L'aborto, dal latino abortus, che significa "perire", rappresenta l'interruzione della gravidanza. Questa si distingue in due categorie principali: l'aborto spontaneo, un evento involontario che si verifica senza l'intervento della donna, e l'aborto indotto o procurato. Quest'ultima forma, legalmente riconosciuta come Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), viene attuata mediante procedure di tipo farmacologico o chirurgico, conformemente alla normativa vigente. In Italia, il diritto all'IVG è regolato dalla Legge 194 del 22 maggio 1978, la quale stabilisce precisi limiti temporali e condizioni per l'accesso a tale procedura, cercando un delicato equilibrio tra la tutela della maternità e della vita del concepito e il diritto della donna alla salute fisica e psichica.
La Legge 194/1978 rappresenta il fondamento normativo che, pur riconoscendo il diritto alla vita dell’embrione e del feto, salvaguarda il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. Questo quadro legislativo è l'unico in Europa a calcolare i termini massimi per l'interruzione di gravidanza in giorni, una particolarità che affonda le sue radici in un contesto storico e culturale specifico, spesso oggetto di dibattito e di analisi critica. La complessità della materia e le sue profonde implicazioni etiche, sociali e personali rendono indispensabile una comprensione chiara dei termini, delle procedure e dei diritti coinvolti nell'accesso all'IVG.

La Legge 194/1978: Il Quadro Normativo Italiano dell'IVG
La legge 194/78, che ha introdotto in Italia l'interruzione volontaria della gravidanza, si ispira in parte alla proposta di legge del Partito Comunista Italiano (PCI) presentata alla Camera dei deputati nel 1975. Dal 1978, in base a questa legge, ogni donna ha la possibilità di richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione. Le motivazioni ammesse per tale richiesta includono ragioni di salute, familiari, sociali ed economiche, riflettendo la natura complessa e spesso multifattoriale della decisione. L’IVG viene effettuata esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, oppure in case di cura convenzionate, garantendo un contesto medico adeguato e controllato.
La richiesta di interruzione di gravidanza deve essere firmata dalla donna richiedente e dal medico che effettua la consulenza e la visita medica preliminare. Questo passaggio sottolinea l'importanza di un colloquio informativo e di un'attenta valutazione clinica prima di procedere. La legge, nel suo spirito, invita alla riflessione e alla consapevolezza della scelta, prevedendo un percorso che include consulenze e un periodo di attesa, con l'obiettivo di supportare la donna in una decisione tanto delicata.
Limiti Temporali per l'Aborto Volontario (IVG): I Primi 90 Giorni
Il limite temporale fondamentale stabilito dalla legge italiana per l'aborto volontario è di 90 giorni. Entro i primi 90 giorni (ossia 12 settimane e 6 giorni dall’ultima mestruazione, calcolando dal primo giorno dell'ultima mestruazione), l’aborto è ammesso sulla base di un'autonoma valutazione della donna, la quale ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. Questo periodo legale viene calcolato in giorni, e si parla quindi di 90 giorni di gestazione, contati a partire dal primo giorno dell'ultima mestruazione, una specificità del contesto giuridico italiano. L'aborto volontario, chiamato anche IVG, può essere realizzato da un medico ostetrico-ginecologo entro questi termini.
È importante sottolineare che la legge prevede che la donna debba far trascorrere 7 giorni dopo aver consultato un consultorio familiare o una struttura socio-sanitaria riconosciuta dallo Stato o un medico di fiducia. Questi professionisti rilasceranno un documento attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, firmata dalla donna. Nel caso in cui il medico rilevi condizioni che determinano un'urgenza, è possibile rilasciare un certificato di urgenza. In questa specifica circostanza, non è necessario attendere i 7 giorni previsti per la riflessione. Nel corso di questi sette giorni, la donna può presentarsi al presidio ospedaliero di riferimento, o a un altro a sua scelta, nel giorno di accesso all'ambulatorio IVG per programmare quanto necessario.

