Il sistema di welfare italiano in materia di genitorialità ha subito nel corso degli anni una profonda evoluzione, trasformandosi da una serie di tutele frammentate a un corpus normativo più organico, volto a conciliare le esigenze di cura della famiglia con la vita professionale. Con le recenti innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio e i decreti attuativi del Jobs Act, il quadro dei congedi parentali è diventato uno strumento essenziale per i lavoratori dipendenti e, in parte, per quelli autonomi.

Il quadro normativo: dai decreti del Jobs Act alla Legge di Bilancio
La base legislativa che regola il sostegno alla maternità e alla paternità è rappresentata dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Questo testo è stato il fulcro su cui si sono innestati numerosi interventi successivi.
Tra i passaggi fondamentali della riforma del mercato del lavoro, spicca il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act, che ha ridisegnato la normativa in materia di congedi parentali con l'obiettivo dichiarato di estendere il diritto di astensione dal lavoro per i genitori. Successivamente, il Decreto legislativo n. 81/2015 ha integrato tale disciplina offrendo una visione organica dei contratti di lavoro. La normativa è oggi ulteriormente arricchita dalle disposizioni della Legge di Bilancio (inclusa la Legge 30 dicembre 2024, n. 213), che ha introdotto misure strutturali volte a elevare il livello di protezione economica durante i periodi di congedo.
Requisiti e beneficiari: chi può fruire del congedo
Il congedo parentale, o astensione facoltativa, è un diritto riconosciuto ai genitori lavoratori in costanza di rapporto di lavoro. Se sei un lavoratore subordinato, puoi fruire di un congedo per la cura di ciascuno dei tuoi figli fino al compimento dei 12 anni di età. Il congedo può essere fruito anche su base oraria, rendendo lo strumento estremamente flessibile.
Limiti temporali e ripartizione tra i genitori
Il totale complessivo dei periodi di congedo parentale di cui i genitori possono beneficiare non è fisso, ma dipende dalle modalità di utilizzo:
- Misura standard: Ciascun genitore ha diritto a sei mesi di congedo. Il totale complessivo tra i genitori non può superare i 10 mesi.
- Incentivo alla condivisione: Se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo, il totale complessivo per la coppia è elevato a 11 mesi.
- Genitore single: In caso di genitore solo, il diritto all'astensione è riconosciuto per 11 mesi complessivi. Per genitore solo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Adozioni e affidamenti
In caso di adozione di un minore, a prescindere dalla sua età, il genitore può fruire del congedo parentale entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il compimento della maggiore età. La disciplina si applica equamente ai genitori adottivi e affidatari.
Lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi hanno diritto a una tutela specifica, che prevede il congedo parentale per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, differenziandosi per modalità e durata rispetto ai dipendenti.

L'indennità di maternità e il sostegno economico
Uno degli aspetti più rilevanti della normativa riguarda l'indennità percepita durante il periodo di astensione. La legge prevede l'elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per periodi specifici, al fine di incentivare i genitori a usufruire del congedo.
La progressione della retribuzione (Legge di Bilancio 2025)
A partire dal 2025, per i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo entro i 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia), sono state introdotte le seguenti tutele:
- Primo mese: indennizzato all'80%.
- Secondo mese: indennizzato all'80%.
- Terzo mese: indennizzato all'80%.
È importante sottolineare che queste misure non sono aggiuntive rispetto ai 10/11 mesi complessivi, ma rappresentano un'elevazione della soglia retributiva. Dopo tali periodi, il congedo parentale è indennizzato al 30% della retribuzione per un ulteriore periodo (fino a 9 mesi totali indennizzati per entrambi i genitori o per il genitore solo), a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Maternità obbligatoria
La legge prevede l'obbligo di astensione dal lavoro per la lavoratrice madre per un periodo di 5 mesi complessivi (solitamente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo). Tale periodo è retribuito all'80% tramite indennità INPS, spesso integrata al 100% dalla contrattazione collettiva. In caso di parto prematuro o ricovero del neonato, la normativa garantisce tutele aggiuntive, consentendo di sommare i periodi non goduti.
COME FARE DOMANDA DI CONGEDO PARENTALE ONLINE | Guida passo passo sul sito INPS
Trasformazione del rapporto di lavoro e tutela del posto
Oltre al congedo parentale, la legge offre alternative per gestire la conciliazione vita-lavoro. È possibile richiedere la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a part-time, con una riduzione dell'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a rispondere alla richiesta entro 15 giorni.
Protezione contro il licenziamento
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera anche in caso di adozione o affidamento. Qualsiasi dimissione presentata durante questo periodo deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro per evitare risoluzioni del rapporto non volontarie.
Rientro al lavoro
Al termine del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice madre ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all’inizio del periodo di gravidanza. La giurisprudenza ha confermato che l'azienda non può discriminare o pregiudicare la carriera della dipendente a causa dell'assenza per maternità, equiparando, ai fini dell'anzianità di servizio, il periodo di astensione al servizio effettivo.
Strumenti di verifica: il contatore dei congedi
Per facilitare la gestione dei periodi di astensione, l'INPS ha messo a disposizione dei cittadini, a partire dal 30 giugno 2025, la funzionalità "Consulta contatori congedo parentale". Attraverso il servizio online "Domande di maternità e paternità", i genitori possono verificare in autonomia:
- Il totale dei periodi richiesti e autorizzati.
- I giorni riconosciuti con o senza indennità.
- Lo stato di lavorazione delle proprie domande.
Questo strumento permette una pianificazione precisa, tenendo conto dei limiti individuali e di coppia stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001, evitando sforamenti che potrebbero comportare la perdita dell'indennità o la fruizione di permessi non retribuiti.

Particolarità del settore scolastico e casi specifici
Il personale scolastico gode di alcune norme contrattuali di miglior favore. Ad esempio, il primo mese di congedo parentale è spesso retribuito per intero, in deroga alla normativa generale. Analogamente, la giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 4293/2008) ha chiarito che il padre può fruire dei riposi retribuiti anche nel caso in cui la madre sia casalinga o non lavoratrice dipendente, estendendo di fatto la portata protettiva del congedo a una platea più ampia di famiglie.
Il prolungamento del congedo è inoltre previsto per assistere un figlio con disabilità in situazione di gravità. In tal caso, il genitore può assentarsi fino a tre anni entro il dodicesimo anno di età del bambino, garantendo un supporto continuativo in contesti di fragilità certificata. Il rispetto dei diritti legati alla genitorialità non è solo un dovere contrattuale del datore di lavoro, ma un pilastro costituzionale volto a garantire parità di trattamento e benessere familiare in ogni ambito lavorativo.
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