La tutela della maternità e della paternità nel mondo del lavoro è un pilastro fondamentale del diritto italiano, con particolare riferimento alle lavoratrici madri, specialmente durante il periodo dell'allattamento. Nel contesto scolastico, dove le dinamiche organizzative e la natura stessa del servizio richiedono un'attenzione specifica, l'applicazione di tali normative solleva spesso quesiti complessi e la necessità di un'interpretazione puntuale. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo numero 151 del 26 marzo 2001, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il quale stabilisce i diritti e i doveri sia delle lavoratrici che dei datori di lavoro. Questo quadro normativo mira a garantire che le madri possano conciliare la cura del neonato con la propria attività professionale, senza compromettere né la salute del bambino né la continuità del servizio.
I Riposi Giornalieri per Allattamento: Un Diritto Fondamentale
L'articolo 39 del Decreto Legislativo numero 151 del 26 marzo 2001, intitolato “Riposi giornalieri della madre”, recita in modo chiaro ed inequivocabile le disposizioni relative ai permessi per allattamento. Questo articolo è il fulcro attorno al quale ruota gran parte della normativa in esame, stabilendo un diritto irrinunciabile per le lavoratrici madri. Il primo comma prevede espressamente che “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata”. Questa disposizione sottolinea l'obbligo del datore di lavoro di facilitare l'esercizio di tale diritto, garantendo alla madre la possibilità di dedicarsi al proprio figlio. La specificità temporale del "primo anno di vita del bambino" circoscrive l'arco di tempo entro il quale tali permessi possono essere fruiti.
La natura di tali riposi è ulteriormente chiarita dal comma 2 dell'articolo 39. I periodi di riposo, infatti, hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati a tutti gli effetti ore lavorative. Questo significa che non comportano alcuna decurtazione dalla retribuzione e non incidono negativamente sulla durata complessiva del lavoro. Il medesimo comma specifica che essi “comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda”. Questa clausola è fondamentale perché riconosce alla lavoratrice la libertà di assentarsi dal luogo di lavoro per adempiere alle necessità legate all'allattamento o alla cura del bambino, come ad esempio recarsi presso un nido o la propria abitazione.
Tuttavia, l'art. 39 prevede anche una condizione specifica in base all'orario di lavoro giornaliero. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Questa modulazione del diritto tiene conto delle diverse esigenze delle lavoratrici con orari meno estesi, garantendo comunque una forma di tutela.
È opportuno precisare che il diritto a fruire dei permessi è facoltativo e non obbligatorio. Ciò significa che la lavoratrice madre può scegliere se esercitare o no il proprio diritto. L’interessata può infatti presentare una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze, non usufruire degli stessi per alcune giornate. In tal caso, però, appare opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice. Questa precisazione mira a evitare abusi e a garantire che la rinuncia sia effettivamente una libera scelta della madre e non una pressione o una convenienza del datore di lavoro.

Specificità dei Riposi per il Personale Docente: La Nota Ministeriale 278/1985
L'applicazione della normativa generale sull'allattamento all'interno del contesto scolastico presenta delle peculiarità che richiedono un'interpretazione attenta, bilanciando il diritto della lavoratrice con le esigenze didattiche e organizzative. Sull’allattamento delle docenti madri con figli di età inferiore all’anno, esiste una nota ministeriale storica, la n.278 del 22 febbraio 1985, che ancora oggi viene applicata con assoluta precisione. Tale nota del ministero dell’Istruzione si distingue per la sua capacità di tutelare sia la lavoratrice madre, sia di tenere conto dell’unicità dell’insegnamento, un aspetto cruciale nel garantire la continuità didattica e la qualità dell'istruzione.
La peculiarità dell'attività docente, che si svolge in un rapporto diretto e continuativo con la classe, rende impraticabile una semplice interruzione oraria senza ripercussioni sulla didattica. Pertanto, in tale nota viene specificato che la riduzione oraria per la fruizione del permesso per l’allattamento potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi. Questo approccio è mirato a evitare che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale. L'obiettivo è duplice: da un lato, si garantisce alla docente il diritto di fruire dei riposi, dall'altro, si preserva la coerenza e l'efficacia del percorso educativo per gli studenti, evitando frammentazioni che potrebbero nuocere all'apprendimento.
Questi permessi orari non dipendono dalla tipologia di contratto del docente, ma sono una tutela per ogni lavoratrice madre con figli di età inferiore all’anno. Questo principio rafforza l'universalità del diritto, estendendolo a tutte le docenti, siano esse di ruolo o con contratto a tempo determinato. La disciplina di tali permessi è contenuta nel D.Lgs. 151/2001, secondo cui il permesso è legato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non all’orario settimanale. Questa specificazione è importante per la gestione degli orari, poiché il diritto al riposo si calcola sul singolo giorno di lavoro effettivo.
