La legge 22 maggio 1978, n. 194, rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di diritti civili e tutela della salute. Prima del 1978, l'interruzione volontaria di gravidanza, in qualsiasi sua forma, era considerata dal codice penale italiano un reato (art. 545 e segg. cod. pen., abrogati nel 1978). Causare l'aborto di una donna non consenziente (o consenziente, ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici anni. Analogamente, causare l'aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all'esecutore dell'aborto, sia alla donna stessa. Procurarsi l'aborto era punito con la reclusione da uno a quattro anni, mentre istigare all'aborto o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la reclusione da sei mesi a due anni. In caso di lesioni o morte della donna le pene erano ovviamente inasprite, ma, nel caso "…alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548 549 e 550 è stato commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi."

Il percorso verso la legge 194
Nel 1975 il tema della regolamentazione dell'aborto riceveva l'attenzione dei mezzi di comunicazione, in particolare dopo l'arresto del segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, della segretaria del Centro d'informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto (CISA) Adele Faccio e della militante radicale Emma Bonino, per aver praticato aborti, dopo essersi autodenunciati alle autorità di polizia. Il CISA era un organismo fondato da Adele Faccio che con molte altre donne si proponeva di combattere la piaga dell'aborto clandestino, creando i primi consultori in Italia e organizzando dei «viaggi della speranza» verso le cliniche inglesi e olandesi, dove grazie a voli charter e a convenzioni contrattate dal CISA, era possibile per le donne avere interventi medici a prezzi contenuti e con i mezzi tecnologicamente più evoluti.
Il 5 febbraio una delegazione comprendente Marco Pannella e Livio Zanetti, direttore de L'Espresso, presentava alla Corte di cassazione la richiesta di un referendum abrogativo degli articoli del codice penale. Cominciava in questo modo la raccolta firme. Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile 1976 con un Decreto del Presidente della Repubblica veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria, ma lo stesso Presidente Leone fu costretto a ricorrere per la seconda volta allo scioglimento delle Camere. Il bisogno di adeguare la normativa si presentò al legislatore anche in seguito alla sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della Corte Costituzionale. Il testo definitivo fu licenziato dal Senato il 18 maggio 1978 e pubblicato quattro giorni più tardi sulla Gazzetta Ufficiale.
L'architettura della legge: salute e autodeterminazione
La legge riconosce il valore sociale della maternità, ma esige che essa sia «cosciente e responsabile». L'art. 4 permette l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi novanta giorni, qualora la donna accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.
Roma: Legge 194, problematiche sulla sua applicazione
L'art. 5 prevede che il padre del concepito non possa in alcun modo intromettersi nella IVG e non sia titolare di alcun diritto sul feto. Le minori e le donne interdette devono ricevere l'autorizzazione del tutore o del giudice tutelare per poter effettuare l'IVG. Nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste rifiutino il loro assenso, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta le procedure previste e rimette entro sette giorni una relazione al giudice tutelare. La legge prevede inoltre che il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite.
Il nodo dell'obiezione di coscienza: una questione di struttura
Il problema della legge 194 in Italia riguarda principalmente l’obiezione di coscienza. La legge, all’articolo 9, sancisce la possibilità del personale sanitario di sollevare obiezione di coscienza. Negli anni successivi all’applicazione della legge, tale pratica è andata crescendo. Secondo i dati del Ministero della Salute, è obiettore di coscienza oltre il 70% dei ginecologi che lavorano negli ospedali pubblici o nelle strutture convenzionate.
L’espressione “obiezione di coscienza” è divenuta oggetto di intensi dibattiti. Molti studiosi e attivisti sostengono che gli obiettori siano tutelati dalla legge per disubbidire alla stessa. Il legislatore all’art. 9 non fissa alcun parametro, non indica una soglia d’allarme, ammettendo l’obiezione senza chiedere nulla in cambio. Il risultato è una situazione talvolta definita illogica: le conseguenze si misurano in termini di perdita di libertà e rischio per la salute delle donne, costrette a spostarsi di regione in regione alla ricerca di un medico non obiettore.

La legittimità dell’art. 9 è stata messa in discussione, tanto che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, accogliendo il ricorso presentato da LAIGA e IPPF, ha condannato l’Italia proprio in quanto non garantisce il diritto alla salute delle donne, sostenendo che l’obiezione di coscienza non può rappresentare un ostacolo al suo pieno raggiungimento. La Costituzione, all'art. 32, afferma che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo». È cruciale, dunque, chiedersi se l’istituto giuridico dell’obiezione goda dei necessari criteri di costituzionalità quando entra in conflitto con l'accesso a un servizio essenziale.
La prospettiva costituzionale e i doveri professionali
L’obiezione di coscienza, così come prevista, viene vista da alcuni giuristi come un’ipotesi di “abuso di diritto”, stante l’aggiramento dello scopo originario della norma. L’obiezione non è più solo mezzo per esprimere la libertà personale, dato l’elevato numero di ospedali che ormai esercitano una sorta di “obiezione di struttura”. L’art. 9, tuttavia, recita che le strutture sanitarie devono in ogni caso «assicurare lo espletamento delle procedure previste e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti» e che la regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza riguarda quegli atti che sono finalizzati ad interrompere la gravidanza. Lo status di obiettore, infatti, non esonera il professionista sanitario dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Il professionista sanitario, anche se obiettore, non può invocare l'obiezione di coscienza qualora l'intervento sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto ad assicurare che l'IVG si possa svolgere nelle varie strutture ospedaliere deputate a ciò; qualora il personale assunto sia costituito interamente da obiettori, la struttura deve supplire a tale carenza, ad esempio tramite trasferimenti di personale.
Il ruolo dei consultori e l'informazione
I consultori familiari, istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono le istituzioni a cui la legge 194 assegna il compito di informare la donna circa i diritti riconosciutile e i servizi di cui può avvalersi. Essi contribuiscono a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. Secondo la normativa, i consultori possono avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato. Tuttavia, questa collaborazione esterna è consentita esclusivamente per i fini previsti dalla legge, senza che ciò possa tradursi in una interferenza sulle convinzioni personali e sull'autonomia di scelta della donna.
La questione della tutela della salute femminile rimane, dunque, una sfida aperta. La legge 194 non è solo un atto che permette l'interruzione della gravidanza, ma è un insieme di norme che cerca di bilanciare il diritto del personale sanitario a non eseguire atti contrari alla propria coscienza con il dovere dello Stato di garantire un servizio pubblico fondamentale. La protezione dei diritti riproduttivi passa, necessariamente, attraverso la garanzia che le strutture sanitarie siano in grado di offrire le prestazioni mediche previste dalla legge in tutto il territorio nazionale, evitando che le scelte individuali, per quanto legittime, si trasformino in barriere insormontabili per le cittadine.
La complessità del quadro normativo italiano, tra istanze di coscienza e doveri di ufficio, richiede una costante vigilanza affinché il diritto alla salute rimanga una priorità, mantenendo viva la funzione di accoglienza e di tutela sociale che il legislatore aveva inteso attribuire fin dal 1978. In questo senso, la mobilità del personale e l'organizzazione efficiente dei presidi ospedalieri diventano strumenti di civiltà giuridica imprescindibili.