In Italia, il tema dell'interruzione di gravidanza volontaria (IVG) è profondamente radicato nel tessuto legislativo e sociale, regolato principalmente dalla legge 194 del 22 maggio 1978. Questa normativa, pur riconoscendo il diritto alla vita dell'embrione e del feto, tutela il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. L'accesso a tale procedura e le tutele lavorative correlate, inclusa l'aspettativa non retribuita in alcuni contesti, rappresentano aspetti cruciali di questa complessa materia.

La Legge 194/1978 e i suoi limiti temporali
La legge 194 stabilisce precisi limiti temporali per l'accesso all'aborto. Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall'ultima mestruazione), l'aborto è ammesso sulla base di una autonoma valutazione della donna, che lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell'ultima mestruazione), l'aborto è ammesso solo nei casi in cui un medico rilevi e certifichi che la gravidanza costituisce un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica. Questo può verificarsi a causa di gravi anomalie genetiche o di malformazioni dell'embrione o del feto, oppure a causa di gravi patologie materne come tumori o patologie psichiatriche.
Sia prima sia dopo il novantesimo giorno, per accedere all'interruzione di gravidanza (IVG) la donna deve rivolgersi a un medico (del consultorio o anche un medico di sua fiducia), che deve redigere un documento attestante la richiesta della donna. Questo documento, che diventa un certificato se il medico attesta l'urgenza della procedura, è indispensabile per accedere all'IVG. Nel caso in cui il medico non consideri urgente l'intervento, invita la donna a rispettare un periodo di “riflessione” di sette giorni, trascorsi i quali la donna può rivolgersi a un centro autorizzato per l'espletamento della procedura. È importante sottolineare che nella valutazione dell'esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l'incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l'aumentare dell'età gestazionale. Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio PUBBLICO, non di ispirazione religiosa, il quale, nella gran parte dei casi, assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell'ospedale di riferimento.
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L'aborto "terapeutico" e le sue implicazioni
Secondo la legge 194 del 1978, tutte le interruzioni volontarie della gravidanza sono “terapeutiche”, poiché l'aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tuttavia, comunemente viene definito “terapeutico” l'aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione, cioè nel secondo trimestre di gravidanza. La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7, consentendolo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati dal medico, che può avvalersi a tal fine di apposite indagini (ecografie, risonanze o radiografie, villocentesi e amniocentesi), nonché di consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra).
La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l'aborto terapeutico, ma all'articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell'utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. È dunque praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni volontarie di gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana. Le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest'epoca gestazionale sono dunque costrette a rivolgersi all'estero per abortire. Questa situazione evidenzia una delle criticità della legge, come sottolineato dall'Associazione Luca Coscioni, che si batte per la modifica degli articoli 6 e 7, i quali, nel caso di diagnosi tardiva oltre la ventiduesima settimana, costringono le donne a viaggi dolorosi e onerosi all'estero.

Metodiche per l'interruzione di gravidanza
L'aborto può essere effettuato con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico. Il metodo chirurgico viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana e prevede il ricovero in day-hospital. Consiste nell'aspirazione della camera gestazionale, o isterosuzione, in anestesia locale, con o senza sedazione, o in anestesia generale. Il raschiamento è gravato da maggiori complicazioni rispetto all'isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari.
Per l'aborto farmacologico si utilizzano due farmaci, il mifepristone, più noto come RU486, e una prostaglandina, il misoprostolo. È una procedura altamente sicura ed efficace, che può essere eseguita in regime ambulatoriale oppure in ospedale, in regime di ricovero di day-hospital. L'Associazione Luca Coscioni si impegna a garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l'IVG, permettendo realmente l'accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
La situazione attuale e le criticità della Legge 194
In base alla relazione al Parlamento sull'applicazione della Legge 194 in Italia nell'anno 2020, il numero di IVG è stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione.
Tuttavia, la relazione ministeriale evidenzia come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall'indagine Mai Dati. Inoltre, dopo oltre 40 anni, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all'autodeterminazione. La principale riguarda gli articoli 6 e 7 della legge: nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell'utero (viability), la donna è costretta ad andare all'estero per abortire. Oltre quell'epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l'aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità.
Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all'estero per interromperla.

