Il dibattito sullo statuto dell'embrione umano rappresenta uno dei capitoli più complessi e delicati della bioetica contemporanea, intersecando la scienza, la filosofia, il diritto e la moralità. La questione fondamentale, "quando inizia la vita?", si è intensificata con l'avanzare delle tecnologie riproduttive, che hanno aperto nuovi scenari di riflessione. È infatti indispensabile definire lo «statuto dell’embrione», perché è da allora che ha inizio il dovere del medico alla protezione del nuovo essere ed è da allora che, dal punto di vista giuridico, acquista i diritti soggettivi che tutelano la persona. La discussione attuale sull'embriogenesi è vibrante e le posizioni spesso contrastanti, evidenziando la profondità delle implicazioni etiche e legali connesse ai primissimi stadi della vita umana nascente.
Il Rapporto Warnock del 1984 e la Fondazione della "Regola dei 14 Giorni"
La «tesi del 14° giorno» comparve per la prima volta in Inghilterra con il famoso «rapporto Warnock», relazione elaborata nel 1984 dalla Commitee of inquiry into human fertilization and embryology, istituita dal governo britannico nel 1982. Questa commissione, presieduta dalla filosofa dell’Università di Oxford Mary Warnock, era stata creata allo scopo di valutare i recenti sviluppi delle scienze relative alla riproduzione umana, fornendo al tempo stesso linee-guida e raccomandazioni a riguardo. Mary Warnock, considerata la pioniera della bioetica e la "madre" dell'etica della ricerca sugli embrioni, ricoprì la carica di preside del Girton College di Cambridge dal 1984 al 1991 e, nel 1985, venne nominata Pari d'Inghilterra dalla regina Elisabetta, assumendo il nome di Lady Mary Warnock, con il titolo di baronessa Warnock di Weeke. Il "Warnock Report" divenne la base per lo "Human Fertilisation and Embryology Act" del 1990.
Il rapporto propose il limite dei 14 giorni dalla fecondazione come soglia oltre la quale la ricerca sull'embrione non sarebbe stata consentita. Questa tesi è stata poi sostenuta in modo pressoché unanime dal pensiero «laicista» ed è oggi quella più rappresentata nella maggior parte delle legislazioni mondiali. L'apertura alla ricerca sperimentale sugli embrioni umani fu così legalmente protetta, inaugurando una fase di notevole impatto sulla bioetica globale. Già nel 1978, in seguito alla nascita di Louise Brown, la prima bambina concepita in provetta grazie alla FIVET (Fertilizzazione In Vitro con Embryo Transfer) sviluppata nel Regno Unito da Patrick Steptoe e Robert Edwards, il professor Robert Edwards prospettò la necessità di studiare la crescita in provetta per migliorare l’alleviamento dell’infertilità e delle malattie ereditarie e per approfondire altri problemi scientifici e clinici. Questa proposta fu presa in seria considerazione dal governo inglese. Nel 1986, l’embriologa Ann McLaren, membro dello stesso Comitato Warnock, diede un contributo sostanziale al principio di consentire la ricerca sull’embrione fino al 14° giorno di vita.

Il Concetto Controverso di "Pre-embrione": Genesi e Critiche
Per giustificare la scelta dei 14 giorni come limite per la ricerca sull'embrione, è stato coniato il termine "pre-embrione". L'obiettivo era quello di piantare un cuneo concettuale tra il prodotto del concepimento precoce e l'embrione dopo i 14 giorni dalla fecondazione. I sostenitori di questo concetto asseriscono che il neo-concepito non è un organismo individuale e che c'è discontinuità nello sviluppo dall'entità unicellulare (lo zigote) all'organismo multicellulare esistente dopo circa 14 giorni dal concepimento. In questa fase, il materiale biologico sarebbe, secondo questa teoria, utilizzabile in sperimentazioni quali la selezione, il congelamento e l'eliminazione degli embrioni.
Tuttavia, tale teoria è stata oggetto di severe critiche, in quanto è stata ritenuta un espediente per favorire la possibilità di sperimentazioni sull'embrione. L'autore dell'analisi qui presentata argomenta, invece, che una volta formato lo zigote esiste un nuovo organismo, differente dai due gameti considerati separatamente, allo stesso modo del feto, del bambino o dell'adulto nel quale esso si sviluppa. Perciò non c'è discontinuità nel processo embriogenetico dallo stadio di zigote a quello fetale e oltre. La posizione della dottoressa McLaren, alla luce dei dati scientifici consolidati, è vista come mortificante l'intelligenza umana prima che il sentire cristiano. Non solo il pensiero cristiano, ma pure la ragione umana e perfino l’interesse della ricerca scientifica, considerati i risultati significativi ottenuti nell'ambito delle staminali somatiche, ne escono mortificati su questo punto. La risposta che oggi vorrebbe prevalere, per motivare la legittimazione della legge inglese sulla produzione delle cellule staminali embrionali e sulla clonazione terapeutica, è quella data dalla relazione del Comitato Donaldson nel 2000, ma la controversia rimane accesa.