| FINO A QUANDO È POSSIBILE ABORTIRE IN ITALIA? | Aborto farmacologico | Aborto chirurgico |
|---|---|---|
| Giorno | fino al 63° giorno* | fino al 90° giorno* |
| Settimana | Entro la 9a settimana di gravidanza* | Fino alla fine della 12a settimana di gravidanza* |
| Mese | Entro i "primi tre mesi" di gravidanza* (calcolando dal primo giorno dell'ultima mestruazione) |
*calcolando dal primo giorno dell'ultima mestruazione
Modalità di Accesso e Percorso: Cosa Fare e Dove Rivolgersi
Il percorso per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) inizia con la donna che si rivolge al Consultorio, preferibilmente della propria zona di residenza. Qui, la donna riceverà accoglienza, informazioni dettagliate sul percorso, counselling e verrà fissato un appuntamento con il ginecologo. Il ginecologo le fornirà tutte le informazioni necessarie sulle metodiche di esecuzione dell'IVG e rilascerà un documento dove si prende atto sia dello stato di gravidanza che della volontà di interromperla. Se, invece, non vengono rilevate condizioni che determinano un'urgenza, al termine dell'incontro verrà rilasciato alla donna la copia di un documento, che dovrà anch'essa firmare, attestante lo stato di gravidanza in atto e la richiesta per la sua interruzione volontaria.
La modalità di accesso alle strutture che offrono l'intervento per l'interruzione volontaria di gravidanza, così come le analisi che è necessario eseguire prima di sottoporvisi, possono variare da una Regione all'altra, rendendo utile informarsi presso il proprio consultorio locale.
Per le donne minorenni: Anche le donne minorenni con età inferiore ai 18 anni possono richiedere l'aborto volontario. Per le minorenni, è necessario l’assenso di tutti e due i genitori, se hanno la potestà genitoriale congiunta, o dell’unico genitore che ha la potestà genitoriale esclusiva. Se la minorenne ha già parlato con i genitori, può recarsi con loro al Consultorio. Altrimenti, gli operatori del Consultorio l'aiuteranno a coinvolgerli. Se, invece, non può o non vuole parlare con loro, l'équipe consultoriale entro sette giorni preparerà una relazione congiunta che l'assistente sociale rimetterà al Giudice tutelare il quale, dopo valutazione del caso, esprimerà il suo consenso. L'IVG viene effettuata in ospedale, oppure in case di cura convenzionate.

Le Metodiche di Interruzione della Gravidanza: Farmacologica e Chirurgica
Sono principalmente due le modalità con cui è possibile effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza: l'aborto farmacologico o medico e l'aborto chirurgico. La scelta della metodica dipende dall'epoca gestazionale e dalle condizioni cliniche della donna, in accordo con il medico.
Aborto Farmacologico (Contragestione)L'aborto farmacologico è il metodo di interruzione di gravidanza più recente e può essere scelto se la gravidanza è inferiore a 63 giorni (9 settimane) dall'ultima mestruazione e se non ci sono controindicazioni all'uso dei farmaci previsti. È un procedimento che avviene a livello ambulatoriale in due fasi. Nella prima fase, si assume un farmaco, il mifepristone (meglio noto con il nome di RU486), che interrompe la gravidanza. Dopo la somministrazione della pillola abortiva a livello ambulatoriale, la paziente può tornare presso il proprio domicilio. Trascorso un intervallo di 36-48 ore, si passa alla seconda fase, in cui vengono somministrati gli analoghi delle prostaglandine (come Cytotec o Misoone, per via sub-linguale, ogni 3 ore per un massimo di 5 volte) per indurre le contrazioni uterine e facilitare il distacco e l'espulsione del prodotto del concepimento. Da questo momento in poi è necessario fornire alla donna l'assistenza sanitaria necessaria, solitamente in regime di ricovero. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza. In alcune regioni d’Italia, dopo la prima assunzione di Mifegyne in regime di Day Hospital, la donna può tornare a casa in attesa del secondo rientro nella struttura ospedaliera, questa volta in regime di ricovero. L'aborto farmacologico è una procedura altamente sicura ed efficace.