Tuttavia, l'applicazione di queste disposizioni può generare notevoli complessità organizzative per le istituzioni scolastiche, specialmente in presenza di orari didattici rigidamente strutturati e risorse limitate, come vedremo nel dettaglio più avanti.
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La Gestione dei Riposi in Contesti Particolari: Part-Time e Richieste Aggiuntive
La normativa sui riposi per allattamento deve essere applicata tenendo conto delle diverse tipologie contrattuali e delle specifiche richieste che possono emergere nell'ambiente lavorativo, inclusa la scuola. Un caso emblematico è quello del docente in part-time. Per quanto riguarda il docente in part-time, il CCNL 29/11/2007 all’art. 77 disciplina le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ma la questione dei riposi giornalieri necessita di un'interpretazione che vada oltre il mero orario settimanale.
A proposito dei riposi giornalieri e part-time, anche l’INPS, con la circolare n. 112 del 15.10.2009, ha fornito chiarimenti importanti. Questa circolare è intervenuta in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. verticale. In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante - orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto - la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole. Tale interpretazione si basa sulla considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39 del D.Lgs. 151/2001) non fa distinzioni basate sulla tipologia di contratto part-time, ma si riferisce all'orario di lavoro giornaliero. Questo significa che anche le lavoratrici in part-time verticale hanno diritto ai riposi nei giorni in cui effettivamente prestano servizio, sempre in proporzione all'orario di lavoro giornaliero.
Un'altra situazione particolare può sorgere quando una docente in allattamento presenta richiesta per svolgere attività aggiuntive, come nel caso di una docente che ha presentato richiesta come esperta in un progetto PNRR dispersione. Si pone la questione se sia lecito darle l’incarico o se si incorra in danno erariale. A parere di chi scrive, lo svolgimento di attività aggiuntive non sembra giustificare una eventuale modifica dei permessi giornalieri richiesti. Il diritto ai riposi per allattamento è un diritto riconosciuto dalla legge per la tutela della madre e del bambino e non può essere compresso o modificato in funzione di altri incarichi, anche se questi rivestono carattere di prestigio o importanza.
Questa interpretazione è in linea con principi giuridici consolidati. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con le sentenze n. 7800/1986 e n. 320/1999, ha già stabilito che i riposi non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari esigenze di servizio. Tale orientamento giurisprudenziale rafforza il principio che le esigenze organizzative del datore di lavoro non possono prevalere sul diritto della lavoratrice ai riposi per allattamento, che conservano la loro natura inderogabile. Pertanto, l'assegnazione di incarichi aggiuntivi deve essere compatibile con l'esercizio di tale diritto, senza che questo comporti una rinuncia o una modifica dei permessi già richiesti o dovuti.
Le Sfide Organizzative per le Istituzioni Scolastiche
Nonostante la chiarezza della normativa e la rilevanza dei diritti riconosciuti alle madri lavoratrici, l'implementazione pratica dei permessi per allattamento, specialmente nel contesto scolastico, può tradursi in un vero e proprio "grossissimo disagio" per le istituzioni. Le scuole si trovano spesso a dover bilanciare il diritto della docente con vincoli strutturali e didattici molto rigidi.
Consideriamo il caso di una docente di ruolo in Scienze motorie che rientra dalla maternità a gennaio e ha richiesto riduzione oraria per allattamento. La nostra settimana curricolare è su 5 giorni e la materia è articolata su due ore consecutive. Teoricamente, per applicare la riduzione oraria, si dovrebbe togliere alla docente tutte le ultime ore (o le prime), spezzando l’orario in classe su due docenti. Questa cosa, tuttavia, è impossibile nella pratica. L'integrità didattica della lezione e la continuità del rapporto con l'insegnante sono considerazioni primarie che rendono impraticabile una tale frammentazione.
Ancora più problematico è il tentativo di ristrutturare l’orario della docente e dell’uso delle palestre, a questo punto dell’anno. Questo si rivela cosa altrettanto impossibile. Le palestre, ad esempio, vengono usate da tre Istituzioni scolastiche di circa 1.000 studenti ciascuno, con un complicato gioco di incastri. Modificare gli orari significherebbe alterare l'intero sistema di utilizzo delle strutture sportive per migliaia di studenti, con effetti a cascata che vanno ben oltre la singola docente.
