Guida completa alla gestione del Bonus Bebè: come risolvere lo stato di domanda sospesa e comprendere le normative

Il "Bonus Bebè", formalmente definito come Assegno di Natalità, rappresenta una delle misure di sostegno al reddito più significative introdotte per le famiglie italiane. Gestito dall'INPS, il beneficio è stato oggetto di numerose evoluzioni normative nel corso degli anni, passando da una misura legata a soglie ISEE specifiche a un intervento dal carattere più universale, come avvenuto con la Legge di bilancio 2020. Tuttavia, la burocrazia che sottende l'erogazione di questo assegno può risultare complessa, portando frequentemente i neo-genitori a scontrarsi con una notifica frustrante: la "domanda sospesa".

ufficio INPS assistenza cittadini

La natura della sospensione e le cause principali

In attesa di notizie sul possibile rinnovo del bonus bebè anche per il 2018, i neo-genitori possono trovarsi di fronte al caso in cui hanno presentato domanda per gli anni 2015/2016 ma non hanno ottenuto alcune mensilità del buono. Alcuni utenti hanno visto accettarsi la loro domanda ma, pur avendo mantenuto i requisiti anche nel 2017, hanno subito una sospensione dell’erogazione mensile. Come mai?

La causa principale risiede quasi sempre nella mancata gestione del modello ISEE. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), necessaria per formulare l’Isee, la domanda per il bonus bebè decadrà. In tal caso, pur potendo presentare una nuova domanda nel 2018 non si potranno “recuperare le mensilità del 2017”.

Nella circolare si spiega con maggiore precisione la questione: “Molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), utile al rilascio dell’Isee per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso”.

Esempi pratici forniti dall’INPS

Per chiarire le dinamiche di sospensione, l’INPS fornisce un esempio per chiarire le possibili casistiche. Il riferimento è a una famiglia il cui figlio è nato nel maggio del 2016. Si ipotizza che “l’utente abbia presentato la Dsu a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016. L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016”.

Viene poi presa in considerazione la possibilità che l’utente non abbia ancora presentato la Dsu per l’anno successivo e quindi l’erogazione mensile del bonus è stata sospesa. In questo caso sono possibili due scenari:

  1. Ripristino del bonus: L’utente presenta la Dsu entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della Dsu, con pagamento anche delle mensilità arretrate.
  2. Decadenza del beneficio: L’utente non presenta la Dsu entro il 31 dicembre: la domanda di assegno presentata a suo tempo decade e le mensilità dell’anno non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno successivo; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità perse.

schema grafico procedura ISEE INPS

I tempi tecnici e i controlli necessari

Quali sono i tempi di valutazione della domanda Bonus bebè e come sbloccare lo stato se risulta in sospeso? Mediamente, e salvo problemi, la prima erogazione del bonus bebè avviene dopo circa 120 giorni dalla domanda. Dipende anche se l’istanza viene fatta secondo i tempi previsti o in ritardo. Se la domanda viene presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia, gli accrediti iniziano nel mese in cui avviene questo evento.

Se, dopo 120 giorni dalla domanda, lo stato risulta in sospeso, andrebbero controllati in primis il rinnovo del modello ISEE secondo i tempi previsti e la compilazione correttamente avvenuta del modello 163 Inps. Ulteriori informazioni e linee guida su come procedere possono essere ricavate direttamente leggendo la Circolare Inps di riferimento pubblicata sul portale ufficiale.

Evoluzione della misura: dal Bonus Bebè all'Assegno di Natalità

La Legge di bilancio 2020 ha esteso anche al 2020 l’assegno di natalità. La novità importante è che tale prestazione sarà a carattere universale, in quanto dal 1° gennaio 2020 spetterà a tutte le famiglie e non solo a quelle in possesso di ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro. È stata confermata infine la maggiorazione del 20 per cento per il figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020.

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L’importo dell’assegno di natalità viene modulato in base al valore dell’ISEE minorenni e sarà pari a:

  • 1920 euro qualora l’importo ISEE non sia superiore a 7000 euro;
  • 1440 euro nel caso in cui l’ISEE sia superiore a 7000 euro ma non oltre a 40.000 euro;
  • 960 euro se l’ISEE sia superiore a 40.000 euro.

In tutti e tre i casi gli importi vengono maggiorati del 20% per i figli successivi al primo. Si rimane sempre in attesa dei chiarimenti da parte dell’INPS sui requisiti, gli importi mensili e maggiorati e sulle modalità di accesso all’assegno di natalità per gli anni successivi.

Requisiti fondamentali per l'accesso

Il genitore richiedente deve essere in possesso di tutte le condizioni previste da Inps se vuole presentare domanda per Bonus Bebè. I requisiti richiesti sono:

  • Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato della UE. Per i cittadini extraeuropei è necessario essere muniti di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del d.lgs 286 del 1998).
  • Residenza in Italia e convivenza con il bebè (il genitore richiedente e figlio devono risiedere nello stesso nucleo familiare e avere dimora abituale nello stesso Comune).
  • ISEE del valore inferiore a 25.000 euro, in corso di validità, senza errori ed omissioni (per le annualità che prevedevano tale vincolo).

Distinzioni tra stati della domanda: sospesa, respinta ed evidenza

È utile chiarire la terminologia utilizzata dai sistemi telematici INPS, che spesso genera confusione tra i cittadini:

  • Domanda Accolta: La pratica è regolare e i pagamenti sono in fase di disposizione.
  • Domanda Sospesa: In genere, le domande risultano “sospese” dopo che il sistema riscontra discordanza tra quanto dichiarato in DSU dal nucleo familiare e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR).
  • Domanda Respinta: Indica che la richiesta non ha superato i controlli di merito o di forma.
  • Stato "Evidenza": In tali casi significa che le domande hanno necessità di un supplemento istruttorio.

Per quanto concerne le dinamiche di sblocco, se l’utente non presenta alcun documento giustificativo, né ha rettificato l’attestazione ISEE o presentato una nuova DSU, oppure i documenti presentati non sono idonei a giustificare le omissioni e difformità, la domanda viene respinta. Alla domanda sbloccata invece, fanno seguito i pagamenti, che avvengono dopo le verifiche effettuate dagli uffici competenti.

infografica flussi istruttoria INPS

In tutti i casi, per poter ricevere correttamente i benefici, è possibile richiedere il riesame e aspettare l’esito dopo aver preso visione delle motivazioni e le cause di respingimento. L’esito è consultabile direttamente dal cittadino nella procedura disponibile sul sito istituzionale inps.it, e dagli operatori di Sede nella specifica procedura presente sul portale intranet dell’Istituto. Ricordate sempre che il corretto e tempestivo aggiornamento dell’ISEE rappresenta il pilastro fondamentale per evitare la sospensione dei pagamenti e garantire la continuità del sostegno economico al proprio nucleo familiare.

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