Aborto e Coscienza Morale: Un Dibattito Plurale tra Diritto, Etica e Autonomia

Il tema dell'aborto e della coscienza morale rappresenta un crocevia di questioni etiche, giuridiche e sociali che coinvolgono profondamente gli individui e gli ordinamenti statali. La discussione si articola attorno alla delicata conciliazione tra il diritto fondamentale di una donna di interrompere una gravidanza e la libertà di coscienza del personale sanitario che potrebbe essere chiamato a eseguire tali procedure. Questo complesso equilibrio è oggetto di continuo dibattito e diverse interpretazioni, come dimostrano le esperienze legislative e giurisprudenziali in vari contesti internazionali, dalla Svezia all'Italia fino agli Stati Uniti.

La Non Riconoscenza dell'Obiezione di Coscienza: Il Caso Svedese e la CEDU

In alcune nazioni, il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è prioritario e consolidato, al punto da non contemplare l'obiezione di coscienza per il personale medico. Un esempio emblematico è il caso della Svezia, dove la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha pronunciato una decisione significativa. La CEDU ha dichiarato irricevibile un ricorso con cui una donna svedese aveva lamentato un trattamento discriminatorio da parte di tre diversi ospedali e la violazione della propria libertà di coscienza e religione. Questo caso, noto come Grimmark c. Svezia, evidenzia una chiara posizione riguardo all'obbligo dello Stato di garantire il diritto a interrompere una gravidanza, rendendo legittima e proporzionata la scelta di non assumere ostetriche e ostetrici obiettori di coscienza.

I fatti specifici raccontano che nel 2012 Ellinor Grimmark, un'infermiera, aveva sospeso il proprio lavoro per dedicare diciotto mesi a un percorso di formazione in ostetricia. A completamento di tale percorso, e in ragione di questo, aveva inviato la propria candidatura come ostetrica a tre diverse cliniche svedesi. Tuttavia, ella aveva dichiarato di essere obiettrice di coscienza e di non essere disposta a praticare l’aborto per motivi religiosi. Successivamente, si era rivolta alla giustizia, intraprendendo un percorso che ha avuto il plurale nelle sedi ma una singola risposta negativa alle sue istanze.

La legge svedese sull’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) - denominata “the Abortion Act” e promulgata nel 1975 - consente il ricorso all’aborto entro la diciottesima settimana di gestazione. Di conseguenza, i reparti di ginecologia e ostetricia di tutti gli ospedali hanno l’obbligo di garantire - ed effettivamente garantiscono - l’esercizio di tale diritto. È interessante notare che, nonostante l’ampiezza dei termini stabiliti dalla legge, circa l’86% dei 41.385 aborti effettuati in Svezia nel 2018 è avvenuto entro l’ottava settimana di gravidanza. L’8% si è verificato tra la nona e l’undicesima settimana, e solo il 5% oltre la dodicesima, secondo quanto riportato da Socialstyrelsen.

Un aspetto fondamentale del sistema svedese è che l’obiezione di coscienza non è contemplata dal legislatore. La CEDU, nel caso Grimmark, ha statuito che la vicenda non è configurabile come una controversia sulla libertà di pensiero, di coscienza e religione (ai sensi dell’articolo 9 della CEDU), né costituisce un caso di discriminazione (ai sensi dell’articolo 14 della CEDU). La decisione di irricevibilità della CEDU conferma che il diritto a interrompere una gravidanza comporta in via prioritaria l’obbligo dello Stato di proteggere la salute e il diritto alla salute delle donne che ricorrono all’aborto. Alla luce di tale obbligo, la legge svedese considera quindi legittima l’interferenza con la libertà di religione da parte di un datore di lavoro che, allo scopo di tutelare la salute delle donne, si rifiuti di assumere personale sanitario non disposto a svolgere tutti i compiti richiesti dalla professione. Questo approccio sottolinea la prevalenza dell'interesse pubblico alla garanzia dei servizi sanitari essenziali rispetto alla libertà di coscienza individuale in questo specifico contesto.

