La Tredicesima Mensilità Durante la Maternità Obbligatoria e Facoltativa: Diritti, Calcolo e Novità Normative

Tante nostre lettrici ci scrivono per chiedere chiarimenti in merito alla retribuzione che prenderanno quando saranno assenti dal lavoro per accudire il neonato. Questo perché non è facile capire se la loro retribuzione subirà variazioni, anche in senso peggiorativo, rispetto ai periodi precedenti, in particolare per quanto riguarda la tredicesima mensilità. La tredicesima mensilità è un compenso aggiuntivo che viene erogato ai lavoratori dipendenti una volta all’anno, solitamente nel mese di dicembre. Essa è prevista sia per i dipendenti del settore privato che per quelli del settore pubblico ed è regolamentata dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

In questo articolo spiegheremo nel dettaglio cosa succede alla tredicesima durante i periodi di maternità obbligatoria, anticipata e facoltativa. Vedremo anche chi deve pagare questa mensilità aggiuntiva, quando viene pagata e come calcolarla, affrontando le recenti modifiche normative che hanno ridefinito alcuni aspetti cruciali.

La Tredicesima Mensilità: Fondamenti e Maturazione

La tredicesima è una gratifica annuale obbligatoria che viene pagata ai lavoratori e lavoratrici dipendenti. Spetta a chiunque abbia un contratto da lavoro dipendente, senza differenza tra il tipo di contratto con cui si è assunti e la qualifica (operai, impiegati, quadri e dirigenti). L’importo della tredicesima è strettamente collegato al periodo lavorato e quindi alla presenza in azienda. In pratica, ogni mese lavorato (per mese si intende anche le frazioni superiori ai 15 giorni), fa maturare una parte della tredicesima, fino ad arrivare al 100% dell’importo.

Le aziende, infatti, quando propongono un’offerta di lavoro considerano già l’incidenza delle mensilità aggiuntive sul totale delle voci che compongono la retribuzione annuale. La tredicesima, in particolare, è prevista dalla legge e pagata dal datore di lavoro. Il principio di base è che matura un dodicesimo della tredicesima per ogni mese lavorato. Generalmente, la tredicesima viene calcolata come un dodicesimo della retribuzione annuale e viene corrisposta al dipendente in proporzione ai mesi effettivamente lavorati o, come in questo caso, ai mesi in cui si è goduto del diritto alla maternità. La tredicesima viene generalmente corrisposta nel mese di dicembre, insieme allo stipendio, indipendentemente dalla maternità.

Il Quadro Normativo di Tutela della Maternità e Paternità

La tutela della maternità e della paternità è un diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione Italiana (artt. 29 e 30 Cost.) e dettagliato in specifiche normative, tra cui il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, noto come Testo Unico sulla Maternità e Paternità (T.U.). Detta tutela è garantita mediante la previsione di una serie di congedi retribuiti, tra i quali rientra innanzitutto il congedo di maternità. Per congedo di maternità (art. 16 D.Lgs. 151/2001) si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici madri. La legge prevede che le lavoratrici abbiano la possibilità di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità. Con la Legge di bilancio 2019, è stata prevista la possibilità di posticipare il congedo di maternità dopo la nascita del figlio. Il diritto all’astensione dal lavoro è subordinato all’invio di un’apposita domanda.

Al fine di tutelare ulteriormente la lavoratrice madre, il D.Lgs. 151/2001 all’art. 54 prevede il divieto di licenziare la lavoratrice dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. A regolare i congedi di maternità obbligatori e facoltativi, definendo anche i periodi indennizzabili dall’INPS, è invece il Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001).

La Tredicesima durante la Maternità Obbligatoria

Molte future mamme si chiedono cosa succeda alla tredicesima in maternità, dubitando che, essendo assenti dal lavoro per via del congedo, non la maturino. Ebbene, si può stare tranquille: in maternità si prende la tredicesima.

Durante il periodo di maternità obbligatoria, che comprende generalmente i 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto), la lavoratrice ha diritto a una retribuzione pari all’80% del suo stipendio abituale. Nonostante la retribuzione durante la maternità obbligatoria sia ridotta all’80%, la tredicesima continua a maturare interamente come se la lavoratrice fosse in servizio. Questo significa che, anche durante il periodo di congedo, la lavoratrice mantiene il diritto alla tredicesima senza riduzioni. La tredicesima, infatti, viene calcolata normalmente, come se la lavoratrice fosse in servizio.

