L'Aggiunta del Cognome Materno: Procedure, Documenti e Evoluzione Normativa in Italia

In Italia, il diritto al nome, che comprende il prenome e il cognome, è un aspetto fondamentale dell'identità di ogni individuo, come stabilito dall’art. 6 del codice civile. Storicamente, l'attribuzione del cognome in Italia ha seguito una concezione prettamente patriarcale della famiglia, dove al figlio nato nel matrimonio veniva automaticamente attribuito il cognome del padre. Questa prassi, profondamente radicata, ha subito significative evoluzioni legislative e giurisprudenziali nel corso degli anni, portando a una maggiore tutela del principio di eguaglianza e dell’interesse del figlio.

Fino a tempi recenti, la regola generale era che il marito fosse presunto padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio, e di conseguenza il figlio acquisiva il cognome paterno. Anche per chi nasceva fuori dal matrimonio, il cognome veniva attribuito in base al genitore che per primo lo riconosceva. Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio assumeva il cognome di quest'ultimo. Se il riconoscimento del padre avveniva successivamente alla nascita, il figlio acquisiva il cognome del padre. Questa tradizionale impostazione ha iniziato a essere scardinata da interventi della Corte Costituzionale, che hanno progressivamente aperto la strada a una maggiore flessibilità e parità nell'attribuzione del cognome.

Evoluzione normativa cognome

La Rivoluzione Giuridica: Dalle Prime Aperture alle Nuove Regole del 2022

Un primo significativo cambiamento si è verificato nel 2016. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286, la regola di attribuire il cognome del padre in automatico è stata ritenuta illegittima. A partire da questa data, è diventato possibile aggiungere al figlio anche il cognome della madre, ma solo in un ordine specifico: prima il cognome del padre e poi quello della madre (cognome padre + cognome madre). Non era consentito attribuire solo il cognome della madre o invertire l’ordine, salvo in presenza di particolari motivi accolti dalla Prefettura. È importante sottolineare che di questa regola del 2016 non è mai stata emanata una legge specifica, ma si è sempre fatto riferimento a una Circolare del Ministero dell’Interno (la Circolare n. 7/2017) che ne ha dettato le modalità applicative.

La svolta definitiva è giunta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, che ha dichiarato l’incostituzionalità di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli. Questa pronuncia ha avuto efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 1° giugno 2022. La nuova regola stabilisce che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da essi concordato, salvo che i genitori decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. La Corte Costituzionale, con questa sentenza, ha voluto tutelare pienamente il principio di eguaglianza tra i genitori e, soprattutto, l’interesse superiore del figlio.

Cosa significa concretamente questo cambiamento? Per i figli appena nati e dichiarati dopo il 2 giugno 2022, è possibile richiedere, al momento della dichiarazione di nascita (presso il Comune o l’ufficio anagrafe in ospedale), l’applicazione di queste nuove regole. Se i genitori non raggiungono un accordo sull’ordine da dare ai cognomi al momento della nascita, la madre potrà comunque aggiungere il cognome materno, ma l'ordine predefinito sarà: cognome paterno + cognome materno.

Come funziona il DOPPIO COGNOME

Le Diverse Modalità per Aggiungere il Cognome Materno

L'aggiunta del cognome materno può avvenire attraverso diverse procedure, a seconda del momento in cui si intende effettuare il cambiamento e dell'età dell'interessato.

1. Aggiunta del Cognome Materno per i Neonati: La Procedura al Momento della Nascita

Questa è la modalità più diretta e semplice, resa possibile dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale. È necessario attivarsi subito dopo la nascita, al momento della dichiarazione di nascita. Per i bambini nati e dichiarati dopo il 2 giugno 2022, entrambi i genitori possono presentarsi all’Ufficiale di stato civile del Comune per dichiarare e registrare il figlio appena nato. In molti ospedali, è presente un apposito ufficio nascite, che consente di espletare questa pratica senza doversi recare direttamente in Comune.

