L'attribuzione di uno "statuto giuridico" all'embrione è una questione di profonda complessità che richiede una "conoscenza" approfondita della sua "natura". Questa "conoscenza", per essere tale e corrispondere per quanto è possibile alla "realtà", non può prescindere da un chiarimento ontologico, basato su un esame multidisciplinare che integri gli apporti dell'embriologia, della filosofia e del diritto. In particolare, quando si considera l'embrione umano nelle fasi assolutamente precoci del suo sviluppo, allorché non si è ancora impiantato nell'utero materno, l'embriologia offre contributi genetici, morfologici, biochimici e di biologia molecolare oggi indispensabili. Non è sufficiente, in effetti, esaminare l'embrione con la sola ispezione al microscopio, ma occorre servirsi di tutti gli apporti che le scienze hanno dato alla sua conoscenza da qualche decennio a questa parte.
Nell'affrontare tale "ricognizione" ci si imbatte con i concetti di vita umana, essere umano, individuo umano e persona. Riflettere su questi concetti è, ovviamente, lo scopo del chiarimento ontologico, ma ciò va fatto dopo aver ben descritto e compreso ciò che si verifica nel corso di poche ore, ad iniziare dall'incontro fra un ovocita ed uno spermatozoo viventi e appartenenti alla specie uomo. Tale analisi approfondita è il banco di prova per il civilista dinanzi all’irrompere delle innovazioni in ambito bio-tech, rivelando la mancanza di una disciplina unitaria a tutela dell’embrione in molti ordinamenti.
La Genesi della Vita Umana: Il Processo Biologico della Fecondazione
L'evento determinante che dà origine a una nuova vita è la "fecondazione", o fertilizzazione dell'ovocita, come talvolta viene espressa in ambito anglosassone. Questo avvenimento, degno di definirsi "evento" nel linguaggio umanistico e morale, è biologicamente considerato e descritto come un "processo" che si svolge in tempi circoscritti, limitati e ben cadenzati. Esso è costituito da fasi successive che portano al risultato che "due cellule sessuali (gametiche e di sesso diverso) si fondono una con l’altra per dar luogo ad un individuo con potenzialità genetiche derivate da ambedue i genitori" (GILBERT, 2000).
Protagonisti diretti della fecondazione sono due cellule gametiche di sesso diverso. Le cellule gametiche rappresentano elementi vitali particolari rispetto alle altre cellule dell'organismo, perché posseggono una singolare teleologia. Questa è dimostrata non solamente dagli adattamenti morfologico-funzionali, ma perché, uniche fra tutte le cellule dell'organismo, sono dotate a questo scopo solo di metà del patrimonio cromosomico (corredo aploide) necessario alla costruzione del "sistema genetico" del nuovo essere (corredo diploide). Il dimezzamento del numero dei cromosomi in ogni gamete avviene con un processo denominato meiosi, che si svolge in due fasi (meiosi I e meiosi II). Nello spermatozoo maturo ambedue le fasi sono completate prima della eiaculazione, mentre nell'ovocita maturo è avvenuta solamente la meiosi I, ma la fase successiva (meiosi II) si verificherà solamente se l'ovocita sarà stato penetrato dallo spermatozoo (o sperimentalmente attivato con stimoli artificiali).
La preparazione funzionale di ciascuna delle cellule gametiche al compito della reciproca fusione - se mai avverrà l'incontro - è particolarmente laboriosa, soprattutto per la linea gametica femminile, costituita dagli ovociti. Essa inizia per tempo e deve portare (in natura) ad una piena maturazione per l'esercizio corretto della finalità. La maturazione è completa nell'ovocita al momento dell'ovulazione spontanea, e corrisponde al concetto di "competenza" di questo gamete alla fecondazione (cioè fecondabilità). Il raggiungimento della piena competenza dello spermatozoo, invece, si ottiene durante la sua ascesa nelle vie genitali femminili dopo il rapporto coniugale, con il fenomeno denominato "capacitazione".