Per il calcolo della tredicesima, si prende a riferimento la retribuzione annuale lorda. Se, ad esempio, la retribuzione mensile di un dipendente è di 2.000 euro lordi, la tredicesima verrà calcolata sull’intero importo, anche se la lavoratrice riceve l’80% dello stipendio (1.600€ al mese) durante i 5 mesi di congedo. Calcolo su base mensile: la tredicesima viene calcolata come un dodicesimo della retribuzione annua lorda. La retribuzione ridotta non influisce: anche se la retribuzione durante la maternità obbligatoria è ridotta all’80%, la tredicesima viene comunque calcolata sulla base della retribuzione piena. Lo stesso vale per un lavoratore con stipendio di 1.500€: durante il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice riceve l’80% del suo stipendio, ossia 1.200€ al mese, ma la tredicesima viene calcolata sull’intero stipendio di 1.500€.

Tabella riepilogativa maturazione tredicesima in maternità obbligatoria

La Tredicesima durante la Maternità Anticipata

La maternità anticipata è un periodo di congedo che si verifica quando la lavoratrice, per motivi di salute legati alla gravidanza o per il tipo di lavoro svolto (ad esempio, lavori a rischio), deve iniziare l’astensione dal lavoro prima dei 2 mesi previsti per legge, in virtù del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Possono richiedere la maternità anticipata le future mamme lavoratrici che svolgono mansioni particolarmente pesanti e/o quando vi sono rischi per la propria salute e per quella del bambino.

Le lavoratrici in maternità anticipata, infatti, hanno diritto alle stesse indennità economiche della maternità obbligatoria, ossia una retribuzione equivalente all’80% della retribuzione media giornaliera, che viene corrisposta dall’INPS, come stabilito infatti dal Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001). Non ci si deve preoccupare, quindi: la tredicesima matura anche in maternità anticipata.

Per quanto riguarda in particolare la tredicesima mensilità, questa viene calcolata come se la lavoratrice fosse in servizio attivo, ossia sulla base della retribuzione percepita prima del congedo di maternità. Anche se la retribuzione durante la maternità anticipata è ridotta (ad esempio, all’80% della normale retribuzione giornaliera), per il calcolo della tredicesima si utilizza il valore della retribuzione intera che la lavoratrice percepiva prima dell’inizio del congedo. Il periodo di maternità anticipata viene equiparato ai fini del calcolo della tredicesima come un periodo di lavoro regolare.

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Il Congedo Parentale (Ex Maternità Facoltativa) e l'Evoluzione della Tredicesima

Oltre al periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice madre ha la facoltà di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo (ex astensione facoltativa, ora congedo parentale). Oggi, tredicesima e maternità facoltativa funzionano in modo molto simile a quello che è stato spiegato per la maternità obbligatoria, ma è fondamentale comprendere l'evoluzione normativa.

Caratteristiche Generali del Congedo Parentale

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino. Per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. In presenza di entrambi i genitori, la lavoratrice madre con figli di età fino a 12 anni, ha diritto di fruire di un periodo di congedo facoltativo di 6 mesi, o in presenza di un solo genitore, di un periodo di astensione di 10 mesi.

Il congedo parentale può essere fruito dalla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi; dal padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi. Il padre lavoratore dipendente può fruirne anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora. Per il genitore solo (padre o madre) è previsto un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

L’articolo 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122). La novella normativa ha modificato anche la tutela del "genitore solo" a cui riconosce undici mesi di congedo parentale invece dei dieci mesi previsti dalla precedente normativa.

Indennità e Novità Normative (Legge di Bilancio 2024 e 2025)

Durante il congedo parentale la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità a carico dell’Inps, integrata dal datore di lavoro, solo per un determinato periodo di tempo, trascorso il quale l’indennità è dovuta solo in presenza di specifiche condizioni. L’indennità spettante è in genere pari al 30% della retribuzione mensile, ma con la Legge di bilancio del 2024 sono cambiate le carte in regola.

Un ulteriore mese di indennità, anch’esso al 60% della retribuzione (80% esclusivamente per il 2024), sarà disponibile per entrambi i genitori. La legge di bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Le condizioni per l'applicazione di queste nuove indennità sono:

  • Per il 2024: i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2024; il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione; il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023.
  • Per il 2025: i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2025; il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione; il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024.