La nuova normativa prevede che i genitori possano concordare l'attribuzione del cognome di entrambi, nell'ordine da loro scelto, oppure decidere di attribuire unicamente il cognome di uno dei due. Serve necessariamente il consenso di entrambi i genitori per tale scelta. L’aggiunta del cognome materno al momento della nascita ha dei tempi stringenti che devono essere rispettati. È al momento della dichiarazione di nascita che si deve scegliere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Se non lo si farà in questo preciso momento, l’atto di nascita verrà “chiuso” con l’attribuzione del solo cognome paterno. In tal caso, per un'eventuale successiva aggiunta del cognome materno, si dovrà ricorrere a una procedura più complessa che coinvolge la Prefettura.

2. Aggiunta del Cognome Materno per Chi è Già Registrato: La Procedura in Prefettura

Il secondo modo riguarda i casi di chi è già stato dichiarato al Comune, ovvero chi ha già un cognome registrato nei documenti e successivamente desidera aggiungerne un altro. Questa procedura richiede molta più burocrazia e la domanda va presentata alla Prefettura. Questa via è aperta anche per i maggiorenni che, pur avendo avuto il cognome del padre fin dalla nascita, desiderano aggiungere quello della madre, magari per un particolare legame affettivo o per ragioni identitarie, senza voler eliminare il cognome paterno con cui sono già conosciuti in società.

Per i minorenni, l’aggiunta del cognome della madre dovrà essere richiesta dai genitori (o dal tutore). È fondamentale che la domanda sia sottoscritta da entrambi i genitori. Non è quindi richiesta l’autorizzazione del Giudice tutelare in questi casi, ma il consenso congiunto dei genitori.

Modulo richiesta Prefettura

Requisiti e Motivazioni per la Richiesta al Prefetto

Qualsiasi cittadino italiano che intenda cambiare o modificare il proprio nome e cognome, o aggiungerne uno, deve essere autorizzato dal Prefetto. Le richieste devono rivestire un carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni. L’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani. Per i cittadini italiani residenti all’estero, l’istanza deve essere presentata per il tramite del Consolato o Ambasciata alla Prefettura del Comune di iscrizione AIRE.

Le motivazioni devono essere valide, rilevanti e serie, basate su una valutazione oggettiva. Tra le ragioni ammissibili vi sono:

  • Cambio cognome per sostituirlo completamente (ad esempio, da "Vitali" a "Levante"), solitamente per motivi legati a un padre assente, indegno o condannato, o per altri motivi particolari ben giustificati, come un cognome ridicolo o vergognoso.
  • Modifica/correzione del cognome (ad esempio, da "Vitali" a "Vitale").
  • Aggiunta di un cognome (la cosiddetta "aggiunta cognome").
  • Aggiunta di un nome (fino a un massimo di 3), separati dalla virgola oppure no. Se due nomi sono separati dalla virgola (es. Pietro, Paolo), nei certificati e nei documenti di riconoscimento comparirà solo il primo, ma si potranno utilizzare entrambi.
  • Cognome o nome che rivela l’origine naturale (ad esempio, "Trovato" per chi era stato abbandonato o casi simili).
  • Cognome in via di estinzione, per il quale è necessario allegare all’istanza un albero genealogico con autocertificazione.
  • Aggiunta di un cognome storico familiare, anche se privo di natura nobiliare, purché ne sia dimostrata l’effettiva rilevanza identitaria e la tradizione d’uso nella storia della famiglia. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittimo il diniego dell’amministrazione in questi casi, quando il richiedente dimostri un legame oggettivo e documentato con il cognome.