Affinché i due gameti, maschile e femminile, possano incontrarsi e interagire nel processo di fecondazione è necessario, ovviamente in natura, che vi sia l'ovulazione, cioè la liberazione e l'espulsione dell'ovocita all'esterno del follicolo ovarico in seno al quale esso è maturato. Dopo di che l'ovocita è come risucchiato nel padiglione tubarico che si è accostato all'ovaio ovulante. Ma l'ovocita non è solo; è ancora circondato da una serie avvolgente di cellule che lo hanno sostenuto, nutrito e stimolato alla maturazione, e cioè le cellule del cumulo ooforo, che dovranno disfarsi e negli interstizi delle quali dovranno insinuarsi gli spermatozoi che si dirigono verso l'ovocita. È ben noto che il fenomeno dell'ovulazione ha un ritmo periodico durante il ciclo mensile femminile, definendo la fase fertile dalla fase non fertile. L'incontro tra ovocita ovulato e spermatozoo avviene - sempre in natura, ove vi sia stata l'eiaculazione in vagina nella fase fertile del ciclo - di regola nel padiglione tubarico, ove poche migliaia di spermatozoi maturi e mobili sono pervenuti, rispetto a qualche milione di deposti in vagina, percorrendo in poco tempo un viaggio di circa 15 cm.
Le Fasi Cruciali della Fecondazione e lo Sviluppo Embrionale Precoce
Il processo di fecondazione inizia formalmente con il "tempo O", ossia il momento del "contatto ravvicinato" fra spermatozoo, che ha superato il cumulo ooforo, e la superficie esterna dell'ovocita. Questo processo si articola in diverse fasi ben definite:
- Adesione e Penetrazione: Consiste nell'adesione e fissazione della testa spermatica, che contiene il nucleo portatore del corredo cromosomico maschile, alla superficie villosa dell'ovocita e nella penetrazione attiva di uno spermatozoo nella zona pellucida, la membrana collosa protettiva che circonda l'ovocita. Questa prima fase si compie in circa 30-40 minuti dall'incontro-adesione alla superficie esterna della zona.
- Fusione delle Membrane Cellulari: Una volta che lo spermatozoo ha superato lo strato gelatinoso della zona, si verifica la fusione delle membrane cellulari dello spermatozoo e dell'ovocita, con scivolamento del nucleo maschile nell'interno dell'ovocita (a 45-60 minuti dall'incontro). Questo avvenimento determina una serie di conseguenze:
- Attivazione Metabolica dell'Ovocita: Si producono oscillazioni del Calcio che provocano in pochi secondi la chiusura dello spazio corticale ovocitario alla penetrazione di altri spermatozoi, e ha luogo in breve tempo il completamento della meiosi II ovocitaria.
- Formazione dei Pronuclei: Segue la rimozione delle membrane che avvolgono i nuclei maschile e femminile, la decondensazione dei cromosomi, la sostituzione in essi di alcuni costituenti della cromatina. Dopo una fase in cui i nuclei decondensati non sono visibili, si delineano di nuovo al microscopio i due aggregati di cromosomi (uno maschile, uno femminile), che ora i biologi hanno chiamato "pronuclei" (maschile e femminile), ancora distanti tra loro. Essi appaiono ora ricoperti da nuove membrane porose, fabbricate con proteine di origine ovocitaria (cioè materna), atte agli scambi di sostanze. L'orologio dello sviluppo segna che sono trascorse da 2 a 8 ore dall'incontro ravvicinato (ora O), a seconda della capacità intrinseca di sviluppo del nuovo essere, cui viene dato da molti biologi il nome di zigote.
- Formazione del Fuso e Avvicinamento dei Pronuclei: Prosegue il processo con la formazione, nel citoplasma ad opera del "centriolo" d'origine maschile - che è penetrato nell'ovocita assieme al nucleo maschile - dell'apparato contrattile-fibrillare di microtubuli. Questi si dispongono a raggiera attorno ai nuclei e si agganciano ai cromosomi, in quella che è definita la formazione del fuso. Per azione delle proteine contrattili dei microtubuli, i due pronuclei vengono gradatamente attratti uno verso l'altro (da 8 a 17 ore dall'incontro ravvicinato). I due nuclei, ormai venuti a contatto, vengono denudati delle membrane nucleari, cosicché si liberano di nuovo i cromosomi in essi contenuti.