Aborto ChirurgicoL’intervento medico-chirurgico comporta solitamente un ricovero in day hospital. La paziente entra la mattina presto e viene dimessa nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni. L'intervento, effettuato in anestesia (locale, generale o sedazione profonda, a scelta della paziente in accordo con il medico), avviene in sala operatoria. La metodica più comune è l'isterosuzione, che consiste nell'aspirazione della camera gestazionale. Il raschiamento è una procedura gravata da maggiori complicazioni rispetto all'isterosuzione e non dovrebbe essere eseguito se non in rarissimi casi particolari. Se la gravidanza ha superato i 49 giorni, la scelta dell'aborto chirurgico diventa l'unica alternativa, generalmente dalla settima alla 14-15esima settimana. Dopo essere stata dimessa, la donna può tornare presso il proprio domicilio. Il successo dell'intervento e l'eventuale insorgenza di complicazioni dipendono dal tipo di sedazione o anestesia, dal tipo e dalla buona riuscita dell'intervento.

L'Aborto Dopo il Novantesimo Giorno: L'Interruzione Terapeutica di Gravidanza (ITG)
In determinati casi, la legge 194 permette di abortire anche dopo il novantesimo giorno di gravidanza. Questo tipo di interruzione è comunemente definito "terapeutico", sebbene la legge 194 del 1978 consideri tutte le interruzioni volontarie della gravidanza come "terapeutiche", poiché ammesse solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. L'interruzione di gravidanza dopo i primi 90 giorni dalla data del concepimento è possibile solo quando "la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna" o, nei limiti previsti dall’articolo 7 della L194/78, quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Questi includono rilevanti anomalie o malformazioni fetali, o gravi patologie materne come tumori, cardiopatie gravi, gravi patologie della gravidanza (es. rottura del sacco amniotico con elevato rischio infettivo) o patologie psichiatriche.
Tali processi patologici, e il conseguente pericolo per la salute della donna, devono essere certificati da un medico del servizio ostetrico, che può avvalersi di indagini specifiche (ecografie, risonanze, radiografie, villocentesi e amniocentesi) e consulenze specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra). Una volta fatta una diagnosi (ecografica o genetica), è importante farsi rilasciare una consulenza chiara, ossia un referto sul caso e sulla prognosi.
Limiti e procedure per l'ITG avanzata:La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto terapeutico in senso stretto, ma all’articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell’utero (fenomeno noto come "viability", solitamente attorno alle 22-24 settimane), il medico debba mettere in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Questo crea una situazione complessa per i medici. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. Di conseguenza, è praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni Volontarie di Gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana.
Per le interruzioni volontarie di gravidanza dopo i primi 90 giorni, si procede in ambiente ospedaliero e, in alcuni casi, sotto guida ecografica, con un’iniezione intracardiaca nel feto di una sostanza che determina l’arresto cardiaco. Dopo tale iniezione, la paziente può decidere di ricoverarsi in qualsiasi ospedale. Infatti, a questo punto, la diagnosi è di morte endouterina del feto e qualsiasi ospedale con un reparto di ostetricia e ginecologia è obbligato al ricovero e all’assistenza. Una volta ricoverata, la donna viene osservata, e se non inizia spontaneamente un travaglio, si procede con la somministrazione di farmaci (prostaglandine per via vaginale nell'arco di 12 ore, o un protocollo con Mifegyne seguito da prostaglandine sublinguali) per indurre un piccolo travaglio di parto. Questo travaglio sarà molto più breve e decisamente meno intenso rispetto a un parto a termine. Durante le contrazioni, in accordo con gli anestesisti, è possibile eseguire un'adeguata terapia antidolorifica. Si ribadisce che l’analgesia per il dolore è doverosa, indipendentemente dalla causa che provoca il dolore. Al momento dell’espulsione, se la donna lo desidera e se nella struttura è possibile, si può effettuare un’anestesia generale. Dopo aver prestato assistenza all’espulsione del feto, l’operatore può ritenere opportuno eseguire una revisione della cavità uterina (raschiamento). Un taglio cesareo in questa epoca di gravidanza può essere molto rischioso e invasivo, di conseguenza si predilige sempre un’induzione farmacologica del travaglio. La donna dovrà riposare per 24 ore, poiché non si possono somministrare ulteriori farmaci di questo tipo nelle successive 24 ore.