Mappa della Svezia che evidenzia le regioni con più e meno strutture sanitarie

L'Obiezione di Coscienza in Italia: Bilanciamenti e Criticità della Legge 194

In netto contrasto con il modello svedese, l’obiezione di coscienza risuona invece spesso nella gran cassa italiana in materia di aborto, rappresentando un elemento centrale nel dibattito pubblico e nella pratica sanitaria. La Legge 194 del 1978, nel riconoscere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni, riconosce anche il diritto del personale sanitario a rifiutarsi di eseguire la procedura se ritenuta in contrasto con la propria coscienza e/o religione. Questa disposizione mira a bilanciare due diritti fondamentali: quello della donna alla salute e all'autodeterminazione, e quello del singolo operatore sanitario alla libertà di coscienza.

Tuttavia, l'applicazione della Legge 194 si è rivelata complessa, portando a criticità significative. Se è vero che le considerazioni emerse dal caso svedese avvengono in mancanza del diritto all’obiezione di coscienza nella normativa locale, è altrettanto vero che una corretta applicazione della legge italiana 194 richiederebbe parità nel numero tra obiettori e non obiettori in tutte le strutture sanitarie pubbliche dotate di un reparto di ginecologia e ostetricia. Questa condizione, purtroppo, non sempre si verifica nella realtà operativa, generando conseguenze negative.

Le conseguenze della sproporzione tra le categorie sono già state evidenziate da autorevoli organismi internazionali. Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa, ad esempio, nel 2016, su ricorso della CGIL cui aveva contribuito anche l’Associazione Luca Coscioni, ha riconosciuto uno svantaggio lavorativo dei medici non obiettori dovuto al numero crescente di personale non disposto a effettuare aborti. Questo svantaggio si traduce spesso in un carico di lavoro eccessivo per il personale non obiettore e nella difficoltà per le donne di accedere ai servizi di IVG, soprattutto in alcune aree geografiche.

Anche il Comitato per i diritti umani dell’ONU si è espresso nel 2017, sottolineando come gli ostacoli all’interruzione legale della gravidanza comportino di fatto un aumento degli aborti clandestini, con gravi rischi per la salute e la vita delle donne. Questo aspetto solleva questioni cruciali sulla responsabilità dello Stato nel garantire un accesso effettivo e sicuro ai servizi sanitari previsti dalla legge, prevenendo derive verso pratiche mediche non sicure e illegali.

Per applicare la Legge 194/1978 alla lettera e garantire un servizio equo ed efficiente, i bandi concorsuali per il personale sanitario dei reparti di ginecologia e ostetricia dovrebbero assicurare parità di accesso e parità di assunti tra obiettori di coscienza e non obiettori. Solo attraverso un'attenta pianificazione e gestione delle risorse umane, si potrebbe salvaguardare pienamente sia il diritto all'obiezione di coscienza sia, in pari misura, il diritto delle donne di accedere all'interruzione di gravidanza in condizioni di sicurezza e legalità. La sfida per il sistema sanitario italiano rimane quella di trovare un equilibrio sostenibile che rispetti sia le convinzioni individuali sia gli obblighi collettivi di tutela della salute pubblica.

Simbolo della bilancia della giustizia con la Legge 194 e la coscienza morale

La Ridefinizione dei Diritti Costituzionali sull'Aborto: La Prospettiva Statunitense

Il dibattito sull'aborto ha assunto una dimensione particolarmente intensa e storicamente rilevante negli Stati Uniti, culminata con l'attenzione sulla sentenza Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Il contesto è stato acceso dal trafugamento e dalla pubblicazione di una bozza riservata, lo scorso 2 maggio 2022, concernente un giudizio pendente dinanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questo evento, un fatto senza precedenti, è stato tanto più grave quanto più si considera la questione sottesa. In gioco c’è, infatti, la questione di costituzionalità di una legge statale in materia di aborto, specificamente il Mississippi’s Gestational Age Act, la quale, anziché conformarsi alla precedente decisione costituzionale Roe v. Wade, introduceva restrizioni significative.

Il presidente della Corte, John G. Roberts, ha condannato l'episodio, ma naturalmente l’accaduto è bastato a riaccendere la già focosa discussione sull’aborto. La bozza Alito, autorevole documento preparatorio, qualifica l'aborto, sia in apertura sia conclusivamente, come «una grave questione morale» (a profound moral issue). Questa questione, si legge fin dalle prime righe della draft opinion, divide gli americani in più fronti. Da un lato, ci sono quanti ritengono che la persona umana abbia inizio con il concepimento, per cui l’aborto pone termine ad una vita innocente. Dall'altro lato, vi sono quanti ritengono che, invece, una regolazione dell’aborto limiti il diritto delle donne sul proprio corpo e impedisca loro di raggiungere la piena uguaglianza. Tra questi due poli estremi, si posizionano coloro che ritengono che l’aborto debba essere permesso in alcune circostanze e con alcuni limiti, rispetto ai quali si distinguono ulteriori posizioni sfumate e complesse.