Questo comporta per la scuola un grosso disagio, in quanto non è possibile chiamare un supplente che faccia una sola ora al giorno su una classe in cui c’è già un docente titolare per una delle due ore. Il sistema delle supplenze non è configurato per coprire micro-frazioni orarie, e l'assegnazione di un supplente per una singola ora al giorno per diverse classi è estremamente inefficiente e difficilmente realizzabile. Sembrerebbe inoltre che la piattaforma SIDI non consenta di fare diversamente, ovvero, in alcuni casi, si debba indicare il quadro orario del docente supplente proprio in questa modalità: un’ora o al massimo due per ognuno dei 5 giorni. Questa rigidità del sistema informatico complica ulteriormente la gestione amministrativa, intrappolando le scuole in schemi che non si adattano alle reali esigenze. Le difficoltà tecniche e burocratiche si sommano alle complessità didattiche, rendendo ardua l'applicazione fluida dei diritti previsti dalla legge.

Il Ruolo del Padre Lavoratore nei Riposi per Allattamento
La legislazione italiana riconosce non solo i diritti della madre lavoratrice, ma estende alcune tutele anche al padre lavoratore, promuovendo una condivisione sempre maggiore delle responsabilità genitoriali. L'articolo 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede che il lavoratore padre usufruisca degli stessi diritti in relazione ai riposi giornalieri per la cura del figlio. Questo principio di parità è fondamentale per garantire che entrambi i genitori possano contribuire attivamente alla cura del bambino nei suoi primi mesi di vita.
Il diritto ai riposi giornalieri spetta al padre lavoratore in circostanze specifiche, quali l'alternativa alla madre lavoratrice, o in caso di morte o grave infermità della madre, o quando la madre sia stata abbandonata dal padre, o quando il figlio sia affidato al solo padre. È importante notare che questi diritti possono essere fruiti entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 45 del D. Lgs. 151/2001.
Dello stesso tenore sono la Lettera Circolare B/2009 del 12/05/2009 e la Lettera Circolare C/2009 del 16/11/2009 diffuse dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. A integrare ulteriormente questo quadro normativo, la Circolare dell’Inps n. 112 del 15.10.2009 ha introdotto una significativa possibilità: per il padre di beneficiare di "permessi per la cura del figlio" anche quando la madre è casalinga. Questa estensione del diritto è di particolare rilevanza, poiché supera l'ostacolo della condizione lavorativa della madre, riconoscendo al padre un ruolo attivo e autonomo nella cura del neonato, indipendentemente dal fatto che la madre sia o meno occupata professionalmente. Tale disposizione è un passo importante verso una cultura di genitorialità condivisa.
I riposi giornalieri di cui può fruire il padre sono nei limiti di due ore o di un'ora al giorno, a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, ricalcando le medesime modalità previste per la madre. Questa simmetria nei diritti mira a evitare disparità e a rafforzare l'idea che la cura del bambino sia una responsabilità congiunta. La possibilità per il padre di assentarsi dal lavoro per dedicarsi al figlio contribuisce a un maggiore equilibrio nella famiglia e a un più equo bilanciamento tra vita professionale e personale.
La Tutela della Salute e Sicurezza: Interdizione dal Lavoro per Madri Lavoratrici
Oltre ai riposi giornalieri, la normativa italiana offre una protezione più ampia alla salute e sicurezza delle lavoratrici madri e dei loro bambini, prevedendo, in determinate circostanze, la possibilità di un'interdizione dal lavoro. Questa tutela è sancita in particolare dall'articolo 7 del D.Lgs. 151/2001. Il comma 1 dell’art. 7 del d.lgs. n. 151/2001 stabilisce principi fondamentali riguardo l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi lavorativi e di adottare misure protettive.
Qualora la richiesta di interdizione sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Inoltre, il datore di lavoro dovrà indicare gli eventuali lavori faticosi, pericolosi ed insalubri a cui è esposta la lavoratrice, quali ad esempio la stazione eretta prolungata, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, lavoro a bordo di mezzi di trasporto, conduzioni di macchine utensili. Questi sono dettagliatamente elencati negli allegati A e B del d.lgs. n. 151/2001 e sono vietati ai sensi all’art. 7 c. 1 e 2 del d.lgs. n. 151/2001, qualora presentino un rischio per la salute della lavoratrice e del bambino. Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga movimentato in via non occasionale nella giornata lavorativa tipo, una soglia che spesso non viene considerata in contesti che apparentemente non sembrano "pesanti".
Qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione, anche inferiore (ferma restando la retribuzione), compatibile con lo stato di gravidanza o allattamento, si dovrà procedere all’interdizione dal lavoro così come disposto dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 151/2001. Questa misura estrema è una salvaguardia irrinunciabile quando non esistono alternative meno drastiche per proteggere la salute della madre e del nascituro. L'interdizione può essere disposta dal Direttore Provinciale del Lavoro o dall'ASL competente, su richiesta del datore di lavoro o della lavoratrice stessa.
Anche per le insegnanti, esistono rischi specifici che possono giustificare un'interdizione. Ad esempio, il sollevamento di bambini (che rientra nella movimentazione manuale dei carichi), lo stretto contatto e l'igiene personale dei bambini (che comportano rischio biologico/malattie esantematiche). Per le insegnanti di scuola secondaria, il principale rischio potrebbe essere la vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali, situazioni che possono comportare stress psicofisico e potenziali rischi per l'incolumità. In casi del genere, il periodo di astensione dovrà ricomprendere, ai sensi dell’Allegato A lettera l) d.lgs. n. 151/2001, tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto. Questa estensione della tutela è cruciale per garantire un periodo sufficientemente lungo di recupero e protezione dopo il parto in contesti lavorativi particolarmente esposti.
Infine, è opportuno sottolineare che l’INL con nota n. 2269 del 14.11.2022 ha richiamato quanto stabilito dal MLPS nel 2005 e ha precisato che: “durante il periodo di chiusura dell’anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa che infatti rimane sospesa fino alla ripresa del nuovo anno scolastico.” Questa precisazione è logica e riconosce che, in assenza dell'interazione con gli studenti, i rischi specifici della professione docente vengono meno, rendendo superflua la prosecuzione di un'interdizione legata a tali rischi.

Procedure di Richiesta e Aspetti Amministrativi e Contributivi
La corretta fruizione dei diritti legati alla maternità e all'allattamento richiede la conoscenza delle procedure amministrative e degli aspetti contributivi che ne derivano. La gestione di questi processi è fondamentale per garantire che le lavoratrici e i lavoratori ricevano le tutele previste.
Le lavoratrici devono presentare la domanda per i riposi giornalieri esclusivamente al datore di lavoro. Questa è la regola generale, che semplifica l'iter burocratico concentrando la gestione a livello aziendale o di istituzione scolastica. Tuttavia, esistono delle eccezioni per specifiche categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell'INPS. Queste categorie, che includono le lavoratrici agricole, quelle dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, e le lavoratrici per le quali l'Istituto sta già effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione (anche in deroga), devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza. Questo doppio canale è necessario per la gestione diretta dell'indennità da parte dell'Istituto previdenziale.
Per i lavoratori padri, la procedura è leggermente diversa. Essi devono presentare la domanda sia alla sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro. Questa doppia comunicazione assicura che sia l'INPS che il datore di lavoro siano informati della richiesta e possano procedere con le rispettive competenze in merito all'autorizzazione e all'erogazione delle indennità.
In merito agli aspetti contributivi e di conguaglio, l'INPS svolge un ruolo centrale. Se il datore di lavoro non utilizza il conguaglio CA2G (un codice specifico per le denunce contributive), la competenza territoriale per la gestione delle pratiche è determinata dalla circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 197. Questa circolare fornisce indicazioni precise su quale sede INPS debba gestire la pratica, a seconda del domicilio della lavoratrice o della sede dell'azienda.
Un'innovazione normativa è prevista per eventi insorti dal 1° gennaio 2026. A partire da questa data, superata la facoltatività dell’anticipazione datoriale (riferita come "2G"), anche a tale categoria di lavoratori si applicheranno le disposizioni sul pagamento anticipato dal datore di lavoro e il conseguente conguaglio. Questo cambiamento, comunicato tramite il messaggio 10 novembre 2025, n. (numero del messaggio INPS), mira a uniformare e semplificare le modalità di erogazione delle indennità, rendendo il datore di lavoro il primo interlocutore per il pagamento, salvo poi recuperare le somme dall'INPS.
Infine, è importante considerare i tempi di risposta dell'amministrazione. Il termine per la definizione del provvedimento relativo ai riposi per allattamento è stato fissato in 55 giorni. Questo termine è stabilito dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La conoscenza di questo termine è utile per le lavoratrici e i lavoratori per monitorare lo stato della propria pratica e per le amministrazioni per rispettare i tempi procedurali. Tali procedure si applicano non solo alle lavoratrici del settore privato ma anche a quelle impiegate nel pubblico impiego, inclusi i docenti e il personale ATA della scuola, garantendo uniformità nella tutela dei diritti.

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