Storia e Normativa dell'Aborto in Italia: Dalle Origini ai Dibattiti degli Anni 2000

L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) rappresenta da secoli uno dei temi più complessi e dibattuti a livello globale, intrecciando questioni etiche, religiose, sociali, mediche e legali. In Italia, la storia dell'aborto è segnata da un lungo percorso che ha visto la pratica evolvere da una clandestinità pericolosa e diffusa a una regolamentazione legale, culminata nella Legge 194 del 1978. Tuttavia, il dibattito non si è mai spento, continuando ad animare la scena pubblica e politica, con particolare intensità negli anni 2000, caratterizzati dall'introduzione di nuove metodologie e dalla riacutizzazione di posizioni contrapposte.

L'Interruzione Volontaria di Gravidanza nel Contesto Storico Globale

La storia dell'aborto indotto è lunga e può essere fatta risalire a diverse civiltà antiche. Sin dai tempi antichi, gli aborti sono stati realizzati utilizzando erbe medicinali, strumenti taglienti, con la forza o attraverso altri metodi tradizionali. Testimonianze di questa pratica si trovano nella Cina sotto Shennong (c. 2700 a.C.), nell'Antico Egitto con il suo papiro Ebers (c. 1550 a.C.) e nell'Impero romano al tempo di Giovenale (c. 200 d.C.). Una delle prime note rappresentazioni artistiche dell'aborto è presente in un bassorilievo ad Angkor Wat (c. 1150 d.C.) in Cambogia. La prima testimonianza scritta di aborto risale al 1550 a.C. In Egitto, le pene inflitte, elencate nel Codice di Hammurabi, variavano a seconda del ceto sociale della donna. Nella giurisprudenza assira, nel Codice di Assura del 1075 a.C., si fa riferimento persino alla pena di morte per una donna che abbia agito contro la volontà del marito. Un'altra tecnica ampiamente utilizzata nell'era primitiva nel Sud Est asiatico era quella del massaggio, che consisteva nell'applicazione di una forte pressione sull'addome. Anche in Giappone, è possibile trovare traccia della pratica dell'aborto a partire dal XII secolo.

rappresentazioni storiche dell'aborto

Nell'antica Grecia, nel Giuramento di Ippocrate, c'è scritto che i medici dovevano giurare di non fornire alle donne in una gravidanza non voluta alcun mezzo che sarebbe riuscito a far bloccare una maternità. Il motivo si ritrovava in un altro testo ippocratico, dove era reso evidente che l'aborto all'epoca era più pericoloso del parto stesso, visto il fatto che non si disponeva degli strumenti chirurgici moderni, cosa che avrebbe potuto causare involontariamente la morte dell'individuo interessato o seri danni al suo utero. Nella civiltà romana era molto sentita la patria potestas e un uomo poteva liberarsi di un figlio indesiderato semplicemente non riconoscendolo. È con le XII tavole che si ha una legislazione in materia di aborto: questo spettava al padre, e la donna che si procurava l'aborto senza il suo consenso poteva essere ripudiata; inoltre i medici che compivano aborti per nascondere adulterio potevano essere puniti con le stesse pene inflitte agli amanti. Un altro motivo per cui poteva essere punito il medico era la morte della donna a causa dell'aborto, ma non si puniva la pratica in sé.

Le Diverse Prospettive Religiose sull'Aborto

Le religioni hanno tradizionalmente offerto approcci variegati alla questione dell'aborto. Si pensa che i primi cristiani fossero influenzati su questo argomento dal pensiero ebraico e greco. San Tommaso d'Aquino aderì alla riflessione sull'epigenismo ispirandosi ad Aristotele. Un'interruzione volontaria della gravidanza è sempre comunque stata giudicata un peccato e come tale punita con una penitenza, tuttavia veniva considerata un assassinio solo nel caso in cui il feto che la subisse fosse “animato”. Secondo la visione ebraica la vita inizia prima del concepimento. Non mancano infatti i riferimenti alla chiamata alla vita prima della nascita. L'aborto è un atto che viola la volontà di Dio. Perciò il divieto di abortire è ordinato da Dio per trasmettere la vita e preservare il popolo del Signore. Per l'ebraismo i rapporti tra coniugi non devono essere solo a scopi procreativi, infatti ciò che è condannato non è il singolo rapporto sterile ma un matrimonio senza vita. Il testo ebraico più importante sull'aborto è Esodo 21,22-23 che impone un'ammenda dettata dal marito della gestante se è procurato un aborto e la morte nel caso che la donna morisse. Anche in questo ambito culturale l'animazione del feto rappresenta la linea di demarcazione tra tolleranza e violazione: nel periodo antecedente l'animazione, malgrado ci siano opinioni diverse, la pratica è generalmente tollerata. Dopo l'animazione invece, il filone storicamente maggioritario è sempre stato contrario all'interruzione della gravidanza, giacché dopo il concepimento è omicidio. Ancora oggi, al di là di alcune differenze esistenti, la legge islamica permette l'aborto prima del quarto mese in presenza di valide ragioni, e successivamente solo laddove ciò si renda necessario per salvare la madre. Dal 120° giorno di gestazione l'aborto non è generalmente permesso se non per motivi di accertato pericolo di vita della madre.

