L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), comunemente nota come aborto, rappresenta un tema complesso e delicato, che coinvolge profondamente la sfera medica, legale, etica e sociale. In Italia, l'accesso all'aborto è disciplinato dalla Legge 194 del 22 maggio 1978, intitolata "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". Questa normativa, pur riconoscendo il diritto alla vita dell'embrione e del feto, tutela al contempo il diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità. La legge stabilisce limiti temporali e condizioni specifiche per l'accesso all'IVG, distinguendo principalmente tra le procedure che possono essere effettuate entro i primi novanta giorni di gestazione e quelle consentite successivamente, solo in circostanze particolari.
Definizioni e Inquadramento Generale dell'Interruzione di Gravidanza
Per comprendere appieno il significato legale e medico dell'interruzione di gravidanza, è fondamentale distinguere tra diverse definizioni. Dal punto di vista medico e ostetrico, l'interruzione della gravidanza (IVG) si definisce come la cessazione del processo fisiologico della procreazione prima del termine naturale. Si parla di aborto se avviene durante i primi 6 mesi (dall’inizio dell’ultima mestruazione); dal 180° al 260° giorno si parla di parto prematuro, mentre dal 261° al 275° giorno si parla di parto precoce. L'aborto (dal latino abortus, derivato di aboriri, "perire") è l'interruzione della gravidanza, spontanea o procurata, nel periodo in cui il feto non è ancora capace di vita autonoma extrauterina, generalmente prima della 20ª-22ª settimana. Si distingue in aborto spontaneo, un evento involontario che si verifica più frequentemente nel primo trimestre, e interruzione volontaria di gravidanza (IVG), una procedura medica regolamentata da specifiche normative.
Secondo la nozione penalistica, invece, si parla di aborto per definire l'interruzione volontaria e violenta del processo fisiologico della gravidanza che abbia come conseguenza la morte del prodotto del concepimento in qualsiasi momento essa si verifichi, quindi dall'inizio della gravidanza fino al travaglio del parto (in seguito si configura il feticidio e, successivamente, l'infanticidio). La legge 194 del 1978 è dunque il cardine che regola l'interruzione volontaria di gravidanza, stabilendo le condizioni e le procedure per accedervi. La finalità di tale normativa è quella di fornire un quadro giuridico che bilanci valori complessi, come il diritto alla vita e il diritto alla salute della donna.

L'Interruzione Volontaria di Gravidanza Entro i Primi Novanta Giorni
La legge italiana consente l'interruzione di gravidanza entro i primi 90 giorni dalla data dell'ultima mestruazione, ossia 12 settimane e 6 giorni. Questa possibilità è offerta sulla base di una autonoma valutazione della donna, che lo richiede perché ritiene che la prosecuzione della gravidanza possa rappresentare un pericolo per la sua salute fisica o psichica. L'articolo 4 della legge 194/1978 stabilisce che, per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico, a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia. A questi professionisti la donna dovrà comunicare la sussistenza di "circostanze" comportanti un serio pericolo per la sua salute psico-fisica.
Il Percorso di Accesso e il Periodo di Riflessione
Per accedere al percorso di interruzione di gravidanza, la donna deve rivolgersi a un medico, che può essere del consultorio o di sua fiducia. Il medico ha il compito di redigere un documento attestante la richiesta della donna e lo stato di gravidanza in atto. Nel caso in cui il medico non consideri l'intervento urgente, invita la donna a rispettare un periodo di "riflessione" di sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole, presso una delle sedi autorizzate. L'invito a soprassedere per sette giorni ha il senso di una vera e propria "pausa di riflessione" atta a consentire alla donna di riflettere adeguatamente su quanto ha costituito oggetto di discussione, e lo scopo di far pervenire la donna a una decisione consapevole e ragionata, non frutto cioè di una scelta impulsiva ma derivante anche dalla conoscenza delle alternative all'intervento interruttivo.
