Risarcimento per Errore Diagnostico in Amniocentesi: Diritti, Responsabilità e Percorsi Legali

La nascita di un bambino è un evento atteso con gioia, ma in alcune circostanze, la scoperta di difetti o malattie congenite può trasformare questa attesa in ansia e frustrazione. In molti casi, difetti e malattie di tipo congenito possono essere identificati durante la fase iniziale della gravidanza, offrendo ai genitori la possibilità di prendere decisioni informate sul futuro. L'errore nella diagnosi prenatale, in particolare tramite esami come l'amniocentesi, può avere profonde implicazioni legali e personali, portando alla richiesta di risarcimento per "nascita indesiderata".

L'Errore nella Diagnosi Prenatale: Un'Introduzione

L'errore nella diagnosi prenatale si verifica quando i professionisti sanitari non riescono a identificare tempestivamente malformazioni o malattie genetiche nel feto, privando i genitori della possibilità di scegliere se proseguire o meno la gravidanza. Tali condizioni possono comportare al bambino invalidità permanente e la necessità di cure per tutta la vita. I difetti e le malattie di tipo genetico comprendono un'ampia gamma di condizioni, tra cui quelle che compromettono lo sviluppo e/o la funzione degli organi di senso, malattie degenerative che causano il deterioramento di parti o sistemi del corpo (come i bambini nati sani ma che sviluppano ritardi nello sviluppo e perdita di funzioni), e difetti del sistema nervoso e anomalie cerebrali congenite, derivanti da problemi nello sviluppo del cervello e/o del sistema nervoso. La gioia di avere un bambino può trasformarsi rapidamente in ansia e frustrazione se i genitori vengono informati troppo tardi che il loro bambino è affetto da difetti o malattie di tipo genetico.

Gli Standard di Cura nella Diagnosi Prenatale

Nella comunità medica, è ampiamente accettato che il ginecologo debba fornire alcuni test di screening prenatale per tutte le pazienti in stato di gravidanza, a prescindere dalla storia familiare o dall'età. Il sanitario deve acquisire una storia clinica accurata da parte di tutte le gestanti che vogliano identificare fattori di rischio di malattie genetiche. Le informazioni da ottenere devono comprendere lo stato di salute e la storia genetica dei genitori e dei parenti, così come informazioni su l'origine etnica e razziale.

Standard di cura diagnosi prenatale

Tra l'11ª e la 14ª settimana di gravidanza, un esame ecografico che misura lo spazio libero (traslucido) nella parte posteriore del collo (nucale) del feto in via di sviluppo può essere utile per individuare la sindrome di Down. Successivamente, tra la 15ª e la 20ª settimana di gravidanza, il sangue materno viene prelevato e analizzato al fine di individuare la presenza di quattro proteine e ormoni legati alla gravidanza: hCG (gonadotropina corionica umana), AFP (alfa-fetoproteina), DIA (inibina-A dimerica) e UE3 (estriolo). Livelli troppo alti o troppo bassi degli ormoni e proteine sopra indicati sono associati ad un aumentato rischio di sindrome di Down, spina bifida e altri difetti del tubo neurale. Tra la 16ª e la 22ª settimana di gravidanza, viene effettuata un'ulteriore ecografia per controllare l'anatomia fetale. In tale fase della gravidanza, il collo, l'addome (stomaco, reni, vescica), la testa (cervello), il cuore, la colonna vertebrale e gli arti del feto vengono attentamente esaminati al fine di individuare eventuali anomalie. Questo esame deve essere effettuato da un professionista esperto che abbia conoscenza degli standard di cura accettati dalla comunità scientifica.

