L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e l'interruzione terapeutica di gravidanza (ITG) rappresentano servizi essenziali nel panorama sanitario italiano, regolamentati dalla Legge 194 del 1978, intitolata "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza". Questa legge garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscendo il valore sociale della maternità e tutelando la vita umana dal suo inizio. Nel rispetto della libertà e della dignità della donna, il percorso previsto mira a garantire trasparenza in tutte le fasi del percorso assistenziale, con il personale medico non obiettore formato per prestare tale servizio in condizioni di sicurezza, privacy e sostegno, anche psicologico. I servizi per l'interruzione volontaria della gravidanza si rivolgono alle donne che per motivi personali o sanitari non intendano proseguire una gravidanza e desiderino affidarsi, per questo intervento, a professionisti qualificati. La privacy della donna che ricorre all’IVG è garantita per legge, con tutti gli operatori sociosanitari tenuti al segreto professionale.
Distinzione tra IVG e ITG e il Contesto Legale
L'IVG è l'interruzione volontaria della gravidanza che si esegue nelle strutture ospedaliere o ambulatoriali convenzionate da personale medico non obiettore, sulle donne incinte che non abbiano superato i 90 giorni dall’inizio della gestazione stessa, in totale privacy e sicurezza. È possibile richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione qualora la gravidanza, il parto o la maternità possano determinare un pericolo per la salute psichica o fisica della donna, come stabilito dall'articolo 4 della Legge 194/78. Tale pericolo può essere in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Per richiedere un IVG, la donna (se maggiorenne) dovrà recarsi presso il consultorio più vicino o dal proprio ginecologo di fiducia (se non obiettore) e richiedere il certificato apposito. Con questo certificato potrà poi rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica o convenzionata e prenotare il servizio gratuitamente.
L’ITG, invece, è l’interruzione terapeutica della gravidanza. Questa è consigliata in genere dagli stessi medici quando esami strumentali o di screening neonatale abbiano evidenziato gravi malformazioni fetali o malattie congenite incurabili, o quando il prosieguo della gravidanza possa mettere a rischio la vita della madre. L'interruzione volontaria di gravidanza può essere praticata dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e/o quando siano accertati processi patologici relativi al nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, come previsto dall'articolo 6 della Legge 194/78. La normativa italiana consente l’interruzione volontaria terapeutica fino alle 22 settimane di gestazione.
Il Percorso di Accoglienza e Supporto per la Donna
Il percorso assistenziale per la donna che richiede un'interruzione di gravidanza inizia con un'attenta fase di accoglienza e consultazione. Viene fissato un primo colloquio con un componente dell’equipe multidisciplinare. In questa prima fase si offre alla donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza secondo quanto previsto dalla legge. Nel corso della prima consultazione la donna viene informata, utilizzando anche materiale scritto, su diverse opzioni e aspetti cruciali: le possibili alternative all'IVG, le metodiche disponibili (farmacologica o chirurgica), i vantaggi e gli svantaggi di ciascun metodo, la gestione del dolore, le possibili complicanze, il follow up e la contraccezione.
Successivamente, avviene l'eventuale rilascio della documentazione necessaria, ricordando alla donna che dovrà presentarsi con l’esito scritto del test di gravidanza. Se la donna decide di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, viene effettuato almeno un colloquio e vengono fornite tutte le informazioni necessarie sulle procedure, descrivendo anche i due possibili percorsi. In assenza di condizioni di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio, di fronte alla richiesta di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per effettuare l’interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole, presso una delle sedi autorizzate. In condizioni di urgenza, il medico informa la donna circa la possibilità di presentarsi immediatamente presso le strutture autorizzate all’intervento, con il certificato emesso. In tutte le fasi del percorso, se la donna ha dei dubbi e lo desidera, può tornare presso il Consultorio Familiare per chiedere ulteriori approfondimenti che la aiutino nella decisione. Infine, viene rilasciato l’appuntamento per una visita di controllo dopo l’interruzione volontaria di gravidanza e l’eventuale prescrizione di terapia contraccettiva.

