La nascita di un figlio rappresenta un momento di profonda trasformazione nella vita di una famiglia, portando con sé gioie ma anche nuove responsabilità e necessità organizzative. In questo contesto, il sistema di previdenza sociale italiano, attraverso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), offre una serie di tutele e supporti economici volti a garantire la serenità dei neo-genitori e il benessere del neonato. La gestione della maternità e dei congedi parentali è un aspetto cruciale di questo sistema, che mira a conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari, tutelando il diritto al lavoro e alla genitorialità.
Il Congedo di Maternità: Diritto e Flessibilità
Il congedo di maternità rappresenta un pilastro fondamentale a tutela della salute della lavoratrice e del neonato. Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del Testo Unico (TU) sulla maternità e paternità, questo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ha una durata specifica, ma offre anche significative possibilità di flessibilità.
Tradizionalmente, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto. La sua durata totale è di tre mesi prima e tre mesi dopo il parto, salvo specifiche eccezioni. Nel caso in cui il parto avvenga dopo la data presunta, i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo post-parto. Al contrario, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di congedo non goduti prima vengono aggiunti a quelli successivi, garantendo sempre il periodo totale di tutela.
La flessibilità del congedo, disciplinata dall'articolo 20 del d.lgs. 151/2001, consente alla lavoratrice di modificare la modalità di fruizione. La lavoratrice ha infatti la facoltà di scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Questa opzione è subordinata a una condizione fondamentale: deve essere attestato, da parte di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, che tale scelta non arrechi alcun pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In alternativa, la lavoratrice può optare per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto (o dopo la data presunta del parto) ed entro i cinque mesi successivi, sempre a condizione che venga fornita la medesima attestazione medica che confermi l'assenza di rischi per la salute. Questa flessibilità, come evidenziato dalla circolare INPS del 12 dicembre 2019, n. 122, mira a personalizzare la gestione del congedo in base alle esigenze individuali e alle condizioni di salute.

Un aspetto importante da considerare riguarda il ricovero del neonato. Se il bambino viene ricoverato in una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, la madre ha la possibilità di sospendere, anche parzialmente, il congedo successivo al parto. Questa sospensione è regolata dall'articolo 16 bis, comma 1 del TU. Durante il periodo di ricovero del neonato, la madre può riprendere la propria attività lavorativa. Il periodo di congedo residuo, non goduto a causa del ricovero, potrà essere fruito a partire dalla data delle dimissioni del bambino dalla struttura sanitaria. Tale disposizione si applica anche in caso di adozione o affidamento, ma solo per lavoratrici e lavoratori dipendenti, a condizione che sia stata ripresa l'attività lavorativa, come specificato dall'articolo 26, comma 6 bis del d.lgs. 151/2001.
In situazioni più delicate, come un'interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della gestazione, o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice conserva il diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità, a meno che non rinunci esplicitamente a tale facoltà. Questa tutela è sancita dall'articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 101.
Il Congedo di Paternità: Un Diritto in Evoluzione
Il congedo di paternità, inizialmente meno esteso, è stato oggetto di significative modifiche normative volte a promuovere una maggiore equità e condivisione delle responsabilità genitoriali.
Il congedo di paternità alternativo, disciplinato dagli articoli 28 e seguenti del TU e modificato dall’art. 2 del d.lgs. 80/2015, interviene in situazioni specifiche legate alla madre. Questo congedo è fruibile dal padre in caso di morte o grave infermità della madre. Inoltre, in caso di adozione o affidamento di minori, il congedo di paternità alternativo è a disposizione del padre a seguito della rinuncia, totale o parziale, della madre lavoratrice al congedo di maternità a cui ha diritto. La durata di questo congedo alternativo coincide con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se quest'ultima fosse una lavoratrice autonoma con diritto all'indennità prevista dall'articolo 66 del TU. Il congedo decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi previsti.
Un passo importante verso il riconoscimento del ruolo paterno è stato introdotto con i dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio, previsti dall’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001. Questo congedo deve essere fruito dai neo-padri in un arco temporale specifico, solitamente nei giorni circostanti la nascita. L'indennità relativa a questi congedi viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno optato per il pagamento tramite conguaglio CA2G, come specificato nella circolare INPS del 23 ottobre 2015, n. 179.
Il diritto all'indennità per i congedi di maternità e paternità si prescrive entro un anno, decorrendo dal giorno successivo alla fine del periodo di congedo stesso.

Il Congedo Parentale: Spazio alla Crescita Familiare
Il congedo parentale rappresenta uno strumento fondamentale per permettere a entrambi i genitori di dedicare tempo alla crescita e alle esigenze dei figli. Questo tipo di congedo è fruibile dai genitori che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 14 anni di vita del bambino.