L'articolo 5 della legge prevede che il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito, in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando il medico riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza (ad esempio, la gravidanza può accelerare di molto l'evoluzione di alcuni carcinomi). Con tale certificato la donna stessa può presentarsi a una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza. È importante sottolineare che nella valutazione dell’esistenza di condizioni tali da rendere urgente la procedura, il medico deve sempre tenere presente che l’incidenza di complicazioni aumenta progressivamente con l’aumentare dell’età gestazionale. Il modo più semplice per ottenere il documento o il certificato è di rivolgersi a un consultorio pubblico, non di ispirazione religiosa, che nella gran parte dei casi assicura anche tutta la procedura, fino alla prenotazione nell'ospedale di riferimento.
Accesso per le Minorenni e le Donne Interdette
Per le donne minorenni con età inferiore ai 18 anni, l'aborto volontario può essere richiesto, previo consenso dei genitori. Ai fini dell'interruzione della gravidanza è richiesto (Articolo 12) l'assenso dell'esercente la potestà o la tutela. Se si è minorenni e si può parlare con i propri genitori, essi devono accompagnare la ragazza dal medico e firmare con lei il certificato previsto. In caso di rifiuto dell'assenso (o di pareri difformi dell'esercente la potestà o la tutela) o anche in caso di ricorrenza di "seri motivi" che impediscano o sconsiglino di interpellarli, le strutture e i medici preposti devono inviare una relazione e un parere, entro 7 giorni, al giudice tutelare che a sua volta entro 5 giorni, sentita la donna, può autorizzare la donna a decidere di interrompere la gravidanza. L'urgenza dell'intervento consente di ovviare a tali procedure. Dopo il primo trimestre, indipendentemente dall'assenso dell'esercente la potestà o la tutela, anche nella infradiciottenne si seguono le medesime procedure che per la donna maggiore di età.
Per la donna interdetta per infermità di mente, l'articolo 13 prevede la possibilità che la richiesta di intervento, oltre che dalla stessa, sia presentata dal tutore o dal marito non tutore purché non separato. In ogni caso deve essere sentito il tutore e la donna deve dare conferma della sua volontà di procedere all'interruzione. Anche per questi casi dovrà inviarsi, entro 7 giorni, una dettagliata relazione al giudice, cui competerà entro 5 giorni la decisione, sentiti eventualmente gli interessati.
Forum Studentesco - Accesso all’Ivg oggi: obiezione e diritto alla salute... - 29 maggio 2023
Le Metodiche di Interruzione Volontaria di Gravidanza Entro il Novantesimo Giorno
L'interruzione di gravidanza può essere effettuata con il metodo chirurgico o con il metodo farmacologico. Entrambi i metodi sono considerati sicuri per la salute.
Aborto Farmacologico (Metodo Medico)
L'aborto farmacologico è a livello medico un'alternativa praticabile e meno invasiva rispetto a quello chirurgico per interventi entro dodici settimane di gravidanza. In Italia, per lo più, avviene entro la nona settimana di gestazione. Tuttavia, ci sono indicazioni che specificano che il metodo farmacologico può essere applicato solo entro la 7ª settimana (49 giorni) di gestazione, o che può essere prescritto entro il 63° giorno di gravidanza (63° a partire dal 1° giorno dell'ultima mestruazione).Questa procedura non richiede ricovero ospedaliero obbligatorio, e la sua gestione è per lo più in regime di day hospital o ambulatoriale.
Il procedimento si svolge solitamente in due fasi:
- Prima somministrazione: La persona assume il farmaco mifepristone (noto come RU486), che viene inghiottito. Questo farmaco interrompe la gravidanza. La prima somministrazione avviene in ospedale o in consultorio, in regime di day hospital, cioè non rimanendo a dormire la notte e quindi facendo generalmente 1 o 2 accessi nel day hospital. La persona rimane sotto osservazione per alcune ore.
- Seconda somministrazione: Dopo 24-48 ore si prende dunque il misoprostolo (Cytotec) che consiste generalmente in compresse da lasciar sciogliere sotto la lingua o tra le guance. In alcuni presidi vengono inserite in vagina. Questo farmaco facilita il distacco e l'espulsione del prodotto del concepimento.
