In Italia, il sistema fiscale prevede una serie di agevolazioni per sostenere le famiglie nelle spese dedicate all'istruzione. In generale, così come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo, dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. Questo significa che una parte dei costi sostenuti per l'educazione dei figli o del contribuente stesso può essere recuperata attraverso la dichiarazione dei redditi, in particolare compilando il Modello 730.
La detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000. In caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240. Le spese scolastiche e di istruzione sono soggette a rimodulazione dell’ammontare in relazione all’aumentare del reddito del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Il Quadro Normativo delle Detrazioni per l'Istruzione
A partire dal 2015, la cosiddetta legge della buona scuola ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica, che sono state distinte da quelle universitarie. Questa differenziazione ha portato a specifiche previsioni normative, in particolare l'articolo 15, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). La lettera e-bis), del comma 1, dell’articolo 15 del DPR n 917/86 prevede la detrazione fiscale del 19% per le spese legate alla frequenza scolastica dei figli. Tale detrazione spetta per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Allo stesso modo, la lettera e) dell’articolo 15, comma 1, del DPR n 917/86 prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% delle cosiddette “spese universitarie”.
Il beneficio fiscale riguarda solo le scuole del “sistema nazionale di istruzione”, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali. Per questo motivo, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono agevolabili. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Le Tipologie di Istituti e Corsi Detraibili
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di diverse tipologie di istituti, sia statali, sia paritarie private e degli enti locali. Nello specifico, la detrazione fiscale del 19% è prevista per le spese scolastiche sostenute per la frequenza delle seguenti tipologie di istituto:
- Scuole dell’infanzia (le cosiddette scuole materne).
- Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie).
- Scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

Il beneficio si estende anche a determinate istituzioni musicali, nello specifico la detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 8.07.2005, n.212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.
È fondamentale evidenziare che le spese di istruzione universitarie sono disciplinate in modo separato. Sono equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari, le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005. Per le università private, la detrazione è soggetta a limiti annuali che variano in base all'area geografica e alla facoltà.
Spese Ammesse alla Detrazione per la Frequenza Scolastica (Non Universitaria)
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.
Si tratta, ad esempio, delle spese per:
- La mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, sono detraibili, in quanto anche se forniti in orario extra curriculare, sono considerati servizi strettamente legati alla frequenza scolastica (Circolare n. 68 del 4 agosto 20016).
- Le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola, ed ogni altro contributo scolastico, finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, deliberato dagli organi dell’istituto (Circolare n. 14/E/2023). Le gite devono essere previste da una delibera scolastica. Anche se il pagamento è effettuato a un'agenzia esterna, serve l'autorizzazione dell'istituto.
- Il servizio di trasporto scolastico. È possibile detrarre come spese scolastiche, le spese sostenute per il servizio di trasporto, anche se è stato reso tramite il servizio del Comune, oppure di soggetti terzi rispetto alla scuola ed anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto (Circolare n. 14/E/2023). Per questa specifica spesa è possibile integrare a mano il documento con i dati dell'alunno. Le spese per il trasporto possono essere indicate alternativamente nelle detrazioni per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
Modello 730: istruzioni per la compilazione online
Tra le spese detraibili rientrano anche i costi per corsi di lingua, teatro, o altre attività extracurriculari, a condizione che siano parte dell'offerta formativa deliberata dagli organi dell'istituto. In pratica, la detrazione nel 730 è del 19% su rette scolastiche, mensa, gite, tasse e tanto altro ancora. Dall’asilo nido alle superiori, anche se privati, è possibile recuperare una parte della spesa sostenuta nell’anno per ogni figlio. Questo vale anche se frequentano scuole private o enti locali.
Spese Non Detraibili
Non tutte le spese legate all'istruzione sono detraibili. Le spese sostenute per testi scolastici, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio non sono detraibili, come chiarito dalla Circolare n. 14/E/2023.
Limiti di Spesa per la Detrazione Scolastica
La detrazione per le spese di frequenza indicate è calcolata su un importo massimo di euro 1.000 per l’anno d'imposta 2025 (dichiarazioni 2026) per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. L'aliquota per la detrazione Irpef di tutte le spese sostenute è del 19%. Pertanto, il rimborso IRPEF massimo, calcolato al 19% della spesa, è pari a 190 euro, somma da considerare per tutti gli anni di studio scolastico, dalla scuola materna e fino alle superiori. Le medesime spese possono essere ripetute per più figli. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Detrazione delle Spese per Asili Nido
Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, danno diritto a una detrazione. Per quanto riguarda le spese di iscrizione all’asilo nido, nel modello 730 è possibile portare in detrazione un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. Anche in questo caso, il rimborso fiscale è del 19%.
La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio.
Tra le spese detraibili per l'asilo nido rientrano anche:
- La frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido.
- Il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (la cosiddetta “mamma di giorno”).
È fondamentale non confondere la detrazione asilo nido nel 730 con il bonus nido erogato dall’INPS. Non è possibile beneficiare della detrazione per l'asilo nido se si è già ricevuto il bonus nido INPS.

