Il Concepito nel Diritto Italiano: Una Tutela Condizionata ma Reale

La questione della "protezione appositamente concepita" si traduce, nel contesto giuridico italiano, in un complesso dibattito sulla soggettività e sui diritti del nascituro, ovvero dell'individuo che si trova ancora nel grembo materno. Sebbene la capacità giuridica piena sia formalmente acquisita solo al momento della nascita, l'ordinamento italiano riconosce al concepito una posizione giuridica di rilievo, caratterizzata da una tutela "condizionata" ma non per questo meno concreta. Questa tutela si articola su diversi piani, dal diritto civile a quello costituzionale, riflettendo una crescente attenzione alla dignità umana fin dagli stadi iniziali della vita.

Illustrazione che mostra le diverse fasi dello sviluppo embrionale e fetale

La Capacità Giuridica: Un Punto di Partenza Cruciale

Il punto cardine dell'ordinamento giuridico italiano, in merito alla soggettività, è sancito dall'articolo 1 del Codice Civile. Questo articolo stabilisce in modo inequivocabile che "la capacità giuridica si acquista al momento della nascita". Per "capacità giuridica" si intende l'idoneità ad essere titolari di diritti e doveri giuridici, ovvero la piena qualità di soggetto di diritto. L'acquisizione di questa capacità avviene con il distacco del feto dal grembo materno, evento che segna l'indipendenza fisiologica dalla madre e l'inizio della vita autonoma.

La scienza medico-legale definisce la nascita con l'acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno, che si realizza con l'inizio della respirazione polmonare. Le funzioni circolatoria e nervosa sono, invece, preesistenti. È importante notare che, ai fini dell'acquisto della capacità giuridica, è sufficiente la circostanza della nascita, non essendo invece necessaria anche la vitalità, ovvero l'idoneità fisica alla sopravvivenza. Ciò significa che un neonato, anche se muore subito dopo la nascita, ha comunque acquisito, seppur per pochi istanti, la capacità giuridica, con tutte le conseguenze che ne derivano, ad esempio in termini di diritti successori.

Tuttavia, la stessa norma del Codice Civile, all'articolo 1, comma 2, introduce una sfumatura fondamentale: "i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita". Questo significa che, pur non essendo ancora un soggetto giuridico a pieno titolo, il concepito è destinatario di una serie di tutele giuridiche la cui efficacia è sospesa, in attesa che si verifichi l'evento della nascita.

I Diritti del Concepito: Una Tutela "in Standby"

Nonostante la capacità giuridica si acquisisca formalmente con la nascita, l'ordinamento italiano non lascia il concepito privo di tutela. Al contrario, gli vengono riconosciuti specifici diritti, sebbene condizionati all'evento della nascita. Questi diritti si manifestano principalmente in due ambiti: le successioni e le donazioni.

Le Successioni Mortis Causa

L'articolo 462, comma 1, del Codice Civile è esplicito nel riconoscere la capacità di succedere a tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Questo significa che un individuo concepito al momento del decesso di una persona può essere chiamato all'eredità di quest'ultima, a condizione che nasca vivo. La legge presume concepito al tempo dell'apertura della successione colui la cui nascita avvenga entro 300 giorni dalla morte del "de cuius". Questo principio tutela il progetto genitoriale e la continuità patrimoniale, evitando che un concepito venga escluso dall'eredità per il solo fatto di non essere ancora nato.

Inoltre, l'articolo 462, comma 3, c.c. estende ulteriormente questa tutela, prevedendo che possano ricevere per testamento anche i figli di una persona vivente al tempo della morte del testatore, anche se non ancora concepiti. Questa disposizione mira a proteggere le future generazioni, consentendo ai genitori di disporre dei propri beni anche in favore di figli che potrebbero nascere in futuro.

L'amministrazione dei beni ereditati da un concepito è affidata al padre o, in sua mancanza, alla madre. In questo caso, non trova applicazione l'articolo 320 c.c. che prescrive l'amministrazione congiunta. L'eredità in questa situazione è soggetta alla disciplina dell'eredità giacente, ovvero alla disciplina dell'eredità priva del titolare.