- Replicazione Cromosomica e Divisione Cellulare: È il momento in cui si replicano i cromosomi, che si distribuiscono (appaiati gli omologhi, maschile e femminile), allineati nell'equatore del fuso mitotico (da 15 a 30 ore dall'incontro). Successivamente, si forma un solco nel citoplasma periferico e nella corticale di questa grossa cellula, che da taluni viene chiamata ancora zigote, da altri embrione unicellulare. Questo solco, approfondendosi progressivamente, porta infine alla formazione di due cellule, in ciascuna delle quali viene attratto uno dei "set" duplicati dei cromosomi (da 16 a 35 ore dall'incontro).
A questo punto, il processo della fecondazione è terminato. Si sono formati i due blastomeri, così si chiamano le cellule delle prime 2 o 3 divisioni cui va incontro proseguendo lo sviluppo l'embrione. I blastomeri presentano ancora una capacità di dare origine ciascuna ad un processo di differenziamento embrionale autonomo. Questa capacità viene definita "totipotenza" ed è alla base della gemellarità monozigotica, che si produce se viene a mancare la coesione fra i blastomeri o subito, o nel corso del successivo precoce sviluppo dell'embrione.

Nelle ore e nei giorni successivi, lo sviluppo prosegue senza interruzione di continuità, dando luogo alla "morula" (4-16 cellule al 3°-4° giorno, a partire dall'ora O), ove i singoli blastomeri dialogano fra loro attraverso il contatto superficiale ed i numerosissimi microvilli della parete esterna. Poi si verifica il fenomeno della "compattazione" dell'embrione, ove le cellule si stringono fra loro scambiando ponti cellulari e sostanze induttrici. Infine si perviene alla blastocisti (4°-5° giorno dall'inizio del processo della fecondazione), in cui si delinea una massa cellulare interna che darà luogo alla "corporeità" del nuovo essere in senso proprio ed uno strato più esterno, laminare, che produrrà lo sviluppo degli annessi ovulari e la placenta, necessaria all'impianto ed alla nutrizione dell'embrione. Ormai, fisiologicamente, siamo al 6°-7° giorno, e l'embrione (blastocisti), trasportato dalle correnti fluide lungo la tromba, è ormai arrivato nella cavità uterina, ove a partire dal 7° giorno si impianta.
Principi Biologici Fondamentali dello Sviluppo Embrionale Precoce
L'osservazione dello sviluppo embrionale nei primi sette giorni permette di riconoscere alcuni "principi" biologici fondamentali:
- Inizio di un Nuovo Essere Umano: Sul piano razionale, si può riconoscere il momento di inizio del processo che dà luogo all'origine di un nuovo "essere umano" nell'incontro fra uno spermatozoo ed un ovocita della stessa specie. Con la penetrazione del nucleo (testa dello spermatozoo) e del tratto intermedio che porta con sé il centriolo, il quale avrà un ruolo determinante nella formazione del fuso, e con la conseguente "attivazione" dell'ovocita che la penetrazione determina, inizia - nel tempo e nello spazio - uno sviluppo umano. Questo potrà proseguire se supererà molti ostacoli, attraverso un'indubbia perdita naturale, di cui è tuttavia difficile accertare l'entità. Con la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita, l'essere che ne risulta si costituisce paritariamente con un apporto ereditario paterno, che si affianca all'apporto genetico materno già presente nell'ovocita. Lo svolgersi della seconda fase della meiosi ovocitaria dopo l'entrata della testa spermatica non interferisce con l'apporto aploide materno, perché il nucleo maschile è ancora "segregato" e compatto e perché il crossing-over (scambio fra cromatidi) è già avvenuto nella prima divisione meiotica. Ma subito dopo l'ingresso nell'ovocita (superamento della membrana ovocitaria), il nucleo maschile subisce profonde modificazioni biochimiche molecolari, che vengono a predisporre la funzione (genetica) che il genoma maschile inizierà subito a svolgere. Con l'accoppiamento dei due set cromosomici nella piastra equatoriale e la distribuzione paritaria degli omologhi nei primi due blastomeri, inizia l'attività della nuova combinazione genica, che si renderà - con i mezzi attuali di indagine disponibili - evidente già allo stadio di 4 blastomeri.
- Direzione di Sviluppo: La biologia, e più in particolare l'embriologia, forniscono la documentazione di una definita direzione di sviluppo. Ciò significa che il processo è "orientato" - nel tempo - nella direzione di una progressiva differenziazione e acquisizione di complessità e non può regredire su stadi già percorsi.
