Compatibilità tra Reddito di Cittadinanza e Bonus Bebè: Chiarimenti e Prospettive Future

In Italia, il sistema di welfare prevede diverse misure di sostegno al reddito e alla famiglia, tra cui il Reddito di Cittadinanza (RdC) e il Bonus Bebè, conosciuto anche come assegno di natalità INPS. Spesso, in fase di richiesta per il Bonus Bebè, molte mamme temono che questa decisione porti alla perdita o alla riduzione dell’importo del Reddito di Cittadinanza. Questa preoccupazione è legittima, data la complessità delle normative e la necessità di districarsi tra i vari bonus disponibili, alcuni dei quali cumulabili e altri no. L'obiettivo di questo articolo è fare chiarezza su un dubbio che sta interessando molte mamme e fornire un quadro esaustivo della compatibilità tra queste e altre misure di sostegno, delineando anche le future evoluzioni.

Compatibilità Reddito di Cittadinanza e Bonus per la Famiglia

Reddito di Cittadinanza e Bonus Bebè: Una Compatibilità Chiarita

Per quanto riguarda la relazione tra Reddito di Cittadinanza e Bonus Bebè, una buona notizia è che le due misure sono compatibili tra di loro e interamente cumulabili. Tranquille mamme, il bonus bebè è escluso da quei bonus che incidono sull’importo del Reddito di Cittadinanza. Questo significa che chi percepisce il primo può anche fare richiesta per il secondo, e viceversa. Non ci sono dubbi riguardo alla compatibilità tra Reddito di Cittadinanza e bonus bebè.

La ragione di questa compatibilità è specificata nel decreto 4/2019, che nell’articolo 2, comma VI, stabilisce chiaramente che, ai soli fini del Reddito di Cittadinanza, il reddito familiare è determinato secondo specifiche normative e che, tra i trattamenti assistenziali che non "pesano" sull'importo del RdC, non figura l’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. Tale disposizione chiarisce che il Bonus Bebè non va ad abbassare l’importo del Reddito di Cittadinanza.

Sia il Reddito di Cittadinanza che il Bonus Bebè fanno riferimento all’ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ma con modalità diverse. Per il Bonus Bebè, il valore ISEE non è vincolante per l'accesso, ma ne determina solo l’importo dell'assegno. Invece, per il Reddito di Cittadinanza, è necessario stare al di sotto di una certa soglia ISEE, pari a 9.360,00 euro.

Gli importi del Bonus Bebè variano in base al valore ISEE del nucleo familiare. Se l’ISEE è inferiore a tale soglia, si può avere diritto a un assegno mensile (per dodici mensilità) d’importo pari a:

  • ISEE inferiore ai 7.000,00€: 160 euro al mese, ossia 1.920 euro annui. Per i figli successivi al primo si sale a 192 euro mensili, 2.304 euro annui.
  • ISEE superiore ai 7.000,00€: 120 euro al mese, 1.440 annui.

Coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza potranno far richiesta della Carta Acquisti, del Bonus Bebè e del Premio alla Nascita, beneficiando della piena compatibilità tra queste misure.

Tabella ISEE Bonus Bebè

La Transizione all'Assegno Unico: Un Nuovo Quadro di Sostegno

Il panorama degli aiuti alla famiglia ha subito una significativa evoluzione. Dal 1° gennaio 2022, il Bonus Bebè è stato cancellato, in quanto sostituito da un'altra misura di più ampio respiro: l'assegno unico per i figli. Anche questo nuovo sostegno è pienamente compatibile con il Reddito di Cittadinanza.

L'Assegno Unico e Universale rappresenta una provvidenza "universale" in quanto risulta garantita in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, e "unica" perché assorbe (dal mese di marzo 2022) le ulteriori misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all'adozione (il cosiddetto bonus mamma domani), l’assegno di natalità (il bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Il beneficio economico spetta a coloro che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età anagrafica per i figli disabili. L’importo mensile va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40mila euro, oppure che non presentano l’ISEE. Un aspetto importante è che chi percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda per l'Assegno Unico, poiché l’assegno è versato in automatico sulla carta RdC.

