Il sostegno alla natalità e all'accoglienza di nuovi membri in famiglia rappresenta un pilastro fondamentale delle politiche sociali, mirando a supportare le future madri e i genitori nell'affrontare le spese iniziali legate all'arrivo di un bambino. Tra le misure introdotte a tal fine, il "Premio alla Nascita", conosciuto anche come "Bonus Mamma Domani" o "Bonus Bebè", ha rappresentato per anni un contributo economico significativo. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio cos'è stato questo premio, a chi era rivolto, i requisiti necessari per accedervi, le procedure per la presentazione della domanda e le modalità di erogazione, contestualizzando anche il suo superamento e l'integrazione in nuove forme di supporto.

Cos'è il Premio alla Nascita (Bonus Mamma Domani)? Un Sostegno Economico Una Tantum
Il Premio alla Nascita è stato un contributo economico di euro 800,00, erogato direttamente dall'INPS in un'unica soluzione. Questo importo era destinato a ogni figlio nato, adottato o affidato, con l'obiettivo di fornire un aiuto concreto alle famiglie in occasione di questi importanti eventi. La sua natura di prestazione "una tantum" sottolinea il suo carattere di supporto iniziale, mirato a coprire le prime necessità legate all'arrivo del minore. Non si trattava quindi di un assegno mensile continuativo, bensì di un versamento singolo per ciascun minore che rispondeva ai criteri stabiliti dalla normativa.
Il beneficio, come stabilito dall’articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorreva alla formazione del reddito complessivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. Ciò significa che l'importo ricevuto non veniva considerato ai fini fiscali per il calcolo dell'imponibile complessivo della famiglia o del singolo beneficiario, garantendo che il premio mantenesse il suo valore pieno come sostegno economico.
A Chi Era Rivolto e i Requisiti Fondamentali per l'Accesso
La prestazione era rivolta specificamente alle donne in gravidanza o alle madri che si trovavano in una delle seguenti situazioni chiave:
- Compimento del settimo mese di gravidanza: Questa era la prima finestra utile per poter richiedere il bonus, segnando un momento importante nello sviluppo della gestazione.
- Parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza: Il beneficio era riconosciuto anche in caso di nascita prematura, garantendo che tutte le madri potessero accedervi indipendentemente dalla durata completa della gravidanza.
- Adozione nazionale o internazionale del minore: L'adozione doveva essere disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. Questo includeva sia i percorsi di adozione all'interno dei confini nazionali sia quelli che si concludevano con l'arrivo di un bambino da un paese estero.
- Affidamento preadottivo nazionale: Questo tipo di affidamento doveva essere disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983. Si riferiva alla fase antecedente all'adozione definitiva, durante la quale il minore veniva collocato presso la famiglia affidataria in vista di una futura adozione.
- Affidamento preadottivo internazionale: Similmente, l'affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34, l. 184/1983, rientrava tra gli eventi che davano diritto al premio.

Oltre al verificarsi di uno di questi eventi, le future madri dovevano possedere ulteriori requisiti per poter fare domanda del contributo:
- Residenza in Italia: Era fondamentale che la richiedente avesse la propria residenza abituale sul territorio italiano al momento della domanda.
- Cittadinanza italiana o comunitaria: Le cittadine italiane e quelle provenienti da paesi membri dell'Unione Europea potevano accedere al beneficio.
- Cittadine non comunitarie regolarmente presenti in Italia: Per le donne non appartenenti all'Unione Europea, la condizione essenziale era la presenza regolare in Italia, generalmente attestata da un permesso di soggiorno valido.
È importante sottolineare che, per ciascun minore (sia in caso di nascita che di adozione o affidamento), poteva essere presentata una sola domanda, evitando così duplicazioni o richieste multiple per lo stesso evento. In caso di parto plurimo, era richiesta l’indicazione di tutti i nati, poiché la prestazione era riconosciuta per ogni minore nato. Analogamente, nel caso di affidamento o adozione plurimi, era possibile presentare un’unica domanda con le informazioni di tutti i minorenni adottati o affidati oppure presentare una domanda per ogni minorenne adottato o affidato, garantendo il riconoscimento del beneficio per ogni singolo bambino.