Prevenzione dei Difetti Congeniti e Ruolo del Medico

Il medico dovrebbe rendere consapevoli i genitori dei fattori che potrebbero arrecare danno al bambino, come l'alcool, il tabacco, insetticidi, prodotti chimici, radiazioni e alcuni farmaci per la pulizia, e dovrebbe raccomandare multivitaminici e integratori di acido folico per aiutare a prevenire la formazione dei difetti. Per prevenire e curare i difetti congeniti è importante anche la diagnosi precoce. Il medico deve rispettare uno standard di cura individuato dalle linee guida, se presenti e, in mancanza, dalle buone pratiche mediche rilevabili dalla letteratura scientifica maggiormente accreditata. Le famiglie hanno anche il diritto di scegliere di interrompere la gravidanza, se nel bambino in utero si riscontrano condizioni gravi.

Errori Comuni nella Diagnosi Prenatale e Nascita Indesiderata

Ogni potenziale errore di diagnosi prenatale per cui venga richiesto un risarcimento per nascita indesiderata richiede un'indagine completa sulla circostanza se il sanitario o la struttura sanitaria siano stati negligenti. Per poter ottenere il risarcimento, i genitori devono affermare che la negligenza di un sanitario abbia impedito loro di sapere che vi era un aumento del rischio che il feto fosse affetto da un grave difetto o condizione genetica. È inoltre necessario poter presumere che i genitori avrebbero probabilmente interrotto la gravidanza, se correttamente informati sul rischio di cui il figlio era portatore. Con tali affermazioni, i genitori non mettono in alcun modo in discussione l'amore e l'affetto che hanno nei confronti del loro bambino, anche se malato. I genitori riconoscono, semplicemente, che se fossero stati messi a conoscenza della malattia o della malformazione durante la gravidanza, avrebbero scelto di non subire i disagi emotivi e finanziari associati al dover assistere un bambino con una disabilità permanente e grave. La giurisprudenza ha stabilito che in caso di parto determinato da errori nello screening prenatale, il medico e/o la struttura sanitaria negligente sarà tenuta a risarcire le spese mediche e per l'assistenza effettuate e da effettuare per tutta la durata del ciclo di vita del bambino.

Nascita indesiderata e risarcimento danni - Avvocato - Avvocati - Studio legale

I test diagnostici o di screening possono dare risposte in merito alle anomalie dei cromosomi o, in caso di patologie genetiche note, è possibile con la diagnosi invasiva ricercare in modo specifico il gene associato alla patologia stessa. Nelle coppie “comuni” la scelta di ricorrere o meno a metodiche di diagnosi prenatale è facoltativa, influenzata da fattori diversi quali ad esempio l’età materna. L’operatore sanitario è tenuto a fornire le informazioni sulle opzioni possibili per permettere alla coppia di scegliere liberamente. In questa fase diagnostica molto delicata potrebbero purtroppo verificarsi errori medici dell’Ospedale o della Clinica o della Casa di cura. In questi casi, bisognerà valutare l’eventuale colpa ed inoltre comprendere se il danno era o meno evitabile. Non esiste un automatismo tra errore e risarcimento del danno e neppure che in un caso specifico sussistano tutte le voci di danno patrimoniale, non patrimoniale e biologico. È fondamentale che l’avvocato faccia una disamina ad ampio spettro. Esistono molti aspetti da valutare dall’eventuale danno da perdita della capacità lavorativa al danno da perdita di chance a quello di doversi sottoporre ad un nuovo trattamento medico con i connessi rischi.

I Test di Screening e Diagnostici

I test di screening, come dice il nome stesso, non fanno diagnosi ma selezionano nella popolazione generale le persone più a rischio di avere le anomalie considerate. Tali test sono il bitest o dual test ed il free DNA su sangue materno. Il bitest consta di un prelievo del sangue che dosa due sostanze nel sangue materno: la PAPP-A e la BhCG libera; e di un’ecografia transaddominale con cui si misura lo spessore del fluido che si accumula a livello della nuca del feto, e che va eseguita tra 11 e 13 settimane gestazionali. Questi dati combinati con l’età materna calcolano la probabilità che il feto abbia una cromosomopatia, in particolare 13, 18 e 21. La ricerca del DNA libero fetale su sangue materno è una metodica abbastanza recente che consta di un prelievo di sangue sul quale viene calcolata la percentuale di DNA fetale presente nel sangue materno, che in caso di alterazioni cromosomiche risulta alterato. In aggiunta rispetto al bitest può valutare alterazioni dei cromosomi sessuali. La capacità di identificare un feto con cromosomopatie per questi test è di circa il 90-99% rispettivamente, non ci forniscono quindi una diagnosi certa sull’assenza ma non viene in alcun modo messa a rischio la gravidanza.