Le Prime Legalizzazioni e i Grandi Cambiamenti del XX Secolo

Nel Regno Unito, la "Abortion Law Reform Association" e i grandi cambiamenti sociali del dopoguerra spinsero il governo britannico a emanare il 1967 Abortion Act. Tale normativa rendeva legale l'aborto in una serie di casistiche, tra le quali il rischio di danno fisico o mentale per la donna, in caso di feto al di sotto delle 28 settimane di gestazione, o nel caso in cui il nascituro avesse probabilità di aver contratto severe patologie fisiche o mentali. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920 e lo fece di nuovo nel 1936 dopo un periodo di illegalità. Nel dopoguerra l'aborto venne legalizzato nei paesi comunisti dell'est legati all'URSS: in Ungheria, Polonia, Bulgaria e Romania nel 1956, in Cecoslovacchia nel 1957, in Jugoslavia nel 1970. La Cina autorizzò l'aborto e la contraccezione nel 1957 anche per politiche di controllo delle nascite. In Europa e Nord America, le tecniche di aborto avanzate e sicure hanno iniziato ad essere disponibili dal XVII secolo.

poster storico sull'aborto sicuro

Negli Stati Uniti, il 1967 vide il Colorado diventare il primo stato a depenalizzare l'aborto in caso di stupro, incesto, o qualora la gravidanza potesse portare alla disabilità della donna. Simili normative furono emanate in California, Oregon e Carolina del Nord. Prima di tale sentenza, l'aborto era disciplinato da ciascuno stato dell'unione con legge propria. In almeno 30 stati era previsto come reato di common law, cioè non poteva essere praticato in nessun caso. In 13 stati era legale in casi specifici: pericolo per la donna, stupro, incesto o malformazioni fetali. In 3 stati era legale in caso di stupro o di pericolo per la donna. Norma Mc Corvey, alias Jane Roe, la cui vicenda personale la vide sposata a 16 anni con un uomo violento e madre di due figlie, portò la sua causa alla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1972. La Corte decise con sentenza del 22 gennaio 1973, che riconosceva il diritto all'aborto in un'ottica di limitazione dell'ingerenza statale. La decisione, presa con una maggioranza di 7 giudici a favore e 2 contrari, si fondò su un'interpretazione del Quattordicesimo Emendamento, riconoscendo un diritto alla libera scelta di ciò che attiene alla sfera più intima dell'individuo. La sentenza Roe contro Wade, sebbene non definisse il diritto ad abortire della donna come assoluto (poiché lo Stato avrebbe avuto il dovere di intervenire in talune circostanze, in particolare con il tempo di gestazione), stabilì che l'aborto era possibile per qualsiasi ragione la donna lo volesse fino al punto in cui il feto diventasse in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero materno. Questa sentenza ha influenzato la politica nazionale statunitense, dividendo gran parte del paese tra pro-Roe (per la libertà di abortire) e pro-Wade (per il diritto alla vita), ispirando gruppi di attivisti su entrambi i fronti. Tuttavia, il 26 giugno 2022, la Corte Suprema ha abolito la sentenza Roe v. Wade, ribaltando una storica decisione.

ROE V WADE - Sull'ABORTO, la Corte Suprema U.S.A. RIPORTA l'orologio dei diritti INDIETRO di 50 anni

Il Contesto Italiano Pre-Legge 194: Una Realità di Clandestinità

Prima del 1978, l'interruzione volontaria di gravidanza era considerata reato dal codice penale italiano, che lo puniva con la reclusione da due a cinque anni, comminati sia all'esecutore dell'aborto che alla donna stessa. Il precedente art. 546 c.p. puniva con la reclusione da due a cinque anni sia la persona che provocava l'interruzione di gravidanza sia la donna incinta che vi acconsentiva. L'art. 545 c.p. regolava la pena per l'aborto preterintenzionale, applicando la disposizione dell’art. 545 c.p. nel caso in cui l'intervento non era volto a causare la morte, ma ne derivava. L’art. 547 c.p. stabiliva che era da considerarsi aborto anche il non far nascere il bambino per via del parto, in condizioni di pericolo o senza assistenza.

