La protezione della maternità e della paternità nel sistema previdenziale italiano rappresenta uno dei pilastri fondamentali della tutela dei diritti dei lavoratori. In questo contesto, le recenti precisazioni fornite dall’Istituto di Previdenza (INPS) chiariscono un punto cruciale per la salvaguardia dell’assegno pensionistico dei dipendenti del settore privato. La fruizione del congedo obbligatorio o facoltativo di maternità o paternità non deve, in alcun modo, comportare una penalizzazione sulla futura pensione, garantendo una protezione solida e continua durante i periodi di astensione dal lavoro legati alla cura dei figli.

Il principio della contrazione e le regole generali per l'accredito dei contributi
Per comprendere appieno la portata di queste disposizioni, è necessario analizzare il quadro normativo di riferimento che regola l'accredito dei contributi per i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). La disciplina principale è contenuta nell’articolo 7 del decreto legge n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Questa normativa stabilisce un criterio specifico, noto come "principio della contrazione", che entra in gioco quando la retribuzione settimanale imponibile scende al di sotto di una determinata soglia.
Nello specifico, la norma prevede che se la retribuzione settimanale imponibile risulta inferiore al 40% del trattamento minimo mensile nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), viene effettuata una riduzione proporzionale delle settimane accreditate ai fini del diritto alla pensione. In altre parole, se il guadagno settimanale non raggiunge tale soglia minima, sulla posizione assicurativa del lavoratore viene riconosciuto un numero di settimane di contributi inferiore a quelle effettivamente lavorate, proprio in virtù della contrazione proporzionale in funzione della retribuzione percepita.

L'esclusione della contrazione per i periodi di maternità e paternità
L'INPS, avvalendosi di un confronto diretto con il Ministero del Lavoro, ha diramato nuove ed importanti indicazioni volte a escludere categoricamente l'applicazione del principio della contrazione nei casi di congedo di maternità e di paternità. Tale esclusione è valida sia durante la costanza del rapporto di lavoro, sia al di fuori di esso. La scelta è dettata da una lettura costituzionalmente orientata del sistema di protezione sociale.
Come sottolineato dall'Istituto, il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e al sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire ai genitori un'idonea protezione rende incompatibile l'applicazione di disposizioni che limitino o riducano l'accredito figurativo. Pertanto, l'accredito dei relativi contributi figurativi avviene senza alcun bisogno di verifica del minimale contributivo. Questo significa che, durante i periodi di congedo, il lavoratore o la lavoratrice vede tutelata interamente la propria posizione previdenziale, impedendo che l'astensione dal lavoro, finalizzata alla cura dei figli, diventi un fattore di riduzione dell'importo pensionistico futuro.
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L'ambito di applicazione e le categorie di congedo tutelate
La normativa sulla contribuzione figurativa non si limita esclusivamente ai periodi di maternità e paternità strettamente intesi, ma si estende a una serie di tutele connesse alla gestione dei carichi familiari e alle condizioni di fragilità. Tra queste si annoverano diverse fattispecie che permettono al lavoratore di beneficiare dell'accredito figurativo senza subire contrazioni o interruzioni nel calcolo previdenziale.
Il sistema prevede la tutela per il congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, disciplinato dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 151/2001. Allo stesso modo, sono salvaguardati i permessi mensili per i figli con handicap grave (ex art. 42, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 151/2001, richiamati dall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992), così come i permessi mensili fruiti direttamente dal lavoratore con handicap grave (art. 33, comma 6, legge n. 104/1992) e quelli destinati all'assistenza a parenti ed affini entro il terzo grado con handicap grave (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992).
Requisiti per l'accesso e limitazioni operative
L'accesso all'accredito o al riscatto dei periodi di maternità e paternità è soggetto a specifici requisiti che definiscono chi può effettivamente beneficiarne. In particolare, il diritto è riconosciuto a chi risultava iscritto e in servizio alla data del 27 aprile 2001, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 25 e 35 del d.lgs. 151/2001). È fondamentale precisare che sono validi tutti i contributi derivanti da attività lavorativa subordinata.
Al contrario, la normativa esclude categoricamente i contributi versati in qualità di artigiani, commercianti o coltivatori diretti. Inoltre, l’accredito figurativo viene ammesso unicamente per periodi che non risultino già coperti da altre tipologie di contribuzione presso qualsiasi gestione INPS, garantendo così il divieto di doppia copertura per lo stesso arco temporale.

Il procedimento amministrativo e i termini di conclusione
Per gestire le istanze relative a questi accrediti, l’INPS ha definito procedure amministrative precise. Il termine per la conclusione del provvedimento è fissato in 85 giorni, conformemente al Regolamento adottato dall’Istituto in attuazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990. Questo quadro normativo garantisce trasparenza e certezza dei tempi per i lavoratori che intendono far valere i propri diritti previdenziali in merito ai periodi di astensione dal lavoro per maternità, paternità o assistenza familiare, assicurando che la protezione sociale non sia soltanto un principio teorico, ma una realtà procedurale operativa.
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