- Autonomia del Nuovo Essere: Un ulteriore punto acquisito con le primissime fasi di sviluppo è quello dell'"autonomia" del nuovo essere nel processo di autoduplicazione del materiale genetico.
- Gradualità e Coordinazione dello Sviluppo: Strettamente correlate alla proprietà della "continuità" sono anche le caratteristiche di "gradualità" (il passaggio necessitato nel tempo da uno stadio meno differenziato a quello più differenziato) e di "coordinazione" dello sviluppo (esistenza di meccanismi che regolano in un insieme unitario il processo di sviluppo). Queste proprietà, all'inizio quasi trascurate nel dibattito bioetico, vengono sempre più considerate importanti in epoca recente, a motivo delle progressive acquisizioni che la ricerca in vitro offre sulla dinamica dello sviluppo embrionale anche nelle fasi morulari che precedono la formazione della blastocisti. L'insieme di queste tendenze costituisce la base per interpretare lo zigote già come un "organismo" primordiale (organismo monocellulare) che esprime coerentemente le sue potenzialità di sviluppo attraverso una continua integrazione dapprima fra i vari componenti interni e poi fra le cellule cui dà progressivamente luogo. L'integrazione è sia morfologica che biochimica. Le ricerche in corso già da qualche anno non fanno che apportare sempre ulteriori "prove" di queste realtà.
- Totipotenza dei Blastomere e Progressiva Determinazione Cellulare: Per l'esatta comprensione dei fenomeni che si verificano in questa fase (precoce) dello sviluppo è necessario ricordare ancora due "proprietà" dell'embrione, che a prima vista appaiono fra loro sostanzialmente antitetiche: la "totipotenza dei blastomeri" e la "progressiva determinazione cellulare". Di fronte al fenomeno della totipotenza dei primi blastomeri, è stata sostenuta l'impossibilità logica della coincidenza fra zigote e individuo, affermando che non c'è sicurezza di individuazione sino a che non si è formata la stria primitiva e i differenziamenti connessi. A tale obiezione, si è risposto anzitutto ricordando che il fenomeno della gemellarità monozigote è - nell'uomo - l'eccezione rispetto alla norma dello sviluppo embrionale (1:280 circa per i monozigoti, il caso più semplice), mentre è la regola in specie più lontane. Come è noto, il fenomeno può essere riprodotto - sperimentalmente - nelle specie in cui la poliembrionia è accidentale mediante la separazione ad arte dei blastomeri; ma può in natura verificarsi spontaneamente quasi per una gemmazione (o scissione) dal primitivo embrione; e questo è un argomento a favore della genesi del gemello monozigote attraverso il "distacco" di uno o più blastomeri dall'individuo "iniziale".

Il Contributo delle Scienze Umane e Filosofiche alla Definizione dell'Embrione
Le riflessioni sullo statuto giuridico dell'embrione non possono prescindere da un approfondimento del concetto filosofico di persona e dalle sue implicazioni nel dibattito bioetico e biogiuridico. In altri termini, si cerca di rispondere alla domanda cruciale: "l'embrione umano è un essere umano, un individuo umano, una persona umana?". Per rispondere a una domanda di questa portata, che potrebbe essere definita la domanda tout court della Bioetica, si fa riferimento al concetto filosofico di persona, alla biologia e alla linguistica.
Un volume a cura della Pontificia Accademia per la Vita raccoglie contributi di autorevoli studiosi che hanno posto al centro delle loro riflessioni proprio l'embrione umano, mediante un approccio trasversale e interdisciplinare. Tra questi, Elio Sgreccia, Ignacio Carrasco de Paula e Salvino Leone hanno offerto riflessioni in chiave storico-dottrinale. Laura Palazzani ha approfondito il concetto filosofico di persona, evidenziandone le implicazioni nello statuto dell'embrione umano. Livio Melina si è soffermato sulle Questioni epistemologiche relative allo statuto dell'embrione umano, mentre P. Angelo Serra e Roberto Colombo hanno discusso il contributo della biologia sull'argomento. P. Ramon Lucas Lucas ha analizzato lo statuto antropologico dell’embrione umano, mettendo in luce le difficoltà riguardanti il carattere personale dell'embrione e la tesi dell'umanizzazione progressiva. P. Jean Laffitte ha affrontato lo statuto dell'embrione alla luce dell'antropologia teologica, discutendo del momento della creazione dell'anima umana, sulla destinazione degli embrioni morti e sull'universalità della Redenzione. Contributi di Adriano Pessina hanno riguardato le linee per una fondazione filosofica del sapere morale, e Mauro Cozzoli si è soffermato sugli aspetti etico-normativi dell'embrione umano, quali la diagnosi preimpianto e prenatale, la manipolazione embrionale e la procreazione artificiale. Questi studi convergono sulla necessità di un approccio integrato per comprendere la natura e il valore dell'embrione.
