La sicurezza dei bambini in macchina è la priorità di ogni genitore e l’attenzione non è mai abbastanza, come ci dicono i dati dell’European Trasport Safety Council sugli incidenti d’auto: ogni settimana oltre 600 bambini restano feriti sulle strade europee. In Italia la normativa di riferimento per i seggiolini auto è l’articolo 172 del Codice della Strada, mentre per l’omologazione del dispositivo si guarda alla normativa ECE R129. L’uso dei “seggiolini” - sistemi di ritenuta per bambini - in auto è regolato dall’art. 172 CdS, la medesima norma che prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo. Per sistema di ritenuta la Legge intende "un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni." Questo vuol dire che i bambini possono essere trasportati sugli autoveicoli rispettando specifiche condizioni determinate dal tipo di autoveicolo, dalle caratteristiche strutturali dello stesso, dai dispositivi di sicurezza presenti e dall’impiego cui il veicolo è destinato.

L'obbligo dei sistemi di ritenuta: il quadro normativo
Il Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) stabilisce che il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.
La normativa italiana stabilisce chiaramente le regole per il trasporto dei bambini in auto. L’articolo 172 del Codice della Strada dice che “i bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato”. Dunque, quando il bambino è sotto il metro e mezzo di altezza, è obbligatorio che viaggi in auto su un seggiolino e solo quando supera questa altezza potrà usare le cinture di sicurezza. Man mano che il bambino cresce, e aumenta di peso, bisognerà sostituire il dispositivo o cambiarne la configurazione. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Sono esentati dall'obbligo le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta.
Omologazione e normative: R44/04 vs ECE R129
In particolare, l’omologazione è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.5.2014 che, nel recepire la direttiva 2014/37/UE, prescrive che i sistemi di ritenuta per bambini, utilizzati a bordo dei veicoli destinati al trasporto di persone e di cose, devono essere omologati conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). I regolamenti UNECE attualmente in vigore sono il Regolamento 44 nelle sue versioni R44/03 e R44/04, ed il Regolamento 129 nelle sue versioni R129/1 e R129/2.
Il regolamento UNECE 44 e successive revisioni fa riferimento al peso del bambino e, pertanto, chi acquista seggiolini omologati ai sensi di questo regolamento, dovrà basare la scelta in base al peso del bambino, secondo la seguente classificazione in gruppi:
- Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa);
- Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa).
Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Il regolamento UNECE 129 fa riferimento all’altezza del bambino, pertanto, chi intende acquistare un seggiolino omologato secondo le caratteristiche previste da questo regolamento, sceglierà in base alla statura, in rapporto al suo peso. I seggiolini omologati i-Size, fanno riferimento al R129/1 e prevedono l’installazione di tipo ISOFIX, un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, che però presuppone una specifica predisposizione dell’automobile.