Prima di interrogarsi sugli elementi di novità che tutto ciò potrebbe portare al dibattito, anche nel nostro Paese, sembra doveroso considerare i contenuti della draft opinion, che per verità in pochi sembrano aver letto integralmente. Quanto alla valutazione costituzionale delle norme che i legislatori potranno adottare in materia - in concreto, con riguardo alla legge del Mississippi, oggetto del giudizio - la Supreme Court afferma di non poter sostituire le proprie valutazioni a quelle delle assemblee rappresentative. Il suo ruolo è limitato ad accertare, sul piano razionale (rational basis review), se vi siano interessi statali legittimi per legiferare. Nel caso in esame, questi interessi sono stati identificati come: il rispetto per la vita prenatale ad ogni livello di sviluppo, la protezione della salute e della sicurezza della madre, l’eliminazione di procedure mediche orribili o barbare, la preservazione dell’integrità della professione medica, la mitigazione del dolore fetale, e la prevenzione di discriminazioni sulla base della razza, del sesso o della disabilità.

La draft opinion presenta quindi profili di interesse sia con riguardo alla questione dell’aborto, su cui va registrato un approccio sicuramente diverso dal passato, sia con riguardo al principio democratico e agli stessi principi del costituzionalismo. Coinvolge i temi della sovranità popolare, della rappresentanza, della competenza a ponderare interessi confliggenti, dei limiti del potere giudiziale, e di quello dei giudici costituzionali in particolare, in un quadro costituzionale di equilibrio fra diversi poteri. Questo cambio di prospettiva evidenzia una riconsiderazione profonda del ruolo della Corte Suprema e della ripartizione dei poteri nella definizione di diritti fondamentali.

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Il Percorso Argomentativo della Bozza Alito: Storia, Costituzione e Privacy

Il percorso argomentativo della draft opinion di Alito si sviluppa a partire da una constatazione storica fondamentale: l’aborto, per i primi 185 anni dall’adozione della Costituzione americana, è stato disciplinato dagli Stati americani e dalle rispettive assemblee elettive. Questo periodo è descritto come un «processo democratico» che viene bruscamente interrotto nel 1973 con la sentenza Roe v. Wade, la quale ha federalizzato il diritto all'aborto, sottraendolo in parte alla legislazione statale.

La bozza Alito sceglie di annullare non solo la sentenza Roe v. Wade ma anche la successiva Planned Parenthood v. Casey, demolendo l’impalcatura interpretativa creata dai giudici della sentenza Roe. Questa impalcatura si basava sull’assunto secondo cui il diritto alla privacy, in ragione di alcuni Emendamenti - in particolare del Quattordicesimo - includerebbe il diritto di aborto. Per la bozza Alito, si tratta di un’operazione ermeneutica illegittima. Infatti, si sostiene che né il diritto di aborto, né quello alla privacy, inteso in senso ampio come autonomia personale in tale contesto, sono esplicitamente garantiti dalla Costituzione americana. Il Quattordicesimo Emendamento, inoltre, non conferirebbe un rango costituzionale a qualsiasi diritto non espressamente menzionato.

La bozza mostra quindi come, fino alla seconda metà del XX secolo, un diritto costituzionale di aborto fosse del tutto sconosciuto al diritto americano. Anzi, al momento dell’adozione del Quattordicesimo Emendamento, nel 1868, l’aborto fosse, all’opposto, un reato per i tre quarti degli Stati americani. Dall’analisi del common law, emerge poi come l’aborto fosse espressamente punito come crimine da quando fosse percepibile il movimento del bambino nel grembo materno (il cosiddetto quickening), ossia dalla sedicesima/diciottesima settimana. Con riguardo alle settimane gestazionali precedenti, fonti dottrinali e giurisprudenziali attestano come fosse comunque considerato una pratica illegittima e non come un diritto pienamente riconosciuto.

A partire dal XIX secolo, fra l’altro, ogni riferimento al quickening divenne irrilevante, perché il Parlamento britannico, nel 1803, qualificò l’aborto come un crimine in ogni stadio della gravidanza, una linea che fu poi seguita dalla maggioranza degli Stati americani. La conclusione forte della bozza è che l’aborto non è un diritto radicato nella storia americana, come invece affermarono Roe e Casey e come vorrebbe, in questa occasione, il Solicitor General.