Lo Statuto Giuridico dell'Embrione in Italia: Un Quadro Normativo Complesso
Il problema qualificatorio dell’embrione costituisce il banco di prova per il civilista dinanzi all’irrompere delle innovazioni in ambito bio-tech. L’elaborato muove da una considerazione generale: non esiste una disciplina unitaria a tutela dell’embrione, fatta eccezione per una serie di laconiche disposizioni normative e sanzioni, penali ed amministrative, contenute nella legge 19 febbraio 2004, n. 40, dedicata prevalentemente alle tecniche di fecondazione assistita. Il legislatore nel 2004 ha colto l’occasione per regolare, da un lato e con poche norme, il diritto sulla scienza del nuovo millennio e, dall’altro, la procreatica asessuata per il superamento di condizioni di infertilità e la soddisfazione del progetto parentale di molti.
Legge 40: cade il divieto assoluto di selezione degli embrioni. Nostra intervista a Gian Luigi Gigli
Ne deriva che il successo raggiunto dalla medicina riproduttiva degli ultimi quindici anni non si è accompagnato ad un utilizzo dello strumento legislativo capace di cogliere la cifra dell’avanzamento scientifico e ne costituisce prova palmare la «sfibrante dialettica» di cui è destinataria la normativa in materia. La “legge 40” non ha mai ottenuto un risolutorio intervento legislativo volto a disciplinare la fecondazione eterologa, la diagnosi genetica preimpianto e la condizione degli embrioni crioconservati e prodotti in soprannumero. Sicché la legge tutela, per il tramite di divieti, talvolta dichiarati incostituzionali, una entità, quale è l’embrione extrauterino, di cui il legislatore non ha chiari i contorni, né tantomeno la natura giuridica. E dunque, pure in difetto di un chiaro inquadramento, se in passato uno statuto speciale poteva essere evinto dall’interprete in capo all’embrione attraverso le lenti di tali divieti, occorre chiedersi quale sia il suo statuto all’esito di un’interpretazione attenta, sistematica ed attuale.
Sotto il profilo della tutela giuridica, i primi interpreti del codice civile identificavano l'inizio della vita umana con l'acquisto della capacità giuridica che l'art. 1 del codice civile ricollega al momento della nascita (comma 1) e al cui evento sono subordinati i diritti che la legge riconosce a favore del concepito (comma 2). Il contesto giuridico in cui si inscrivevano tali interpretazioni, nonché la stessa disposizione in questione, era però piuttosto differente da quello attuale. E ciò in disparte l'intervento del legislatore del 2004, sebbene non siano mancate letture piuttosto estensive dell'art. 1 della legge n. 40 del 2004. Certo dovrebbe comunque ritenersi un dato ormai acquisito quello secondo cui la nozione di soggettività giuridica - almeno in termini generali e che, peraltro, l'art. 1 della legge n. 40 del 2004 non si premura di definire - non può essere fatta coincidere con quella di capacità giuridica.
Tuttavia non è o, perlomeno, non è solo sul piano dell'attribuzione di un più o meno elevato grado di soggettività giuridica al concepito che si gioca la partita della qualificazione giuridica del medesimo come persona umana. La forte divaricazione tra il sistema codicistico, rigido nel porre la sequenza soggetto-persona-capacità giuridica, e i principi costituzionali, secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2) e favorisce “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3) è evidente. In questi termini l'attribuzione della soggettività al concepito ad opera dell'art. 1 della legge n. 40 del 2004, come presa d'atto - al livello della legislazione ordinaria - dell'esistenza nell'ordinamento giuridico nazionale di soggetti non misurabili col metro della capacità giuridica, si pone in consonanza con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 18 febbraio 1975, n. 27. Quest'ultima, ad oggi, costituisce l'imprescindibile premessa di ogni indagine volta a definire i contorni dello statuto giuridico dell'embrione, affermando che "la tutela del concepito - che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687 c.c.) - [ha] fondamento costituzionale", "[l]’art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la “protezione della maternità” e, più in generale, l’art. 2 Cost.".