In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Documenti prefettura

La Procedura Dettagliata per l'Istanza alla Prefettura

La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della Provincia del luogo di residenza del richiedente o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

La presentazione dell’istanza, interamente compilata in ogni sua parte (anche in stampatello purché chiara e leggibile), deve avvenire solo con una delle seguenti modalità:

  • Consegnata a mano dall’interessato o dagli interessati, esclusivamente nei giorni di apertura dell’Ufficio.
  • Trasmessa a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo specifico della Prefettura competente.
  • Con PEC (posta elettronica certificata), ma è possibile solo se la casella PEC è intestata al richiedente o al suo avvocato. Anche in questo caso è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

All’istanza va attaccata una marca da bollo da 16 euro. Se la richiesta riguarda il cambiamento del cognome/nome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l’origine naturale, l'istanza può essere presentata senza marca da bollo. È fondamentale che la domanda sia ben motivata e documentata.

Come funziona il DOPPIO COGNOME

Iter Istruttorio e Decisione del Prefetto

Espletata l’istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far pubblicare per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio on line del Comune di nascita e del Comune di residenza un avviso contenente il sunto della domanda. Lo stesso decreto può contenere l’obbligo per il richiedente di notifica del sunto della domanda ai controinteressati, ovvero a persone che potrebbero avere un interesse legittimo ad opporsi al cambiamento.

Chiunque ritenga di avere interesse può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’ultima pubblicazione o notificazione. Il più delle volte, l’opposizione è fatta da un parente con l’assistenza di un avvocato. Se, durante l'istruttoria, il responsabile del procedimento della Prefettura ritiene che vi siano motivi ostativi all’accoglimento, effettua una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90. Con questa comunicazione, vengono assegnati 10 giorni di tempo per presentare osservazioni e integrazione di documenti. Altrimenti, verrà inviata una raccomandata all’indirizzo di residenza.

Trascorso questo termine di 30 giorni senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l’eseguita affissione e la sua durata. A quel punto, la Prefettura emetterà il decreto conclusivo che concederà l’aggiunta del cognome materno. Al decreto andrà attaccata un’altra marca da bollo da 16 euro per la validazione.

Cosa succede in caso di rigetto e l'importanza dell'assistenza legale

Il Prefetto rigetta l’istanza di cambio cognome o nome se ritiene che non sia meritevole di accoglimento. Se il rigetto segue la fase avviata con l’art. 10-bis legge 241/90, le motivazioni del diniego dovrebbero essere già note. Molti pensano che, in caso di rigetto, sia possibile presentare un’altra istanza dopo qualche mese o anno. In realtà, per molti anni l’ufficio conserverà il fascicolo e sarà a conoscenza del precedente esito della procedura. In caso di rigetto, l’unica possibilità rimanente è quella di fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo.

Il consiglio è quello di presentare un’istanza al Prefetto ben motivata e documentata, fin dall'inizio con l’assistenza legale di un professionista che si occupi specificamente di questa materia. L’errore più frequente è quello di pensare “faccio tutto in autonomia, così risparmio i soldi dell’avvocato”. Tuttavia, l'esperienza dimostra che oltre il 90% delle istanze viene rigettato proprio per l’assenza di fondamenti adeguati e di motivazioni giuridicamente valide. La vera difficoltà sta nella redazione di queste motivazioni.

Un esempio di successo è il caso di Chiara da Roma, che a 26 anni desiderava aggiungere il cognome della madre, con cui aveva un particolare legame affettivo, senza eliminare il cognome del padre. Presentando alla Prefettura di Roma una richiesta ben argomentata, con opportune citazioni giurisprudenziali e allegando dichiarazioni di assenso e testimoniali, si è riusciti a ottenere l'aggiunta del cognome materno, dimostrando la fondatezza della richiesta.

3. e 4. Aggiunta del Cognome Materno per Minori senza il Consenso del Padre (Casi Particolari)

Questi due "modi" si riferiscono a situazioni più complesse che riguardano minori di 18 anni che desiderano aggiungere il cognome della madre senza il consenso del padre. In passato, un provvedimento della Prefettura che rigettava un’istanza di aggiunta cognome materno al minore senza il consenso del padre era considerato corretto, a meno che non vi fosse la perdita della potestà genitoriale. Questo significava che l’istanza alla Prefettura presentata dalla madre per aggiungere il cognome materno al figlio minore, senza il consenso del padre, era di certo rigettata.