Non è accoglibile, secondo Alito, l’obiezione, pure avanzata da alcuni amici curiae (ad esempio il brief for Amici Curiae American Historical Association and Organization of American Historians), secondo cui il divieto di aborto, sancito dalle leggi statali precedenti alla Roe, troverebbe la sua spiegazione non già nella consapevolezza che con esso si uccide la vita di un essere umano, ma in una ragione di politica demografica. Questa interpretazione suggerisce il timore che le donne immigrate cattoliche, contrarie a questa pratica, avrebbero avuto più figli delle protestanti, ove a queste ultime fosse stato liberamente permesso l’aborto. La draft opinion esclude infine che l’aborto possa dirsi protetto dal XIV Emendamento non solo inteso quale Due Process Clause, ma anche quale Equal Protection Clause, con riguardo, dunque, al tema delle discriminazioni in ragione del sesso.

Prima di concludere questo filone argomentativo, la draft opinion chiarisce che l’annullamento delle sentenze Roe e Casey non significa che il Quattordicesimo Emendamento non tuteli in assoluto diritti non menzionati in Costituzione. Essa precisa che la decisione attiene solo all’aborto e non ad altri diritti potenzialmente non espressi. Si afferma, infine, che la Corte Suprema non ha il potere di decretare che, a causa dei principi dello stare decisis, un precedente errato debba rimanere per sempre esente da una revisione, evidenziando così la volontà di correggere quella che viene percepita come una precedente errata interpretazione costituzionale.

Tavola comparativa delle legislazioni sull'aborto negli Stati Uniti prima e dopo Roe v. Wade

La Privacy e la "Libertà Ordinata": Una Nuova Prospettiva Giuridica

Un punto focale della bozza Alito risiede nella sua attenta disamina del diritto alla privacy, o, con le parole della sentenza Casey, del concetto di libertà intesa come “diritto di individuare il proprio concetto di esistenza, di senso, di universo e di mistero della vita umana”. È importante precisare, come la bozza Alito stessa fa, che questa accezione del right to privacy va distinta da quella consistente nel diritto alla riservatezza dei dati e nel diritto di adottare decisioni personali senza l’interferenza dei pubblici poteri.

Al riguardo, la bozza osserva che se è vero che c’è la più ampia libertà di pensare e di dire - in merito all’universo, alla vita, etc. - quello che si vuole, tale ampia libertà non si estende necessariamente anche al piano del fare. Questo perché il concetto giuridico di “libertà ordinata” (ordered liberty) prevede un bilanciamento fra interessi contrapposti (boundary between competing interests). In tal modo, si assiste a una razionalizzazione e a una de-ideologizzazione del concetto di privacy; al suo sgonfiamento, in altri termini, che viene compiuto con una punta di spillo, ossia con un ragionamento logico elementare: in un ordinamento giuridico non c’è l’assoluta libertà di agire secondo le proprie opinioni sul mondo e sulla vita, come la prospettiva del diritto del lavoro evidenzia in modo palese nel bilanciamento tra diritti individuali e interessi collettivi o aziendali.

Ove confermato dalla sentenza definitiva, questo passaggio relativo alla privacy, che riconduce le libertà sul campo reale degli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nel quadro di un ordinamento giuridico costituzionale, non potrà verosimilmente non avere le sue ricadute in Europa. Anche nel contesto europeo, la privacy ha parimenti rappresentato - e continua a rappresentare - il riferimento per l’edificazione di ogni “nuovo diritto”, come mostra la pletora di ricorsi alla Corte di Strasburgo basati sull’articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). L'impostazione americana potrebbe quindi influenzare la riflessione sulla portata e i limiti della privacy anche in contesti giuridici diversi.

In secondo luogo, la bozza Alito osserva come un conto siano i diritti di libertà che si risolvono in una sfera tutta individuale o consensuale. Vengono citati esempi come sposarsi con chi si vuole (incluso persone dello stesso sesso), ottenere contraccettivi, educare come si crede i propri figli, tutte libertà menzionate da Roe e Casey come protette dalla privacy. Altro conto, e significativamente diverso, è l’aborto. Questa procedura, infatti, a differenza delle altre libertà personali, implica, a seconda dei punti di vista, la distruzione di una “vita potenziale” o di “un essere umano ancora non nato”, ossia coinvolge un altro essere. È proprio questo l’elemento che caratterizza la questione morale posta dall’aborto, a prescindere dal fatto che si consideri il feto “vita potenziale” o “essere umano ancora non nato”. La distinzione cruciale si basa quindi sulla presenza di un terzo interesse in gioco, che altera la natura puramente individuale del diritto alla privacy in relazione all'aborto.