Se invece occorre affermare una differenza tra la persona munita di capacità giuridica ex art. 1 c.c. e l'embrione, è necessario riconoscere la necessità di tutelare l'embrione come "individuo umano, in essere e non in potenza anche se in formazione come persona titolare della capacità giuridica alla quale si riferisce l’art. 1 c.c.". Questa è una questione complessa, soprattutto quando si confrontano interessi costituzionalmente rilevanti. Se nel caso dell'immedesimazione tra l'embrione e il corpo della madre può verificarsi un conflitto tra il diritto alla salute della madre e il diritto alla vita del concepito (che persona deve diventare) tale per cui la tutela del primo sia possibile solo sacrificando il secondo e, pertanto, possa essere attribuita ad esso prevalenza, nel caso dell'embrione in vitro il conflitto pare piuttosto potersi ipotizzare tra l'autodeterminazione/libertà della madre o della coppia e la dignità del concepito. Lo stesso non può essere composto accordando tutela esclusiva alla prima, consistente nel “puro desiderio strumentale”, con la conseguenza che la "disuguaglianza si sposti dalla razza e dalle condizioni sociali alla stessa “condizione personale” (espressione dell'art. 3 Cost.).
Per quanto concerne l’embrione, oggetto della presente disamina, diverse impostazioni interpretative sono state analizzate per orientare il giurista nella selezione delle regole applicabili. Queste teorie vengono suddivise a seconda del metodo: le prime nel solco del metodo dell’adattamento, l’ultima, propugnata nel presente elaborato, secondo il metodo dell’innovazione. Tra le prime si evidenziano le teorie dell’embrione come concepito, come soggetto di diritto, come fanciullo, nonché le teorie dell’embrione come cosa in senso giuridico e come parte del corpo. Tuttavia, l’adeguamento delle citate categorie dogmatiche risalenti non ha fornito risultati appaganti, poiché costituisce un espediente incapace di fronteggiare le questioni più complesse emerse nel trattamento dell’entità in discorso. Allora, seguendo gli insegnamenti di autorevoli interpreti del diritto civile, si intraprende il percorso più arduo, ossia l’applicazione del metodo dell’innovazione. Per questo si procede all’elaborazione della teoria processuale, in virtù della quale va contestato un inquadramento unitario e va, invece, preso in considerazione il processo evolutivo che contraddistingue la “vita nascente”.

La Tutela della Vita Prenatale nelle Fonti Sovranazionali
La considerazione dello statuto dell'embrione trova riscontro anche nelle fonti normative sovranazionali, che offrono un quadro interpretativo rilevante.
Innanzitutto, viene in rilievo la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Ai sensi dell’art. 1, ai fini della Convenzione, per fanciullo si intende “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”. Sebbene la disposizione non appaia dirimente ai fini di una qualificazione giuridica esplicita della vita prenatale, onerando ancora una volta l’interprete del compito della qualificazione giuridica della vita prenatale, viene in soccorso il Preambolo della Convenzione che, pur non essendo vincolante per gli Stati contraenti, acquista un indiscusso valore interpretativo. La sicura rilevanza di tale indicazione si coglie nella circostanza per la quale essa è ripresa dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 1997 a sostegno del principio costituzionale di tutela della vita umana fin dal suo inizio al fine di dichiarare l’inammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di talune parti della legge 22 maggio 1978, n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Ne consegue che nella nozione di “essere umano” di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo debba essere ricompreso anche il “fanciullo” non nato, il cui superiore interesse deve avere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano (art. 3), anche prima e a prescindere, quindi, dalla sua nascita. Inoltre, gli Stati si impegnano a riconoscere ad ogni fanciullo un “diritto inerente alla vita” e ad assicurarne “in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo” (art. 6).
