L’evoluzione normativa e sociale dell’interruzione volontaria di gravidanza in Italia: tra legge 194 e prospettive future

L'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) rappresenta uno dei temi più dibattuti e complessi nel panorama giuridico, etico e sociale italiano. La storia della regolamentazione di questa pratica si intreccia profondamente con l'evoluzione del concetto di autodeterminazione femminile, la storia del Servizio Sanitario Nazionale e le diverse correnti di pensiero che hanno animato il dibattito pubblico negli ultimi cinquant'anni.

Una rappresentazione simbolica della bilancia della giustizia posta tra i diritti riproduttivi e i vincoli legislativi

Il quadro storico: dal Codice Rocco alla Legge 194

Fino al 1978, l'interruzione volontaria della gravidanza era considerata un reato nel sistema legislativo italiano. Nel "codice Rocco" erano previsti una serie di reati tra cui "l’aborto di donna consenziente", l’aborto di donna "non consenziente", "l’autoprocurato aborto" e la "istigazione all’aborto". Del tutto in linea con la concezione culturale dell’epoca era l’attenuante della "causa d’onore" che permetteva la diminuzione delle pene per chi commetteva i reati previsti per l’aborto per "salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto".

Il mutamento di rotta iniziò a delinearsi negli anni Settanta. Nel 1975 la Corte costituzionale depenalizzò il cosiddetto aborto terapeutico, segnando un punto di svolta fondamentale. La Corte affermò che "non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare".

Il 22 maggio 1978 è stata approvata la legge n. 194, che festeggia i suoi quarant'anni ponendosi come parte integrante di una vera stagione riformista della sanità, accanto alla legge sulla chiusura dei manicomi e alla nascita del Servizio sanitario nazionale. La legge 194 è stata approvata dal parlamento dopo vari anni di mobilitazione per la decriminalizzazione e regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza da parte del Partito Radicale e del Centro d'informazione sulla sterilizzazione e sull'aborto (CISA) a seguito al caso Pierobon, che nel 1976 avevano raccolto oltre 700.000 firme per un referendum.

L'architettura della Legge 194: una prospettiva sanitaria

L’impianto normativo non riconosce formalmente l’autodeterminazione, ma sposa un’impostazione di carattere sanitario. Il diritto di abortire, come diritto assoluto, non viene riconosciuto, ma il diritto alla interruzione di gravidanza viene subordinato a determinate condizioni. La donna può abortire solo se "accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica".

La legge 194 consente alla donna, nei casi previsti, di ricorrere alla IVG in una struttura pubblica nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica. La legge 194 istituisce inoltre i consultori come istituzione per l'informazione delle donne sui diritti e servizi a loro dovuti, consigliare gli enti locali, e contribuire al superamento delle cause dell'interruzione della gravidanza. Questa legge è stata confermata dagli elettori con una consultazione referendaria il 17 maggio 1981.

Le sfide attuali: obiezione di coscienza e accesso al servizio

Le questioni problematiche sono sostanzialmente tre: l’aumento, nel corso dei decenni, dell’istituto dell’obiezione di coscienza a livelli non tollerabili per il sistema, il problema delle donne migranti e la persistenza di sacche consistenti di aborto clandestino. L’obiezione di coscienza ai numeri attuali crea molti problemi alle strutture e pone difficoltà di accesso alle procedure abortive.

Il ginecologo può esercitare l’obiezione di coscienza, tuttavia il personale sanitario non può sollevare obiezione di coscienza allorquando l’intervento sia "indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo". I dati rilevati dal Sistema di sorveglianza evidenziano come vi sia una significativa variabilità per area geografica e per regione. La persistenza di queste sacche di obiezione costringe spesso le donne a viaggiare lontano dal proprio domicilio, aumentando le disuguaglianze nell'accesso alle cure.

Il contesto internazionale e la riflessione sull'autodeterminazione

L'interruzione di gravidanza è un tema dibattuto a livello globale; le legislazioni sull'aborto variano notevolmente da paese a paese, riflettendo le diverse posizioni culturali, etiche e religiose sul tema. Mentre alcuni paesi hanno adottato leggi che permettono l'aborto in determinate circostanze, altri impongono restrizioni significative o vietano completamente l'aborto.

Il recente annullamento della sentenza Roe vs. Wade negli Stati Uniti, che dal 1973 garantiva alle donne il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza, ha riacceso il dibattito su scala mondiale. Nel documento della Corte Suprema americana si legge: "La Costituzione non fa alcun riferimento all’aborto e nessun diritto del genere è implicitamente protetto da alcuna disposizione costituzionale". Questo evento ha sollevato forti preoccupazioni riguardo al rischio di un arretramento dei diritti civili.

Pregnancy Education: Interruzione Volontaria di Gravidanza

In Italia, il dibattito si è polarizzato tra chi considera l'aborto una conquista di civiltà, legata all'autodeterminazione, e chi, ispirato da posizioni religiose o conservatrici, ne contesta la liceità morale. La Chiesa, per voce di diversi esponenti, sottolinea la sacralità della vita dal momento del concepimento, vedendo nell'aborto una soppressione della vita umana piuttosto che un diritto individuale.

La tutela sociale della maternità

Un aspetto centrale, spesso dimenticato nella narrazione politica, è che la legge 194 punta alla tutela sociale della maternità e alla prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei consultori familiari. Molte delle attuali proposte di legge, come quelle riguardanti l'istituzione di una "giornata della vita nascente" o la riforma delle finalità dei consultori, cercano di spostare il focus legislativo dalla sanità alla protezione della vita prenatale.

Esiste un comune denominatore alle legislazioni dei vari Paesi che convergono nel considerare la donna come libera di disporre del proprio corpo e come l'unica avente diritto entro limiti oggettivi prestabiliti sul destino del nascituro. Tuttavia, come dimostrano i tentativi di limitazione dell'aborto farmacologico (RU486) in diverse regioni italiane, l'applicazione della legge è un terreno di scontro costante tra chi intende favorire l'accesso sicuro all'IVG e chi, nel rispetto della normativa vigente, cerca di porre ostacoli burocratici o logistici.

Diagramma che illustra la variazione del tasso di abortività in Italia nel tempo

Prospettive legislative e la giurisprudenza costituzionale

Le recenti istanze parlamentari, tra cui il disegno di legge presentato dal senatore Maurizio Gasparri per riconoscere la capacità giuridica fin dal momento del concepimento, hanno generato allarme tra le associazioni per i diritti civili. L'approvazione di una norma simile equivarrebbe, secondo gli esperti, a mettere in discussione l'intera impalcatura della legge 194, poiché l'equiparazione del feto a persona trasformerebbe l'IVG in omicidio volontario.

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte Costituzionale rimane un argine solido. La sentenza n. 25767/2015 delle Sezioni unite della Corte di cassazione ha ribadito che non esiste un diritto a "non nascere se non sani", confermando l'importanza di bilanciare i diritti della madre con quelli del concepito, sempre all'interno della cornice della salute fisica e psicofisica della donna, pilastro centrale sancito già nella sentenza del 1975.

In conclusione, la legge 194 rimane un'acquisizione irrinunciabile del diritto italiano, che ha permesso di ridurre drasticamente gli aborti clandestini e di garantire la salute pubblica. La sfida del futuro risiede nell'equilibrata applicazione di questo dispositivo, garantendo che l'obiezione di coscienza non diventi un ostacolo insormontabile e che la scelta delle donne sia supportata da una rete sanitaria efficiente e non giudicante.

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