Tipologie di test prenatali

I test diagnostici sono generalmente invasivi e sono la villocentesi e l’amniocentesi. La villocentesi consiste nel prelievo di piccoli frammenti di placenta (i villi coriali, appunto), tramite un ago per via transaddominale sotto guida ecografica, i quali vengono poi messi in coltura e su queste cellule vengono analizzati i cromosomi del feto. Si esegue intorno a 12-13 settimane, comunque non prima di 11 settimane di gravidanza. L’amniocentesi, invece, consiste nel prelievo di liquido amniotico, anche in questo caso sotto guida ecografica e per via addominale. Nel liquido amniotico sono presenti cellule di sfaldamento della cute fetale che vengono messe in coltura e da cui viene poi ricavato il DNA e si conta il numero dei cromosomi. Si esegue di solito tra 16-17 settimane, ma comunque non prima della 15ª settimana.

Rischi e Complicanze dei Test di Diagnosi Prenatale

Il rischio dei test di screening è rappresentato dal fatto che non viene fatta diagnosi di certezza per cui anche un test rassicurante lascia comunque un rischio di mancata diagnosi, seppur minimo. Le metodiche invasive, invece, comportano un rischio di perdita della gravidanza di circa l’1%. In caso di villocentesi, inoltre, c’è la possibilità di avere un risultato non univoco: è possibile che vengano rilevate due popolazioni cellulari, una con delle alterazioni e l’altra no. Questa condizione, rara, si chiama mosaicismo ed è legata al fatto che con tale metodica si prelevano cellule placentari. In caso di mosaicismo sarà necessario eseguire comunque l’amniocentesi per determinare se l’alterazione è a carico del feto o è limitata al tessuto placentare.

In caso di diagnosi invasiva l’accesso in cavità uterina può comportare l’instaurarsi di un processo infettivo (comparsa di febbre, dolori addominali) o il verificarsi della rottura delle membrane amniocoriali (perdita di liquido chiaro dai genitali), da non confondere con la perdita involontaria di urina.

Rischi test invasivi prenatali

Quando si affronta un percorso di diagnosi prenatale bisogna verificare tutte le metodiche scelte dal ginecologo o dai sanitari. Un passaggio fondamentale se ci si trova davanti ad un caso di malasanità. Un medico legale, anche coadiuvato da uno specialista e da un avvocato, può capire se vi sia stato un errore nella diagnosi, nell’esecuzione del trattamento sanitario o nello svolgimento della terapia e, di conseguenza, se c’è responsabilità del medico, dell’equipe o dell’Ospedale (siano anche una Casa di cura o una Clinica). Essenziale, in questa fase, risulterà la disamina della documentazione medica tra cui gli esami, la cartella clinica e il consenso informato.

Gli errori più frequenti che il personale medico sanitario può commettere nell’ambito dei test di diagnosi prenatale sono:

  • Omessa/errata/incorretta informazione da parte dell’operatore sanitario riguardo ai test di diagnosi prenatale disponibili e alle modalità di accesso: in tal caso la coppia potrebbe non eseguire il test perché non a conoscenza delle possibilità a disposizione, programmare l’esecuzione del test ad un’epoca non adeguata oppure optare per un test con aspettative diverse rispetto a quelle che il test può offrire (ad esempio eseguire uno screening dando per certo che l’esito rassicurante equivalga ad un feto cromosomicamente normale oppure eseguire l’amniocentesi e considerare l’assenza di patologie cromosomiche equivalente all’assenza di patologie genetiche).
  • Errata datazione della gravidanza, cioè la data del parto viene modificata perché il prodotto del concepimento risulta essere più piccolo o più grande, in caso di cicli più brevi o più lunghi o del singolo ciclo diverso dal solito. In caso di gravidanza “più giovane” al momento dell’esecuzione del dual test non verrà rispettato il criterio di lunghezza del feto e quindi verrà posticipato l’esame. In caso di feto più grande il rischio è di non essere più nella corretta finestra di esecuzione del test.