Il Regolamento UNECE 129 non sostituisce il Regolamento UNECE 44, ma si aggiunge ad esso consentendo di scegliere quale tipologia di seggiolino acquistare in base alle caratteristiche di omologazione ed alle proprie esigenze. Tuttavia, dal 1° settembre 2023, la normativa ECE R129 ha sostituito definitivamente la ECE R44, diventando l’unica normativa europea approvata per l’omologazione dei seggiolini auto. Da settembre 2024 potranno quindi essere venduti ai consumatori solo i seggiolini auto omologati secondo questa normativa. Il Codice della Strada non fa distinzioni tra omologazioni, questo significa che si possono ancora usare anche sistemi prodotti e approvati in base a normative precedenti, modificate o addirittura abrogate. A essere stati espressamente vietati sono solo i seggiolini omologati secondo le norme UN-ECE R44/01 e R44/02 prodotti prima del 1995.
Il Dispositivo Anti-Abbandono: un obbligo di legge
La legge 1 ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’art. 172 CdS, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. Le caratteristiche di tali dispositivi, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli, devono essere determinati con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il comma 1bis dell’articolo 172 del Codice della Strada dispone anche che quando il bambino ha meno di 4 anni è necessario usare anche un dispositivo anti-abbandono, che può essere sia separato che integrato al seggiolino, l’importante è che si attivi in modo automatico a ogni utilizzo con un segnale acustico, visivo oppure optico.
Il dispositivo segnala al genitore, o all’adulto responsabile del minore, la presenza ad esempio di un bambino addormentato, senza che il conducente debba attivarlo in alcun modo. Esso deve emettere un segnale di allarme udibile sia all'interno che all'esterno del veicolo, garantendo così un rapido intervento. Il dispositivo è progettato per avvisare il genitore o l'adulto responsabile della presenza di un bambino.
Videorecensione dispositivo anti abbandono Tippy Pad
Sanzioni e responsabilità
Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 332,00. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 167. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.
Scelta e installazione del seggiolino: consigli pratici
Il seggiolino auto tutela il tuo bambino durante i viaggi in auto. Nei primi giorni di vita il trasporto di neonati vede protagonista la navicella che, insieme all’ovetto, è tra i primi accessori per auto che devi conoscere. Le navicelle sono utilizzate fino a quando il piccolo non è in grado di reggere la testa e devi comprare un kit auto per poterla assicurare mediante l’utilizzo delle cinture di sicurezza dei sedili posteriori. I seggiolini auto con attacco ISOFIX consentono di avere una maggiore stabilità del bambino durante il viaggio. Difatti, il sistema ISOFIX, presente su tutte le auto costruite dopo il 2006, consente il fissaggio del seggiolino sul telaio dell’auto. L’utilizzo del sistema ISOFIX è obbligatorio per i bambini dai 50 cm fino ai 105 cm di altezza. Per i bambini dai 105 a i 150 cm di altezza si può scegliere se usare le cinture di sicurezza o utilizzare ancora il sistema ISOFIX.
È importante sapere, però, che non sono compatibili con tutti i modelli di auto, in quanto richiedono specifici attacchi predisposti. I seggiolini che si fissano tramite le cinture sono universalmente compatibili con tutte le automobili, comprese quelle più datate. I bambini per i quali è prescritto l’uso obbligatorio del seggiolino possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, rispettando le prescrizioni dei singoli regolamenti per ciò che concerne il posizionamento in senso contrario o uguale a quello di marcia, ad eccezione di quelli rientranti nel gruppo 0 che possono essere installati solo sul sedile posteriore. Se rivolti all’indietro, l’airbag frontale deve essere disattivato.
Comportamento e consapevolezza: un dovere verso i più piccoli
La sicurezza dei nostri piccoli è di primaria importanza. Con i bambini, un comportamento esemplare ha più impatto di qualsiasi discorso. Con nonni, parenti e amici, è fondamentale essere fermi nelle richieste di sicurezza e condividere queste pratiche virtuose. Non bisogna mai esitare a insistere affinché i bambini siano correttamente allacciati ai seggiolini, navicelle e ovetti. Se la tua idea è chiedere il seggiolino ad altri genitori che prima di te li hanno usati, accertati che sull’etichetta sia segnata la normativa e i requisiti minimi di utilizzo. Sii ancora più accorto qualora volessi comprare un seggiolino per auto usato: accertati che le imbottiture e gli agganci siano integri e se l’etichetta è scolorita, passa oltre. Molte aziende produttrici consigliano di utilizzare il seggiolino per un determinato arco di tempo, superato il quale non garantiscono la sicurezza del dispositivo.

Veicoli speciali e casi particolari
Singolare è il caso dei veicoli che fin dall’immatricolazione non prevedono le cinture di sicurezza e per struttura stessa del veicolo non ne consentono neanche l’installazione postuma. Si tratta di autoveicoli molto vecchi (ad esempio le auto d’epoca) che rientrano nella categoria internazionale M1, N1, N2, N3 sui quali “è consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza.” I bambini al di sotto dei tre anni su questi veicoli non possono essere trasportati.
Gli autocarri, definiti dal Codice della Strada come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse” e appartenenti alle categorie internazionali N1, N2 e N3, consentono il trasporto a bordo solo delle persone addette all'uso o al trasporto di cose. L’Articolo 82 del Codice della strada di fatto sancisce l’impossibilità di far viaggiare i bambini su questi veicoli. Di norma. Infatti, in caso di minori impiegati legalmente in attività lavorative complementari al trasporto, essi possono prendere posto sugli autocarri. Per i veicoli utilizzati one-shot, come i taxi o gli autoveicoli a noleggio, la Legge infatti non prevede l’obbligo di alcun dispositivo di sicurezza per i bambini; l’importante è che i piccoli con statura inferiore a 1,50 m, viaggino sui sedili posteriori e con un accompagnatore di almeno 16 anni.
Sui minibus (appartenenti alle categorie M2 e M3), per i bambini di età inferiore ai 3 anni non c’è nessun obbligo: essi possono liberamente scorrazzare nel minibus senza essere assicurati ad alcun dispositivo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sancito l’obbligatorietà di cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini con una nota apposita allegata all’Articolo 172. Quindi, ricapitolando, se i seggiolini auto non sono previsti o presenti su autobus o minibus, l’Articolo 172 ammette che i piccoli di età inferiore ai 3 anni possono viaggiare senza alcun tipo di sistema di ritenuta.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Questo articolo è sponsorizzato da Bambino Prezioso.