L'Indennità Professionale per il Personale Docente e Educativo delle Scuole Materne e degli Asili Nido: Tra Normativa Contrattuale e Mutamento di Mansioni

La questione della sospensione dell'indennità professionale per il personale docente e educativo, in particolare per coloro che operano nelle scuole materne e negli asili nido degli enti locali, ha generato dibattiti e interpretazioni differenti. Al centro della discussione vi è la corretta applicazione della normativa contrattuale, specialmente in relazione a situazioni di inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni ordinarie a causa di patologie, e il conseguente mutamento di mansioni.

Le Indennità Professionali: Evoluzione Normativa

La normativa contrattuale relativa alle indennità spettanti al personale educativo e insegnante delle scuole materne ha subito diverse integrazioni nel corso del tempo. L'articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 6 luglio 1995, al comma 1, lettere c) e d), prevedeva l'attribuzione di un'indennità professionale a favore di tali dipendenti, pari a L. 900.000 annue lorde. Tale importo è stato successivamente incrementato dall'articolo 6 del CCNL del 5 ottobre 2001, con un aumento di L. 660.000 annue lorde.

Il comma 2 dello stesso articolo 37 del CCNL del 1995 attribuiva, in aggiunta, al solo personale insegnante delle scuole materne, un'indennità di tempo potenziato. Questa indennità era legata al maggior orario di attività didattica prestata rispetto al personale statale corrispondente.

Successivamente, il CCNL del 14 settembre 2000 ha apportato ulteriori modifiche. Per quanto concerne il personale educativo degli asili nido, il contratto ha confermato l'indennità professionale prevista dal precedente CCNL del 1995. Inoltre, a decorrere dal 31 dicembre 1999, è stata introdotta una ulteriore indennità a favore di questi dipendenti (pari a L. 120.00 mensili lorde per 10 mesi di anno scolastico), qualificata come trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del medesimo CCNL.

Per il personale docente delle scuole materne, l'articolo 30, comma 8, del CCNL del 14 settembre 2000 ha confermato sia l'indennità professionale (già prevista dall'articolo 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 1995) sia l'indennità di tempo potenziato (di cui all'articolo 37, comma 2, dello stesso CCNL del 1995).

Dall'esame di questa evoluzione normativa, emerge chiaramente la delineazione, nel tempo, di una doppia indennità per entrambi i profili professionali (personale educativo degli asili nido e personale insegnante delle scuole materne). Una di queste indennità è specificamente legata alla professionalità del ruolo.

Diagramma che illustra l'evoluzione delle indennità contrattuali per il personale educativo e insegnante delle scuole materne e asili nido.

Mutamento di Mansioni e Sospensione dell'Indennità: Un'Analisi Approfondita

Una nota di un'Amministrazione ha recentemente evidenziato la disposizione del mutamento di mansioni, nell'ambito della categoria di appartenenza, nei confronti del personale educativo degli asili nido e insegnante della scuola materna risultato inidoneo allo svolgimento delle relative mansioni a seguito di accertate patologie. Questo mutamento di mansioni è stato accompagnato dalla sospensione dell'indennità professionale, di cui all'articolo 37, comma 1, lettere c) e d) del CCNL.

Sebbene la disposizione contrattuale di cui all'articolo 37, comma 3, del CCNL del 6 luglio 1995 possa far propendere per un'interpretazione restrittiva, che lega l'assegnazione delle suddette indennità al caso di effettivo e permanente svolgimento delle relative attività, è necessario considerare la disciplina più dettagliata contenuta negli articoli 30 e 31 del successivo CCNL.

Alla luce di quanto sopra espresso, e secondo quanto affermato più volte dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) in merito alla questione (in particolare nel parere n. 900-V6), si evidenzia che ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001, il lavoratore può essere adibito anche a mansioni diverse da quelle di assunzione, purché queste siano equivalenti nell'ambito della classificazione prevista dagli stessi contratti collettivi.

