale sui nuclei familiari. Il contribuente, per ogni familiare fiscalmente a carico, beneficia di detrazioni che diminuiscono l’imposta dovuta.
Dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre nella misura del 19% l’acquisto dei sussidi tecnici o degli strumenti compensativi a favore dei minorenni o maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Nello stesso ambito, sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (quindi prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Per quanto riguarda l'abitazione, il Superbonus è stato introdotto dal Decreto 34/2020. La Legge di Bilancio 2022 ha inoltre introdotto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, una detrazione specifica sulle spese effettuate per i lavori di superamento/eliminazione delle barriere architettoniche. Per usufruire della detrazione delle spese di ristrutturazione non è più necessario inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate. La tassa sugli immobili (IMU) ha una natura patrimoniale ed è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione ed alla quota di possesso. L’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) rappresenta invece una delle novità introdotte con la manovra natalizia di Monti.
Infine, sono detraibili le spese per il trasporto pubblico: a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Il beneficio d'imposta è riconosciuto nella misura del 19% su un importo non superiore a 210 euro.
Considerazioni sulla fiscalità e sulle donazioni
Il panorama delle detrazioni si estende anche alle erogazioni liberali. Ve ne sono di diversi tipi: da quelle per le associazioni di promozione sociale, a quelle in favore degli istituti scolastici, fino a quelle per gli enti dello spettacolo. A seguito della riforma dello sport, le somme erogate non rientrano più fra i cosiddetti "redditi diversi" elencati all’articolo 67 del TUIR.
Anche i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) godono di un trattamento agevolato: sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 3.615,20 euro, qualora eroghino prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del DLGS n. 502/1992. Per usufruire di tutti questi benefici, è fondamentale conservare la documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino), garantendo così la correttezza della dichiarazione dei redditi e l'accesso effettivo alle agevolazioni previste dalla normativa vigente.