Il clima in cui si è vissuto fino agli anni sessanta era quello di una scontata immoralità dell’aborto volontario. Stante l’illegalità di tale pratica, le donne che comunque cercavano un modo per interrompere la gravidanza erano costrette ad interfacciarsi con una brutale quotidianità fatta di silenzi, di indicibili umiliazioni, di pratiche mediche estremamente dolorose e rischiose, eseguite in condizioni igieniche precarie e che ne mettevano in serio pericolo la vita. Una realtà sommersa ma all'ordine del giorno che obbligava le donne, nonostante i precetti penali e le sanzioni che sarebbero state irrogate, o a provvedere da sé o, sull’onda della necessità e della disperazione, anche ad intraprendere lunghi viaggi e spostamenti in luoghi improvvisati e insalubri, dove ad aspettarle vi erano le cosiddette “mammane”, delle figure che, spesso dietro cospicuo compenso, si rendevano disponibili ad infrangere la legge, utilizzando oggetti di fortuna come le grucce appendiabiti, i ferri per fare la maglia, ecc. Per poche donne, queste pratiche cruente causavano la morte, dissanguate, con l'utero perforato da ferri da calza malamente manovrati dalle mammane, o avvelenate da decotti fatti in casa. Nel 1973, in Italia, si stimavano circa 100.000 aborti clandestini all'anno.

ferri da maglia e strumenti usati per aborti clandestini

Già nell'Ottocento, la maternità divenne una questione pubblica. In quest'ottica, il feto si trasformò in un "futuro cittadino, soldato e lavoratore" da salvaguardare e, di conseguenza, "la donna gravida non è più semplice moglie del cittadino, ma in un certo modo proprietà dello Stato", secondo la definizione data dal medico illuminista tedesco Johann Peter Frank. Questo periodo, e più in generale l'Ottocento, è il secolo durante il quale il disciplinamento della nascita - anche all’interno della Chiesa e del pensiero cattolico - si fa più esplicito: una fase che rende perfettamente visibile il suo essere un prodotto storico stratificato. Nel nostro Paese, il primo codice penale italiano, il Codice Zanardelli del 1889, confermò un approccio repressivo verso le condotte abortive, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivazione. Durante il fascismo, in base all'ord.168 (500 000) 30-3/40 XVIII, La Neografica stampava il modulo 50 del (Modulario I. - san. Al medico fascista denunziante era richiesto di fornire dettagliate informazioni sull'evento: oltre a tutti i dati anagrafici, insieme alla data e al luogo dell'evento, anche le caratteristiche del "prodotto abortivo", i nomi delle persone presenti all'aborto e le "cause presumibili". Inoltre, era richiesto di indicare ("evitando diciture generiche") le professioni svolte dalla donna e dal "capo famiglia", "specificando anche la posizione nella professione". In epoca fascista le leggi su questo tema si fecero più stringenti: aborto e contraccezione divennero reati contro la persona o delitti contro l'ordine della famiglia. In Italia è con il nuovo Codice penale Rocco, promulgato nel 1930, che «l’oggetto giuridico del reato» d’aborto procurato diviene esplicitamente «l’interesse dello Stato», secondo il Titolo X, Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe.

La Genesi della Legge 194: Un Percorso Tra Movimenti e Istituzioni

Con la diffusione del femminismo e un cambiamento della sensibilità morale, la legislazione proibitiva fu radicalmente modificata, anche a fronte dell’elevatissimo numero di aborti illegali, che causavano spesso complicazioni gravi e un grande numero di morti. Il movimento delle donne, innanzitutto, ma soprattutto la Chiesa cattolica nelle sue varie componenti e anime, i partiti politici (primo fra tutti quello radicale), schierati sui fronti opposti del sostegno alla legge e dell’opposizione alla legalizzazione dell’interruzione volontaria di gravidanza, ma anche la Corte costituzionale, gli intellettuali e la stampa furono numerosi protagonisti di questa storia.