A distanza di circa 3 ore dalla seconda somministrazione solitamente si verifica la conclusione dell'evento abortivo attraverso perdite simili alla mestruazione. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza. La buona riuscita dell'interruzione di gravidanza viene controllata sul posto ecograficamente o diversi giorni dopo con analisi beta HGC. In ogni caso, è stato eliminato l'obbligo di ricovero.
Per l'IVG farmacologica, il dolore viene gestito nella maggior parte dei casi con antidolorifici da banco (FANS), come ibuprofene o naprossene. In caso di allergia, paracetamolo. In ogni caso, la persona percepisce dolori addominali simili ai suoi mestruali, ma più forti, dato che il processo è quello di un'espulsione indotta. Nella maggior parte dei casi non è paragonabile al dolore di un parto e si evitano così l'intervento chirurgico e quello anestetico (portatori di possibili complicanze), ma la persona è attrice principale e consapevole del procedimento.
I rischi associati all'intervento farmacologico, non essendo meccanico, non presentano rischi di lesione o perforazione dell'utero (date dall'errore umano), ma comporta comunque gli stessi rischi di infezione (1 caso su 100 interventi) e di emorragia; in più, la possibile necessità di ripetere l'IVG (1-2 casi su 100). Ci saranno perdite di sangue e coaguli, anche altalenanti nella quantità e nella dimensione, fino a 40 giorni dopo. Non è obbligatoria, ma una visita di controllo viene effettuata nelle due settimane seguenti l'intervento.

Aborto Chirurgico (Metodo Strumentale)
L'intervento chirurgico è un'altra modalità con cui è possibile effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza. Questo metodo, conosciuto come isterosuzione, è più efficace perché essendo "meccanico" ha il minimo rischio che non funzioni (circa 2%). Viene eseguito generalmente dalla settima alla 14-15 settimana. Se la gravidanza ha superato i 49 giorni la scelta dell’aborto chirurgico diventa invece l’unica alternativa, secondo alcune indicazioni.
L'intervento si chiama isterosuzione e viene eseguito in anestesia locale o generale, o sotto narcosi (sedazione profonda). Si ha un colloquio con il personale sanitario che effettuerà l'intervento e, dove è ancora in essere l'anestesia generale, si ha un colloquio con l'anestesista. Talvolta l'intervento è preceduto dalla somministrazione di farmaci che facilitano la dilatazione del collo dell'utero (per via vaginale o sub-linguale). Durante l'intervento, il collo dell'utero viene dilatato cautamente con dei dilatatori del diametro da 6 a 13 mm, in modo da poter entrare con una cannula (metodo Karman). Successivamente, viene inserita nell'utero una fine cannula di plastica che aspira i tessuti embrionali. Raramente l'intervento prevede l'utilizzo finale di una curette di acciaio, per eseguire l'RCU, cioè la revisione della cavità uterina. Per l'IVG chirurgica, il dolore viene gestito con anestesia locale che intorpidisce l'area, sedazione profonda che può far addormentare la persona durante l'intervento. In alcuni casi viene ancora praticata l'anestesia generale, che potrebbe portare complicanze. Di solito la persona non vede il procedimento in prima persona, ma solo il pre- e il post-intervento.
Il metodo chirurgico prevede il ricovero in day-hospital. Si entra la mattina presto e si viene dimesse nel pomeriggio dello stesso giorno, salvo complicazioni. L'intervento avviene in sala operatoria. Potranno seguire perdite di sangue per circa 15/20 giorni, per alcune persone fino a 40.
L'intervento chirurgico potrebbe comportare alcuni rischi, sebbene rari: emorragia grave (1 caso su 1.000 interventi); perforazione uterina (1 caso su 1.000 interventi), danno al collo uterino (2 casi su 1.000 interventi) e infezioni (1 caso su 100 interventi).