Tuttavia, esistono eccezioni e vie legali per tali situazioni:

  • Quando il padre è decaduto dalla potestà genitoriale (cosiddetta "decadenza della responsabilità genitoriale").
  • Quando la madre ottiene l’autorizzazione dal Tribunale ordinario ai sensi dell’art. 316, comma 2, del codice civile (per le coppie sposate), oppure ai sensi degli artt. 337-ter comma 2, 337-quater, comma 3, e art. 337-octies del codice civile. Queste norme permettono di rivolgersi al giudice in caso di disaccordo tra i genitori su questioni di particolare importanza riguardanti i figli.

Prima della sentenza del 2022, era anche intervenuta la Corte Costituzionale in materia, ma anziché l’emanazione di una legge specifica, era stata diramata una Circolare del Ministero dell’Interno (n. 7/2017) che ne regolava l'applicazione, limitando la possibilità di aggiungere il cognome materno solo dopo quello paterno e con il consenso di entrambi. La situazione per i minori in assenza di consenso paterno rimane delicata e necessita di una valutazione caso per caso, soprattutto in assenza di una legge chiara che interpreti pienamente la sentenza del 2022 per tutte le casistiche pregresse. I dubbi maggiori si pongono quando non c’è il consenso del padre e si presume che non lo darà, perché ancora non ci sono certezze e non c’è ancora una legge specifica e chiara che armonizzi la nuova regola con tali situazioni particolari.

Un esempio di come queste situazioni si evolvano nel tempo è il caso di Eleonora T. che ha voluto cambiare il cognome da paterno a materno perché suo padre l’aveva abbandonata quando era piccola. Sua madre le aveva consigliato di aspettare i 18 anni prima di prendere una decisione definitiva. Una volta maggiorenne, Eleonora ha potuto intraprendere la procedura in Prefettura per il cambio cognome.

Diritti dei minori

Effetti dell'Aggiunta o del Cambiamento del Cognome

L'aggiunta o il cambiamento del cognome comporta una serie di implicazioni pratiche e legali che è fondamentale conoscere.

Impatto sul Codice Fiscale e Documenti

Il primo effetto tangibile riguarda il codice fiscale. Con l'aggiunta di un cognome, il codice fiscale cambia e dovrai richiederlo all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, di recente, in molti casi, viene spedito in automatico per posta dopo la rettifica dell’atto di nascita da parte del Comune.

Per quanto riguarda gli altri documenti, non sei obbligato a rifarli immediatamente, ma è opportuno rettificarli. Quando richiedi il rilascio di un nuovo documento o l’aggiornamento di un contratto, dovrai utilizzare una copia del decreto prefettizio (e talvolta esibire l’originale). Hai il diritto di cambiare tutti i documenti (a proprie spese) nel rispetto delle norme sulla privacy. Ad esempio, per i documenti nei rapporti con i privati, l’altra parte non ha in astratto l’obbligo di rettificare il documento. Tuttavia, può essere obbligato a farlo in base alla legge sulla privacy; ad esempio, se sei in affitto, il proprietario può essere obbligato a stipulare un contratto di locazione con i nuovi dati anagrafici a tue spese.

Effetti sui Figli Minori e Maggiorenni

Se il richiedente ha figli, l’aggiunta del cognome materno avrà effetto anche nei loro confronti, ma con distinzioni basate sull'età:

  • Se i figli sono minorenni, il nuovo cognome si trasmette in automatico ad essi se entrambi i genitori sono d’accordo. Questo significa che i figli minorenni non hanno possibilità di scelta e gli sarà attribuito il nuovo cognome scelto dal genitore. Tuttavia, la nuova regola della Corte Costituzionale n. 131/2022 che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due, potrebbe aprire a nuove interpretazioni anche per questi casi.
  • Se i figli sono maggiorenni, hanno 1 anno di tempo per presentarsi all’ufficio dello stato civile del Comune di nascita per dichiarare che vogliono mantenere il cognome precedente. Scaduto tale termine, acquisiranno automaticamente il nuovo cognome del genitore.