Assegno Unico e Universale

Reddito di Cittadinanza e Altri Benefici: Un Dettaglio sulla Cumulabilità

Il Reddito di Cittadinanza non viaggia da solo, ma può affiancarsi ad altri aiuti, sebbene con specifiche regole di cumulabilità o integrazione. Nonostante il RdC sia un valido aiuto per moltissime persone, non sempre è sufficiente per sopperire alle difficoltà, specialmente in periodi di crisi economica come quella derivata dalla pandemia da COVID-19, che ha portato all'introduzione di diversi bonus. Quindi sorge la necessità di poter incrementare il fabbisogno, con altri aiuti che il governo ha messo a disposizione.

In linea generale, il Reddito di Cittadinanza è compatibile con altri bonus e redditi, ma solo quando l’importo del reddito familiare del nucleo che ne fa richiesta è inferiore alle soglie fissate dalla normativa. Per tanti italiani non è semplice districarsi tra Reddito di Cittadinanza e bonus disponibili. Molte famiglie potranno, infatti, incassare più tipologie di aiuto, ma in alcuni casi il nuovo "reddito" sarà decurtato dell’importo già percepito con altre forme assistenziali. In altre situazioni, invece, gli aiuti si potranno sommare.

Comportano un taglio del nuovo sussidio tutti i bonus già percepiti che richiedono la cosiddetta "prova dei mezzi", ovvero il calcolo dell’ISEE o la valutazione del reddito. Lo stesso accade per le prestazioni che aumentano il reddito disponibile del nucleo, come gli ammortizzatori sociali. In questi casi, il Reddito di Cittadinanza andrà a integrare le risorse già disponibili.

Ad esempio, se un lavoratore incassa 700 euro di NASpI al mese perché è rimasto disoccupato e ha diritto a 900 euro di Reddito di Cittadinanza (il valore per un nucleo di quattro componenti), il nuovo sussidio sarà decurtato, riducendosi a 200 euro mensili. Questa è una chiara integrazione, non una cumulabilità piena.

Esempio calcolo integrazione RdC con NASpI

Una buona notizia è che il RdC e l’indennità Covid-19 da 1000 euro sono compatibili. Questa indennità, a titolo di integrazione del Reddito di Cittadinanza, è erogata dall’INPS ai lavoratori che sono stati colpiti dalla pandemia. Ciò significa che, chi ne farà richiesta, avrà la possibilità, una tantum, di raggiungere il valore dell'indennità Covid-19. Quindi se per il RdC si ricevono 400 euro, l’INPS verserà la somma di 600 euro, permettendo di raggiungere i 1000 euro previsti dall’indennità Covid-19.

Altre misure cumulabili con il Reddito di Cittadinanza includono:

  • Carta Acquisti: Consiste nell’accredito bimestrale di 80 euro, spendibili per pagare la luce, il gas o fare la spesa.
  • NASpI e DIS-COLL: Sono le indennità di disoccupazione per i lavoratori (la prima) e per i collaboratori coordinati e continuativi (la seconda) che hanno perso involontariamente il lavoro. Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento di queste prestazioni e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare.
  • Cassa Integrazione.
  • Pensione di Invalidità.
  • Bonus Spesa da 500 euro: Verrà erogato dai Comuni, a seconda di specifici requisiti, e potrà variare tra i 300 e i 500 euro.
  • Bonus Nido: Da 1.500 euro all’anno per pagare l’asilo, essendo un rimborso spese senza soglie di reddito, si sommerà all’eventuale Reddito di Cittadinanza e non ne comporterà in alcun modo un taglio.
  • Indennità di Accompagnamento: Nel caso di persone disabili, si somma al Reddito di Cittadinanza, poiché, essendo una prestazione a sostegno della disabilità, resta “fuori” dalla fotografia del reddito del nucleo.
  • Bonus Gas e Bonus Energia: Le riduzioni tariffarie per le bollette restano invariate e non incidono sul RdC.

Le agevolazioni sui tributi, i buoni servizio e le prestazioni a favore dei disabili sono esempi di aiuti che si possono sommare al RdC senza decurtazioni. È fondamentale, per la chiarezza delle situazioni familiari, la piena operatività del SIUSS, il sistema informativo unitario dei servizi sociali, per avere un quadro chiaro di tutte le prestazioni delle quali beneficiano le famiglie.

PILLOLE DI NASPI E COMPATIBILITÀ CON IL REDDITO DI CITTADINANZA [2020]

Il Reddito di Inclusione (REI): Precursore e la sua Estinzione

Il Reddito di Inclusione (REI) è stato una misura di contrasto alla povertà di carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, in vigore dal 2017 e che ha preceduto il Reddito di Cittadinanza. Dal 1° gennaio 2018 il REI aveva sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).