Il Risarcimento in Caso di Amniocentesi Errata: Il Diritto alla Nascita Indesiderata

Il risarcimento per nascita indesiderata è una questione legale complessa che si presenta quando, a causa di errori medici, i genitori non sono stati adeguatamente informati sulla presenza di malformazioni o patologie gravi nel feto, e avrebbero optato per l'interruzione della gravidanza se fossero stati a conoscenza di tali condizioni. Sebbene il diritto all’aborto spetti solo alla madre, è pacifico per la giurisprudenza che, in tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi sul feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni spetta non solo alla madre, ma anche al padre, in ragione del complesso di diritti e doveri che incombono sui genitori. In caso di omessa diagnosi della malformazione del feto i danni risarcibili possono consistere nella perdita della possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza (sussistendone i presupposti legittimanti), ma anche nell'impossibilità di assumere una serie di altre scelte finalizzate a prepararsi ad affrontare l'evento temuto (la nascita del bambino affetto dalla malformazione), come ad esempio il ricorso per tempo ad una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile alle future esigenze di cura del figlio.

Aspetti Legali e Giurisprudenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16044 del Tribunale di Roma, ha accolto solo in parte le richieste di risarcimento danni avanzate da una coppia di coniugi per l'errata indagine prenatale eseguita sulla loro figlia, nata con malformazioni nonostante l'esame eseguito avesse rilevato l'assenza di anomalie cromosomiche. La sentenza ha ritenuto che "nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata è onere della parte attrice allegare e dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge 22 maggio 1978, n. 194". Oltre a un danno quantificato in 30.000 euro a coniuge, a nient'altro hanno diritto gli attori: i risultati erronei dell'esame, infatti, non hanno leso il diritto della gestante ad interrompere la gravidanza e, pertanto, sotto tale profilo, le loro richieste non possono essere accolte.

Sul punto, la sentenza in commento precisa che solitamente l'amniocentesi si effettua oltre il terzo mese di gestazione, quando, per legge, non vi è più la libertà per la gestante di interrompere volontariamente la gravidanza, neanche nel caso in cui abbia espressamente dichiarato prima dell'esame che si sarebbe determinata in tale senso se avesse saputo delle patologie fetali. Difatti, l'art. 6 della legge 194/78 stabilisce che la IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Il grave pericolo, pertanto, deve essere presente ex ante, a nulla rilevando che a seguito della nascita del bimbo affetto da patologie siano insorte sindromi psicologiche dovute allo stress emotivo e al dolore insorto.

La Suprema Corte (Cass. n. 27528/13; n. 25767/15) ha specificato che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata è onere della parte attrice allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194/78. "Occorre evidenziare come la amniocentesi viene solitamente effettuata oltre il terzo mese di gestazione - come nel caso di specie - e per ciò in caso di esito negativo dell’indagine non vi è alcun diritto alla interruzione della gravidanza anche laddove la madre abbia espressamente dichiarato prima dell’esame che si sarebbe determinata in tale senso se avesse saputo delle patologie fetali”.

La Responsabilità del Medico e il Diritto all'Informazione

Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l’esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l’esistenza di una malformazione congenita del concepito, quest’ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza ha diritto, fondato sugli art. 2 e 3 della Costituzione, al risarcimento del danno c.d. "da nascita indesiderata".

