L'accesso alle prestazioni di welfare, in particolare l'assegno di maternità erogato dall'INPS tramite i Comuni, rappresenta un tema cruciale nel diritto dell'immigrazione e della sicurezza sociale. La questione si complica quando la cittadinanza della richiedente si interseca con gli obblighi internazionali assunti dall'Unione Europea attraverso gli Accordi Euromediterranei. L'analisi che segue approfondisce il quadro normativo, le condizioni di accesso e l'evoluzione giurisprudenziale che sta ridefinendo il diritto alle prestazioni assistenziali per i cittadini extracomunitari residenti in Italia.
Il Quadro Normativo: L'Assegno di Maternità INPS-Comunale
Ai sensi della normativa vigente di cui all’art. 74, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, l’assegno di maternità c.d. INPS-COMUNALE spetta alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (n.d. come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 in attuazione della Dir. 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. Si tratta di un contributo economico che l'I.N.P.S. eroga attraverso il Comune alla madre di un bambino con meno di 6 mesi d'età che non riceve altro trattamento previdenziale.

I requisiti principali per l'accesso includono:
- Il richiedente deve essere la madre dei bambini per i quali si richiede il contributo, oppure dai soggetti indicati all'art. 5 del Decreto 452/2000;
- Residenza della madre in Italia al momento della nascita dei figli;
- Residenza del richiedente nel Comune al momento della presentazione della domanda;
- Cittadinanza italiana, comunitaria o possesso di titoli di soggiorno specifici (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, status di rifugiata politica o protezione sussidiaria);
- Non beneficiare di un trattamento previdenziale di maternità (in caso di trattamento parziale, l'assegno può essere concesso a integrazione);
- Figli nati entro i 6 mesi di età, oppure figli minori in affidamento preadottivo o adottati;
- Valore I.S.E.E. non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Il Ruolo degli Accordi Euromediterranei
Una distinzione fondamentale è operata riguardo alla cittadinanza delle richiedenti. Le cittadine lavoratrici del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia hanno diritto alla prestazione in virtù degli Accordi EuroMediterranei conclusi con i relativi stati. In questi casi, la giurisprudenza ha consolidato il principio di parità di trattamento.
Ambedue le pronunce giurisdizionali ribadiscono come rientrino nel campo di applicazione del diritto comunitario anche le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi. Nello specifico, l'art. 65 dell'Accordo euromediterraneo con il Marocco (e clausole analoghe con Algeria e Tunisia) prevede che i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godano, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
Il Giro Di Accordi Perfetto (suonato in 8 modi diversi)
Il termine "sicurezza sociale" include i settori che concernono le prestazioni relative alla maternità, all'invalidità, le prestazioni di vecchiaia e quelle familiari. Il successivo art. 66 specifica che sono esclusi dall’applicazione della previsione sulla parità di trattamento solo i cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.
Evoluzione Giurisprudenziale: Il Caso delle Lavoratrici Extracomunitarie
La giurisprudenza ha affrontato casi emblematici, come quello di una cittadina marocchina che, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, aveva richiesto l'assegno di maternità vedendosi opporre il diniego per mancanza del permesso di soggiorno CE di lungo periodo. Il Tribunale di Tivoli, con ordinanza, ha sottolineato come il carattere discriminatorio basato sulla cittadinanza, unico elemento ostativo, non possa ritenersi valido in quanto contrario al principio di non discriminazione sancito dagli accordi internazionali.
I giudici civili ribadiscono il chiaro contrasto tra l’articolo 74 del D.lgs 151/2001 e l'efficacia diretta delle norme contenute negli Accordi euromediterranei. La Cassazione, con la sentenza n. 17966/2011, ha confermato il revirement rispetto ai precedenti orientamenti, sancendo il primato della norma comunitaria. I giudici di legittimità sottolineano che la Corte di Appello di Torino aveva correttamente applicato il principio del primato della norma comunitaria contenuta negli Accordi di associazione CE-Marocco su quella interna confliggente, nonostante la pensione di inabilità costituisca una prestazione assistenziale e non previdenziale.

Questo orientamento è supportato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (es. caso Henia Babahenini c. Belgio, caso Mamate El Youssfi c. Office National des Pensions), che ha chiarito che la nozione di "sicurezza sociale" contenuta negli Accordi Euromediterranei deve essere interpretata in modo estensivo, includendo prestazioni speciali a carattere non contributivo.
Procedura di Presentazione della Domanda e Documentazione
Per i richiedenti extracomunitari, la procedura deve rispettare tempistiche precise:
- La domanda dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso in famiglia per ogni minore sotto i 6 anni d'età in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- In caso di richiedenti extracomunitari in attesa del rilascio del permesso di soggiorno UE, la domanda potrà essere comunque presentata e inoltrata all'I.N.P.S. al momento del suo effettivo rilascio.

I documenti richiesti includono il modulo di domanda firmato e l'ISEE del nucleo familiare. È fondamentale ricordare che in caso di trattamento parziale, l'assegno può essere concesso a integrazione dell'importo complessivo. Il contributo massimo, erogato in un'unica soluzione, è pari a 1.740,60 euro, suddiviso in 348,12 euro al mese per 5 mesi.
La corretta interpretazione delle norme, alla luce dei trattati internazionali e della giurisprudenza di legittimità, impone di considerare il diritto alla prestazione non come una concessione discrezionale, bensì come un diritto soggettivo basato sulla regolarità del soggiorno, superando la rigidità del mero possesso del permesso di lungo periodo per i cittadini dei paesi beneficiari degli Accordi Euromediterranei.
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