L'Obiezione di Coscienza: Un Diritto e i Suoi Limiti
La Legge 194/78 riconosce il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza, un aspetto che ha generato non pochi dibattiti e difficoltà nell'applicazione della legge. L'articolo 9 della legge regola questo diritto, specificando che il personale sanitario e quello esercente le attività ausiliarie non sono tenuti a prendere parte alle procedure e agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevano obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.
Tuttavia, la stessa legge sottolinea che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura. Questo significa che, nonostante la presenza di obiettori di coscienza, l'ospedale o la clinica non possono rifiutarsi di eseguire l'IVG. Il personale sanitario obiettore è comunque tenuto a fornire assistenza antecedente e conseguente all'intervento, come ad esempio le analisi preliminari o l'assistenza post-operatoria, e a inviare la donna a un medico non obiettore per la procedura.
Un punto cruciale riguarda la somministrazione di analgesia per il dolore. Su questo argomento, non ha nessuna ragione di esistere l'obiezione di coscienza, in quanto l'analgesia non determina l'aborto. Il diritto a un'adeguata terapia antidolorifica è doveroso e inalienabile, indipendentemente dalla causa che provoca il dolore. L'obiezione di coscienza, seppur tutelata, non deve tradursi in un ostacolo insormontabile per la donna che intende esercitare il proprio diritto all'IVG, né deve compromettere l'accesso a cure e assistenza complete.
Implicazioni Psicologiche e Sociali dell'IVG
Un'interruzione di gravidanza, seppur volontaria, può avere un certo impatto sulla vita della donna e sulla sua sfera psicologica e sociale. Difatti, è possibile che la decisione di ricorrere all'aborto possa avere conseguenze psicologiche, esponendo la donna alla sperimentazione di sentimenti contrastanti e alterazioni dell'umore. In questo momento così stressante, dove mille pensieri possono affollarsi nella mente, è importante che la donna possa prendersi del tempo per valutare bene le opzioni e non lasciarsi prendere da paure e timori, poiché la paura è spesso una cattiva consigliera.
Alla luce di quanto appena detto, appare chiaro come non sia importante solo il supporto medico e sanitario fornito prima, durante e dopo l'interruzione di gravidanza, ma quanto lo sia anche il supporto psicologico alla donna. Questo supporto può aiutare la donna a elaborare la decisione, ad affrontare eventuali sensi di colpa o tristezza e a ristabilire un equilibrio emotivo. I consultori e le strutture sanitarie dovrebbero garantire percorsi di counselling e sostegno psicologico, offrendo uno spazio sicuro in cui la donna possa esprimere le proprie emozioni e ricevere l'aiuto necessario. La consapevolezza che non si è sole in questa fase delicata della vita è fondamentale per affrontare il percorso con maggiore serenità.
Fertilità Post-Aborto: Miti e Realtà
Una delle preoccupazioni più comuni tra le donne che considerano o hanno subito un'interruzione volontaria di gravidanza riguarda la possibilità di avere figli in futuro. In linea generale, l'esecuzione di un aborto volontario non dovrebbe pregiudicare la possibilità di avere figli in futuro, quindi, non dovrebbe avere effetti sulla fertilità. Le moderne tecniche mediche e chirurgiche per l'IVG sono state sviluppate per essere il più possibile sicure e minimamente invasive, riducendo al minimo i rischi per la salute riproduttiva.
Tuttavia, si segnala che alcuni autori suggeriscono una possibile connessione fra l'aborto e alcuni problemi riscontrati in un'eventuale successiva gravidanza, quali ad esempio sanguinamento durante la gestazione, problemi connessi alla placenta o parto prematuro. È importante notare che queste sono associazioni potenziali e che la maggior parte delle donne che hanno subito un'IVG non riscontra complicazioni nelle gravidanze successive. Ad ogni modo, se si desidera una gravidanza dopo aver effettuato un'interruzione volontaria di gravidanza, è sempre bene parlarne con il proprio medico o il proprio ginecologo. Un professionista della salute sarà in grado di fornire informazioni personalizzate, valutare la storia clinica della donna e offrire consigli basati sulle evidenze scientifiche più recenti, contribuendo a dissipare dubbi e a garantire la migliore assistenza possibile per la pianificazione di future gravidanze. Inoltre, è fondamentale pianificare e iniziare subito la contraccezione per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, con il counselling contraccettivo e l’avvio della contraccezione garantiti già dai reparti e dagli ambulatori dove viene effettuata l’IVG.