Pertanto, si deve ritenere che l'indennità prevista dall'articolo 37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL, essendo una indennità legata alla qualifica professionale e non allo specifico svolgimento di determinate mansioni, debba essere mantenuta anche in caso di mutamento di mansioni all'interno della medesima categoria di appartenenza. La ratio di tale indennità è quella di riconoscere la professionalità acquisita e il livello di inquadramento, indipendentemente da specifiche attività lavorative che, per motivi di salute, non possano più essere svolte. La sospensione dell'indennità in questi casi appare quindi priva di fondamento normativo se il mutamento di mansioni avviene mantenendo l'inquadramento nella medesima categoria.

La disciplina delle mansioni

Le Mansioni dei Collaboratori Scolastici: Chiarezza Contrattuale e Orientamenti ARAN

Un altro aspetto spesso oggetto di discussione riguarda le mansioni dei collaboratori scolastici, in particolare per quanto concerne l'assistenza e la cura dell'igiene personale degli alunni frequentanti la scuola primaria e dell'infanzia.

È infondata la tesi, ripresa anche da alcune riviste di settore, secondo cui l'ultimo rinnovo contrattuale avrebbe comportato un aggravio dei compiti affidati ai collaboratori scolastici in questo ambito. Al contrario, il nuovo contratto di lavoro non modifica né rende più gravose le incombenze previste. Esso si propone piuttosto di specificare meglio e con maggiore chiarezza le prestazioni dovute dal personale, delegando alla contrattazione integrativa nazionale la determinazione di un compenso per quelle attività ritenute particolarmente delicate, onerose o complesse.

A conferma di ciò, si possono citare le dichiarazioni rese in passato da un autorevole esponente sindacale: nel 2019, alla luce del contratto allora vigente (triennio 2016-18), si affermava testualmente che "il collaboratore scolastico può (e deve) cambiare il pannolino dell’alunno della scuola dell’infanzia".

L'ARAN ha recentemente affrontato questo argomento, rispondendo a quesiti posti da alcuni dirigenti scolastici circa un presunto aggravio delle mansioni derivante dal nuovo contratto di lavoro. Tali chiarimenti sono ora confermati da un recentissimo orientamento applicativo (CIRS 124 del 5 novembre 2024). In questo orientamento, l'Agenzia richiama, in coerenza con precedenti posizioni, quanto contenuto nell'allegato A del CCNL 2019/21. Tale allegato non ha innovato la precedente disciplina, includendo tra le specifiche professionali del collaboratore scolastico "l’assistenza necessaria …. nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale". L'ARAN specifica che in queste incombenze rientrano senz'altro anche le attività rivolte a "pulizia e lavaggio degli alunni nonché cambio dei pannolini".

L'ARAN ricorda inoltre che la Corte di Cassazione, nella sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 22786 del 30 maggio 2016, perviene alle stesse conclusioni, individuando la doverosità dell'intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale.

Già in passato, e prima dell'ultimo rinnovo contrattuale, l'ARAN era intervenuta in materia, in particolare con l'orientamento CIRS62 del 24 febbraio 2021. In tale occasione, alla domanda "L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici?", la risposta fu affermativa. La tabella A, area A del CCNL 29 novembre 2007 prevedeva chiaramente che il personale ATA prestasse ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'articolo 47 del medesimo CCNL. Tale articolo 47, comma 2, contemplava tra le mansioni del personale ATA proprio "l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona".

Illustrazione che mostra un collaboratore scolastico mentre assiste un bambino nell'uso dei servizi igienici, simboleggiando la chiarezza delle mansioni.

Sviluppi Storici delle Mansioni di Supporto Scolastico

Per comprendere appieno la questione, è utile ripercorrere gli sviluppi storici che hanno caratterizzato le mansioni di supporto scolastico, distinguendo il periodo ante anno 2000 da quello successivo.

Fino al 1999, parte del personale scolastico era assoggettato al contratto degli Enti Locali e parte a quello della scuola. Con la Legge 124/1999, tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario operante nelle scuole è stato trasferito allo Stato.