L'impegno per una piena applicazione e modifica della legge
L'Associazione Luca Coscioni offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all'estero. Donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni potrebbero aiutare a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale.
L'Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l'impegno per:
- Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l'IVG, permettendo realmente l'accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
- Applicare pienamente l'articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza: la legge sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l'espletamento della procedura.
- Definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
- Garantire a tutte e a tutti l'informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore.
- Vigilare e garantire l'applicazione dell'articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l'obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.
L'Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, tra cui:
- Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l'aborto “on demand”, basato sull'autonoma valutazione della donna.
- Articolo 5, che stabilisce l'obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni.
- Articoli 6 e 7, che regolano l'aborto volontario cosiddetto terapeutico.
- Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie.
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Aspettativa non retribuita e tutela lavorativa in caso di interruzione di gravidanza
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all'articolo 19, stabilisce che “L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia”. Questo ha profonde implicazioni per la tutela lavorativa della donna.
L'Articolo 20 del d.P.R. n. 1026/1976 - rubricato “Assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza” - prevede che: “Non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla lett. a) dell'art. 29”. Questo significa che i periodi di assenza dal lavoro dovuti a malattia determinata da gravidanza, inclusa l'interruzione di gravidanza, non si sommano ai periodi di malattia ordinaria per il calcolo del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro.
Questa interpretazione è stata confermata da diverse circolari e risposte a interpello. Infatti, sia le Circolari INAIL n. 48/1993 e n. 51/2001 che la Risposta ad Interpello n. 25/I/0011428 del 19 agosto 2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, hanno riconosciuto che le assenze per interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e che non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto).
Anche l'INPS, con circ. n. 139/2002, richiamando l'art. 19 del D.Lgs. 151/2001, qualifica l'interruzione di gravidanza come malattia e precisa che tale fattispecie rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976. Concludendo dall'analisi della normativa vigente emerge come l'interruzione di gravidanza nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978 è da qualificarsi come malattia e poiché la stessa interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, è qualificata altresì come aborto, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 1026/1976, l'interpretazione fornita da Ministero del Lavoro INPS e INAIL è quella di considerare l'aborto come malattia e nella specie “malattia determinata da gravidanza”, stante la connessione naturale tra i due eventi (gravidanza e aborto), circostanza questa che comporta l'applicazione della speciale tutela di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976.

Questo quadro normativo garantisce che l'assenza dal lavoro dovuta a interruzione di gravidanza sia trattata in modo specifico e protettivo, evitando che essa possa compromettere il posto di lavoro della donna o esaurire il periodo di comporto ordinario. Non è necessario che il certificato sia rilasciato da un medico specialista del SSN ma è sufficiente che provenga da un medico di base convenzionato con il SSN.
In caso di interruzione di gravidanza oltre il 180° giorno, la situazione è equiparata a un parto, dando diritto a un periodo di maternità. Se invece l'interruzione avviene prima di tale termine, l'interruzione di gravidanza viene considerata giuridicamente aborto e dà diritto alla stessa tutela sanitaria della malattia. Per ben due legislature, prima della pandemia, è stata proposta l'estensione di almeno un mese di congedo a partire dalla ventesima settimana, per permettere di trascorrere il primo mese, quello nel quale il corpo è in convalescenza, senza forzature o pressioni esterne. Questo congedo, che non comporta indennità né retribuzione, si configurerebbe come una forma di aspettativa non retribuita, garantendo il mantenimento del posto di lavoro e la maturazione dell'anzianità di servizio.
La lavoratrice che si trovi in tale situazione gode dei diritti derivanti dallo stato di maternità, che includono la conservazione del posto di lavoro e l'accesso ad alcuni benefici previsti dalla legge. L'assenza per interruzione di gravidanza è uno dei tipi di assenza dal lavoro riconosciuti gratuitamente, e non comporta la riduzione delle ferie.
In sintesi, la normativa italiana, pur con le sue criticità e le necessità di aggiornamento, riconosce la specificità dell'interruzione di gravidanza e prevede tutele lavorative significative per la donna, trattando l'evento come malattia a tutti gli effetti, con le relative garanzie di conservazione del posto di lavoro e la non computabilità nel periodo di comporto ordinario.
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