Si comincia con il congresso del 1971 del Movimento di liberazione della donna, che chiede «la proclamazione del diritto di maternità libera, del diritto per la donna di interrompere ogni gravidanza non desiderata». Il primo disegno di legge veniva presentato in Parlamento nel 1973. Esso prevedeva il ricorso all’aborto solo in caso di rischio per la salute fisica o psichica della madre o in caso di malformazioni fisiche e mentali del nascituro. Anche la giurisprudenza si apriva a questa strada. All’inizio del 1975, la Corte Costituzionale con una sentenza innovativa, la n. 27 del 18 febbraio 1975, dichiarava parzialmente illegittimo l’art. 546 c.p. motivando che non era accettabile porre sullo stesso piano la salute della donna e la salute dell’embrione o del feto. In quest’occasione i giudici si pronunciarono sull’incostituzionalità parziale dell’art. 546 del Codice penale, che puniva il reato di aborto procurato anche in caso di gravi pericoli per il benessere fisico o psichico della gestante. La sentenza evocò il conflitto madre/concepito, riconoscendo che l’interesse costituzionalmente protetto del concepito entrava in collisione con altri beni tutelati dalla Costituzione, come la salute della madre che meritava adeguata protezione. Con queste riflessioni la Corte incardinò al diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione la questione dell'aborto.

manifestazione storica per i diritti delle donne

Il Partito Radicale fu un attore chiave in questo processo. Nel 1975, si autodenunciavano alle autorità di polizia per aver praticato aborti, e venivano arrestati, il segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, la fondatrice del Centro d’Informazione sulla Sterilizzazione e sull’Aborto (CISA) Adele Faccio e la militante radicale Emma Bonino. Il 5 febbraio, una delegazione comprendente Marco Pannella e Livio Zanetti, direttore de L’espresso, presentava alla Corte di Cassazione la richiesta di un referendum abrogativo degli articoli nn. 546, 547, 548, 549 2º Comma, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, riguardanti i reati d’aborto su donna consenziente, di istigazione all’aborto, di atti abortivi su donna ritenuta incinta, di sterilizzazione, di incitamento a pratiche contro la procreazione, di contagio da sifilide o da blenorragia. Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile del 1976 veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria, che però non ebbe seguito perché il presidente Leone fu costretto a sciogliere le Camere per la seconda volta.

Pratiche e iniziative «dal basso» attraversarono questa storia con continuità, prima e dopo la legge, e al contempo rappresentarono un elemento portatore di riforme e rotture. L'autorganizzazione dal basso fu decisiva: si pensi all’attività del Cisa, il Centro informazioni sulla sterilizzazione e sull’aborto fondato nel 1973 da Adele Faccio e Guido Tassinari, convinti sostenitori della disobbedienza civile, che aprirono a Firenze un ambulatorio. E si pensi ovviamente alle esperienze dei consultori autogestiti femministi: a Milano il consultorio della Bovisa, vicino a una fabbrica che impiegava principalmente manodopera femminile; a Padova il Centro per la salute della donna legato al collettivo Lotta femminista; a Venezia il Gruppo salute; a Roma dapprima il consultorio di via dei Sabelli, aperto da Simonetta Tosi nel quartiere di San Lorenzo, e poi altri gruppi nati all’interno dei «collettivi di quartiere». Nel giro di pochi mesi, i progetti finalizzati a diffondere strumenti utili per la consapevolezza e la salute sessuale iniziarono ad affrontare, direttamente, anche i problemi delle interruzioni di gravidanza clandestine.

Dopo la presentazione di diversi disegni di legge, finalmente nel 1978 veniva presentato un nuovo testo, che passava velocemente sia il vaglio della Camera che quello del Senato. La svolta sull'argomento ci fu quando fu costituita una commissione per discutere del tema; nacque così la legge 194 nel maggio del 1978.

La Legge 194 del 1978: Struttura e Obiettivi

Finalmente nel 1978 arrivava la legge 194, ovvero la legge sull’aborto, che da allora consente alla donna, nei casi previsti, di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza). Nonostante la firma della legge, il dibattito non si spegneva. Dopo le lotte femministe nelle strade e le accese discussioni nelle aule parlamentari, la legge 194, varata nel 1978, in realtà fu un compromesso che finì per scontentare un po' tutti: la Chiesa, i partiti, le donne a favore della depenalizzazione dell'aborto e quelle contrarie. Eppure rimane ancora oggi un punto fermo per evitare il calvario e i rischi dell'aborto clandestino.