Per le donne straniere che non parlano la lingua italiana, è garantito l’intervento del mediatore culturale per consentire loro di sottoscrivere un consenso informato, completo e veritiero e avere un supporto nella comunicazione durante tutte le fasi della procedura. Le donne straniere che non siano in possesso della tessera sanitaria o del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) vengono indirizzate al PUA (Punto Unico di Accesso della ASL) o presso gli uffici competenti del territorio per il rilascio di questi documenti.
Le Specificità per le Donne Minorenni e Altri Casi Particolari
Particolari percorsi assistenziali vengono dedicati alle donne minorenni e alle donne che vivono in condizioni di isolamento e/o fragilità personale e del contesto di provenienza. La legge 194/78 prevede un iter specifico per le minorenni, garantendo accoglienza e accompagnamento alla scelta. In questa prima fase, che consiste in un primo colloquio con un operatore dell’equipe multidisciplinare, si offre alla giovane donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente. La legge indica che, "quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, si deve esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto".
In caso di minori si possono verificare tre situazioni principali, ognuna delle quali prevede un percorso specifico:
- Minorenni con autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela: Il medico firma e consegna la documentazione con la quale la minore, accompagnata dai genitori o da chi esercita la tutela, può presentarsi presso le strutture autorizzate per effettuare l’intervento. È necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori, anche se legalmente separati.
- Minorenni che chiedono di non coinvolgere i genitori o chi esercita la tutela genitoriale (articolo 12 comma 2): Il medico redige il certificato che attesta l’urgenza e la dichiarazione della volontà della minore di non coinvolgere i genitori o chi esercita la tutela genitoriale. Successivamente, scrive una relazione medica per il Giudice Tutelare (G.T.) indicando l’epoca gestazionale. Il consultorio organizza uno o più colloqui di approfondimento con la minore ed entro 7 giorni (se non c’è urgenza), o nel più breve tempo possibile (in caso di urgenza), rilascia una relazione con le informazioni relative al contesto sociale e un’analisi sulle motivazioni che spingono la minore a non coinvolgere i genitori o chi ne esercita la tutela, esprimendo il parere del servizio. L’equipe del Consultorio invia la richiesta di udienza al Giudice Tutelare che, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che espone e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.
- Minorenni i cui genitori o chi esercita la tutela si rifiutino di dare il proprio consenso o non siano d’accordo tra di loro (art. 12 comma secondo): In tale situazione la procedura coincide con quella descritta al punto precedente e prevede l’udienza presso il Giudice Tutelare.
La Legge 194/78, all'articolo 13, disciplina inoltre il caso in cui la donna sia interdetta per infermità di mente. In questa circostanza, la richiesta può essere presentata non solo da lei personalmente, ma anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa, nonché il parere del tutore se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo.
Metodologie di Interruzione di Gravidanza: Farmacologica e Chirurgica
Esistono due tecniche principali per eseguire un’interruzione volontaria di gravidanza: il metodo farmacologico e il metodo chirurgico. La scelta della metodologia dipende da diversi fattori, tra cui l'epoca gestazionale e le condizioni cliniche della donna.
IVG Farmacologica
L’IVG farmacologica si può praticare quando la gravidanza non abbia superato le sette settimane (49 giorni), ma secondo le “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine” emanate dal Ministero della Salute il 12 agosto 2020, può essere praticata fino al 63° giorno, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione (9 settimane compiute di età gestazionale). Si tratta sempre di una pratica medica che si basa sull’assunzione di due farmaci diversi nell’arco delle 48 ore. La procedura può essere eseguita presso gli ospedali e le case di cura autorizzate in regime di Day Hospital, nonché presso i consultori e le strutture ambulatoriali pubbliche autorizzate dalla Regione, in regime ambulatoriale, funzionalmente collegate all’ospedale.
I principi attivi su cui questo tipo di IVG precoce si basa sono il mifepristone, conosciuto con la sigla RU486, e una prostaglandina. In prima istanza, il primo giorno si somministra il Mifepristone, meglio noto come RU486, che ha lo scopo di inibire la produzione di progesterone, ovvero l’ormone che permette l’attecchimento dell’embrione nel tessuto uterino, e in questo modo la gravidanza si interrompe contrastando l’azione dell’ormone della gravidanza. A seguire, dopo 48 ore viene assunto il secondo farmaco, il misoprostolo, o è necessario applicare delle candelette di prostaglandina, per permettere l’espulsione del materiale embrionale. Questo agisce sull’utero preparato dal mifepristone e determina il distacco e l’espulsione della gravidanza. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza. Dopo circa due settimane viene effettuato un nuovo test di gravidanza, con il dosaggio della betaHCG e, sulla base del risultato, il medico giudicherà la procedura conclusa oppure procederà ad un controllo clinico ed eventualmente ecografico. Per quanto riguarda la preparazione all’IVG farmacologica, la paziente dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni del ginecologo sui tempi e le modalità di assunzione della pillola e delle prostaglandine.
