La gestione della contribuzione previdenziale rappresenta un pilastro fondamentale per il corretto inquadramento dei lavoratori e delle aziende nel contesto normativo italiano. Con la circolare del 29 gennaio 2024, n. 24, l’INPS ha delineato in modo esaustivo il quadro delle aliquote contributive, dei massimali e dei minimali di reddito applicabili per l’anno in corso a tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata. Questo sistema, istituito ai sensi della legge n. 335/1995, si rivolge a una vasta platea di lavoratori, tra cui collaboratori coordinati e continuativi, figure assimilate, professionisti senza cassa e, novità recente, specifiche categorie del mondo sportivo e della magistratura onoraria.

Il quadro normativo delle aliquote per collaboratori e figure assimilate
Per l’anno 2024, l’aliquota contributiva e di computo destinata ai collaboratori e alle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è fissata al 33%. Questa misura riflette l’impegno previdenziale orientato verso l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS). Tuttavia, il carico contributivo complessivo è integrato da aliquote aggiuntive specifiche destinate alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia (anche in caso di non degenza ospedaliera) e al finanziamento della DIS-COLL.
Nello specifico, la struttura dei contributi aggiuntivi si articola come segue:
- 0,50% destinato al finanziamento dell’onere per l’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.
- 0,22% disposto dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione della Legge n. 296/2006, specificamente per la maternità.
- 1,31%, a seguito delle disposizioni del comma 223 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021, che ha integrato il D.Lgs. n. 22/2015 introducendo il comma 15-quinquies, volto a garantire il versamento di un’aliquota contro la disoccupazione equivalente a quella prevista per la prestazione NASpI.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è confermata al 24%. È importante sottolineare che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente segue il criterio di un terzo (1/3) a carico del primo e due terzi (2/3) a carico del secondo. L’azienda committente detiene l’obbligo del versamento, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso, utilizzando il modello “F24” telematico per i datori privati o il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.
Gestione Separata INPS spiegata in poche banane 🍌💼
L'impatto della maternità e delle tutele per i lavoratori autonomi
Il sistema di tutele non riguarda solo i collaboratori coordinati, ma si estende in modo specifico ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre forme di previdenza. Per questi soggetti, l’aliquota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) è fissata al 25%. A questa si aggiunge un'aliquota dello 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997, finalizzata alla tutela per la maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
Un’ulteriore componente è costituita dall'aliquota dello 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), come stabilito dall’articolo 1, comma 154, della Legge n. 213/2023. Per i titolari di reddito autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986 che siano già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali, l’aliquota è confermata al 24%.
Nuove tutele nel settore sportivo dilettantistico
Una delle innovazioni più rilevanti per il 2024 riguarda i professionisti del settore sportivo dilettantistico. Questi lavoratori, se privi di altra forma previdenziale obbligatoria, applicano un’aliquota del 25% per la tutela IVS, calcolata sulla parte di compenso eccedente la franchigia di 5.000,00 euro annui. A tale quota si aggiunge una contribuzione previdenziale dell'1,07%, che include lo 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, lo 0,22% per maternità e lo 0,35% per l’ISCRO. Complessivamente, l'aliquota totale per questa categoria ammonta al 26,07%. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile, mentre le aliquote relative a maternità, malattia e ISCRO si applicano sulla totalità dei compensi al netto della franchigia.
Massimali e minimali: soglie per il 2024
Il sistema contributivo INPS opera entro precisi limiti di reddito. Per l'anno 2024, il massimale di reddito imponibile è pari a 119.650,00 euro. Tale soglia definisce il tetto oltre il quale non è più dovuta la contribuzione previdenziale. Sul fronte opposto, il minimale di reddito per l'accredito contributivo annuale è pari a 18.415,00 euro.
Le conseguenze pratiche di queste soglie sono immediate per i lavoratori: chi versa i contributi basandosi sull'aliquota del 24% raggiungerà l'accredito dell'intero anno con un contributo di 4.419,60 euro. Per chi applica aliquote più elevate, il contributo necessario per coprire l'intero anno varia a seconda della categoria:
- 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti con aliquota del 26,07%.
- 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 33,72%.
- 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per le categorie soggette all'aliquota del 35,03%, inclusi i magistrati onorari non esclusivi.

Analisi delle categorie e coerenza del versamento
L'eterogeneità dei soggetti iscritti alla Gestione Separata richiede un'attenzione particolare alla classificazione del tipo di rapporto, poiché questa determina non solo l'aliquota IVS ma anche l'applicazione delle aliquote aggiuntive (DIS-COLL, Maternità, ecc.). Per gli amministratori, sindaci e revisori di società, l'aliquota complessiva raggiunge spesso il 35,03%. Al contrario, per rapporti occasionali autonomi o partecipanti a collegi e commissioni, la contribuzione è semplificata, escludendo in alcuni casi le aliquote aggiuntive per la disoccupazione.
L'obbligo del versamento in capo al committente garantisce una regolarità nei flussi finanziari verso l'INPS, tutelando il lavoratore in termini di continuità previdenziale. Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, invece, la responsabilità del calcolo e del versamento ricade direttamente sul lavoratore, seguendo le scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi.
Considerazioni sulla natura delle prestazioni accessorie
L'aliquota IVS, sebbene rappresenti il cuore del prelievo previdenziale, non è l'unica componente che definisce la protezione del lavoratore. La crescente integrazione di tutele contro la disoccupazione involontaria (DIS-COLL) e contro la perdita di continuità reddituale (ISCRO) risponde alla necessità di adattare un sistema previdenziale nato per il lavoro subordinato alle nuove forme di collaborazione. Questi strumenti, finanziati tramite le aliquote aggiuntive, rappresentano un primo, essenziale ammortizzatore sociale per i lavoratori della Gestione Separata, spesso esposti a una maggiore precarietà contrattuale.
La corretta interpretazione di queste tabelle, diramate con la circolare n. 24, permette non solo il rispetto degli obblighi di legge, ma garantisce ai lavoratori la consapevolezza del valore della propria posizione assicurativa, essenziale per la pianificazione futura e la protezione in momenti di difficoltà economica o di interruzione dell'attività lavorativa.
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