La legge 194 regola le modalità del ricorso all'aborto volontario. Il suo obiettivo primario è la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza tramite la rete dei consultori familiari. L’impostazione della legge 194 non è legata al principio della libertà personale, né tantomeno all’autodeterminazione riproduttiva, bensì alla tutela del diritto alla salute, e questo a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1975. In Italia, lo stesso anno in cui la Legge 194 venne promulgata, nasceva il Servizio Sanitario Nazionale, elemento fondamentale per garantire l'accesso alle prestazioni previste dalla legge.

La legge prevede la possibilità di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione in circostanze specifiche, come quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 6). Dopo i 90 giorni (art. 7), l'IVG è consentita solo se la gravidanza o il parto comportassero un grave pericolo per la vita della donna, o quando fossero accertate gravi anomalie del feto che determinerebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Una cosa però è la forma, un’altra è la sostanza. All’art. 9 la stessa legge stabilisce che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di interruzione di gravidanza se solleva obiezione di coscienza. Contrariamente però Silvana Agatone, presidente della Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione della legge 194 (Laiga), in un articolo del 22 febbraio 2017 sottolinea come soltanto il 59% degli ospedali garantisce tale servizio. Inoltre, la stessa Agatone evidenzia come, anche quando il servizio di IVG sia in tutto o in parte garantito, non manchino i problemi. L’art. 15 prevede «l’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza». Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza. L’utilizzo della strategia farmacologica si inserisce a pieno titolo nel rispetto del suddetto articolo in quanto rappresenta una metodica aggiornata, sicura e fortemente raccomandata.

L'Aborto in Italia negli Anni 2000: Sfide e Nuovi Scenari

Negli anni 2000, i riflettori sulla Legge 194 non si sono mai spenti, e l'epilogo del volume di Scirè che riassume le polemiche più recenti è lì a ricordarcelo. Il dibattito ha assunto toni accesi, radicali e anche violenti. Una delle questioni centrali è stata l'obiezione di coscienza e la disponibilità effettiva del servizio di IVG. Come già accennato, i dati evidenziano una non piena applicazione dell'articolo 9 della legge.

Un altro aspetto cruciale del dibattito negli anni 2000 è stato l'introduzione e la progressiva diffusione dell'aborto farmacologico. Sperimentata a partire dall’inizio degli anni ottanta come un’alternativa all’aborto “meccanico”, sola tecnica abortiva allora possibile, la molecola del mifepristone (conosciuta come RU486) provocò una levata di scudi da parte degli ambienti ostili all’aborto volontario. Nel giugno 2007, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) approvava l’uso del mifepristone e ne ribadiva la sicurezza, autorizzandone l’uso anche in caso di “preparazione” del collo dell’utero all’aborto chirurgico. In Italia, i progetti di commercializzazione della pillola RU486 sono stati al centro di accesi dibattiti, soprattutto in occasione del trentennale della legge che si è chiuso, il 24 dicembre 2008, con la condanna - da parte del cardinale Bagnasco, presidente della Cei - della pillola RU486, accusata di banalizzare l’aborto.

molecola di mifepristone (RU486)

Nell’immediato la liberalizzazione della RU486 non ha rivoluzionato l’accesso all’Ivg nel nostro paese: la sua diffusione, infatti, si è attestata al 12,9% del totale nel 2014 e al 20,8% nel 2018. Da questo punto di vista, l’impatto della pandemia di Covid-19 è stato rilevante: nel 2020 sono state emanate le «Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine per agevolare l’accesso all’aborto farmacologico». La somministrazione dei farmaci è stata demandata agli ospedali, alle case di cura, ai consultori e alle strutture ambulatoriali pubbliche autorizzate dalle Regioni, senza pernottamento. Le ricerche condotte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenziano come non ci siano differenze sostanziali in termini numerici di donne che ricorrono all’interruzione di gravidanza in paesi dove l’aborto è legale e dove non lo è.

Dati e Tendenze Epidemiologiche dell'IVG negli Anni 2000

I dati epidemiologici sull’interruzione volontaria di gravidanza in Italia vengono annualmente raccolti. Le informazioni sulle caratteristiche degli interventi (tipo di struttura, tecnica utilizzata, modalità dell’intervento, durata della degenza e complicanze immediate) e sulle caratteristiche delle donne che abortiscono vengono aggregate su appositi questionari (modelli D12/ISTAT) e presentati al Parlamento dal Ministero della Sanità.