IVG Chirurgica
L’IVG chirurgica si effettua previa sedazione endovenosa (diversa dall’anestesia vera e propria, non necessaria in questo caso), in day hospital. Per l’anestesia saranno richiesti gli esami del sangue, un elettrocardiogramma ed una visita del medico anestesista, e il gruppo sanguigno da eseguire solo se non documentato. L'intervento, effettuato in anestesia locale o in alcuni casi generale, avviene in sala operatoria. Questa tecnica prevede un allargamento del collo uterino al fine di poter inserire la cannula per l’isterosuzione, che in pratica “aspira” l’embrione. In fase pre-operatoria può essere necessaria la somministrazione di farmaci per preparare il collo dell’utero alla dilatazione, rendendo più agevole la successiva fase chirurgica. L’aborto chirurgico consiste nell’aspirazione della gravidanza dalla cavità uterina, solitamente preceduta dalla dilatazione del collo uterino. Si completa l’operazione, in sé molto rapida, con la tecnica del courettage, che consiste nel “raschiare” le pareti dell’utero con una sorta di cucchiaio metallico per eliminare ogni traccia di tessuto placentare. L’IVG per via chirurgica si effettua a digiuno. Contestualmente all’intervento è possibile richiedere, per la contraccezione, l’inserimento della spirale o dell’impianto sottocutaneo. In seguito la donna può concepire nuovamente.
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L'Interruzione Terapeutica di Gravidanza (ITG) dopo i 90 Giorni
Quando la gravidanza sia così avanzata da superare i 90 giorni e si renda necessaria un'interruzione terapeutica (ITG), per praticare l’aborto non basta usare la cannula per l’isterosuzione. In questi casi, come la normativa italiana consente fino alle 22 settimane di gestazione, la donna viene ricoverata e si induce il parto (a tal fine si utilizzano le fiale di prostaglandine) fino al travaglio, sotto sedazione (ma lo stato di vigilanza permane in ogni fase). Si tratta di una procedura estremamente traumatica, ma in molti casi necessaria per salvaguardare la vita della madre o in presenza di gravi malformazioni fetali.
Il Caso della "Stanza dell'Ascolto" a Torino/Rivoli: Una Controversia Accesa
In un contesto dove la Legge 194/78 delinea chiaramente i diritti e le procedure per l'interruzione di gravidanza, la vicenda della "Stanza dell'Ascolto" presso l'Ospedale Sant'Anna di Torino, che coinvolge anche la Città della Salute e della Scienza di Torino e un'associazione con sede a Rivoli, ha generato ampie polemiche. Questa storia si inserisce nel più ampio dibattito sui servizi di supporto alle donne e sulla corretta applicazione della legge.
Da tempo, forse più di un anno, si parla di una “stanza” che l’Ospedale Sant’Anna di Torino starebbe destinando ad alcune associazioni antiabortiste con le quali il nosocomio ha attivato convenzioni. Lo scopo dichiarato è - lì come altrove - quello di dissuadere le donne a ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza. La Stanza dell’Ascolto è nata - come idea - il 28 luglio con una convenzione tra la Città della Salute e l’Associazione Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la vita di Rivoli. La convenzione è stata ratificata il 29 febbraio, e il 31 maggio l’azienda ospedaliera ha consegnato materialmente i locali all’associazione. Qui, secondo la convenzione sottoscritta, si alterneranno una serie di volontari delle due associazioni Pro Vita per fornire supporto alle gestanti che hanno in animo di abortire per proprie difficoltà. Secondo la Regione Piemonte, il servizio rientra in pieno nelle finalità della Legge 194 del 1978.