Diagramma che illustra la relazione tra libertà individuale, privacy e la questione dell'aborto

Originalismo e Limiti del Potere Giudiziale: Il Metodo Ermeneutico

Il terzo filone argomentativo della bozza Alito si concentra sulla questione metodologica ed ermeneutica, ponendo l'accento sulla corretta interpretazione della Costituzione e sui limiti del potere giudiziale. Afferma la bozza Alito, non senza una punta di ironia, che nel valutare quali libertà rientrino sotto la protezione del Quattordicesimo Emendamento, i giudici costituzionali debbono guardarsi dalla naturale tendenza umana a confondere quello che l’Emendamento effettivamente garantisce con ciò che è invece l’ardente desiderio di ognuno circa la libertà di cui gli americani dovrebbero godere. Questo ammonimento mette in guardia contro l'attivismo giudiziario e l'interpretazione soggettiva del testo costituzionale.

Traspare qui un chiaro approccio “originalista”, una filosofia giuridica che sostiene che la Costituzione debba essere interpretata in base al significato che il testo aveva al momento della sua adozione. Questo approccio è peraltro affine all’ermeneutica elaborata, in ambito europeo, da Emilio Betti, basata su di un metodo scientifico aderente all’oggettività del testo. Tale metodo esige dall’interprete un’analisi storica e tecnica, senza l’influenza di prevenzioni dottrinarie, nella convinzione che il testo abbia una sua verità storica, un significato che l’interprete è tenuto a ricavare e non ad attribuire, come pure Hans-Georg Gadamer ebbe a dire, sottolineando l'importanza di comprendere l'intenzione originaria del legislatore.

La bozza Alito richiama, sul punto, una dissenting opinion di Justice White, per cui le sentenze che trovano nella Costituzione principi o valori che non possono ragionevolmente essere letti nel testo, usurpano la competenza del popolo. Questo concetto rafforza l'idea che la Corte non debba legiferare dal banco, ma piuttosto applicare la legge come essa è stata intesa e scritta. Sullo sfondo si intravede, soprattutto, l’originalismo di Justice Scalia, per il quale la concretizzazione dei valori non spetta al giudice ma al legislatore. Il compito del giudice, piuttosto, è ricercare il significato della disposizione così come inteso al momento in cui fu adottata dai costituenti o dai legislatori, mentre è precluso al giudice, in base al principio democratico, riscrivere la Carta fondamentale sulla base delle sue opinioni individuali sul giusto e sul vero.

Tutte queste questioni sono di grande interesse anche nel contesto europeo e italiano. Al riguardo occorrerebbe domandarsi, fra l’altro, se quanto sostenuto dalla bozza Alito sulla scorta di importanti precedenti (un diritto non espressamente menzionato dalla Costituzione può riconoscersi come fondamentale ove risulti profondamente radicato nella storia e nella tradizione della Nazione, nonché implicito nel concetto di libertà ordinata) possa assimilarsi alla tesi, autorevolmente sostenuta nell’ambito della dottrina italiana, per cui il carattere fondamentale di un diritto non scritto è attribuibile a quelle consuetudini culturali di riconoscimento che attengono a bisogni elementari dell’uomo, il cui appagamento è condizione di una esistenza libera e dignitosa. Questo confronto evidenzia le diverse sfumature e interpretazioni nella definizione e nel riconoscimento dei diritti fondamentali non espliciti, mostrando come il dibattito americano possa riverberarsi sulle riflessioni giuridiche internazionali.