Lo Statuto Biologico dell'Embrione: Dallo Zigote all'Individuo
Il momento in cui lo spermatozoo maschile feconda l’ovulo femminile, il patrimonio genetico dell’uomo si fonde con quello della donna, dando vita a una nuova cellula: lo zigote. Questa nuova cellula è da considerarsi un nuovo uomo o è solo un grumo di cellule che deve ancora svilupparsi in un nuovo uomo? Indubbiamente è questo il momento in cui si uniscono i due patrimoni genetici determinando la «novità biologica» del concepito. Prima di questo evento vi è solo una cellula materna (l’ovocita) e una paterna (lo spermatozoo). Solo con la formazione dello zigote siamo in presenza di una nuova entità vivente, non generata dalla mitosi o dalla meiosi di una preesistente cellula dello stesso individuo, ma dalla fusione di due cellule provenienti da individui diversi. Da quel momento inizia un processo di crescita il cui sviluppo continuo parte da un organismo unicellulare, lo zigote, una nuova cellula che rappresenta però un nuovo essere vivente. Come è ormai noto, esso dispone di un genoma maschile o femminile, diverso da quello del padre e della madre e che, dopo 20-25 ore dal concepimento, inizia a operare come un sistema informativo. Si tratta, in sostanza, di un nuovo e unico sistema informativo. Quindi non vi sono ragionevoli dubbi sul fatto che la vita di una nuova entità biologica, distinta dal padre e dalla madre, inizi al momento della fecondazione.

Secondo il genetista professor Padre Angelo Serra, «precisamente a questa nuova cellula, che avrebbe proseguito nell’autocostruzione del soggetto secondo il programma inscritto nel suo genoma, doveva competere il titolo di figlio». Egli evidenzia come «dal momento in cui l’ovulo è fecondato si inaugura una vita umana che non è quella del padre o della madre, ma di un nuovo essere umano che si sviluppa per proprio conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fino allora». Il cuore del problema è dunque sostanzialmente di natura biologica. Il professor Serra lamenta che nel 1986, «a seguito di un pretestuoso falso di una scienza irresponsabile, […] il neo concepito si vedeva negato il nome di figlio fino al 14° giorno dopo l’avvenuto concepimento. Prima di questo giorno doveva essere considerato un cumulo di cellule, non un essere umano […] Anche la legge si adeguò (1990 Inghilterra) degradandolo a mero “oggetto disponibile” fino al punto di concederne la brevettazione superando dunque anche l’immaginazione».
Il genetista Colombo, inoltre, sottolinea che è indubbio che un individuo umano si può definire tale dal momento in cui manifesta un genoma di specie, cioè un carattere che escluda ogni indeterminatezza sulla natura umana dell’embrione. I più recenti progressi della genomica hanno dimostrato che il nuovo genoma che si stabilisce nello zigote assume il controllo di tutto il processo dai primissimi stadi dello sviluppo embrionale. Questo processo, le cui caratteristiche di unicità lo distinguono, fin dall'inizio, da qualsiasi altro organismo analogo, è proprio in virtù delle attive indicazioni fornite dal genoma specifico per quell’individuo. Nello zigote sono stati identificati molti geni, e altri sono in via di identificazione, che risultano attivi già in quello stadio nell’orientare le tappe successive. La regolazione di tutto il processo è il risultato di un’attività gerarchicamente ordinata di tre classi di geni regolatori, configurando un sistema complesso fin dall’inizio, la cui complessità aumenta con lo sviluppo dell’organismo.
La ricerca di altri mondi (e di vita) nell’universo - Amedeo Balbi
Obiezioni all'Individualità Precoce e Loro Confutazione
L'obiezione principale alla tesi che vede nello zigote un nuovo individuo è data dalla possibilità della gemellarità, ovvero che da una qualunque delle cellule risultanti dal processo di moltiplicazione che in questo embrione si innesca può derivare un intero individuo, dato che tali cellule sono «totipotenti», cioè non ancora specializzate nella differenziazione di un tessuto. Si è anche sollevato il caso della «mola vescicolare», una patologia della gravidanza che consiste nella penetrazione all’interno dell’ovocita di uno spermatozoo anomalo, che di fatto non instaura una vera e propria gravidanza, ma una patologia di tipo tumorale. Un'altra obiezione è che l’embrione non si impianti, un’evenienza frequente dato che circa il 70% dei concepimenti non esita in impianto, ma in aborto precoce. Questo processo avviene tra il 5° e il 7° giorno dalla fecondazione e si completa al 14° giorno.
