Il sistema di mobilità annuale rappresenta uno snodo cruciale per il personale della scuola, permettendo di coniugare le esigenze professionali con quelle personali e familiari. In un panorama normativo complesso, caratterizzato da decreti legislativi e contratti collettivi, la gestione delle assegnazioni provvisorie, della tutela della maternità e delle procedure di immissione in servizio richiede una comprensione precisa delle regole vigenti.

Definizione e natura dell'assegnazione provvisoria ATA
L'assegnazione provvisoria consente al personale ATA a tempo indeterminato di richiedere trasferimenti temporanei per soddisfare esigenze familiari o altre necessità personali. Le assegnazioni provvisorie rappresentano un importante strumento a disposizione dei docenti e del personale ATA del sistema scolastico italiano. Consentono di richiedere un trasferimento temporaneo presso un altro istituto o scuola, in quello che è comunemente definito come “mobilità interna”.
L'appellativo “provvisoria” attribuito a questa modalità di assegnazione deriva dalla sua durata limitata, fissata a soli 12 mesi. Pertanto, coloro che ne fanno richiesta continuano a mantenere il proprio posto di lavoro presso la scuola di provenienza. L'assegnazione provvisoria è un meccanismo che permette al personale ATA a tempo indeterminato di lavorare in una scuola diversa da quella di titolarità per un anno scolastico, a seguito di una richiesta motivata. Questo tipo di assegnazione non comporta la perdita del posto di lavoro nella scuola di titolarità e, al termine dell’anno scolastico, il lavoratore può fare ritorno alla sua scuola di origine.
Differenze tra assegnazione provvisoria e supplenza
È fondamentale distinguere tra la mobilità temporanea e le supplenze. La supplenza riguarda il personale ATA a tempo determinato e viene utilizzata per coprire le assenze temporanee del personale titolare (come malattia o maternità) o per far fronte a esigenze straordinarie. La durata della supplenza può variare: può essere di breve durata (fino a 30 giorni), di media durata (da 31 a 180 giorni) o di lunga durata (oltre 180 giorni). Al contrario, l'assegnazione provvisoria è una procedura riservata a chi è già titolare di un contratto a tempo indeterminato.
Requisiti e procedure per la presentazione della domanda
Per presentare la richiesta di assegnazione provvisoria, è necessario allegare autocertificazioni che confermino di soddisfare i requisiti indicati nella tabella di valutazione prevista. Tali dichiarazioni devono attestare la presenza di figli o i dati del familiare con cui si intende riunirsi. Nel caso in cui la richiesta sia basata su esigenze legate alla salute, è obbligatorio allegare la documentazione medica pertinente, come ad esempio un verbale di disabilità rilasciato dall'ASL.
Non è necessario allegare documenti relativi ai titoli di studio, poiché questi non sono valutabili ai fini dell’assegnazione provvisoria. Tuttavia, è importante dichiarare chiaramente il possesso del titolo di sostegno per coloro che sono titolari su posto comune e richiedono anche posti di sostegno. La procedura prevede la compilazione di un modello di domanda messo a disposizione dal MIM, da inviare all’Ufficio Scolastico Provinciale competente seguendo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, ad esempio tramite PEC.

Il calcolo del punteggio e il ricongiungimento familiare
Il sistema di punteggio per le assegnazioni provvisorie si basa principalmente sulle esigenze familiari e non tiene conto dell’anzianità di servizio. Si assegnano sei punti per il ricongiungimento con un familiare (coniuge, genitore o convivente anagraficamente riconosciuto). Per i figli di età inferiore ai sei anni esiste una priorità speciale, mentre per i figli tra i sei e i diciotto anni vengono assegnati tre punti per ciascun figlio.
Il presupposto per la domanda è sempre il “ricongiungimento”. Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile; è possibile richiederlo anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta anche in assenza di ricongiungimento, purché sussistano gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
Il vincolo triennale e le deroghe
A partire dalle immissioni in ruolo degli ultimi anni, i neoimmessi sono soggetti al c.d. “vincolo triennale” di permanenza nella medesima scuola.
- Assunti fino al 2022/2023: possono presentare sia domanda di assegnazione provvisoria provinciale che interprovinciale senza vincoli.
- Assunti 2023/2024 o 2024/2025: possono presentare domanda provinciale senza deroghe. La domanda interprovinciale è possibile solo in presenza di una “deroga” al vincolo.
Si precisa che il fatto di avere i requisiti per il “ricongiungimento” non costituisce di per sé una deroga che permette di superare il vincolo triennale. Il coniuge non costituisce deroga, mentre rientrano tra le fattispecie derogatorie le condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/1992, o l'assistenza a figli minori o genitore ultrasessantacinquenne.
Tutorial mobilità docenti e ATA, vincoli, deroghe e non solo: a cosa fare attenzione
Normativa sulla tutela della maternità e disabilità
Le tutele legate alla maternità e all'assistenza ai disabili si intrecciano con le disposizioni del D.lgs. 151/2001 e del D.lgs. 119/2011. Nel caso di più istanze riconducibili a una medesima categoria, si ha riguardo in primo luogo alla distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella di residenza o domicilio del disabile, calcolata sulla tratta più breve ferroviaria ovvero stradale. Per analogia, in caso di istanze presentate ai sensi dell’art. 42bis del D.Lgs. 151/2001, si considera la distanza chilometrica tra la sede di servizio e quella di svolgimento dell’attività lavorativa dell’altro genitore.
È importante ricordare che, in merito al congedo parentale, esiste un’antinomia tra il CCNL scuola (che prevede un preavviso di 15 giorni) e la normativa generale. Secondo l'interpello n. 13/2016 del Ministero del Lavoro, prevale il CCNL del comparto scuola, pertanto il preavviso di 15 giorni rimane lo standard richiesto, sebbene alcuni dirigenti scolastici possano accettare una tempistica ridotta.
Procedure di immissione in servizio e presa di servizio
La presa di servizio è un atto obbligatorio per il personale docente e ATA, sia neoassunto in ruolo sia incaricato a tempo determinato. Per il personale assunto tramite procedure ordinarie (GAE, concorsi, ATA 24 mesi), la presa di servizio avviene il primo settembre.
Alla presa di servizio va dichiarata l’assenza di rapporti di lavoro pubblici o privati incompatibili. L'accertata incompatibilità comporta l’annullamento del contratto. Non è più possibile differire l’assunzione di un intero anno scolastico per svolgere altro lavoro incompatibile, un'opzione che era consentita dal piano straordinario della Legge 107/2015. Il differimento non può essere richiesto per “congelare” l’anno di prova e non è consentito richiedere aspettativa contestualmente alla presa di servizio per proseguire un lavoro incompatibile.

I docenti che hanno ottenuto un’assegnazione provvisoria o un utilizzo per l'anno scolastico in corso dovranno assumere servizio il primo settembre presso la scuola assegnata in sede di mobilità annuale. L’inottemperanza, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla nomina, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
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