Il Controverso Limite dei 90 Giorni: Origini e Criticità
La scelta di fissare il limite massimo per l'interruzione volontaria della gravidanza a 90 giorni è una peculiarità del sistema legale italiano. L'Italia è infatti l'unico paese a calcolare in giorni il tempo limite per ricorrere all'interruzione della gravidanza, mentre le legislature straniere contemporanee alla legge 194/78 scandivano il tempo in settimane. Questa decisione, adottata sia nella proposta di legge del PCI del 1975 sia nella successiva legge 194/78, non trova un fondamento univoco e incontestabile nel campo scientifico.
Per comprendere i reali motivi di questa scelta, è necessario consultare i documenti parlamentari degli anni '70, in particolare la "Relazione della maggioranza" esposta l'8 gennaio 1976 dai deputati Bozzi, D'Aniello e Del Pennino. In tale relazione, si tentava di definire quando un embrione o feto potesse essere considerato "persona", facendo riferimento a concetti come la "mancanza di coscienza" o "di attività del sistema nervoso". Si affermava: "Riprendo il concetto della autonomia nel suo vero significato, se una data di scadenza si vuole semmai fissare è quella dei novanta giorni dal concepimento. Dopo questo termine infatti può dirsi completato quell'organo piatto e spugnoso che è la placenta, ed è solo da questo momento che può considerarsi realmente autonoma la vita del prodotto del concepimento."
Questa argomentazione proponeva lo standard dell'autonomia fetale in relazione allo sviluppo della placenta, sostenendo che l'interruzione della gravidanza non potesse essere praticata quando il feto avesse raggiunto una presunta autonomia dal corpo materno, autonomia che si sarebbe manifestata con la completa formazione della placenta a 90 giorni. Tuttavia, è cruciale evidenziare che l'argomentazione secondo cui l'autonomia del feto si incrementerebbe di pari passo allo sviluppo della placenta non trova alcuna validità in campo scientifico, né all'epoca né oggi. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale non si può definire un punto di interruzione basato unicamente sulla formazione placentare per stabilire l'autonomia del feto.
Il sospetto è che la scelta di far ricadere l'interruzione della gravidanza entro un limite di 90 giorni possa essere stata influenzata, più che da reali nozioni scientifiche, dal bagaglio culturale filosofico e religioso europeo. Numerosi dibattiti sull'aborto tenutisi alla Camera negli anni '70 hanno dimostrato che i parlamentari erano a conoscenza della teoria aristotelica, secondo cui un feto potesse considerarsi "animato" ai 90 giorni di gestazione. Questa teoria, ripresa dagli scritti dei pensatori che hanno animato la storia della Chiesa cattolica, potrebbe aver giocato un ruolo significativo, rendendo la scelta dei giorni come scala di misura una "stranezza" che si ritrova unicamente nella filosofia aristotelica e non nelle evidenze biomediche contemporanee. Lo stesso limite del novantesimo giorno è, in questo senso, causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore.
Aborto, 40 anni della 194 - La ginecologa Canitano: ''Troppi obiettori, e rischi ancora altissimi''
Criticità e Inadeguatezze della Legge 194: Oltre 40 Anni di Applicazione
Dopo oltre 40 anni dalla sua promulgazione, la Legge 194 ha mostrato alcune inadeguatezze nel testo e significative problematiche nella sua applicazione, originando ingiustizie inaccettabili che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte le donne il diritto alla salute e, se non pienamente, all'autodeterminazione. La relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020 ha evidenziato che, nonostante il numero di IVG sia in continua diminuzione (66.413 nel 2020, con una riduzione del 9,3% rispetto al 2019, e un calo drastico dai 234.801 casi del 1983), la legge è ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del paese. Questo quadro grave è ben descritto dall'indagine "Mai Dati".