Tuttavia, queste obiezioni vengono confutate. La «novità» esistenziale dell’embrione non è intaccata dal gemello che inaugura una nuova individualità senza eliminare quella da cui proviene. Siamo di fronte cioè, a una forma di riproduzione agamica, simile a quella che si verifica in alcune specie animali mediante la gemmazione o analoghe tipologie. La patologia comunemente nota come «gemelli siamesi» è dovuta a una particolare forma di scissione dell’embrione incompleta per cui i due embrioni rimangono «attaccati» in una delle parti dei loro rispettivi corpi. Tale evento si verifica dopo la formazione della stria primitiva, cioè dopo il 14° giorno. In ogni caso, occorre differenziare il concetto di identità da quello di individualità. Mentre il primo risponde alla domanda «che cos’è», il secondo definisce «quanti sono». Oltretutto, anche ammettendo una possibile individualizzazione ritardata rispetto al concepimento, questo non significa che in quella data non vi sia «niente».
Se è vero che, in alcuni casi, l’individualità genetica del prodotto del concepimento non è assoluta, ma condivisa, come succede nei gemelli monozigoti, e che peraltro viene mantenuta anche da adulti, è altrettanto scientificamente dimostrato che il fenotipo, cioè la specificità somatica e organismica, ovvero quello che strutturalmente è ciascuno di noi in ogni fase dello sviluppo, è assolutamente unico e irripetibile. Questa specificità si manifesta bene nella vita post-natale. Le caratteristiche fenotipiche di un organismo sono il risultato dell’interazione tra genotipo e ambiente. Questo “cross talk”, il dialogo che si instaura tra la madre e l’embrione, come è ormai scientificamente dimostrato, inizia assai precocemente, quando lo zigote è ancora nella tuba materna. È proprio su questi caratteri che si fondano i requisiti di “personalizzazione”: unicità biologica (organismo) e unicità metafisica (persona), concetto già presente in San Vincenzo di LERINO e poi ripreso e sviluppato, più recentemente, da Romano Guardini. Fin dall’inizio è dunque impressa una “dignità” non graduabile, che non segue lo stadio di accrescimento corporeo.
Definire la "Persona": Essere Umano e Autocoscienza
Un altro aspetto cruciale del dibattito è la distinzione tra il termine "persona" e "essere umano". Alcuni propongono una diversa denotazione dei due termini, suggerendo che un essere umano non sia necessariamente una persona fin dai primissimi stadi dello sviluppo. La riflessione antropologica rileva nell’essere umano caratteristiche che lo distinguono decisamente da ogni altro essere, anche se appartenente ai livelli dei primati superiori. L’uomo dispone, come gli altri primati, della coscienza percettiva; cioè di quel tipo di coscienza che percepisce gli accadimenti che ci investono. Nell’uomo, tuttavia, tale coscienza è assai più perfezionata rispetto agli altri primati. Si tratta di una differenza di ordine quantitativo, anche se di grado elevato.
Esiste inoltre un altro tipo di coscienza di cui dispone soltanto l’uomo: la coscienza introspettiva, cioè la coscienza di sé, l’autocoscienza. Infatti, l’uomo è l’unico essere vivente che ha coscienza della propria esistenza, che prefigura la propria morte, che ha il senso della libertà e che percepisce la trascendenza. Il problema sostanziale riguarda la comprensione di come si realizza quel processo di evoluzione continua dallo zigote all’essere “finito”. La confutazione dell'ipotesi della diversa denotazione dei due termini, "persona" ed "essere umano", sostiene che, dato il processo continuo di sviluppo, non si può identificare un momento specifico in cui l'essere umano acquisisce la "personalità" distinta dalla sua natura umana. Attualmente in Italia il pensiero maggioritario, compresa la riflessione bioetica cristiana-cattolica, è orientato su posizioni secondo cui l’embrione è vita umana fin dal concepimento.

Il Quadro Etico e Giuridico Internazionale e Nazionale sulla Tutela dell'Embrione
La questione dello statuto dell'embrione e della ricerca su di esso ha profonde ripercussioni sul piano etico e giuridico, dando vita a normative internazionali e nazionali volte a regolamentare le pratiche mediche e scientifiche.