Fino al 1999, nelle scuole elementari, l'obbligo dell'assistenza igienica e motoria era garantito dal "mansionario" dei bidelli dipendenti dei Comuni. Questo mansionario, approvato con il DPR 347/1983 e confermato nei successivi Contratti collettivi per gli Enti Locali, prevedeva espressamente, tra le mansioni dei bidelli, le attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi.

Nella scuola media, il CCNL dell'agosto 1995 disponeva che i "bidelli possono svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale".

Nelle scuole superiori, i bidelli dipendevano, in alcuni casi (istituti professionali, istituti tecnici), dalle Amministrazioni provinciali, e in altri (Licei), dall'Amministrazione scolastica, con conseguente applicazione delle norme dei contratti degli enti locali o del CCNL del comparto scuola.

Il Decreto Legislativo 112/1998, intervenendo sul decentramento amministrativo, attribuì le funzioni di "supporto alla integrazione scolastica" ai Comuni (per la scuola materna, elementare e media) e alle Province (per tutti i tipi di scuola superiore).

A seguito dell'entrata in vigore della L.124/1999, tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'UPI, l'ANCI e le organizzazioni sindacali, fu sottoscritto un Protocollo di intesa il 12 settembre 2000. Questo protocollo mirava a individuare i servizi e le risorse necessarie per garantire un'efficace gestione del servizio scolastico, definendo anche le cosiddette "funzioni miste" per il personale ATA. L'articolo 2, punto B) del protocollo prevedeva che "l’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL- comparto Scuola 26/05/1999 - art.31 - Profilo A/2 collaboratore scolastico…". Veniva altresì specificato che restavano di competenza dell'Ente Locale i compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato.

La tabella A/2 allegata a questo protocollo ricomprendeva, tra gli altri compiti, quelli di accoglienza, sorveglianza, pulizia, vigilanza, collaborazione con i docenti, ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Nel rinnovo per il biennio economico del 15 marzo 2001, la tabella D definente i profili professionali del personale ATA, pur in attesa di un riassetto complessivo, modificò in parte le competenze del collaboratore scolastico. Oltre a riproporre quanto già disposto con riferimento agli alunni portatori di handicap, si precisò che "Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale". Venne altresì ribadita la partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento dei collaboratori.

Con la successiva Intesa dell’8 marzo 2002, attuativa dell’articolo 18 del CCNL 15/03/2001, venne espressamente attribuita ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole dell'infanzia la funzione aggiuntiva.

Il CCNL 2002/2005, all'articolo 47, disciplinò il rapporto di lavoro del personale ATA, stabilendo che i compiti erano costituiti dalle attività espressamente previste dall'area di appartenenza e da incarichi specifici che comportavano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. L'attribuzione di tali incarichi spettava al Dirigente Scolastico, secondo modalità e criteri definiti dalla contrattazione d'istituto.

Il successivo CCNL relativo al II biennio economico 2004/05, all'articolo 7, introdusse le "posizioni economiche" per il personale ATA, quali sviluppi orizzontali finalizzati alla valorizzazione professionale. L'attribuzione di queste posizioni, previa frequenza e superamento di un corso di formazione, comportava l'affidamento di mansioni più complesse, che per il collaboratore scolastico riguardavano l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso.

Il CCNL 2006/09 e il successivo CCNL 2016/18 non intervennero sui profili professionali del personale ATA.

Infine, è doveroso ricordare l'intervento della VI sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza 22786/2016, che ha condannato penalmente tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare il cambio del pannolino ad un'alunna disabile.

Il nuovo CCNL 2019/2021, rispetto alla formulazione del precedente CCNL 2006/2009, si è limitato ad aggiungere, per i compiti inerenti l'uso dei servizi igienici e la cura dell'igiene personale, le parole "nella scuola dell’infanzia e primaria". Si tratta, a ben vedere, non di una nuova attribuzione di compiti, ma di una più chiara formulazione che circoscrive tali prestazioni a due specifici gradi scolastici.

