Il nome, inteso nella sua accezione giuridica di prenome e cognome, rappresenta il primo e più fondamentale tratto distintivo dell'identità personale e sociale di un individuo. Per decenni, l'ordinamento giuridico italiano ha imposto automatismi che privilegiavano esclusivamente la linea paterna, riflettendo una concezione patriarcale della famiglia ormai in netto contrasto con l'evoluzione del sentire sociale e costituzionale. Il desiderio di valorizzare il legame materno non è una mera scelta estetica, ma un passo importante per il riconoscimento pieno della propria storia familiare.

Il quadro costituzionale e la sentenza storica della Consulta
La svolta epocale è giunta con la Corte Costituzionale, che con la sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'attribuzione automatica del cognome paterno. La Consulta ha sancito che il figlio deve assumere i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Questa pronuncia si inserisce in un solco tracciato da anni di interventi giurisprudenziali. Già la Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre 2016, n. 286, aveva dichiarato l'illegittimità delle norme che imponevano l'automatismo. L'attuale assetto normativo, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha travolto l'automatismo di cui all'art. 262, primo comma, cod. civ. e dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nonché degli artt. 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
L'adozione e le specificità del cognome
La materia dell'adozione presenta profili peculiari disciplinati dall'art. 299 c.c. e dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184. Il dispositivo dell'art. 299 c.c. è stato oggetto di varie stratificazioni normative. Il comma 2 del presente articolo, nella vecchia formulazione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 11 maggio 2001 n. 297. Oggi il comma è stato sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
In ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell'art. 44 lett. b) della L. n. 184/1983, l'adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori non assume il solo cognome dell'adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi alcuna deroga alla regola del doppio cognome. Ciò risponde al principio, caratterizzante l'adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari, che intende tutelare l'identità preesistente dell'adottato.
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Procedure e criticità: la distinzione tra nascita e rettifica successiva
Per i neonati, la procedura è semplificata: al momento della dichiarazione di nascita (presso il Comune o l'ufficio anagrafe ospedaliero), i genitori possono concordare l'ordine dei cognomi. Se non c'è accordo, il sistema attuale richiede comunque un intervento correttivo basato sull'interesse del minore, spesso mediato dall'autorità giudiziaria.
Differente è la situazione per chi desidera aggiungere il cognome materno dopo la nascita. In tal caso, occorre presentare un'istanza alla Prefettura della provincia di residenza o di nascita. Si richiede una motivazione solida, che attesti la meritevolezza della richiesta, accompagnata da una marca da bollo da 16 euro. La procedura prevede l'affissione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Al termine, la Prefettura emette un decreto conclusivo.
È emerso in diverse occasioni che l'Ufficiale di stato civile possa opporsi, adducendo che la sentenza di adozione nulla statuiva sulla modificazione delle generalità. Tuttavia, la costante giurisprudenza ha confermato che l'acquisizione del cognome deriva direttamente dal dettato legislativo, rendendo l'istanza ex art. 299 c.c. un atto dovuto. In assenza di adempimento, il ricorso al Tribunale è la strada maestra per vedere tutelato il proprio diritto all'identità.
Il ruolo dell'istanza motivata e le tutele per il minore
La presentazione di un'istanza richiede attenzione meticolosa nella fase preparatoria. Non si tratta solo di compilare moduli, ma di costruire una narrazione che evidenzi la meritevolezza della richiesta, evitando intenti fraudolenti. Per i minori, l'istanza è presentata da chi esercita la potestà genitoriale. Se il padre è decaduto dalla potestà, la madre può procedere, o in alternativa, il Tribunale può autorizzare la modifica ai sensi degli artt. 316, 337-ter o 337-octies c.c.
La giurisprudenza, come quella della Corte di Appello di Bari, ha ribadito che l'anteriorità del riconoscimento da parte della madre non dà diritto automatico ad anteporre il proprio cognome a quello paterno, confermando che, in mancanza di accordo, spetta al giudice valutare quale assetto sia più confacente agli interessi del minore, bilanciando la tradizione con le nuove istanze di parità.

Aspetti anagrafici e documentali
Il cambio di cognome comporta, per legge, l'aggiornamento dei documenti: carta d'identità, patente e passaporto. Per quanto riguarda il codice fiscale, esso viene solitamente rigenerato dall'Agenzia delle Entrate, a meno che il primo cognome non fosse già sufficiente a determinarlo. Le spese per il cambio dei documenti sono a carico dell'interessato. Nei rapporti con i privati, vige la legge sulla privacy; tuttavia, è onere dell'interessato aggiornare i propri dati nei contratti, come ad esempio nei contratti di locazione.
Le problematiche legate alla residenza e al nucleo familiare, regolate dalla Legge 1228/1954, rimangono attuali anche in presenza di situazioni complesse, come nel caso di soggetti non residenti o coinvolti in scenari bellici, dove l'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 permette di includere il figlio maggiorenne non convivente nel nucleo familiare dei genitori a fini IRPEF, qualora sia a loro carico. La burocrazia prefettizia resta dunque il fulcro di un processo che, pur essendosi aperto a nuove libertà, richiede ancora una gestione attenta e informata per evitare rallentamenti.