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Quando Richiedere il Premio: Tempistiche e Finestre di Presentazione della Domanda
La domanda per il Premio alla Nascita poteva essere presentata in momenti specifici, legati allo sviluppo della gravidanza o al completamento delle procedure di adozione/affidamento, ed era soggetta a un termine di decadenza improrogabile.
La tempistica principale per la presentazione della domanda era:
- Dopo il compimento del settimo mese di gravidanza: Questo permetteva alle future madri di anticipare la richiesta del beneficio, potendo contare sull'importo anche prima della nascita effettiva del bambino. In questo caso, la domanda veniva presentata in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza.
- Comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento): Se la domanda non veniva presentata al settimo mese di gravidanza, era possibile presentarla successivamente. Il termine ultimo era fissato a un anno dalla data di nascita del bambino o dalla data in cui la sentenza di adozione era divenuta definitiva o dall'ordinanza di affidamento preadottivo. Questo forniva una finestra temporale estesa per coloro che non avessero potuto presentare la domanda in anticipo.
Le indicazioni di carattere generale sulle modalità e tempistiche di presentazione sono state fornite con le circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n., che hanno dettagliato la prassi operativa per l'accesso al beneficio. Con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4235, l'INPS aveva ulteriormente fornito chiarimenti e istruzioni riguardo a specifiche casistiche.
Un aspetto importante riguardava la presentazione delle domande in relazione al parto. Si prevedeva la possibilità di presentare due domande distinte: una al settimo mese di gravidanza e una seconda a parto avvenuto. Le altre quote dello stesso importo avrebbero potuto essere erogate, per ciascun figlio, a seguito della seconda domanda che l’interessata avrebbe dovuto presentare a parto avvenuto. Alternativamente, la domanda poteva essere presentata in un’unica istanza a parto già avvenuto. Questa flessibilità permetteva alle madri di scegliere la modalità più conveniente in base alle proprie necessità e tempistiche.
Documentazione Necessaria per la Richiesta
Per supportare la domanda del Premio alla Nascita, era fondamentale allegare la documentazione appropriata a seconda dell'evento per cui si richiedeva il beneficio. La procedura di acquisizione delle domande da trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, è stata illustrata con la nuova Circolare n., che ha guidato i richiedenti nella raccolta e trasmissione delle informazioni.
In caso di gravidanza (al compimento del settimo mese):
La richiedente doveva indicare alternativamente una delle seguenti opzioni per certificare lo stato di gravidanza:
- Numero di protocollo telematico del certificato: Questo certificato doveva essere rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da un medico convenzionato con l'ASL. Il numero di protocollo consentiva all'INPS di verificare direttamente l'autenticità e la validità del certificato.
- Indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS: Questa opzione era valida se il certificato era stato precedentemente inviato all'Istituto per una domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza, evitando così duplicazioni.
- Per le sole madri non lavoratrici: In questo specifico caso, era possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. Questi codici di esenzione sono tipicamente associati a visite ed esami diagnostici legati alla gravidanza fisiologica, fornendo una prova dello stato di gestazione.
In caso di parto già avvenuto:
Se la domanda veniva presentata in relazione al parto già avvenuto, la madre doveva autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino, incluso il Codice Fiscale del bambino, ovvero le informazioni che si rendessero necessarie per accedere al beneficio. Questa autocertificazione semplificava la procedura, affidandosi alla dichiarazione di responsabilità della richiedente.
In caso di adozione o affidamento:
La documentazione e le informazioni richieste variavano leggermente a seconda del tipo di evento:
- Adozione/affidamento nazionale: Era necessaria la sentenza divenuta definitiva o l'ordinanza di affidamento preadottivo, insieme alla data di ingresso in famiglia del minore.
- Adozione/affidamento internazionale: Anche qui, la sentenza definitiva o l'ordinanza di affidamento, con l'aggiunta di eventuali dettagli sull'adozione pronunciata nello stato estero e la data di ingresso in famiglia.