Il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata può essere richiesto per diverse ragioni. Una coppia, in attesa del proprio secondo figlio, si è sottoposta agli esami per la diagnosi prenatale, che non hanno mai rilevato anomalie. La figlia, però, è nata con la sindrome di Down. I genitori hanno citato in giudizio il ginecologo che aveva dissuaso la madre dal sottoporsi ad amniocentesi, suggerendo il meno invasivo test dei prelievi di sangue con la garanzia di un risultato equivalente. La Cassazione ha riconosciuto profili di colpa professionale del medico per essersi affidato ad “altri esami d’incerto significato e che per le modalità con le quali furono condotti non erano idonei ai fini della diagnosi della sindrome di Down”. Tuttavia, la Corte d'Appello ha escluso il nesso causale tra l'inadempimento del medico e la nascita indesiderata, in quanto non era stata provata la sussistenza di un "grave pericolo per la salute fisica e psichica della madre" tale da legittimare l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b) della legge n. 194/78.

Nascita indesiderata e risarcimento danni - Avvocato - Avvocati - Studio legale

Secondo la Cassazione, non è sufficiente la mera allegazione della facoltà di ricorrere all'interruzione della gravidanza per ritenere implicitamente sussistenti i presupposti di legge. È necessario dimostrare che la conoscibilità delle rilevanti anomalie e malformazioni del feto avrebbe determinato un grave pericolo per la salute della madre.

Il Diritto a Non Nascere Se non Sano

Il quesito se esista o meno un "diritto a non nascere se non sano" è stato oggetto di ampio dibattito. La giurisprudenza italiana nega il risarcimento del danno esistenziale al bambino per il solo fatto di non essere nato sano. Non è riconoscibile il diritto a non nascere se non sano, ma solo il diritto a nascere sano. Difatti, la legge sull'interruzione di gravidanza, impregnata di cultura cattolica, ammette l'interruzione di gravidanza in casi eccezionali. Essa non tutela la salute del nascituro in sé, ma la salute della gestante. Non è negato invece, alla madre e anche al padre, la possibilità di invocare il "danno da omessa informazione" per responsabilità contrattuale nei confronti del Laboratorio o di chi non ha saputo leggere i referti.

In virtù del contatto qualificato che si instaura tra il medico e la paziente e degli obblighi informativi che ne discendono, questi è tenuto a rappresentare alla gestante ogni dato sanitario relativo alla sua salute ed a quella del feto. L'informazione, cui è tenuto il medico, deve essere completa. Deve cioè riguardare sia la diagnosi che la prognosi e deve estendersi fino a rappresentare alla paziente l'esistenza di diverse ed ulteriori metodologie di indagine prenatale, rispetto a quelle già eseguite.

La Tutela della Salute della Donna

Nel bilanciamento tra il valore (e la tutela) della salute della donna e il valore (e la tutela) del concepito, l’ordinamento consente alla madre di autodeterminarsi, ricorrendone le condizioni richieste ex lege, a richiedere l’interruzione della gravidanza. La legge n. 194/78, pur tutelando la vita fin dal concepimento, riconosce la prevalenza della salute della donna in determinate circostanze. Prevale, in seno agli ordinamenti stranieri, la tendenza a rigettare la domanda proposta in proprio dal nato malformato e ad accogliere quella dei genitori relativamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali. La tutela giuridica del nascituro, pure prevista dal nostro ordinamento, è peraltro regolata in funzione del diritto del concepito a nascere (sano), mentre un eventuale diritto a non nascere sarebbe un diritto adespota in quanto, a norma dell’art. 1 c.c., la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, ed i diritti che la legge riconosce a favore del concepito (artt. 462, 687, 715 c.c.) sono subordinati all’evento della nascita, ma appunto esistenti dopo la nascita.