Le Donazioni

Analogamente alle successioni, l'articolo 784, comma 1, del Codice Civile riconosce la capacità del concepito di ricevere per donazione. Una donazione può essere validamente fatta a favore di chi è soltanto concepito al momento dell'atto, o anche a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, seppur non ancora concepiti. Anche in questo caso, l'efficacia della donazione è subordinata all'evento della nascita.

L'amministrazione dei beni donati al concepito spetta al donante o ai suoi eredi. L'accettazione della donazione, invece, segue le norme generali e non quelle previste per la rappresentanza dei minori.

La Tutela Giuridica del Concepito nella Legislazione Complementare

Oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile, la tutela del concepito trova spazio anche in normative specifiche che affrontano tematiche delicate come la procreazione medicalmente assistita e l'interruzione volontaria di gravidanza.

Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)

La legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita, assicura espressamente tutela ai diritti del concepito in quanto soggetto coinvolto nelle procedure di PMA. L'articolo 1, comma 1, della legge n. 40/2004 afferma che "la procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge nel rispetto della vita umana dal suo inizio". Questa norma sottolinea l'intento del legislatore di garantire una protezione giuridica fin dalle primissime fasi dello sviluppo.

La giurisprudenza ha avuto modo di intervenire su questioni relative alla PMA, ad esempio in merito alla diagnosi preimpianto. In un caso, è stato sollevato un giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge n. 40/2004, che poneva dei limiti alla diagnosi preimpianto in caso di patologie temporanee. La Corte ha espresso dubbi sulla consistenza del divieto di impianto in caso di patologie temporanee, suggerendo una possibile interpretazione più flessibile della norma a fronte di rischi concreti per la salute della madre.

Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) e Tutela della Maternità

La legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria di gravidanza, pur disciplinando le condizioni in cui è possibile interrompere una gravidanza, riconosce implicitamente la tutela della vita umana "dal suo inizio". L'articolo 1, comma 1, della legge n. 194/1978 afferma che lo Stato tutela la vita umana "dal suo inizio".

Questa legge, pur consentendo l'IVG, ha come presupposto un bilanciamento tra diversi interessi, tra cui la salute e la libertà di scelta della donna, e la tutela della vita nascente. L'articolo 1 della legge n. 194 del 1978 afferma un principio di contenuto più specificamente normativo, quale è quello per cui l'interruzione volontaria della gravidanza non è mezzo per il controllo delle nascite.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato la complessità di questo bilanciamento. Ad esempio, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 27 del 1975, ha affermato che il concepito è titolare di una posizione soggettiva meritevole di protezione, anche se non pienamente equiparabile a quella del nato. Tale protezione trova legittimazione negli articoli 2 e 31 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona umana e pongono l'onere allo Stato di sostenere la maternità, proteggendo la madre e il bambino anche prima della nascita.

La Corte ha anche chiarito che la legge non può dare agli interessi del concepito una prevalenza totale ed assoluta, negando agli altri beni in considerazione adeguata protezione. Ciò implica che la tutela del concepito debba essere bilanciata con altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti, come la salute e l'integrità psicofisica della madre.

Tre donne che hanno abortito rispondono a chi vuole cambiare le legge 194: "Non siamo assassine"

La Giurisprudenza: Affermare i Diritti del Nascituro

La giurisprudenza, in particolare quella della Corte di Cassazione, ha giocato un ruolo fondamentale nel definire e rafforzare la posizione giuridica del concepito. In numerose pronunce, è stato riconosciuto al nascituro il diritto di ottenere il risarcimento del danno conseguente a condotte illecite che abbiano pregiudicato la sua integrità fisica o il suo futuro.

Danno alla Salute e all'Integrità Fisica

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il diritto alla salute spetta anche al nascituro. Se durante la gravidanza si verificano danni alla salute del feto per colpa medica, e se il bambino nasce vivo, egli ha diritto a un risarcimento per i danni subiti. Un esempio significativo è la sentenza n. 11750 del 15 maggio 2018, con cui la Corte ha riconosciuto ai genitori il diritto di chiedere, in nome e per conto del figlio minore, il risarcimento del danno per menomazioni derivanti dal parto, tali da causare al giovane una presuntiva diminuzione della capacità lavorativa e produttiva.