Dopo la riforma, la distribuzione dell'indennizzabilità è stata ridefinita: 3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nello specifico, a ogni genitore sono riconosciuti 3 mesi non cedibili indennizzati al 30% (a prescindere dai limiti reddituali).

Grafico evoluzione indennità congedo parentale

La Maturazione della Tredicesima nel Congedo Parentale: Il Punto di Svolta del D.Lgs. 105/2022

Qui si presenta uno degli aspetti più delicati e spesso fraintesi. Storicamente, durante il periodo di maternità facoltativa, la maturazione della tredicesima non era garantita come nel caso della maternità obbligatoria. Di norma, la tredicesima non maturava o maturava solo parzialmente per i mesi in cui la lavoratrice era in congedo facoltativo, perché questo periodo non era equiparato a una normale attività lavorativa. L'ARAN, in un parere, aveva confermato l'impedimento a considerare utile per la tredicesima sia il periodo retribuito al 100% (se previsto da CCNL prima della riforma) sia, a maggior ragione, quello retribuito al 30%, dal momento che i contratti collettivi non avevano mai modificato in senso migliorativo la norma.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, la situazione è radicalmente cambiata per i periodi di congedo parentale successivi al 13 agosto 2022. Il rinnovato comma 5 dell’articolo 34 del Testo Unico sulla Maternità e Paternità (D.Lgs. 151/2001) prevede espressamente che il congedo parentale non comporti alcuna riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità. Questo è un punto cruciale. Mentre non maturano gli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza, sono sempre fatti salvi i diversi trattamenti eventualmente più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva.

Pertanto, al cospetto del congedo parentale che si colloca dopo il 13/08/2022, maturano oltre che la retribuzione utile per il TFR, anche i ratei ferie e tredicesima mensilità per previsione normativa. Al contrario, occorre la previsione del contratto collettivo per far maturare anche ROL/ex festività/quattordicesima mensilità, se non già specificamente inclusi.

Questo vuol dire che, dopo questa riforma, non ha più valenza l'idea che la tredicesima non maturi o maturi parzialmente, ma piuttosto che maturi in modo simile alla maternità obbligatoria, superando interpretazioni precedenti o lacune nei CCNL.

Esempi di Distribuzione del Congedo Parentale Indennizzato

La ripartizione del congedo parentale indennizzato è complessa e offre diverse combinazioni per i genitori:

  • Mamma e Papà:

    • Ogni genitore ha diritto a 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro.
    • Ulteriori 3 mesi sono indennizzabili e possono essere utilizzati indifferentemente da uno dei due genitori o ripartiti tra loro.
    • Un ulteriore mese indennizzato al 60% (o 80% per il 2024) è disponibile per uno dei genitori.
    • Esempio: La mamma utilizza i suoi 3 mesi non trasferibili + 3 mesi trasferibili. Se il papà non ha utilizzato i suoi 3 mesi non trasferibili, la mamma ha comunque utilizzato i 6 mesi massimi indennizzati al 30% del periodo ripartibile.
    • Esempio 2: Se il padre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato (non cedibili) e di altri 2 mesi di congedo in comune tra i due genitori (mesi cedibili art. 34, co.1 TU), la madre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato (mesi non cedibili), di 1 mese di congedo in comune tra i genitori (mesi cedibili art. 34, co.1 TU) e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia della madre (art. 34, co.3 TU).
    • Esempio 3: Se il padre fruisce di congedo parentale per 7 mesi, 3 sono indennizzati (art. 34, co.1 TU) perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori (art. 34, co.1 TU) e 1 mese (art. 34, co.3) indennizzato al 30% solo se il reddito dell’interessato è fino a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. Ne consegue che la madre può fruire di massimo 4 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati (art. 34, co.1 TU) e l’altro mese solo se il reddito della mamma è fino a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (art. 34, co.3 TU).
  • Genitore Solo: La novella normativa ha modificato anche la tutela del "genitore solo" a cui riconosce undici mesi di congedo parentale indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (9 mesi indennizzati ex art. 34, co.1 TU + ulteriori 2 mesi ex art. 34, co.3 TU). Se un genitore ha l'affidamento esclusivo del figlio (ai sensi dell'articolo 337-quater del c.c.), a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In questo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato e il provvedimento di affidamento è trasmesso all’INPS a cura del Pubblico Ministero.