Diritti della madre e del feto

Sotto altro profilo, ma nella stessa ottica, ipotizzare il diritto del concepito malformato di non nascere significa concepire un diritto che, solo se viene violato, ha, per quanto in via postuma, un titolare, ma se tale violazione non vi è (e quindi non si fa nascere il malformato per rispettare il suo diritto di non nascere), non vi è mai un titolare. Il titolare di questo presunto diritto non avrà mai la possibilità di esercitarlo (non esisterebbe un soggetto legittimato a farlo valere): non può farlo valere, ovviamente, il concepito, ancora non nato; non potrebbe farlo valere, altrettanto ovviamente, il medico; non potrebbe essere esercitato neppure dalla gestante. Il suo diritto all’aborto non ha, infatti, una propria autonomia, per quanto relazionata all’esistenza o meno delle malformazioni fetali, come invece nella legislazione francese, ma si pone in una fattispecie di tutela del diritto alla salute: il diritto che ha la donna è solo quello di evitare un danno serio o grave, a seconda delle ipotesi temporali, alla sua salute o alla sua vita. Per esercitare detto diritto, nel bilanciamento degli interessi, l’ordinamento riconosce la possibilità alla donna di interrompere la gravidanza, ed è la necessità della tutela della salute della madre che legittima la stessa alla (richiesta di) soppressione del feto scriminandola da responsabilità.

Il nostro ordinamento positivo tutela il concepito - e quindi l’evoluzione della gravidanza - esclusivamente verso la nascita e non verso la non nascita, per cui, se di diritto vuoi parlarsi, deve parlarsi di diritto a nascere. Già la Corte Costituzionale, con la sent. 18.2.1975, n. 27, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 546 c.p. nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta quando la sua prosecuzione implicava danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre, aveva precisato che anche la tutela del concepito ha ‘fondamento costituzionale’ nell’art. 31 comma 2 della Costituzione, che ‘impone espressamente la protezione della maternità’ e, più in generale, nell’art. 2, che ‘riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito’. La successiva legge 22.5.1978, n. 194, significativamente intitolata ‘norme per la tutela sociale della maternità’ oltre che ‘sull’interruzione volontaria della gravidanza’, proclama all’art. 1 che ‘lo Stato…. riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio’; inizio che, come si evince dal combinato disposto con gli articoli successivi, va riferito al momento del concepimento.

Come Chiedere il Risarcimento per Nascita Indesiderata

Per ottenere un risarcimento per nascita indesiderata, è innanzitutto necessario dimostrare che la nascita del figlio è stata causata da un errore medico o da una condotta negligente del personale medico-sanitario. Questi diritti dell’individuo trovano il proprio fondamento negli articoli 2 e 29 della Costituzione, la cui violazione costituisce pertanto "danno ingiusto" ai sensi degli articoli 1218 e 2059 del Codice Civile, a seconda che tale pregiudizio derivi da inadempimento o illecito aquiliano, senza che, ai fini della risarcibilità di tali pregiudizi, sia necessaria la configurabilità di un reato.

La Prova della Volontà di Interrompere la Gravidanza

In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata, la prova, incombente sulla danneggiata, della volontà di esercitare la facoltà di interrompere la gravidanza può essere fornita anche mediante presunzioni, le quali devono essere valutate dal giudice secondo un modello atomistico-analitico, fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza (Cassazione civile, sez. III, 27/06/2023, n. 18274).

Il Criterio del "Più Probabile Che Non"

In caso di domanda di risarcimento per nascita indesiderata, si deve in particolare stabilire - in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) del «più probabile che non» e con valutazione correlata all'epoca della gravidanza - se, a seguito dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute psichica della donna (Cassazione civile, sez. III, 25/01/2022, n. 2197).

Requisiti per la Pratica dell'Aborto Terapeutico

Per praticare l'aborto terapeutico non vi è necessità che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strutturalmente o clinicamente accertata, essendo al contrario sufficiente che la gestante sia messa al corrente di aver contratto una patologia che, con apprezzabile grado di probabilità, sia atta a produrre anomalie o malformazioni del feto. L'accertamento di tali processi patologici consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della l. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), laddove determini nella gestante - che sia stata compiutamente informata dei rischi - un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso. Il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica (Cassazione civile, sez. III, 15/01/2021, n. 660).