Una delle principali criticità riguarda gli articoli 6 e 7 della legge. Nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell’utero (viability), la donna è costretta ad andare all’estero per abortire. Oltre quell’epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l’aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità. Questo dilemma etico e medico spinge molte donne e coppie in situazioni disperate a cercare aiuto all'estero, poiché il limite convenzionale di 23 settimane e 6 giorni per l'inizio dell'interruzione, anche se non esplicitamente legislativo, è spesso un ostacolo insormontabile negli ospedali italiani, soprattutto per anomalie incompatibili con la vita, come l'agenesia renale bilaterale e l'anencefalia, per le quali tale limite non appare giustificato.
Anche il limite dei 90 giorni, stabilito senza una solida base scientifica come un "continuum" dello sviluppo intrauterino, è causa di ingiustizie. Le donne che arrivano tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, si trovano anch'esse nella condizione di dover ricorrere all'estero per interrompere la gravidanza. Queste criticità evidenziano la necessità di un aggiornamento della legge per adattarla ai progressi della medicina e per garantire una piena tutela dei diritti riproduttivi delle donne.
L'Impegno per i Diritti Riproduttivi: Il Ruolo dell'Associazione Luca Coscioni
Di fronte alle criticità e alle inadempienze nell'applicazione della Legge 194, alcune organizzazioni si battono per la piena garanzia dei diritti riproduttivi. L’Associazione Luca Coscioni, ad esempio, offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all’estero. L'Associazione invita donne o coppie che si siano trovate in queste condizioni ad aiutarli a portare il problema davanti ai giudici, anche a livello internazionale, per affrontare le ingiustizie derivanti dalle attuali lacune legislative e applicative.
L’Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione della legge 194 attraverso l’impegno su diversi fronti, tra cui:
- Garantire a tutte le donne la possibilità di scelta della metodica per l’IVG, permettendo realmente l’accesso alla IVG farmacologica, che attualmente non è garantito in molte regioni italiane.
- Applicare pienamente l’articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza. L'Associazione sottolinea infatti che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l’espletamento della procedura e a definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza.
- Garantire a tutte l'informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti ad inviare la donna a un medico non obiettore, e vigilare affinché vengano rispettati tali obblighi.
- Garantire l’applicazione dell’articolo 15, affinché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l’obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.
Inoltre, l’Associazione si batte per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, quali l'Articolo 4 (che stabilisce il limite di 90 giorni per l’aborto “on demand”), l'Articolo 5 (che stabilisce l’obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico e prevede un periodo di “riflessione” di 7 giorni), gli Articoli 6 e 7 (che regolano l’aborto volontario cosiddetto terapeutico) e l'Articolo 9 (che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie). Questo impegno evidenzia la necessità di un'evoluzione normativa e culturale per assicurare che la legge risponda pienamente ai principi di salute e autodeterminazione.
Statistiche e Tendenze dell'IVG in Italia
L'analisi dei dati sull'Interruzione Volontaria di Gravidanza in Italia rivela un quadro di costante diminuzione nel corso degli anni. In base alla relazione al Parlamento sull’applicazione della Legge 194 in Italia nell’anno 2020, il numero di IVG risulta essere stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Questa tendenza al ribasso è significativa: dagli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua e progressiva diminuzione.
Questo calo può essere attribuito a diversi fattori, tra cui una maggiore diffusione e consapevolezza dei metodi contraccettivi, un'educazione sessuale più efficace, cambiamenti demografici e culturali, e forse anche una maggiore difficoltà nell'accesso alla procedura a causa della crescente obiezione di coscienza in alcune regioni. La tendenza mostra una società che, pur mantenendo il diritto all'IVG, vede una riduzione della sua incidenza, suggerendo che le politiche di prevenzione e il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche possano contribuire a diminuire la necessità di ricorrere a tale scelta. Tuttavia, come evidenziato dalle criticità della legge e dalla sua applicazione, permangono delle sfide significative nel garantire un accesso equo e tempestivo all'IVG per tutte le donne su tutto il territorio nazionale.