Impatto su Eredità e Atti Legali Precedenti

Un aspetto meno immediato ma potenzialmente critico riguarda l’eredità e gli atti legali antecedenti al cambiamento del cognome. Come nell'esempio di Matteo, che aveva ottenuto il cambio nome da "Matteo" ad "Andrea": suo padre, nel testamento, aveva scritto “lascio la casa di via Manzoni a Milano a mio figlio Matteo”. In questi casi, è necessario dimostrare che la persona "Matteo" nel testamento è la stessa persona che ora si chiama "Andrea" attraverso il decreto prefettizio. Questo sottolinea l’importanza di conservare accuratamente il decreto di cambio nome/cognome e di informare le parti interessate (ad esempio, notai, avvocati, banche) del cambiamento avvenuto.

Albero genealogico

Termini e Costi della Procedura

Il termine del procedimento in Prefettura è formalmente di 120 giorni. Tuttavia, non è possibile indicare in modo certo quanto durerà la procedura, perché dipenderà da tante varianti, inclusa la complessità del caso, il carico di lavoro della Prefettura e la necessità di integrazioni documentali. Se la Prefettura effettua una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge 241/90, il termine di 120 giorni sarà sospeso.

Le spese principali della procedura riguardano le marche da bollo: una da 16 euro per l'istanza iniziale e un'altra da 16 euro per il decreto conclusivo di autorizzazione. A queste si aggiungono eventuali costi per l'assistenza legale, le spese per i documenti successivi e, in caso di ricorso al TAR, le spese legali e amministrative relative. Sono circa 3.400 le istanze presentate ogni anno al Prefetto. Il loro numero è destinato ad aumentare fino al 350% dopo la sentenza della Corte Costituzionale di aprile 2022 che ha dichiarato illegittima l’automatica attribuzione del cognome del padre ai figli. Questo incremento potrebbe influenzare i tempi di trattazione delle pratiche.

Casi Particolari e Questioni Aperte

Vi sono alcune situazioni specifiche che meritano un approfondimento:

  • Richieste di cambio/aggiunta cognome dei minori da parte dei genitori in cui il padre ha riconosciuto il bambino successivamente alla nascita, e che pertanto porta solo il cognome della madre: queste non sono di competenza della Prefettura, ma rientrano nell’art. 262 del Codice Civile, che disciplina l'attribuzione del cognome ai figli naturali.
  • Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del Regolamento approvato con D.P.R. n. 396/2000 (ovvero prima del 30 marzo 2001), un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale di stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati.
  • Chi, avendo avuto attribuito alla nascita, dopo la data di entrata in vigore del Regolamento approvato con D.P.R. n. 396/2000 (e cioè dal 30 marzo 2001) e fino al 1° gennaio 2013, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, intenda rinunciare ad alcuno dei nomi, dovrà presentare richiesta di cambio nome alla competente Prefettura.
  • Per i maggiorenni, dovrebbe essere possibile la scelta del cognome paterno o materno in qualsiasi ordine, o comunque anche uno solo di essi. Tuttavia, è usata la forma condizionale (“dovrebbe“) perché non c’è ancora una legge chiara e non ci sono circolari del Ministero che chiariscano pienamente l'applicazione della sentenza 131/2022 per chi è già maggiorenne e desidera modificare il proprio cognome preesistente, anche se la tutela dell’identità personale e familiare è riconosciuta dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

La possibilità di cambiare i propri dati anagrafici (nome o cognome) è un interesse legittimo e non un diritto soggettivo in senso stretto. Questo significa che la richiesta viene valutata dall'amministrazione in base alla meritevolezza e alle motivazioni presentate. La complessità della materia e la necessità di navigare tra normative in evoluzione rendono l'assistenza di un professionista legale quasi indispensabile per aumentare le probabilità di successo.

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