Fino ad oggi, tutte le Organizzazioni Sindacali hanno interpretato l'assistenza alla persona come assistenza nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Tale interpretazione è fornita anche dall'ARAN, attraverso i suoi orientamenti applicativi (CIRS124, CIRS62, SCU_045 del 15 giugno 2012). È quindi evidente che il CCNL 2019/21, con riferimento al personale ATA, non attribuisce alcun compito aggiuntivo, ma contribuisce a una maggiore chiarezza del testo, prevedendo espressamente la corresponsione di una retribuzione accessoria definita dalla contrattazione di istituto, ma comunque in linea con la valorizzazione delle posizioni economiche.

Mobilità del Personale Scolastico: Aspetti Contrattuali e Normativi

La mobilità del personale docente, educativo ed ATA è un tema complesso, disciplinato da diverse norme contrattuali e disposizioni legislative. La contrattazione collettiva nazionale ha definito procedure e criteri per la mobilità territoriale e professionale, includendo disposizioni specifiche per il personale docente, educativo e ATA.

Gli articoli relativi alla mobilità coprono una vasta gamma di casistiche, tra cui:

  • Procedure di mobilità: Le modalità di assegnazione e trasferimento del personale, con particolare riferimento alle preferenze espresse e alle graduatorie.
  • Collocamento fuori ruolo: Disposizioni riguardanti il personale collocato fuori ruolo ai sensi di specifiche normative, con relative conseguenze sulla sede di titolarità.
  • Utilizzazioni: Norme che disciplinano le utilizzazioni del personale, anche in sedi diverse da quella di titolarità.
  • Precedenze: L'applicazione delle precedenze previste dalla normativa vigente, che possono riguardare situazioni di ricongiungimento familiare, disabilità, assistenza a familiari, ecc.
  • Punteggi: La determinazione dei punteggi attribuiti per il calcolo della mobilità, basati su anzianità di servizio, esigenze familiari, titoli culturali, ecc.
  • Personale ATA: Disposizioni specifiche per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, incluse le procedure di mobilità e le utilizzazioni.

La contrattazione collettiva nazionale e gli accordi specifici tra ARAN e OO.SS. hanno cercato di bilanciare le esigenze del servizio scolastico con i diritti del personale in termini di mobilità, con l'obiettivo di garantire continuità didattica e opportunità professionali ai lavoratori.

Orario di Lavoro e Attività Integrative del Personale Insegnante di Scuola Materna

L'orario di lavoro del personale insegnante delle scuole materne è quantificato nell'articolo 30 del CCNL del 14 settembre 2000. Tale disciplina si differenzia da quella del restante personale e prevede un obbligo lavorativo complessivo inferiore, ripartito tra attività didattica (trenta ore settimanali) e attività integrativa (fino a 20 ore mensili o fino a 120 ore annue).

L'ARAN ha riconosciuto la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico nei contesti socio-sanitari, evidenziando la sua importanza nel sistema educativo e di cura.

Grafico che confronta l'orario settimanale del personale insegnante di scuola materna con quello di altri profili professionali.

Il Rinnovo Contrattuale del Personale del Comparto Funzioni Locali (2019/2021) e le Nuove Aree Professionali

Il 4 agosto, sindacati e Aran hanno sottoscritto un'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021. Questo contratto riguarda circa 430.000 dipendenti, prevedendo un incremento retributivo medio di euro 100,27 mensili per tredici mensilità.

Una sezione specifica del contratto è dedicata al personale educativo e scolastico, al personale delle professioni sanitarie e sociosanitarie, e al personale con obbligo di iscrizione a ordini o albi professionali. Ciò include educatori per nidi e scuole dell’infanzia, personale addetto al sostegno nelle scuole statali, insegnanti dipendenti dei Comuni, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari.