Un esempio significativo è la Convenzione di Oviedo, o Convenzione sui diritti umani e la Biomedicina (4 aprile 1997), il primo trattato internazionale riguardante la bioetica, volto a proteggere i diritti dell’uomo dalle potenziali minacce degli avanzamenti tecnologici. All’art. 18, paragrafo 1, la Convenzione stabilisce che “quando la legge permette la ricerca sugli embrioni in vitro, essa deve assicurare un’adeguata protezione dell’embrione”. Il paragrafo 2 aggiunge che “la creazione di embrioni umani ai fini di ricerca è proibita”. Che cosa si intenda per “protezione dell’embrione”, indicato nel primo comma, in riferimento alla ricerca su di esso, dal momento che per il suo utilizzo lo si sottopone già al trauma del prelievo, seguito dal congelamento e infine dalla criopreservazione, non è dato sapere perché il testo non contiene ulteriori precisazioni.
In Italia, questo pensiero è stato accolto nel nostro sistema giuridico ed è stato codificato nella Legge 19 febbraio 2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. Tra i 18 articoli che compongono il testo di legge, gli artt. 13 e 14 del capo IV dettano precise disposizioni riguardanti le “Misure di tutela dell’embrione”. Al riguardo, una questione controversa riguarda il procedimento di prelievo di cellule staminali da un embrione umano nello stadio di blastocisti. Il Comitato nazionale di bioetica ha affermato “il dovere morale di trattare l’embrione fin dalla fecondazione come una persona”.

A livello di normativa comunitaria, l’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone che “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”. In tale contesto, è necessario esaminare la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che persegue il duplice obiettivo di prevedere una tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche, attraverso la promozione e il mantenimento degli investimenti nel settore della biotecnologia, e di abolire o limitare le divergenze tra le legislazioni e le prassi negli Stati membri. Al sedicesimo considerando, la direttiva 98/44 stabilisce che il diritto dei brevetti deve essere esercitato in osservanza nel rispetto dei principi fondamentali, a tutela della dignità e dell’integrità dell’uomo.
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, gli Stati membri proteggono le invenzioni biotecnologiche attraverso l’applicazione del diritto nazionale dei brevetti e l’adeguamento di quest’ultimo alle disposizioni di tale direttiva. L'art. 3, n. 1, della direttiva 98/44 sancisce che “sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico”. Tuttavia, l’art. 5, n. 1, esclude dalla brevettabilità “(il) corpo umano, ai vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi”. L’art. 6 della direttiva 98/44, n. 2, lett. c), elenca tra le invenzioni non brevettabili “le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali”.
Nel diritto tedesco, la legge sulla protezione degli embrioni (l’«ESchG»), all’art. 8 n. 1, definisce l’embrione umano “l’ovulo umano fecondato, in grado di svilupparsi, sin dalla fusione dei nuclei, nonché qualsiasi altra cellula estratta da un embrione detta «totipotente», vale a dire in grado, in presenza delle altre condizioni necessarie a tal fine, di dividersi e di svilupparsi diventando un individuo”.
La Posizione della Corte di Giustizia Europea sulla Nozione di "Embrione Umano" e la Brevettabilità
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha giocato un ruolo cruciale nella definizione e nell'applicazione delle normative relative all'embrione umano, in particolare in relazione alla brevettabilità.Il rispetto dovuto alla dignità umana implica che la nozione di embrione debba comprendere l’essere umano fin dalla fecondazione. In particolare, la Corte ha sancito che non possono essere coperte dalla tutela del brevetto industriale le applicazioni determinate dalla distruzione di embrioni. Questo principio è stato ribadito in riferimento a una vicenda relativa a un trattamento del morbo di Parkinson, brevettato dal ricercatore Oliver Brust, dell’Università di Bonn. Tale metodo consisteva nell’utilizzazione di alcune cellule staminali, ricavate da un embrione umano circa cinque giorni dopo la fecondazione, trasformandole in cellule in grado di produrre tessuti nervosi. Il brevetto è stato annullato a seguito del ricorso di Greenpeace.
La Corte di Giustizia, interpellata in merito alla nozione di “embrione umano” di cui all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44/CE, ha rilevato che “sulla questione della definizione dell’embrione si confrontano gli aspetti essenziali delle diverse filosofie e religioni, nonché il continuo interrogarsi della scienza”. Tuttavia, il giudice europeo ha delimitato l’oggetto della questione, affermando che quest’ultima “è esclusivamente giuridica”, pur esprimendo la consapevolezza che tali questioni siano affrontate in considerazione delle “nozioni di ordine pubblico, di morale o di etica (…) che ispirano l’insieme del diritto dell’Unione”.