La Perdita di Possibilità di Accettare l'Evento con Minore Intensità

Con la recente ordinanza n. 2798 del 2023, la Cassazione ha riaffermato un principio importante: i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita. Questo significa che non fa differenza che ai genitori sia stato negato di prepararsi alla nascita di un bambino che comunque sopravvive malato, anziché al fatto che il bambino nasca morto: ciò che costituisce lesione della autodeterminazione è il fatto di prepararsi ad un evento difficile da accettare ed assimilare, sul presupposto che, a conoscerlo prima, la sofferenza è minore. E non fa differenza che ci si debba preparare ad affrontare la morte del neonato, anziché la sua sofferente sopravvivenza.

Amniocentesi Errata: Il Caso della Monosomia 17q21.31

Il caso di una figlia affetta da monosomia 17q21.31, una sindrome molto rara, nonostante l'amniocentesi avesse dato esito normale, solleva interrogativi sulla responsabilità del laboratorio di analisi. In situazioni come queste, è fondamentale consultare un medico esperto in genetica per ottenere un parere scritto sulla rilevabilità della condizione attraverso il tipo di amniocentesi effettuato. Se il medico conferma la rilevabilità, si può procedere con l'assistenza legale per invocare il "danno da omessa informazione" per responsabilità contrattuale nei confronti del Laboratorio o di chi non ha saputo leggere i referti.

La diagnosi prenatale è un insieme di tecniche mediche utilizzate per identificare anomalie e malattie nel feto durante la gravidanza. Nonostante queste ultime siano generalmente considerate sicure e in grado di fornire informazioni preziose, possono verificarsi complicazioni e conseguenze indesiderate per la madre o il feto. Prima di procedere con una diagnosi prenatale, la madre deve essere attentamente valutata dal medico per stabilire l’idoneità ad alcuni esami. Ad esempio, alcuni test invasivi come l’amniocentesi o la villocentesi potrebbero essere sconsigliati per donne con condizioni mediche specifiche, come infezioni in corso, disturbi della coagulazione o anomalie uterine. Anche se le procedure per una tempestiva diagnosi prenatale sono generalmente considerate sicure nella maggioranza dei casi, possono insorgere alcune complicazioni. Le più frequenti includono infezioni, sanguinamenti, reazioni avverse ai farmaci utilizzati, stress emotivo e risultati falsi positivi o falsi negativi. Il medico che effettua la diagnosi prenatale è tenuto a fornire alla madre informazioni dettagliate riguardo ai rischi associati agli esami e alle eventuali complicazioni che potrebbero insorgere.

Nascita indesiderata e risarcimento danni - Avvocato - Avvocati - Studio legale

Un recente caso ha evidenziato come l'inesatta esecuzione di un intervento di salpingectomia bilaterale, volto a rendere irreversibile la possibilità di procreare naturalmente, abbia portato a una nascita indesiderata. In questo caso, l'intervento chirurgico si era limitato, con ogni probabilità, alla sezione delle tube dopo averle legate, limitandosi ad interromperne la continuità, senza però asportarne un tratto sufficientemente ampio e senza coagulare i monconi residui. La corretta procedura di salpingectomia bilaterale, volta all'annullamento in maniera irreversibile della possibilità di procreare naturalmente, avrebbe dovuto consistere nella asportazione parziale delle tube con chiusura, con fili riassorbibili, dei monconi tubarici per evitare la ricanalizzazione spontanea delle terminazioni tubariche. Le risultanze della CTU hanno dimostrato che la nascita indesiderata era conseguenza della inesatta esecuzione dell'intervento da parte del personale medico della Struttura Sanitaria convenuta.

In sintesi, la complessità degli errori diagnostici prenatali e le loro conseguenze legali richiedono un'analisi approfondita e l'assistenza di professionisti esperti per garantire la tutela dei diritti dei genitori e del bambino.

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