- Abbandono/affido esclusivo al padre: Questa era una casistica particolare in cui venivano richieste informazioni specifiche relative alla situazione di abbandono o all'affido esclusivo del minore al padre.
Per le cittadine non comunitarie:
Era richiesto un valido permesso di soggiorno che attestasse la loro regolare presenza in Italia, in linea con i requisiti di cittadinanza precedentemente menzionati.

Come Presentare la Domanda: Modalità e Canali Disponibili
La presentazione della domanda per il Premio alla Nascita era improntata alla massima accessibilità, offrendo diversi canali per l'invio telematico all'INPS. Come già accennato, la procedura di acquisizione delle domande era esclusivamente in via telematica, un approccio che mirava a semplificare e velocizzare l'iter burocratico.
Le principali modalità attraverso cui si poteva presentare la domanda erano:
- Online sul sito dell'INPS: I richiedenti potevano collegarsi direttamente al portale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L'accesso ai servizi online dell'INPS richiedeva l'autenticazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Questa modalità consentiva di compilare la domanda direttamente dalla propria abitazione, allegando la documentazione necessaria in formato digitale.
- Contact Center Integrato: Per coloro che preferivano un supporto telefonico, era disponibile il Contact Center dell'INPS. Il numero 803 164 era gratuito da rete fissa, mentre da rete mobile si poteva chiamare il numero 06 164 164, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore. Gli operatori del Contact Center erano in grado di fornire assistenza nella compilazione della domanda o, in alcuni casi, di acquisirla direttamente per conto del cittadino, previa identificazione.
- Enti di Patronato: Per chi necessitava di un'assistenza più strutturata e personalizzata, era possibile rivolgersi agli Enti di Patronato. Questi organismi, come ad esempio i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e altri dislocati su tutto il territorio nazionale, offrivano un servizio gratuito di consulenza e supporto nella compilazione e trasmissione telematica delle domande all'INPS. I Patronati agivano come intermediari, garantendo che la domanda fosse presentata correttamente e completa di tutta la documentazione necessaria, riducendo il rischio di errori o ritardi.
La scelta del canale dipendeva dalle preferenze e dalle competenze digitali del richiedente, assicurando che nessuno fosse escluso dalla possibilità di accedere al beneficio.
Modalità di Erogazione del Premio: Come Avveniva il Pagamento degli 800 Euro
Una volta che la domanda era stata presentata e accettata dall'INPS, l'Istituto provvedeva alla corresponsione del premio una tantum nelle modalità indicate dal richiedente direttamente nella domanda stessa. La flessibilità nei metodi di pagamento mirava a soddisfare le diverse esigenze dei beneficiari.
Le principali modalità di pagamento disponibili erano:
- Bonifico domiciliato: Questo permetteva al beneficiario di ritirare l'importo in contanti presso un qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido e il codice di riferimento della pratica.
- Accredito su conto corrente bancario o postale: Questa era una delle opzioni più comuni e convenienti. L'importo veniva versato direttamente sul conto corrente (bancario o postale) indicato dal richiedente, previa comunicazione dell'IBAN. Questa modalità garantiva sicurezza e immediatezza nell'accredito.
- Libretto postale: Similmente all'accredito su conto corrente, era possibile richiedere il versamento del premio su un libretto di risparmio postale intestato al richiedente.
- Carta prepagata con IBAN: Molti beneficiari optavano per l'accredito su carte prepagate dotate di codice IBAN. Questa soluzione offriva praticità e controllo delle spese, essendo la carta utilizzabile per acquisti o prelievi.
Era una condizione imprescindibile che il mezzo di pagamento prescelto fosse intestato al richiedente. Questa misura di sicurezza era volta a prevenire frodi e a garantire che il beneficio pervenisse direttamente all'avente diritto. Nel caso in cui l'avente diritto fosse minorenne o incapace di agire (ad esempio, il bambino stesso in caso di adozione o affidamento esclusivo), la domanda veniva presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell'avente diritto. In questi casi, il mezzo di pagamento doveva essere intestato al legale rappresentante o cointestato, a seconda delle specifiche normative e delle disposizioni dell'INPS.