Negli anni 2000 si è osservata una progressiva diminuzione del numero di IVG. Il tasso di abortività in Italia si attestava a 6,6 per 1000 donne in età fertile nel 1999, diminuendo da 1.100.000 (stimati come aborti clandestini pre-legge) a numeri significativamente inferiori per gli aborti legali. I tassi di abortività variavano a livello regionale, con 8,9 al Nord, 10,5 al Centro, 7,8 al Sud e 7,8 nelle Isole. Le fasce d'età con il più alto tasso di ricorso all'IVG erano quelle tra i 25-29 anni e i 30-34 anni.

Tra le caratteristiche delle donne che abortiscono, si evidenziano un più basso livello di istruzione e la condizione di casalinghe. Un fenomeno significativo negli anni 2000 è stato l'aumento del ricorso all'IVG da parte delle donne straniere immigrate in Italia. Nel 1998, le IVG effettuate da cittadine straniere immigrate in Italia erano state 9.850, un numero che ha continuato a influenzare il fenomeno complessivo. Il ruolo dei consultori familiari rimane fondamentale per la prevenzione e per l’informazione sulla procreazione cosciente e responsabile.

Nuove Proposte e Dibattiti Politici nel XXI Secolo

La libertà di scelta e il libero accesso all’aborto volontario costituiscono un diritto non acquisito una volta per tutte, ma è sempre oggetto di conflitti e può essere vittima di clamorosi arretramenti, anche nel corso del XXI secolo. Lo dimostrano modelli internazionali come il caso della Polonia, dove tra il 2016 e il 2018 il partito conservatore Diritto e giustizia (PiS) ha presentato alcune proposte di modifica della legge estremamente restrittive, che avrebbero consentito l'aborto solo in caso di pericolo per la vita della donna, prevedendo la reclusione per i medici che praticano illegalmente l’aborto e introducendo un divieto di aborto anche nei casi in cui il feto fosse affetto da malformazioni genetiche. Grazie anche a una serie di intense proteste da parte delle donne «in nero», in più di cento città polacche, le proposte di modifica della legge non sono state ratificate, ma in seguito l'aborto è stato vietato in quasi tutte le circostanze. Analogamente, la sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti (con equilibri ridisegnati dalla presidenza Trump) «Dobbs v. Jackson» che nel 2022 ha ribaltato la storica «Roe v. Wade», è un esempio di come diritti che sembravano acquisiti possano essere messi in discussione.

manifestazione per i diritti riproduttivi

In Italia, l'agenda dello sciopero globale transfemminista dell’8 marzo evidenzia come centrale la questione dei diritti riproduttivi, e in primo luogo all’aborto libero e sicuro, istanza storica delle lotte femministe. Diritti che sono ancora lungi dall’essere garantiti e, dove sembravano acquisiti - o meglio, conquistati -, sono quotidianamente messi in discussione. Alla crescente aggressività dei movimenti cosiddetti pro-vita e alla loro capacità di contaminare il dibattito pubblico, e di tradursi in scelte politiche e costituzionali, si oppongono forme eterogenee di mobilitazione e organizzazione (tra cui, in Italia, l’osservatorio di Obiezione Respinta), impegnate in battaglie tanto culturali, quanto di garanzia e avanzamento dei diritti.

Guardando all’Italia, vale la pena ricordare che - mentre le associazioni pro-life acquistano sempre più spazio e visibilità - nei soli primi tre mesi della XIX Legislatura sono state presentate quattro proposte di legge relative alla questione riproduttiva. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha riproposto per l’ennesima volta un disegno di legge per modificare l’art. 1 del codice civile e anticipare l’acquisizione della capacità giuridica al «momento del concepimento» e non più al «momento della nascita». Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha presentato una proposta che prevede il riconoscimento del concepito come componente del nucleo familiare; e il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia ha ipotizzato l’attribuzione della soggettività giuridica agli embrioni dal momento del concepimento. Infine, un disegno di legge presentato al Senato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, e dalla senatrice Isabella Rauti, ha sollecitato l’inserimento della «Giornata della vita nascente» - in un calendario civile già affollatissimo - «per valorizzare l’accoglienza di ogni nuova vita, per incoraggiare e sostenere la scelta di diventare genitori». La data individuata è il 25 marzo, in coincidenza con la ricorrenza religiosa dell’Annunciazione a Maria. Questi recenti sviluppi sottolineano come il tema dell'aborto e dei diritti riproduttivi rimanga un terreno di scontro politico e culturale attivo in Italia, anche decenni dopo l'introduzione della Legge 194. Non dimentichiamo la storia dunque, non cancelliamo la ricerca, non calpestiamo i diritti di tutte le donne.

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