Al fine di garantire un’applicazione uniforme della normativa europea e il principio di uguaglianza, la Corte ha stabilito che la nozione di embrione deve avere una definizione autonoma, propria del diritto dell’Unione, non potendo fare riferimento al diritto degli Stati membri. La Corte ha interpretato in modo ampio l’art. 6, n. 2, lett. c), affermando che tale nozione è individuabile “a partire dallo stadio della fecondazione alle cellule totipotenti iniziali e all’insieme del processo di sviluppo e di costituzione del corpo umano che ne deriva. Lo stesso vale per la blastocisti”. Secondo tale nozione, la Corte di Giustizia afferma che “ogni volta che ci troviamo di fronte a cellule totipotenti, qualsiasi sia il mezzo con cui siano state ottenute, siamo in presenza di un embrione di cui dovrà pertanto essere esclusa ogni brevettabilità”. Questa definizione include anche gli ovuli non fecondati, in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura o che siano stati stimolati a separarsi e a svilupparsi attraverso la partenogenesi, nella misura in cui l’utilizzo di siffatte tecniche porti ad ottenere cellule totipotenti. Questi organismi, pur non essendo stati oggetto di fecondazione, per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano.
La Corte ha ulteriormente precisato che, considerate individualmente, le cellule staminali embrionali pluripotenti non rientrano in questa nozione, non avendo, da sole, la capacità di svilupparsi in un essere umano. Tuttavia, al fine di evitare un’elusione del divieto previsto dall’art. 6, n. 2, lett. c) della direttiva 98/44 e per motivi di coerenza, la Corte ha rilevato che “le invenzioni pluripotenti possono essere brevettabili solo se possono essere ottenute senza provocare un danno per un embrione, che si tratti della sua distruzione o della sua alterazione”.
In riferimento alla seconda questione pregiudiziale, la Corte ha vietato la brevettabilità e lo sfruttamento commerciale dei farmaci ricavati da cellule staminali con procedimenti che comportano la distruzione degli embrioni umani. Il giudice europeo considera tale brevettabilità non conforme all’ordine pubblico, in quanto “lo sfruttamento industriale e commerciale implicherebbe colture di cellule destinate a laboratori farmaceutici a fini di fabbricazione di medicinali”. Più la tecnica consentirebbe di curare casi, tanto più la produzione di cellule dovrebbe essere rilevante e comporterebbe dunque il ricorso a un numero proporzionale di embrioni che sarebbero peraltro creati soltanto per essere distrutti qualche giorno più tardi. L’esclusione dalla brevettabilità all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44, riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica. Tuttavia, la Corte individua un’eccezione a tale esclusione nell’“utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo [che] può essere oggetto di un brevetto”. Dai lavori preparatori della direttiva si evince che il Consiglio dell’Unione Europea, introducendo la nozione “a fini industriali o commerciali”, ha giustamente voluto opporre dette utilizzazioni alle invenzioni aventi un fine terapeutico o diagnostico, che si applicano e che sono utili all’embrione umano.
La Bioetica e le Sfide delle Nuove Tecnologie Riproduttive
La scienza medica, introducendo nell’ambito della tecnologia riproduttiva diverse procedure innovative, ha aperto nuovi scenari di riflessione sullo statuto dell’embrione che, inevitabilmente, producono ampi dibattiti sia in campo etico che giuridico. Tra queste procedure si annoverano:
- FIVET (Fertilizzazione In Vitro con Embryo Transfer): La fecondazione in vitro dell’ovulo con successivo trasferimento dell’embrione così formato nell’utero della donna.
- Fissione gemellare: Spesso confusa con la clonazione, tale metodo consiste nel dividere, entro 14 giorni, le cellule dell’embrione in modo da ottenere due o più embrioni identici. La «novità» esistenziale dell’embrione non è intaccata dal gemello che inaugura una nuova individualità senza eliminare quella da cui proviene.
- Ectogenesi: La produzione in vitro di un essere umano indipendentemente da un contesto riproduttivo, cioè lo sviluppo completo di un feto fuori dal grembo materno.
- Ibridazione: Il processo attraverso il quale si incrociano i DNA di due specie o varietà diverse.

Queste tecniche pongono continuamente interrogativi sulla natura dell'essere che viene generato e sulle responsabilità etiche e legali connesse. L'utilizzo della tecnologia oltre i limiti del necessario e ragioni strettamente economiche hanno talvolta determinato una riduzione della tutela dei diritti fondamentali della persona. Le discussioni sul significato ontologico dell’embrione rimangono tuttora argomento di dibattito, evidenziando la complessità di armonizzare l'innovazione scientifica con i principi etici e i diritti umani fondamentali.