Fruizione del Congedo Parentale in Modalità Oraria

Con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32). La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La circolare INPS n. 152 del 18/08/2015 disciplina la fruizione del congedo parentale in modalità oraria.In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto.

Condizioni per l'Indennizzo del Congedo Parentale

La fruizione del congedo parentale effettuata nei primi dodici anni di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. I padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo. I padri lavoratori autonomi possono fruire del congedo parentale solo dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022.

Schema riepilogativo congedo parentale per madre e padre

La Quattordicesima Mensilità in Contesti di Maternità

Alcuni Contratti collettivi nazionali del lavoro prevedono il riconoscimento al lavoratore subordinato di un'ulteriore mensilità retributiva, ovvero la quattordicesima. Essa viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione spettante per il mese di giugno di ciascun anno. Considerando che durante la gestazione l'attività lavorativa risulta momentaneamente sospesa, è normale farsi venire il dubbio sul fatto che la quattordicesima spetti o meno.

La buona notizia è che tredicesima e quattordicesima in maternità si percepiscono entrambe. Per quanto riguarda il pagamento, occorre distinguere i ratei di quattordicesima maturati quando si era ancora al lavoro da quelli che invece si riferiscono ai periodi indennizzati. In poche parole, nell'eventualità in cui tra luglio e giugno dell'anno successivo ci sia un periodo coperto da indennità di congedo di maternità, la quattordicesima spetta e viene pagata regolarmente.

Per la quattordicesima, il principio è lo stesso della tredicesima: se è prevista dal contratto collettivo applicato, viene trattata allo stesso modo. Anche la quattordicesima, se prevista dal contratto collettivo, dipende dalle stesse condizioni di calcolo applicabili alla tredicesima.

Aspetti di Calcolo e Pagamento: Ruolo dell'INPS e del Datore di Lavoro

Ora che abbiamo compreso come funziona la tredicesima in maternità, vediamo chi la paga e come si calcola.

Chi Paga e Integrazioni

Durante i periodi di congedo, l’indennità di maternità e/o congedo parentale è erogata dall’INPS. Tuttavia, ove previsto dai CCNL, il datore di lavoro integra l’indennità erogata dall’Inps. È importante notare che su detta indennità il lavoratore non subisce trattenute contributive. Per questo motivo il datore deve ridurre l’integrazione al fine di erogare alla lavoratrice una retribuzione netta pari a quella di un lavoratore in forza e non una retribuzione superiore.

La “Lordizzazione” dell’Indennità INPS

Questo risultato si ottiene mediante la cosiddetta “lordizzazione” dell’indennità Inps. Il coefficiente di lordizzazione è dato dalla seguente formula: 100 / (100 - contr. a carico lavoratore). Una volta calcolato il coefficiente di lordizzazione, l’integrazione a carico dell’azienda si calcola sottraendo alla retribuzione spettante al lavoratore per i giorni lavorativi compresi nel periodo indennizzato l’indennità erogata dall’Inps per il coefficiente di lordizzazione.

Se il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro prevede la cosiddetta “integrazione” a carico del datore di lavoro, essa consiste nella parte mancante tra l’80% assicurato dall’INPS e la retribuzione ordinaria mensile. Al contrario, se il CCNL non prevede l’integrazione, allora si procede unicamente con l’operazione matematica della lordizzazione.

Esempio calcolo lordizzazione indennità INPS

Implicazioni Fiscali e Previdenziali della Tredicesima in Maternità

La tredicesima in maternità, come per ogni lavoratore dipendente, è soggetta a tassazione e contribuzione previdenziale. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti particolari da considerare quando la tredicesima viene percepita durante i periodi di maternità obbligatoria, facoltativa o anticipata.

Tassazione

La tassazione della tredicesima durante il periodo di maternità segue le stesse regole fiscali applicate alla tredicesima di un lavoratore in servizio. La tredicesima è soggetta a una trattenuta fiscale separata rispetto alla normale busta paga mensile. Sebbene durante la maternità obbligatoria o anticipata la retribuzione sia ridotta all’80%, la tassazione della tredicesima si applica comunque sulla retribuzione lorda completa (ossia, il 100% dello stipendio), perché la tredicesima matura come se la lavoratrice fosse in servizio pieno. Durante la maternità facoltativa, in cui la retribuzione è ridotta al 30%, se la tredicesima non matura o matura solo parzialmente (come poteva accadere prima del D.Lgs. 105/2022 o in casi residuali non coperti), anche le trattenute fiscali saranno proporzionalmente più basse.