A seguito dell’introduzione del Reddito di Cittadinanza, dal 1° marzo 2019 il REI non può più essere richiesto e, a partire dal successivo mese di aprile, non è più riconosciuto né rinnovato (Decreto legge n. 4/2019, art. 13). Tuttavia, per coloro ai quali il Reddito di Inclusione era stato riconosciuto prima del mese di aprile 2019, il beneficio ha continuato ad essere erogato per la durata inizialmente prevista. In questi casi, era offerta la possibilità di presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza. È importante sottolineare che il Reddito di Inclusione non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di Cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.

Cosa Prevedeva il REI

Il REI si componeva di due parti fondamentali:

  1. Un beneficio economico: Erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica, la cosiddetta Carta REI.
  2. Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa: Volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

A Chi si Rivolgeva il REI: Requisiti Dettagliati

Per accedere al REI, le famiglie dovevano possedere una serie di requisiti:

Requisiti di Residenza e Soggiorno:Il richiedente doveva essere congiuntamente:

  • Cittadino dell'Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti Familiari:Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 192) ha abrogato dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari precedentemente richiesti (come la presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne). Pertanto, a partire dal 1° giugno 2018, potevano presentare domanda tutti coloro che possedevano gli altri requisiti, indipendentemente dalla composizione familiare.

Al riguardo, si sottolinea che il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE non coincideva necessariamente con la famiglia anagrafica. Salvo casi particolari, la normativa ISEE prevede infatti che i coniugi facciano parte dello stesso nucleo anche se con diversa residenza anagrafica; i figli minori di 18 anni fanno parte del nucleo del genitore con il quale convivono; i figli maggiorenni, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, se risultano a loro carico ai fini IRPEF. A tal fine si chiariva che erano considerati fiscalmente a carico se avevano redditi non superiori alla soglia di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Requisiti Economici:Il nucleo familiare doveva essere in possesso congiuntamente di:

  • Un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro.
  • Un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro.
  • Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro.
  • Un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8mila euro per la coppia e a 6mila euro per la persona sola).

Altri Requisiti:Per accedere al REI era inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

  • Non percepisse già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
  • Non possedesse autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (erano esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui era prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).
  • Non possedesse navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1 del D.lgs. 171/2005).

Requisiti Reddito di Inclusione

Il Beneficio Economico del REI

Il beneficio economico del REI variava in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipendeva dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.Nella Tabella 1 sono riportati i valori massimi mensili del beneficio:

Tabella 1: Valore mensile massimo del beneficio economico (Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018)

Numero ComponentiBeneficio Massimo Mensile
1187,50 €
2294,50 €
3382,50 €
4461,25 €
5534,37 €
6 o più539,82 €

In particolare, il valore del beneficio massimo mensile era ridotto dell'importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento.Inoltre, se i componenti del nucleo familiare percepivano dei redditi, il beneficio mensile del REI era ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L'ISR teneva conto, tra l'altro, delle spese per l'affitto (che venivano sottratte dai redditi fino a un massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e dei redditi da lavoro dipendente (che venivano sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro).

Per una famiglia composta da un singolo componente, la soglia di riferimento per il calcolo del beneficio massimo mensile era pari a 2.250 euro (vale a dire il 75% dei 3mila euro previsti dal decreto in sede di prima applicazione) e cresceva in base al numero dei componenti il nucleo familiare, sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. Il beneficio massimo mensile si otteneva, quindi, dividendo l'importo annuo per 12 mensilità.

Tabella 2: Importo annuo del beneficio massimo (Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018)

Numero ComponentiScala di Equivalenza ISEESoglia di Riferimento in sede di prima applicazione
11.002.250,00 €
21.573.532,50 €
32.044.590,00 €
42.465.535,00 €
52.856.412,50 €
6 o più3.206.477,90 €

La soglia non poteva eccedere il valore annuo dell'assegno sociale incrementato del 10%, pari per il 2018 a 6.477,90€.

Il beneficio veniva concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, poteva essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo poteva essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità. Per fruire del REI occorreva avere una attestazione ISEE in corso di validità.