Allo stesso modo, la Cassazione ha sancito che la morte di un feto non può essere equiparata alla morte di un figlio nato vivo, ma ha confermato il diritto al risarcimento del danno per la "perdita del potenziale rapporto parentale con il nascituro" a dei genitori che, a causa di un errore medico, avevano visto frantumarsi il loro progetto di genitorialità. Questo segna un'evoluzione rispetto alla precedente giurisprudenza, che riconosceva prevalentemente solo il danno fisico.

Danno da Uccisione del Genitore

La giurisprudenza ha esteso la tutela anche ai casi in cui il padre venga ucciso durante la gestazione della madre. Nella sentenza n. 5509 del 10 marzo 2014, la Cassazione ha riconosciuto al figlio, ancora non nato, il risarcimento del danno patito per la morte del padre, dovuta a un incidente stradale verificatosi per imperizia del guidatore. La Suprema Corte ha sottolineato che la relazione con il padre naturale crea un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge, in quanto contribuisce a una più equilibrata formazione della personalità del minore.

In questi casi, la madre può agire, in qualità di titolare della responsabilità genitoriale e legale rappresentante del nascituro, al fine di far accertare i danni subiti dalla stessa in conseguenza dell'evento lesivo ascrivibile al terzo che ha prodotto l'evento dannoso.

Diagramma che illustra i diritti del concepito e le loro condizioni

Il Concepito come Soggetto di Diritto "in Potenza"

La giurisprudenza e la dottrina concordano nel qualificare la posizione giuridica del concepito come una "soggettività giuridica condizionata" o "in potenza". Il concepito è già considerato un soggetto di diritto, portatore di interessi meritevoli di tutela, ma l'efficacia dei diritti riconosciuti è sospesa fino al verificarsi dell'evento nascita.

Questa visione si fonda sull'idea di una tutela graduale e progressiva della vita umana, che inizia ben prima del primo respiro autonomo. È una scelta di civiltà giuridica che riflette l'attenzione per la dignità umana anche nei suoi stadi iniziali.

La Prospettiva Internazionale

Il dibattito sulla tutela del concepito non è esclusivo dell'ordinamento italiano. A livello internazionale, diverse convenzioni e legislazioni nazionali affrontano la questione con approcci differenti.

  • Convenzione di Oviedo: Alcune disposizioni della Convenzione di Oviedo, ratificata anche dalla Comunità Europea, affermano finalità di bilanciamento e tutela simili a quelle presenti nell'ordinamento italiano.
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: L'articolo 3 della Carta sancisce principi in tema di consenso libero e informato, divieto di pratiche eugenetiche e divieto di clonazione riproduttiva, riflettendo una generale attenzione alla dignità della persona umana fin dal suo inizio.
  • Germania: Nel 1993, la Corte costituzionale federale tedesca ha sostenuto la tesi che la Grundgesetz garantisce il diritto alla vita dal concepimento, pur lasciando al parlamento la discrezionalità di non punire l'aborto nel primo trimestre di gravidanza.
  • Francia: La giurisprudenza francese ha affrontato il tema dell'omicidio involontario in relazione all'aborto, con decisioni che hanno talvolta annullato condanne per ginecologi che avevano provocato per errore l'aborto di una paziente.
  • Irlanda: L'Ottavo Emendamento alla Costituzione irlandese, noto come "Pro-Life Amendment", ha introdotto un esplicito riconoscimento del diritto alla vita dal concepimento.
  • Altri Paesi: Diverse Costituzioni di paesi latinoamericani, come Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay e Perù, riconoscono la protezione della vita fin dal concepimento.

Conclusioni Preliminari: Un Diritto in Evoluzione

In conclusione, il concepito nel nostro ordinamento giuridico italiano è un soggetto giuridico in divenire. La sua personalità giuridica è condizionata alla nascita, ma è comunque strutturata e riconosciuta, con una serie di diritti che, pur essendo in "standby", sono effettivi e tutelati. Il diritto lavora per offrire una protezione anticipata, che guarda al concepito non come a un oggetto passivo da salvaguardare, ma come a un soggetto portatore di diritti futuri, già inserito nel sistema giuridico. La continua evoluzione della giurisprudenza e il dibattito legislativo in corso dimostrano come la tutela del nascituro sia un tema dinamico, destinato a rimanere centrale nel panorama giuridico e sociale.

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