Contribuzione Previdenziale

Durante il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice continua a maturare i contributi previdenziali come se fosse in servizio. Anche se lo stipendio viene ridotto all’80%, l’INPS accredita i contributi figurativi basati sullo stipendio pieno. I contributi figurativi sono contributi che l’INPS versa per la lavoratrice durante periodi in cui non si riceve il 100% della retribuzione, come nel caso della maternità.

Nel caso di maternità anticipata, come per la maternità obbligatoria, i contributi previdenziali vengono accreditati in modo completo attraverso i contributi figurativi. Nel periodo di maternità facoltativa, la retribuzione viene ridotta al 30%, e questo può influire sui contributi previdenziali. Tuttavia, come menzionato, con le nuove disposizioni normative (D.Lgs. 105/2022), per i periodi di congedo parentale successivi al 13/08/2022, la maturazione della tredicesima avviene pienamente, il che implica un accredito contributivo corrispondente.

Permessi per Allattamento e Altri Riposi: L'Impatto sulla Tredicesima

Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti (i cosiddetti permessi per allattamento), con la possibilità di uscire dall’azienda. La loro durata varia a seconda dell’orario di lavoro giornaliero. Le ore di permesso sono retribuite con un’indennità a carico esclusivo dell’Inps pari alla retribuzione percepita nel periodo divisa per il divisore orario previsto dal CCNL. La quota oraria deve essere maggiorata con i ratei orari delle mensilità aggiuntive e il risultato ottenuto deve essere moltiplicato per il numero di ore di permesso.

È importante distinguere questi permessi dal congedo parentale: i permessi giornalieri di una o due ore per allattamento sono considerati utili ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre sono esclusi dalla maturazione della tredicesima mensilità.

La riforma prevede inoltre, in caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria, l’incumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Casi Particolari e Chiarimenti: L'Esperienza della Barista

Una lettrice, una dipendente full time a tempo indeterminato come barista, si trova in maternità anticipata più obbligatoria dal marzo 2025, appena iniziata la facoltativa. Ha ricevuto la tredicesima, ma le è stata stornata quasi l’80%, con la motivazione che ciò è dovuto all’incidenza della maternità sulla tredicesima. Chiede se questo sia possibile.

Le mensilità aggiuntive, ossia tredicesima e quattordicesima, possono subire una decurtazione anche importante. Questo poiché negli importi anticipati da INPS è ricompresa anche una quota di tredicesima e quattordicesima. Per una verifica puntuale dei conteggi bisognerebbe rivolgersi a un professionista fornendogli tutti i cedolini paga dal mese prima dell'assenza per maternità e per tutto il periodo di maternità.Questa situazione di storno parziale è spesso legata al meccanismo della "lordizzazione" dell'indennità INPS, dove il datore di lavoro, per garantire alla lavoratrice una retribuzione netta non superiore a quella di un lavoratore in forza, riduce l'integrazione. L’Inps corrisponde un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione ordinaria per le assenze per congedo parentale obbligatorio (nel caso specifico si riferisce al congedo di paternità obbligatorio, non il congedo parentale generale), cui si aggiunge l'incidenza dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Se i conti non tornano al lavoratore probabilmente è perché l'importo viene lordizzato. È fondamentale controllare il proprio CCNL e i cedolini paga per capire esattamente come è stata applicata la normativa.

Adempimenti e Informazioni Utili per Lavoratori Autonomi e Altre Categorie

Il diritto all’astensione dal lavoro per maternità è subordinato all’invio di un’apposita domanda (Mod. MAT). Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022.

Per i lavoratori autonomi, si fa presente che, come per i periodi indennizzabili di congedo parentale delle lavoratrici autonome, l’astensione comporta la sospensione dell’obbligo contributivo che potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno. A titolo esemplificativo, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio IVS per i soli mesi di ottobre e novembre. I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono richiedere la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tale modo sospeso il relativo obbligo contributivo.

L'indennità è riconoscibile in presenza del pagamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione dello stesso) ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui inizia il congedo. Il D.Lgs. n. 105/2022 modifica anche l’articolo 68 del T.U., estendendo il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi.

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