Tuttavia, le opposizioni, Avs e M5s in testa, e le associazioni per i diritti delle donne, hanno criticato aspramente questa iniziativa, definendola in realtà un tentativo di manipolazione, un cavallo di Troia ideologico direttamente dentro gli ospedali. Le polemiche politiche sono state intense. L’assessore regionale Maurizio Marrone ha minimizzato, affermando che il servizio ripartirà a settembre, più organizzato che mai, e che sarebbe stato sufficiente riscrivere la convenzione seguendo le indicazioni del TAR Piemonte, che aveva dichiarato illegittima la convenzione. D'altra parte, le opposizioni hanno cantato vittoria, ritenendo che la decisione del tribunale avesse messo una pietra tombale sulla Stanza.
Il ricorso al TAR è stato presentato dall’Associazione “Se non ora quando? Torino”, dalla Cgil e da una singola donna che riteneva il servizio potesse ledere le sue prerogative di futura e ipotetica gestante. Questi ultimi due soggetti, tuttavia, sono stati esclusi dal TAR in quanto non ritenuti titolari a rivolgersi per sostenere l’annullamento della convenzione. Discorso diverso, invece, per l’associazione “Se non ora quando?” che ha come scopo statutario specifico la promozione e la difesa dei diritti e delle libertà delle donne. I volontari Pro Vita trovano spesso strappati i loro volantini nelle bacheche dell’ospedale, a testimonianza di uno scontro politico e sociale rovente, con manifestazioni di associazioni. La stanza anti-aborto all’ospedale di Torino, in base alla convenzione, avrebbe dovuto aprire al pubblico a settembre all’Ospedale Sant’Anna, ma non è ancora disponibile. I locali non sono al momento agibili, a causa di lavori in corso. Ma non appena tutti gli interventi saranno stati ultimati, la stanza dovrebbe entrare in funzione. I ritardi quindi non sono imputabili a un ripensamento dell’ospedale.

La Sentenza del TAR Piemonte e le Sue Motivazioni
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ha giocato un ruolo cruciale in questa vicenda, pronunciandosi sull'illegittimità della convenzione. La sua decisione si è basata su quattro motivazioni principali che evidenziano serie criticità nella gestione del servizio.
- Mancanza di requisiti delle associazioni: Il primo punto, individuato anche dall’assessore Maurizio Marrone, è la mancanza di requisiti delle associazioni a cui è stato affidato il servizio. Il TAR ha rilevato che non c’è stata alcuna istruttoria per valutare l’idoneità strutturale, professionale e organizzativa delle associazioni. Nessuno ha controllato se i Pro Vita hanno una struttura operativa, risorse umane e materiali o esperienza e formazione dei volontari per garantire un servizio che dovrebbe informare le gestanti di quanto prevede la Legge 194. Le opposizioni hanno suggerito che la scelta è ricaduta su quelle associazioni per chiare ed evidenti affinità politiche con la giunta Cirio.
- Associazioni non registrate: Un’ulteriore criticità è che FederviPa, che svolge un ruolo centrale nel coordinamento e nella supervisione del progetto, non è nemmeno iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e dunque non poteva assumere ruoli operativi ai sensi della legge. Questo aspetto ha sollevato dubbi sulla legittimità della sua partecipazione al servizio.
- Incompatibilità ideologica: Questo è l’aspetto che più difficilmente potrà essere messo a posto dalla Regione Piemonte. Le associazioni a cui è stato affidato il servizio hanno nei loro statuti l’opposizione esplicita alla Legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. La questione è: con quale imparzialità possono dunque garantire un servizio di ascolto adeguato? E in che modo il servizio può essere improntato al rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione della donna previsto dalla legge? Come ha sottolineato Laura Onofri di "Se non ora quando? Torino", "Non è possibile che questa stanza sia affidata a un’associazione che nei suoi principi è apertamente ostile alla legge 194. Noi non siamo contro la vita, siamo per la libera scelta delle persone. È inaccettabile che si faccia una convenzione con un’associazione che nel suo statuto si dichiara contro l’interruzione volontaria di gravidanza."
- Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità: Infine, le associazioni sono state indicate senza valutare alternative possibili. Non si è andati sul mercato o non si sono valutate altre realtà del terzo settore, e la scelta non ha permesso ad altri di candidarsi. Non c’è stata alcuna procedura comparativa come invece prevedono i principi di trasparenza e parità di trattamento che devono seguire le pubbliche amministrazioni. La Cgil ha ribadito che "è il pubblico che si deve occupare del sostegno alle donne che vogliono abortire" e che "i consultori sono depauperati di risorse e personale, facciamoli rivivere".

Prospettive Future e Impatto sulla Libertà di Scelta delle Donne
La battaglia legale e politica attorno alla "Stanza dell'Ascolto" non accenna a placarsi. Non c’è alcun dubbio che la battaglia riprenderà dopo le vacanze, a settembre. I vertici della Regione Piemonte e dell’ospedale si sono incontrati per stabilire come ripristinare la Stanza dell’Ascolto dopo la revoca della convenzione scattata all’indomani della sentenza dei giudici amministrativi. L’assessore Marrone si dice ottimista e annuncia l’intenzione di riproporla in una forma rivista, ma le criticità sollevate dai giudici riguardano elementi strutturali e ideologici difficilmente sanabili. Le opposizioni, nel caso la convenzione dovesse venire riproposta, di certo torneranno sul sentiero di guerra.
Questa vicenda si inserisce in un disegno più complessivo, spesso interpretato come un tentativo di privatizzazione della sanità e di riduzione della libertà femminile. La Regione Piemonte è stata accusata di preparare la strada al governo sul terreno della limitazione della libertà delle donne di decidere se e quando diventare madre. Come dichiarato da alcuni critici, "Credo che la Regione Piemonte, in completa sintonia col governo centrale, stia continuando a fare propaganda sulla famiglia e sulla natalità sulla pelle delle donne, e questo è inaccettabile”.
La Cgil e l'associazione “Se non ora quando? Torino” hanno continuato a mobilitarsi con manifestazioni, presidi e iniziative. Hanno presentato ricorso al TAR regionale un intero anno fa, e le donne di questo territorio non smetteranno certo di battersi per la propria libertà, per il diritto alla tutela della salute non privatizzata, per evitare lo smantellamento della rete dei consultori già molto indebolita. Anna Maria Poggi ha affermato: “È inaccettabile un utilizzo improprio di risorse pubbliche per finanziare associazioni antiabortiste”. Lara Ghiglione, segretaria confederale della Cgil, ha aggiunto che "Torino per le destre è diventata una sorta di laboratorio per realizzare un loro esplicito obiettivo politico: provare a imporre ed estendere a livello nazionale una cultura regressiva che cerca di limitare l’autodeterminazione delle donne e la loro libera scelta sul proprio corpo”. La segretaria della Cgil ha concluso, sostenendo che "la verità è che vogliono ristabilire un ordine sociale rigido nel quale alle donne spetta il ruolo riproduttivo. La Cgil invece ritiene che alle donne deve essere data l’opportunità di partecipare pienamente alla vita economica, politica e sociale della società".
La convenzione tra la Città della Salute e della Scienza di Torino e l'associazione Centro di aiuto alla vita e movimento per la vita G. Foradini di Rivoli, che nel proprio statuto ha il contrasto alla Legge 194, solleva interrogativi non solo sull'affidamento di un compito così delicato a tale associazione, ma anche sull'allocazione di fondi pubblici. Come sono state selezionate queste associazioni? Chi sono gli operatori del cosiddetto ascolto? Con quale selezione pubblica vengono individuati? Ferro ha aggiunto: “Non sappiamo chi siano, non sappiamo neanche quale sia stata la procedura di affidamento a questa associazione, non sappiamo se sono psicologi o assistenti sociali". Ha poi sollevato una domanda provocatoria: "Dire a una donna che se non interrompe la gravidanza riceverà una fornitura di pannolini per mille giorni che cosa è? Perché con quel milione di euro la Regione non attiva percorsi di inclusione al lavoro delle donne, posti negli asili nido pubblici e rafforzamento dei consultori pubblici?". Il nocciolo della questione è tutto qui: credere nella libertà delle donne e costruire una rete di servizi pubblici per rendere possibile anche la libera scelta di maternità, o privatizzare i servizi, fornire un po’ di carità e quelle in difficoltà economica ma mai per promuovere diritti ma sempre per elargire concessioni.
