Il carcere, etimologicamente derivante dall'ebraico "carcar" che significa "tumulare", rappresenta un luogo senza tempo che rischia di negare la vita stessa. Trattare di affetti in carcere e, molto di più, di sessualità, suscita spesso critiche, imbarazzi e polemiche. Invero, sono due concetti distinti che non necessariamente si intersecano: vi può essere affettività senza componente sessuale, si pensi ad una relazione genitoriale o tra parenti in linea diretta o, ancora, ad una relazione amicale, e sessualità senza affettività, quale estrinsecazione della personalità e/o di un'autofilia. La nostra Carta costituzionale, a chiare lettere, disegna un carcere la cui cifra tenda alla rieducazione e le cui pene non consistano in trattamenti disumani; la verità ordinamentale ha quale focus irrinunciabile il rapporto con la famiglia come elemento del trattamento e dimensione da valorizzare.

La dimensione dell’affettività ristretta e la sessualità negata
La vita detentiva assume colori diversi per un ristretto omosessuale rispetto ad un ristretto eterosessuale e, ancor di più, rispetto ad uno transessuale. Sotto i profili securitari, oltre che trattamentali, ben diverse sono le problematiche relativamente alla “conoscenza” del recluso, alla sua interazione con gli altri ristretti, agli aspetti allocativi, gestionali e sanitari. Per molti anni, Francesco Ceraudo, Presidente nazionale dell'Amapi, ha sottolineato come la sessualità in carcere sia, pressoché sospesa, congelata. Nei primi tempi della detenzione, la sessualità è compressa da problematiche più contingenti; riemerge, in maniera prepotente, nei periodi successivi. Il sesso negato può diventare sesso esasperato o sesso “deviato”, come nei casi di 'omosessualità indotta' in soggetti che, prima della detenzione, erano eterosessuali. Questo fenomeno è stato studiato dal sociologo americano Clemmer, nella sua elaborazione della "prigionizzazione" e dagli italiani De Deo, Bolino e Salierno, i quali individuarono una percentuale elevatissima di detenuti adusi all'omosessualità indotta in ambito carcerario.
L’unico strumento normativo positivo che può essere utilizzato al fine di poter garantire una dimensione sessuale, nel solo alveo di un rapporto matrimoniale o di convivenza, è quello del permesso premio ex art. 30 ter O.p. Mauro Palma, ex Presidente del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, ha evidenziato come i limiti nel caso italiano abbiano tre aspetti: la cultura esterna che vede la sessualità come un premio e non come una funzione umana, e la costante tendenza a imporre restrizioni ulteriori alla privazione della libertà, non assumendo pienamente il principio che la pena è la privazione della libertà e non il presupposto per ulteriori afflizioni.
La tutela del rapporto familiare e i diritti del detenuto
L'art. 29 della Costituzione prescrive che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. L'art. 28 dell'Ordinamento Penitenziario (O.p.) si staglia come un indubbio baluardo della tutela dei rapporti familiari, statuendo la "particolare cura nel mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con la famiglia". Sempre alla famiglia fanno riferimento l'art. 15 O.p., che include l'agevolazione dei rapporti con la famiglia tra gli elementi del trattamento, e l'art. 45 O.p., il quale prevede un'azione di assistenza alle famiglie volta a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
Lo strumento più importante è il "colloquio" visivo, che ha avuto una forte apertura nella riforma penitenziaria del 1975, segnando una svolta copernicana rispetto al regolamento del 1931, dove il carcere era una realtà chiusa. Oggi, i colloqui non sono condizionati alla condotta tenuta o alla gravità del reato, ma rappresentano un diritto alla cura degli affetti. La tutela dei rapporti familiari viene estesa anche alle famiglie di fatto e alle convivenze more uxorio, interpretando il concetto di famiglia in termini sociologici più che giuridici.
I diritti dei detenuti in Italia
Maternità in carcere: tra protezione e carcerizzazione dei minori
Trattare di maternità e carcere significa risalire alle radici di un ossimoro, alla luce della strutturale incompatibilità dell’assolvimento della funzione materna nel contesto penitenziario italiano. La madre reclusa è spesso l’unica responsabile della cura del minore che, di fatto, si trova a dover “scontare” una pena senza aver commesso alcun reato. L’Ordinamento penitenziario considera la donna principalmente nella sotto-identità di madre. L’art. 146 del codice penale prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per le donne incinte e per le madri con figli di età inferiore a un anno.
La legge n. 62 del 2011 ha introdotto importanti innovazioni, prevedendo che per le madri con figli di età non superiore a 6 anni conviventi non venga applicata la custodia cautelare in carcere, salvo esigenze di eccezionale rilevanza. Sono stati istituiti gli Icam (Istituti a custodia attenuata per detenute madri) e le case famiglia protette, al fine di evitare l'esperienza traumatica del carcere ai bambini. Tuttavia, la legge non prevede che l'amministrazione penitenziaria si occupi delle attività più significative per i bambini, spesso affidate al volontariato. La condizione femminile in carcere vive una dimensione quasi marginale, con una struttura organizzativa pensata e realizzata al maschile, perpetrando un approccio che intende la differenza femminile come deviazione dallo standard maschile.
Procreazione assistita e salute del detenuto
In materia di procreazione assistita, la Suprema Corte, con la sentenza n. 7791 del 30/01/2008, ha previsto la tutelabilità per le persone detenute di quelle situazioni che, in quanto incidenti sul diritto alla salute, facciano riferimento alle tecniche di procreazione assistita. Pertanto, il diritto alla paternità o maternità, in caso di malattie impeditive della procreazione, deve essere garantito ai detenuti così come lo è per i cittadini liberi, purché sussistano le condizioni previste dalla legge. La salute è intesa, secondo la definizione dell'OMS del 1946, come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non meramente assenza di malattia.
Le proposte di legge mancate
Numerose sono state le proposte di legge in materia di affettività e sessualità per i soggetti ristretti in carcere. Nove, per la precisione, sono state calendarizzate per la discussione ma mai approvate. Dalla prima del 1996, a firma dell'On.le Pietro Folena, sino a quella degli On.li Della Seta e Ferrante del 2012, il Parlamento non è riuscito a giungere a una riforma organica. È peculiare che solo due progetti, la proposta "Boato" e la proposta "Della Seta", propugnino la novella dell'art. 28 della legge n. 354 del 1975, con l’inserzione di un vero e proprio “diritto all'affettività". Tale paralisi normativa riflette un dibattito sociale ancora legato a pregiudizi, dove la sessualità è confinata nell'oblio e la genitorialità è spesso tutelata solo come accessorio della funzione rieducativa, trascurando il valore intrinseco della dignità umana in ogni fase della vita.