Sotto il profilo della tutela del diritto alla dignità ed alla vita, assume rilievo la Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997, c.d. Convenzione di Oviedo. Questa convenzione, all’art. 1, contiene un ampio riferimento alla protezione dell’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e all’art. 2 sancisce la primazia dell’interesse e del bene dell’essere umano “sul solo interesse della società o della scienza”. Con precipuo riferimento allo statuto dell’embrione umano ed alla ricerca sugli embrioni in vitro, mentre essa da un lato sancisce il categorico divieto di costituire embrioni umani a fini di ricerca (art. 18, par. 2), dall’altro ammette la possibilità per i legislatori nazionali di regolamentare - purché assicurando una non meglio precisata “protezione adeguata” all’embrione - la ricerca sugli embrioni in vitro costituiti per motivi differenti dalla ricerca e, quindi, verosimilmente per progetti procreativi non più realizzati o realizzabili e rispetto ai quali, dunque, gli stessi appaiono in definitiva soprannumerari (art. 18, par. 1).
Occorre, infine, menzionare le Raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 1046 del 1986 e n. 1100 del 1989. La prima, “relativa all’utilizzo di embrioni e feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali”, afferma l’impossibilità di operare distinzioni durante le prime fasi di sviluppo dell’embrione e richiama la necessità di una definizione dello statuto biologico dell’embrione, considerato che “fin dalla fecondazione dell’ovulo la vita umana si sviluppa in modo continuo” (par. 5), e che “l’embrione e il feto umani devono in ogni circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana” e l’utilizzazione di loro prodotti e tessuti deve essere limitata in maniera rigorosa e regolamentata “in vista di fini puramente terapeutici e con esclusione di qualsiasi altro impiego” (par. 10). La seconda, “sulla utilizzazione di embrioni e feti umani”, riafferma questi principi, sottolineando la dignità intrinseca dell'embrione umano.

La Gestione degli Embrioni Crioconservati e Soprannumerari: Un Dilemma Etico e Giuridico
La questione degli embrioni crioconservati e soprannumerari emerge come una delle problematiche più delicate e urgenti nel dibattito sullo statuto giuridico dell'embrione. La legge italiana, con la sua impostazione restrittiva sulla produzione e conservazione degli embrioni, ha involontariamente generato una situazione complessa per le migliaia di embrioni che non trovano una destinazione.
La "legge 40" non ha mai ottenuto un risolutorio intervento legislativo volto a disciplinare la fecondazione eterologa, la diagnosi genetica preimpianto e, in particolare, la condizione degli embrioni crioconservati e prodotti in soprannumero. Questa lacuna normativa ha alimentato una "sfibrante dialettica" che rende ancora più incerto lo statuto di queste entità biologiche. Perlingieri, ad esempio, evidenzia la necessità di comporre il conflitto tra le esigenze individuali e collettive sottese all'attività di ricerca scientifica e l'esigenza di tutelare la vita dell'embrione alla luce del principio personalista.
Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sull'accertamento dello stato di salute dell'embrione, in un ordinamento democratico fondato sulla norma personalista, la soluzione della destinazione degli embrioni alla ricerca scientifica non appare praticabile poiché si risolverebbe nella negazione del valore sovrautilitaristico della persona. Questo principio si contrappone a qualsiasi approccio utilitaristico che possa considerare l'embrione come un mero oggetto o uno strumento per scopi scientifici, per quanto lodevoli. La tutela della dignità umana, anche nelle sue fasi più precoci, è un valore primario e irrinunciabile.
Luciano Eusebi, in questo contesto, scrive della tutela giuridica dell'embrione umano, spiegando che "il nodo cardine del dibattito attuale sulla tutela dell'embrione non attiene tanto alla reperibilità di soglie più o meno tardive rispetto alla fecondazione cui far risalire l'inizio dello sviluppo riferibile effettivamente all'embrione umano, bensì attiene all'emergere di indirizzi i quali tendono a considerare significativi certi livelli di maturazione dello sviluppo di tale individuo". Questa osservazione sottolinea come la discussione si sia spostata dalla determinazione del "quando" inizia la vita, al "come" e "in che misura" la si riconosce e tutela nelle diverse fasi del suo sviluppo, specialmente in vitro.