Le Spese Universitarie e Post-Universitarie: Ambito e Regole Specifiche
Le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri, sono detraibili. La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull'intera spesa sostenuta se l'università è statale. Per le università non statali italiane e straniere, le spese non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Il decreto MUR n. 1126 del 31 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026, ha ridefinito i limiti di spesa detraibile al 19% per l’onere sostenuto per tasse e frequenza negli atenei privati. Deve essere considerato, inoltre, che deve essere sommato al limite detraibile l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 3, Legge n. 549/95.
Per le spese sostenute per la frequenza a corsi universitari all'estero, si fa riferimento all'importo massimo stabilito per i corsi della stessa area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha la residenza. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso. Qualora le spese sono state sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali cioè al 19% entro il limite previsto dal suddetto decreto ministeriale. Per la corretta detrazione è necessario seguire i criteri previsti dal D.M. n. 1126 del 31 dicembre 2025, facendo riferimento all’area disciplinare del corso e alla regione in cui ha sede legale l’università, per quanto concerne l’individuazione della zona geografica.
Dottorati, Master e Corsi di Specializzazione
Anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi “corsi di istruzione universitaria” al fine di poter usufruire della detrazione. Questo perché il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario, consentendo ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione (risoluzione n. 68/E/2007). Tale conclusione è coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall’art. 3 del decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari.
Sono detraibili le spese sostenute per i tirocini formativi attivi (TFA) sostenute per la formazione iniziale dei docenti, presso le facoltà universitarie, o le istituzioni di formazione artistica, musicale (Circolare n. 14/E/2023). Le spese sostenute per la frequenza agli Istituti tecnici superiori (ITS) sono equiparate alle spese universitarie (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019). Anche i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili, ma soltanto se effettuati presso centri accreditati dal MIUR. I master universitari di primo e di secondo livello sono altrettanto inclusi.

Spese per Test di Ammissione
Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte dall’imposta. Lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitari. Qualora lo studente abbia sostenuto più di un test di ammissione in università non statali anche in aree geografiche diverse o per diverse aree tematiche, occorre verificare se lo studente ha provveduto ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test: se si è iscritto, le spese sostenute per i test di ammissione rientrano nel limite relativo al corso scelto; se non si è iscritto a nessun corso, va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per i quali ha svolto il test.
Modalità di Pagamento e Documentazione Necessaria
Dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione 2021) e a decorrere dal 1 gennaio 2020, anche per la detrazione delle spese scolastiche, così come per la detrazione delle spese mediche, vige l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. Per pagare le tasse scolastiche, la mensa, così come l’importo del contributo per la gita scolastica, è necessario aver cura di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come il versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari.
Le spese devono essere documentate tramite ricevute, bonifici, fatture e intestate a uno dei genitori. La detrazione spetta a prescindere dal periodo di competenza coperto dal versamento; ciò che conta è la data del pagamento.
Per ottenere la detrazione per la mensa scolastica, sono necessarie ricevute di pagamento, bollettini postali o bonifici. Questi documenti devono indicare chiaramente il nome dell’alunno, il nome della scuola e la causale del pagamento ("servizio mensa"). La detrazione è valida anche per la spesa sostenuta per l'acquisto di buoni pasto, sia cartacei che elettronici. Chi incassa il pagamento (sia la scuola, il Comune o un altro ente incaricato) deve rilasciare un'attestazione valida che certifichi la spesa sostenuta e i dati dello studente. Tale attestazione è esente da imposta di bollo. I genitori possono richiedere tale certificazione all'ente erogatore del servizio. È fondamentale conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti e i dati dello studente. Non è possibile integrare a mano i dati di scuola e alunno se non sono già presenti sulla documentazione originale.
In riferimento alla detrazione per le spese sostenute in relazione alla mensa scolastica, qualora la mensa è stata effettuata da soggetti diversi dall’istituto, la spesa deve essere intestata al soggetto che la eroga con l’indicazione che trattasi di mensa scolastica, la specifica della scuola frequentata e del nome e cognome dell’alunno. Se l’importo è stato pagato in contanti o bancomat o con buoni cartacei/elettronici deve essere allegata attestazione del soggetto erogatore contenente l’importo versato nell’anno ed il nome e cognome dell’alunno.
Per i servizi scolastici (come ad esempio le gite, corsi di teatro, ecc.) pagati direttamente alla scuola, è sufficiente la ricevuta di versamento. Qualora vengano pagati, cumulativamente per più soggetti, va presentata attestazione rilasciata dalla scuola con i nominativi dei soggetti coinvolti. La documentazione deve essere conservata per poterla esibire in caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi (il cosiddetto “controllo formale”). La documentazione, in ogni caso, deve essere conservata sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Compilazione del Modello 730: Righi e Codici Specifici
Le spese di istruzione devono essere indicate nel quadro E del Modello 730, precisamente nei righi che vanno da E8 a E10. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere pertinente. Non possono essere indicate le spese sostenute nell’anno d'imposta che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere specifico.
Ecco i codici da utilizzare in base alla tipologia di spesa:
- Codice "12": Va indicato per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per ciascun alunno o studente.
- Codice "13": Va utilizzato per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
- Codice "33": Va inserito per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
- Codice "32": Deve essere utilizzato per il riscatto della laurea di familiari a carico. Sono detraibili le spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e che non hanno ancora iniziato alcuna attività lavorativa.
- Codice "31": Riguarda le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Questa detrazione è incompatibile con quella legata alla frequenza scolastica per lo stesso alunno.

Incumulabilità delle Detrazioni e Altre Specificità
La detrazione delle spese scolastiche non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del DPR n. 917/86 per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. In pratica, scegliendo la detrazione per frequenza (codice 12), non è possibile fruire anche della detrazione per erogazioni liberali (codice 31) per il medesimo studente. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per frequenza non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali.
Spese per Attività Sportive Dilettantistiche dei Ragazzi
Anche se non strettamente rientranti nelle spese di istruzione scolastica, è utile sapere che esistono detrazioni anche per le attività sportive. È possibile indicare le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta, calcolata su un ammontare massimo pari a 1.000 euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera 36.000 euro. La detrazione spetta per l’intero anno d’imposta anche se i 18 anni sono compiuti nel corso dell'anno di riferimento (Circolare n. 34/E/2008).
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