La durata complessiva del congedo parentale, sommando i periodi fruiti da entrambi i genitori, non può superare i dieci mesi. Esiste però la possibilità di estendere questo periodo a 11 mesi qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
Le modalità di fruizione prevedono diritti specifici per ciascun genitore:
- Madre lavoratrice dipendente: ha diritto a un periodo massimo di sei mesi, fruibile in modo continuativo o frazionato.
- Padre lavoratore dipendente: ha anch'egli diritto a un massimo di sei mesi, che possono essere estesi a sette mesi in caso di astensione dal lavoro per almeno tre mesi.
- Padre lavoratore dipendente (situazioni particolari): il padre può usufruire del congedo anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche qualora la madre non lavori.
- Genitore solo (padre o madre): in questo caso, il periodo di congedo parentale può estendersi fino a un massimo di 11 mesi, fruibile in modo continuativo o frazionato. La definizione di "genitore solo" include anche il genitore nei cui confronti sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, come chiarito dalla circolare INPS del 27 ottobre 2022, n. 122.
Le recenti leggi di bilancio hanno introdotto importanti novità per incentivare la fruizione del congedo parentale, aumentandone l'indennità. La Legge di Bilancio 2024 ha disposto l'elevazione dell'indennità di congedo parentale dal 30% al 60% della retribuzione per un ulteriore mese. Questo mese aggiuntivo di congedo indennizzato al 60% deve essere fruito entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Le disposizioni relative all'indennità maggiorata sono state ulteriormente definite e prorogate:
- Per i periodi fruiti a partire dal 1° gennaio 2023: l'indennità al 60% si applica per un mese, a condizione che il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di affidamento/adozione, e che il congedo di maternità o paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.
- Per i periodi fruiti a partire dal 1° gennaio 2024: l'indennità al 60% si applica per un mese, a condizione che il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di affidamento/adozione, e che il congedo di maternità o paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.
- Per i periodi fruiti a partire dal 1° gennaio 2025: l'indennità al 60% si applica per un mese, a condizione che il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di affidamento/adozione, e che il congedo di maternità o paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024.
È importante notare che, per beneficiare di queste indennità maggiorate, è necessario che i genitori non siano titolari di pensione, non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e abbiano versato la contribuzione maggiorata (0,72%) prevista dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, che non sono trasferibili all'altro genitore. Oltre a questi, i genitori hanno diritto a ulteriori tre mesi indennizzati, che possono essere fruiti in alternativa tra loro, portando il periodo massimo complessivo indennizzabile tra entrambi i genitori a nove mesi (come indicato nel messaggio INPS del 4 agosto 2022, n. 2927).
Il congedo parentale può essere fruito sia in modalità continuativa che frazionata a giorni. Attualmente, non è prevista la fruizione in modalità oraria.
Congedo Parentale in Caso di Adozione e Affidamento
Le normative relative al congedo parentale si estendono anche ai casi di adozione e affidamento, garantendo tutele adeguate ai minori e ai neo-genitori adottivi o affidatari.
Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso del minore in Italia.
In caso di adozione e affidamento preadottivo, ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno inoltre diritto a ulteriori tre mesi indennizzati, fruibili in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi. Il congedo parentale in questi casi può essere fruito entro i primi 12 anni dall'ingresso in famiglia (per adozione o affidamento nazionale) o dall'ingresso in Italia (per adozione o affidamento internazionale) del minore.
È fondamentale sottolineare che, in caso di affidamento non preadottivo, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata non possono fruire né del congedo di maternità/paternità né del congedo parentale, come specificato dalla circolare INPS del 16 novembre 2018, n. 109.
Il diritto all'indennità per il congedo parentale si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.
Come richiedere il Congedo Parentale 2026 su INPS (nuova procedura)
Requisiti per i Lavoratori Iscritti alla Gestione Separata
Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (legge 8 agosto 1995, n. 335), l'accesso ai congedi parentali è subordinato al rispetto di specifici requisiti contributivi e lavorativi:
- Essere iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate, oppure in qualità di professionisti ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Sussistere un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale.
- Aver versato almeno un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile. In alternativa, per la fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore, è sufficiente un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata nei 12 mesi presi a riferimento per l'indennità di maternità/paternità. L'automaticità delle prestazioni (art. 64-ter, d.lgs. 151/2001) non si applica al congedo parentale, come precisato nella circolare INPS del 26 febbraio 2016, n. 42.
Modalità di Richiesta e Termini
La domanda per la fruizione dei congedi di maternità, paternità e parentale deve essere inoltrata all'INPS prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. È stato introdotto un nuovo servizio online denominato "Domande di maternità e paternità", che facilita la presentazione delle domande di congedo parentale per i cittadini e i patronati.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si rimanda alle circolari INPS pertinenti, tra cui la circolare INPS del 16 novembre 2018, n. 109, e la circolare INPS del 3 giugno 2020, n. 63.
Il termine per la definizione del provvedimento relativo a queste richieste è stato fissato in 55 giorni, in conformità con il Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall'INPS.