La gestione degli embrioni crioconservati pone diverse questioni etiche e giuridiche:
- Chi decide il destino degli embrioni? La coppia che li ha generati? Lo Stato? Un comitato etico?
- Qual è il termine massimo per la crioconservazione? E cosa succede se la coppia si separa, decede o non desidera più utilizzarli?
- Possono essere destinati alla ricerca? Questa possibilità, pur aprendo nuove prospettive scientifiche, solleva profonde preoccupazioni etiche sul rispetto della vita umana.
- È possibile l'adozione per la nascita? Questo percorso, che permetterebbe a coppie diverse da quelle originarie di impiantare gli embrioni, presenta anch'esso complessità normative e psicologiche.
La normativa italiana ha cercato di rispondere a queste domande, ma con esiti spesso contrastati. Le deroghe al generale divieto di crioconservazione, introdotte dalla Corte Costituzionale, hanno mitigato alcuni divieti originali della Legge 40, ma non hanno risolto il problema degli embrioni soprannumerari, lasciando molti di essi in una sorta di limbo giuridico ed etico.
Il Divieto di Sperimentazione: Tutela della Dignità Umana e Libertà di Ricerca Scientifica
Un altro aspetto cruciale nel dibattito sullo statuto dell'embrione è il divieto di sperimentazione. Questo divieto riflette un bilanciamento tra la tutela della dignità umana e la libertà di ricerca scientifica, due valori costituzionalmente riconosciuti. La Convenzione di Oviedo, all'art. 18, par. 2, sancisce il categorico divieto di costituire embrioni umani a fini di ricerca. Tuttavia, al par. 1 dello stesso articolo, ammette la possibilità per i legislatori nazionali di regolamentare la ricerca sugli embrioni in vitro costituiti per motivi differenti dalla ricerca - e quindi, verosimilmente, per progetti procreativi non più realizzati o realizzabili e rispetto ai quali gli stessi appaiono in definitiva soprannumerari - purché assicurando una "protezione adeguata" all'embrione.
Il conflitto tra l’esigenza di progresso scientifico e l’imperativo etico di non strumentalizzare la vita umana in formazione è palpabile. In un contesto democratico fondato sulla norma personalista, come già menzionato, la soluzione di destinare gli embrioni alla ricerca scientifica non appare praticabile poiché si risolverebbe nella negazione del valore sovrautilitaristico della persona. Questo approccio è rafforzato dalle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, le quali sottolineano che "l'embrione e il feto umani devono in ogni circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana" e che l'utilizzazione dei loro prodotti e tessuti deve essere limitata e regolamentata "in vista di fini puramente terapeutici e con esclusione di qualsiasi altro impiego".

La composizione di questo conflitto richiede un'attenta ponderazione. Da un lato, la ricerca sugli embrioni potrebbe potenzialmente portare a scoperte rivoluzionarie per la cura di gravi malattie o per la comprensione dei meccanismi di sviluppo. Dall'altro, l'idea di creare, manipolare o distruggere embrioni per tali scopi solleva obiezioni etiche profonde, fondate sulla concezione dell'embrione come una forma di vita umana con una dignità intrinseca.
La normativa italiana e le indicazioni sovranazionali tendono a privilegiare la tutela dell'embrione, limitando la ricerca a condizioni molto specifiche e con strette garanzie. Il dibattito continua ad evolversi, parallelamente ai progressi scientifici, cercando un equilibrio che rispetti la dignità del vivente senza precludere completamente la possibilità di una ricerca eticamente responsabile. La sfida rimane quella di trovare vie che consentano l'avanzamento della conoscenza scientifica nel pieno rispetto dei valori fondamentali della vita e della persona. Adriano Pessina, nel suo contributo, propone linee per una fondazione filosofica del sapere morale che possano guidare queste delicate scelte, mentre Mauro Cozzoli si è soffermato sugli aspetti etico-normativi dell'embrione umano, toccando temi come la diagnosi preimpianto e prenatale, la manipolazione embrionale e la procreazione artificiale. Questi campi rappresentano la frontiera del biodiritto, dove la scienza e l'etica si incontrano, richiedendo soluzioni giuridiche che siano, al contempo, flessibili e ancorate a principi solidi.