Il Progetto Personalizzato di Attivazione Sociale e Lavorativa del REI

Il Progetto personalizzato era predisposto dai servizi sociali del Comune, che operavano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.Il Progetto riguardava l'intero nucleo familiare e prevedeva specifici impegni che venivano individuati da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prendeva in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

La valutazione era organizzata in un'analisi preliminare, da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI, e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare fosse più complessa. Se in fase di analisi preliminare emergeva che la situazione di povertà era esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato era sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).Il Progetto doveva essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui era stata effettuata l'analisi preliminare. Solo per il 2018, il beneficio economico veniva concesso per un periodo massimo di 6 mesi, anche in assenza della sottoscrizione del progetto.

Condizione necessaria per accedere al beneficio era aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia era tenuta a svolgere determinate attività. Se il nucleo familiare non rispettava gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell'attestazione ISEE, risultava aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo versato sulla Carta poteva essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. Erano inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio fosse stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.

Iter della Domanda REI e la Carta REI

La domanda per il REI poteva essere presentata presso il Comune di residenza e/o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni. Nei punti di accesso al REI veniva offerta assistenza per la compilazione del modulo di domanda e venivano fornite informazioni, consulenza e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

Il beneficio veniva concesso dall'INPS che, con la Circolare n. 172 del 22 novembre 2017, aveva messo a disposizione degli operatori le prime istruzioni operative, tra cui il modello REI-COM, da compilarsi nel caso di variazione della situazione lavorativa in corso di erogazione del beneficio. Il Comune raccoglieva la domanda, verificava i requisiti di cittadinanza e residenza e la inviava all'INPS entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione. L'INPS, entro i successivi 5 giorni, verificava il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosceva il beneficio e inviava a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emetteva la Carta REI e tramite lettera invitava il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare doveva attendere il PIN, che gli veniva inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda.

Attraverso il servizio online dell'INPS, l’interessato, accedendo con le proprie credenziali, poteva consultare lo stato della propria domanda inviata dal Comune all’INPS. Da ottobre 2018 era inoltre a disposizione il nuovo servizio automatico dell'INPS "Stato domanda REI".

La Carta REI:Il beneficio economico veniva versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI). Completamente gratuita, funzionava come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, era alimentata direttamente dallo Stato. La carta doveva essere usata solo dal titolare e permetteva di:

  • Prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro, al costo del servizio (1 euro di commissione per i prelievi negli ATM Postamat; 1,75 euro per i prelievi negli altri circuiti bancari).
  • Fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati.
  • Pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali.
  • Avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.La carta poteva inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

Carta REI e sue funzionalità

Le Risorse del Fondo Sociale Europeo per il Rafforzamento dei Servizi: Il PON Inclusione

Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali dovevano garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale). Per far questo, oltre a una quota del Fondo nazionale per la lotta alla povertà, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali potevano accedere alle risorse del primo Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale (PON Inclusione), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, che supportava il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (ASL, scuola, ecc.).Le risorse del PON venivano assegnate attraverso "Avvisi non competitivi". L'Avviso n. 3/2016 ha destinato i primi 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per gli interventi rivolti ai beneficiari del SIA/REI e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, da realizzare nel periodo 2016-2019 in conformità con le Linee guida condivise in Conferenza unificata.

Beneficiari del SIA e Transizione al REI

Coloro ai quali era stato riconosciuto il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) nell'anno 2017 hanno continuato a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA sono stati inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese). Se i beneficiari del SIA soddisfacevano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potevano richiedere la trasformazione del SIA in REI. In ogni caso veniva garantita la fruizione del beneficio maggiore.

Requisiti Generali per il Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno economico introdotto col decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, quale misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per potervi accedere, i richiedenti devono soddisfare specifici requisiti, che vanno oltre la semplice soglia ISEE.

Requisiti di Cittadinanza, Residenza e Soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

  • Italiano o dell’Unione Europea.
  • Cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
  • Cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario, come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.

Requisiti Economici

Per accedere al Reddito di Cittadinanza, il nucleo familiare deve rispettare precise soglie economiche:

  • Il valore ISEE deve essere inferiore a 9.360 euro.
  • Il reddito familiare non deve superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE).
  • Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di Cittadinanza.
  • Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
  • Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:
    • Ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico.
    • Qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente.
    • Ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Altri Requisiti e Cause di Esclusione

Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

  • Autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).
  • Navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, né essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

  • Disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
  • In stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.
  • Componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

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