L'articolo 94 disciplina il lavoro del coordinatore pedagogico, il quale svolge attività di coordinamento pedagogico, indirizzo e sostegno professionale agli educatori/insegnanti e al personale ausiliario.

Il nuovo contratto inquadra i dipendenti delle Funzioni Locali in quattro Aree: Area degli Operatori, Area degli Operatori Esperti, Area degli Istruttori, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (EQ). Queste aree sostituiscono le precedenti categorie A, B, C, D.

Tuttavia, il contratto è stato oggetto di critiche da parte di alcune organizzazioni sindacali. Si sostiene che il CCNL avrebbe dovuto ricollocare automaticamente tutto il personale educativo e scolastico nell'Area dei Funzionari (ex categoria D), senza operare distinzioni. Il contratto firmato a novembre 2022 ha modificato il meccanismo delle progressioni orizzontali, introducendo un sistema basato su graduatorie di merito e sulla disponibilità di risorse economiche. Questo meccanismo prevede la possibilità di uno "scatto" ogni tre anni (o due/quattro in contrattazione decentrata), con un valore di 1.100 euro per il personale educativo rimasto nella categoria Istruttori, anziché i 1.600 euro che si sarebbero ottenuti con la collocazione nella categoria dei Funzionari. Tale situazione rischia di creare conflitti tra il personale educativo e scolastico e gli altri lavoratori dell'Ente.

Progressioni Tra le Aree: Opportunità e Limiti

L'articolo 15 del CCNL del 16 novembre 2022 distingue due tipologie di procedure di progressione tra le aree:

  1. Procedure "ordinarie": Basate sulla legge, richiedono il possesso del titolo di studio specifico (laurea per gli educatori e personale docente con lauree pertinenti).
  2. Procedure "speciali": Previste nel CCNL 2019-2021 Funzioni Locali (art. 13 commi 6, 7, 8), consentono una parziale deroga al possesso dei titoli di studio. Per transitare dall'Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza nell'Area degli Istruttori o nella corrispondente categoria precedente.

Tuttavia, le progressioni "speciali" presentano limiti significativi:

  • Sono possibili solo fino al 31 dicembre 2025.
  • Possono essere finanziate in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018. Questa limitazione, applicata all'intero personale del Comune di Milano, potrebbe non essere sufficiente per coprire le esigenze del personale educativo che potrebbe accedere all'Area dei Funzionari dei servizi all'infanzia (oltre tremila unità).
  • Le amministrazioni non hanno l'obbligo di stanziare risorse aggiuntive per progressioni ordinarie, e ci sono limiti legali alle assunzioni. Le progressioni ordinarie richiedono infatti un accesso dall'esterno per almeno il 50% dei posti finanziati, come specificato nel parere ARAN CLF209.
  • Le progressioni verticali potrebbero portare scarsi benefici economici, specialmente per il personale con maggiore anzianità, e rischiano di creare conflitti per la distribuzione delle risorse.

In sintesi, il contratto nazionale del novembre 2022 ha determinato un doppio inquadramento per il personale educativo, concesso aumenti modesti per chi resta nella categoria Istruttori, e previsto un meccanismo di progressioni verticali limitato e potenzialmente conflittuale, senza garantire un miglioramento economico generalizzato.

Indennità per Supplenze e Contratti a Tempo Determinato

Il CCNL di novembre 2022 introduce novità anche in materia di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali. L'articolo 60, comma 4, lettera d) esenta tali contratti da limitazioni quantitative. Inoltre, l'articolo 60, comma 11, lettera i) consente di derogare alla durata massima di trentasei mesi in caso di successione di contratti a tempo determinato. Le disposizioni sull'intervallo tra contratti non trovano applicazione in queste ipotesi (articolo 60, comma 12).

La disciplina relativa all'orario di lavoro e alle attività integrative per i bambini, così come al calendario scolastico, riproduce sostanzialmente quanto già contenuto nell'articolo 31 del CCNL del 14.09.2000.

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