Stare Decisis, Autonomia Femminile e Paternalismo Giudiziale

Il dibattito innescato dalla bozza Alito si estende anche a principi fondamentali della giurisprudenza americana, primo fra tutti quello dello stare decisis, cui la bozza Alito riconosce un ruolo considerevole ma non assoluto. Il principio dello stare decisis, che implica il rispetto dei precedenti giudiziari, è una pietra angolare del sistema legale, garantendo stabilità e prevedibilità. Tuttavia, si nota come alcune delle decisioni storicamente più significative della Supreme Court abbiano comportato proprio l’overruling (il superamento) di un consolidato indirizzo giurisprudenziale opposto. Esempi di tali ribaltamenti includono il caso della segregazione razziale, con la sentenza Brown v. Board of Education che superò Plessy v. Ferguson, e la riduzione di talune libertà economiche a vantaggio di misure di welfare, come nel caso di West Coast Hotel Co. v. Parrish che superò Adkins v. Children’s Hospital. Questi precedenti storici indicano che la dottrina dello stare decisis, pur essendo robusta, non è immutabile di fronte a quelle che vengono percepite come gravi ingiustizie o interpretazioni errate del diritto costituzionale.

Quanto poi all'aspetto della dipendenza o affidamento sul precedente, la bozza Alito, richiamando quanto affermato proprio dalla sentenza Casey, ribadisce che non può esserci un legittimo affidamento per l’aborto, in quanto esso è qualificato come un fatto imprevisto (unplanned activity), non pianificato. L'argomentazione suggerisce che le decisioni riproduttive che portano all'aborto non possono essere equiparate a scelte di vita a lungo termine su cui gli individui costruiscono la propria esistenza, come il matrimonio o la proprietà, e per le quali la stabilità del diritto è essenziale.

Con riguardo poi all’affidamento sociale, ossia alle ricadute che una modifica della disciplina dell’aborto potrebbe avere sulla condizione femminile, la relativa ponderazione è considerata un giudizio di natura politica. Come tale, spetta agli elettori, alle elettrici e ai loro rappresentanti, ma non ai giudici costituzionali. Questa posizione mira a riportare la questione nell'arena democratica e legislativa, piuttosto che lasciarla alla decisione di un organo giudiziario.

Le donne americane - osserva la draft opinion - non sono prive di potere politico ed elettorale e potranno contribuire ad influenzare la legislazione attraverso i canali democratici. Questo passaggio merita particolare attenzione, poiché sfida l'idea che le donne abbiano bisogno della tutela giudiziaria per far valere i propri diritti in materia. Non pare irrilevante, infatti, che la Mississippi’s Gestational Age Act sia stata proposta e sostenuta da parlamentari donne, come rimarca il parere denominato Brief for Women Legislators and the Susan B. Anthony List as Amici Curiae supporting Petitioners. Né è trascurabile il dato per cui le donne americane siano tutt’altro che uniformemente schierate per la libertà di aborto, come emerge da un altro parere amici curiae, il Brief of 240 Women Scholars and Professionals, and Prolife Feminist Organizations in Support of Petitioners. Questi documenti evidenziano una pluralità di posizioni all'interno del mondo femminile stesso.

Al contrario, è proprio la presenza delle donne nelle istituzioni rappresentative, mai così alta come negli ultimi anni, che avrebbe influenzato i processi democratici portando in diversi Stati ad una riconsiderazione della disciplina in tema di aborto. Anche per questo, la Supreme Court dovrebbe rimettere la questione alla competenza delle assemblee elettive, dove le donne sono rappresentate in numero crescente. Le donne, insomma, non hanno bisogno della Corte Suprema per difendere diritti e interessi, ma di poter valutare e decidere direttamente nelle sedi appropriate, esercitando il loro potere politico.

Notevole è altresì che l’accusa di paternalismo provenga, questa volta, non già da prospettive iper-liberali, ma da donne elette nelle assemblee legislative statali che ritengono abusivo il sigillo posto dalla Corte Suprema, nel 1973, ad una delle possibili regolazioni dell’aborto. Il mondo femminile americano si presenta, quindi, plurale e non monolitico nella sua visione sull'aborto. Emerge che sono state le stesse donne ad aver proposto e supportato, in molti Stati, legislazioni limitative dell’aborto; che esistono movimenti femministi pro-life; e che esistono donne che accusano di paternalismo e interventismo eccessivo la Corte Suprema per aver avocato a sé una decisione che, secondo loro, spetta al popolo e ai suoi rappresentanti democraticamente eletti. Questo quadro complesso sottolinea come la questione dell'aborto non sia meramente una divisione tra generi, ma una profonda frattura ideologica e morale che attraversa la società in molteplici direzioni.

Infografica sulla rappresentanza femminile nei parlamenti statali USA e le loro posizioni sull'aborto

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