Considerazioni Post-Procedura per Entrambi i Metodi
In entrambi i casi, dopo l'intervento, è opportuno ripetere un test di gravidanza in laboratorio (beta HCG) per avere la certezza che si siano ridotti nel sangue gli ormoni relativi alla gravidanza. Non è consigliato effettuare i test casalinghi, perché gli ormoni restano attivi per diverse settimane e quindi risulterebbero senza dubbio positivi. Le mestruazioni torneranno dopo 30 o 40 giorni dall'intervento, ma è importante iniziare subito dopo l'intervento a utilizzare il metodo contraccettivo prescelto. A tal fine, al momento della dimissione viene consigliata una terapia estroprogestinica (pillola contraccettiva), con la duplice finalità di prevenire eventuali recidive e favorire un regolare ripristino del ciclo mestruale. Inoltre, è previsto un controllo clinico ed ecografico dopo 2 settimane dell'IVG.
L'Interruzione Volontaria di Gravidanza Dopo il Novantesimo Giorno (Aborto Terapeutico)
Dopo il novantesimo giorno (da 13 settimane, contando dal primo giorno dell'ultima mestruazione), l'aborto è ammesso solo in casi specifici e limitati, che rientrano nella definizione di "aborto terapeutico". La legge 194 lo regola agli articoli 6 e 7. Sebbene secondo la legge 194 del 1978 tutte le interruzioni volontarie della gravidanza siano "terapeutiche", poiché l'aborto è ammesso solo nei casi in cui la gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o psichica della donna, comunemente viene definito "terapeutico" l'aborto praticato oltre il novantesimo giorno di gestazione (cioè nel secondo trimestre di gravidanza).
Le condizioni che rendono lecitamente esperibile l'interruzione di gravidanza in questo periodo sono previste nell'articolo 6, che stabilisce che l'interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata:a) Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.b) Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
In questo articolo, la parola "pericolo" è accompagnata dall'aggettivo "grave", che sta a indicare una maggiore intensità di quanto non sia richiesto per il primo trimestre, quando il pericolo deve essere "serio": questa accresciuta pericolosità per la vita o per la salute psico-fisica della donna sta a indicare una maggiore attenzione riservata dal legislatore al concepito, man mano che il suo sviluppo progredisce. Un'altra differenza sostanziale fra primi novanta giorni e periodo successivo risiede nel fatto che, a differenza dei primi (nei quali qualsiasi condizione, anche socio-economica o familiare, è ritenuta idonea a comportare pericolo - serio - per la salute della donna), nel secondo le sole condizioni ritenute legittimanti una richiesta di interruzione di gravidanza sono quelle strettamente "cliniche" e il pericolo delle stesse riverberato sulla vita o sulla salute della donna deve risultare grave.
Procedure e Limiti Temporali per l'Aborto Terapeutico
I processi patologici che configurano i casi previsti dall'articolo 6 vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti (genetista, radiologo, psichiatra). Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi autorizzate. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l'aborto terapeutico, ma all'articolo 7 stabilisce che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori dell'utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti gli interventi per salvaguardarne la vita. Pertanto, al fine di scongiurare la nascita di bambini con gravissimi handicap, si tende a non procedere oltre le 22-24 settimane, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. L'interruzione volontaria di gravidanza terapeutica è eseguita fino alla 22ª settimana di gravidanza presso L'Ospedale S.
Un'altra importante limitazione è prevista per i casi in cui operi la possibilità di vita autonoma fetale: per tali casi (in cui evidentemente lo sviluppo del feto è ormai alquanto avanzato) il legislatore limita la possibilità di interrompere la gravidanza esclusivamente alla sussistenza del grave pericolo per la vita della donna (e dunque non è più sufficiente il grave pericolo della salute), e comunque cercando in ogni modo di salvaguardare la vita del feto. Questo aspetto può generare ingiustizie, soprattutto per le donne che ricevono una diagnosi di grave patologia fetale oltre quest'epoca gestazionale, che sono dunque costrette a rivolgersi all'estero per abortire, dato che è praticamente impossibile reperire in Italia centri che pratichino Interruzioni Volontarie di Gravidanza terapeutiche oltre la ventiduesima settimana.