L'INPS, attraverso i suoi sistemi informatici, gestiva l'intero processo di erogazione, dal controllo della domanda al versamento effettivo del premio, assicurando la corretta e tempestiva corresponsione del contributo economico.

Un'Evoluzione del Sostegno alla Natalità: L'Abrogazione del Bonus Mamma Domani e l'Avvento dell'Assegno Unico
È fondamentale porre l'accento su un cambiamento significativo nella struttura dei sostegni alla natalità in Italia. A decorrere dal mese di marzo 2022, il Premio alla Nascita o all’Adozione, noto anche come "Bonus Mamma Domani", è stato abrogato. Questo non significa che il supporto alle famiglie sia venuto meno, ma piuttosto che è stato integrato e riorganizzato all'interno di una misura più ampia e strutturata: l'Assegno Unico e Universale per i Figli.
Questa riforma ha rappresentato un riordino complessivo delle politiche familiari, accorpando diverse prestazioni che prima venivano erogate separatamente. L'obiettivo dell'Assegno Unico è semplificare il sistema, rendendo il supporto più equo e universale, ovvero esteso a tutte le famiglie con figli, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
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Insieme al premio alla nascita, l'Assegno Unico ha assorbito anche altre misure di sostegno, quali:
- L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.
- Gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili.
- L'assegno di natalità (il cosiddetto "Bonus Bebè" precedente al Bonus Mamma Domani).
Il passaggio all'Assegno Unico significa che, per gli eventi verificatisi a partire da marzo 2022, il Bonus Mamma Domani non può più essere richiesto in quanto tale. Le famiglie che soddisfano i requisiti di nascita, adozione o affidamento e che sono idonee all'Assegno Unico, riceveranno un supporto economico attraverso questa nuova prestazione, che prevede importi variabili in base all'ISEE del nucleo familiare e al numero dei figli, con maggiorazioni per specifiche condizioni (es. figli disabili, madri giovani, ecc.).
Questa evoluzione normativa mira a offrire un sostegno più consistente e continuativo per i figli a carico, dalla nascita fino al compimento dei 21 anni (o senza limiti di età in caso di figli disabili), superando la logica dei bonus "una tantum" o di quelli legati a specifiche categorie. Comprendere questa transizione è cruciale per le nuove famiglie, che devono ora orientarsi nel nuovo panorama dei sostegni statali.

Considerazioni Finali sul Contesto Normativo
La normativa che ha introdotto il Premio alla Nascita ha rappresentato, per un periodo, un punto di riferimento importante per le famiglie italiane. L'articolo 1, comma 353 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha fornito la base legislativa per questa misura, stabilendo i criteri di accesso e la sua natura di non concorso alla formazione del reddito complessivo, come precedentemente specificato, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Le circolari INPS, come la n. 39 del 27 febbraio 2017 e la n. del 16 marzo 2017, insieme al messaggio n. 4235 del 13 novembre 2020, hanno dettagliato le procedure applicative, fornendo indicazioni operative agli sportelli e ai cittadini. Questi documenti sono stati essenziali per l'implementazione pratica del bonus, chiarendo dubbi e fornendo linee guida su casi specifici, come la presentazione del certificato di gravidanza in originale o in copia autentica, le modalità di autocertificazione per il parto già avvenuto e le specifiche per adozioni e affidamenti nazionali e internazionali, inclusi quelli disposti con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983 o affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, legge 184/1983.
La storia del Premio alla Nascita riflette un percorso di adattamento delle politiche sociali alle esigenze delle famiglie, culminato nell'introduzione dell'Assegno Unico e Universale, una misura che promette di semplificare e rendere più efficace il supporto alla genitorialità in Italia. La conoscenza di queste evoluzioni è fondamentale per i cittadini, che possono così accedere ai benefici a cui hanno diritto, contribuendo al benessere dei propri figli e del proprio nucleo familiare.