Implicazioni Mediche e Psicologiche dell'IVG
L'IVG non è mai una procedura desiderata, piuttosto è un bisogno di salute. In questo senso non è mai "facile": si preferirebbe in ogni caso essere altrove a fare altro e in certi casi pesano il vissuto personale, psicologico e di stigma sociale. Un'interruzione di gravidanza, seppur volontaria, può avere un certo impatto sulla vita della donna e sulla sua sfera psicologica e sociale. Difatti, è possibile che la decisione di ricorrere all'aborto possa avere conseguenze psicologiche, esponendo la donna alla sperimentazione di sentimenti contrastanti e alterazioni dell'umore. Alla luce di quanto appena detto, appare chiaro come non sia importante solo il supporto medico e sanitario fornito prima, durante e dopo l'interruzione di gravidanza, ma quanto lo sia anche il supporto psicologico alla donna.
In linea generale, l'esecuzione di un aborto volontario non dovrebbe pregiudicare la possibilità di avere figli in futuro, quindi, non dovrebbe avere effetti sulla fertilità. Tuttavia, si segnala che alcuni autori suggeriscono una possibile connessione fra l'aborto e alcuni problemi riscontrati in un'eventuale successiva gravidanza, quali ad esempio sanguinamento durante la gestazione, problemi connessi alla placenta, parto prematuro. Ad ogni modo, se si desidera una gravidanza dopo aver effettuato un'interruzione volontaria di gravidanza, è bene parlarne con il proprio medico o il proprio ginecologo. È importante inoltre, per ridurre il rischio di gravidanze indesiderate, pianificare e iniziare subito la contraccezione che in alcune regioni è gratuita per le donne iscritte al SSN nei due anni successivi all'IVG. Il counselling contraccettivo e l'avvio della contraccezione viene garantito già dai Reparti e dagli Ambulatori dove viene effettuata l'IVG.
Criticità nell'Applicazione della Legge 194 e l'Obiezione di Coscienza
Nonostante la Legge 194 sia in vigore dal 1978, la sua applicazione incontra ancora numerose criticità. Dalla relazione ministeriale si può vedere come, dopo oltre 40 anni, la legge sia ancora applicata male e addirittura non applicata in molti suoi punti e in molte aree del nostro paese, un quadro grave e ben descritto dall'indagine Mai Dati.
Una delle maggiori problematiche riguarda l'obiezione di coscienza del personale sanitario. L'articolo 9 della legge 194, infatti, recita: "Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8." Tuttavia, nella realtà non è così e il servizio cambia moltissimo da città a città, a causa dell'elevato numero di medici obiettori di coscienza. L'obiezione di coscienza, pur essendo un diritto individuale, non deve pregiudicare il diritto della donna ad accedere all'IVG, che è un bisogno di salute. L'Associazione Luca Coscioni si batte per la piena applicazione dell'articolo 9 della legge 194, che regola il diritto del personale sanitario a sollevare obiezione di coscienza, sottolineando che, a fronte di una richiesta di IVG, la struttura cui la donna si rivolge è tenuta in ogni caso a garantire l'espletamento della procedura. L'Associazione si impegna anche per definire e limitare le figure professionali che possono sollevare obiezione di coscienza e per garantire a tutti l'informazione sui medici obiettori, che sono in ogni caso tenuti a inviare la donna a un medico non obiettore.

Oltre all'obiezione di coscienza, la legge stessa ha mostrato inadeguatezze nel testo, da cui originano ingiustizie inaccettabili e che dovrebbero essere modificate per garantire realmente a tutte il diritto alla salute, se non quello all'autodeterminazione. La principale riguarda gli articoli 6 e 7 della legge: nel caso in cui sia fatta una diagnosi tardiva di grave patologia fetale, oltre la ventiduesima settimana, quando il feto ha raggiunto la possibilità di vivere al di fuori dell'utero (viability), la donna è costretta ad andare all'estero per abortire. Oltre quell'epoca gestazionale, infatti, si deve provocare con i farmaci un travaglio abortivo e il medico che esegue l'aborto dovrebbe mettere in atto quanto possibile per salvaguardare la vita del feto; non potendo eseguire il feticidio, qualora il feto, seppur affetto da gravissima patologia, nascesse vivo, il medico dovrebbe rianimarlo, aggiungendo al danno della malattia primaria anche quello legato alla grave prematurità. Lo stesso limite del novantesimo giorno è causa di ingiustizie, stabilito esclusivamente dalla fantasia del legislatore. Lo sviluppo intrauterino è infatti un continuum, nel quale si può definire un punto di interruzione solo con il raggiungimento della viability. Anche in questo caso, le donne che fossero arrivate tardivamente a una diagnosi di gravidanza, in assenza di condizioni previste dagli articoli 6 e 7 della legge 194, dovrebbero recarsi all'estero per interromperla.
L'Associazione Luca Coscioni offre strumenti di denuncia contro le inadempienze legate alla cattiva applicazione o alla non applicazione della legge, nonché contro le condizioni che costringono le donne a penosi viaggi all'estero. L'Associazione si batte inoltre per la modifica delle parti della legge che hanno dimostrato le maggiori criticità, come l'Articolo 4, che stabilisce il limite di 90 giorni per l'aborto "on demand", basato sull'autonoma valutazione della donna; l'Articolo 5, che stabilisce l'obbligatorietà del documento o del certificato rilasciato dal medico, e che prevede un periodo di "riflessione" di 7 giorni; gli Articoli 6 e 7, che regolano l'aborto volontario cosiddetto terapeutico; e l'Articolo 9, che estende il diritto a sollevare obiezione di coscienza anche al personale esercente le attività ausiliarie. L'Associazione Luca Coscioni vigila e garantisce l'applicazione dell'articolo 15, perché tutte le donne possano avere accesso ai più moderni e aggiornati standard di cura; ciò impone l'obbligo di aggiornamento su tale tema e sulla contraccezione per tutto il personale sanitario, anche per gli obiettori di coscienza.
L'Aborto Illegale: Delitti di Interruzione della Gravidanza
Oltre alle modalità legali per abortire, la legislazione italiana disciplina anche i casi di aborto illegale, definiti come "delitti d'interruzione della gravidanza" e regolati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 194.
L'articolo 17 disciplina l'aborto colposo e sancisce che chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro, la pena è aumentata.
L'articolo 18 disciplina l'aborto criminoso e sancisce che chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesione della donna (aborto preterintenzionale). Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna, si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.
L'articolo 19 disciplina l'aborto doloso della donna consenziente e sancisce che chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli artt. 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a euro 51,65. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'art. 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli artt. 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
L'articolo 20 prevede che le pene previste dagli articoli 18 e 19 sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'art. 9. L'articolo 21 prevede che chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del codice penale.
La Situazione Attuale in Italia e i Dati Statistiche
In base alla relazione al Parlamento sull'applicazione della Legge 194 in Italia nell'anno 2020, il numero di IVG risulta essere stato di 66.413 interruzioni volontarie di gravidanza, con una riduzione del 9,3% rispetto al dato del 2019. Negli anni dal 1983, anno in cui si è avuto il più alto numero di IVG in Italia, pari a 234.801 casi, si è rilevata una continua diminuzione. Questi dati mostrano un trend decrescente nel ricorso all'interruzione di gravidanza nel paese, ma non devono distogliere l'attenzione dalle persistenti difficoltà di accesso e dalle questioni irrisolte relative alla piena applicazione della legge. La situazione cambia moltissimo da città a città, e l'Associazione Luca Coscioni si batte perché tutte e tutti abbiano pieno accesso alla salute e ai diritti riproduttivi, sia attraverso l'impegno per un'adeguata informazione e per un reale accesso ai moderni metodi contraccettivi, sia per garantire il diritto all'aborto.