Guida Completa alla Maternità, Paternità e al Congedo Parentale INPS

Le misure assistenziali a sostegno della genitorialità, come il congedo di maternità e di paternità, il congedo parentale, l’assegno unico universale e i diversi bonus per i nuovi nati, rappresentano un aiuto fondamentale per rispondere alle sfide quotidiane di molte famiglie italiane. Sebbene tali strumenti abbiano contribuito, soprattutto negli ultimi anni, a promuovere una maggiore parità di genere nella condivisione delle responsabilità di cura, le donne rimangono ancora le principali beneficiarie di molte forme di tutela. Questa guida analizza nel dettaglio i pilastri dell’assistenza genitoriale, con un focus particolare sulle novità normative più recenti.

illustrazione schematica del sistema di welfare genitoriale in Italia

Il Congedo di Maternità Obbligatorio

Il congedo di maternità obbligatorio è un diritto esclusivo della madre lavoratrice e ha una durata predefinita di cinque mesi. La ripartizione standard prevede due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo l’evento.

In caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data prevista e quella effettiva vengono aggiunti al periodo post-parto. Analogamente, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto (a causa di un parto anticipato rispetto alla data prevista) vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto, anche qualora si superi il limite complessivo di cinque mesi.

Flessibilità e Casi Speciali

La lavoratrice ha la facoltà di usufruire della cosiddetta "flessibilità del congedo", astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionato) e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Esiste inoltre la possibilità di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi, sempre sotto certificazione medica. Nei casi di parto prematuro con ricovero del neonato (sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale) o di altre ipotesi in cui si renda necessario il ricovero ospedaliero del bambino, la madre ha facoltà di sospendere il congedo di maternità e riprendere l’attività lavorativa, per poi fruire del periodo residuo a partire dalle dimissioni del piccolo.

Il Congedo di Paternità Obbligatorio

Anche i papà godono di un periodo di astensione dal lavoro: il congedo di paternità obbligatorio. Questo spetta ai papà lavoratori dipendenti per un periodo di dieci giorni, da fruire nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data prevista del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita. È fondamentale ricordare che il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Esiste inoltre il congedo di paternità alternativo, che viene concesso al padre in casi specifici quali la morte o la grave infermità della madre. In tali eventualità, il congedo dura quanto il periodo di astensione non fruito dalla madre, decorrendo dalla data in cui si verifica l'evento.

infografica sulle differenze tra congedo obbligatorio e facoltativo

Il Congedo Parentale: Struttura e Novità

A differenza della maternità, il congedo parentale è un diritto che spetta sia alla madre che al padre, in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di un periodo di astensione facoltativa finalizzato alla cura e ai bisogni affettivi del minore.

Elevazione a 14 anni (Novità 2026)

Dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio ha esteso da 12 a 14 anni il limite di età entro cui è possibile fruire del congedo parentale per i lavoratori dipendenti. Questa modifica non aumenta il numero di mesi a disposizione, ma amplia il periodo temporale in cui i genitori possono utilizzare i mesi residui non ancora fruiti.

Ripartizione dei mesi e indennità

La durata massima complessiva, tra i due genitori, non è superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.

  • Alla madre lavoratrice dipendente spettano massimo sei mesi.
  • Al padre lavoratore dipendente spettano massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione per almeno tre mesi.
  • Al genitore solo (padre o madre, inclusi casi di affidamento esclusivo ex art. 337-quater c.c.) spettano massimo undici mesi.

L'aumento dell'indennità (80% della retribuzione)

La normativa recente ha introdotto importanti incrementi economici per favorire la conciliazione vita-lavoro:

  1. 1° mese: pagato all'80% entro i sei anni di vita del figlio (dal 1° gennaio 2023).
  2. 2° mese: pagato all'80% entro i sei anni di vita del figlio (dal 1° gennaio 2024).
  3. 3° mese: pagato all'80% entro i sei anni di vita del figlio (dal 1° gennaio 2025).

Questi tre mesi all'80% non sono aggiuntivi rispetto al tetto massimo di 10/11 mesi, ma rappresentano un'elevazione dell'indennità. Per i periodi successivi o per i restanti mesi, l'indennità è pari al 30% della retribuzione. I periodi oltre i 9 mesi, se richiesti, sono indennizzati al 30% solo se il richiedente possiede un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS.

CONGEDO PARENTALE - COME CHIEDERLO IN AUTONOMIA (TUTORIAL 2024)

Procedura di richiesta: come muoversi sul portale INPS

Dal 30 giugno 2025, il portale INPS offre la funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”, che permette ai genitori di verificare in autonomia i periodi di congedo già richiesti, quelli autorizzati (con o senza indennità) e i giorni ancora spettanti.

Come inviare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso:

  • Il portale web INPS, accedendo all’area personale tramite SPID, CIE o CNS.
  • Il Contact Center multicanale (numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da cellulare).
  • Un patronato o un intermediario abilitato.

È fondamentale, dopo aver inviato la domanda all'Istituto, darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro per permettere una corretta gestione delle assenze. In caso di fruizione del congedo a ore, il preavviso deve essere di almeno 2 giorni, mentre per la fruizione giornaliera o mensile è consigliato un preavviso di almeno 5 giorni.

Struttura e fruizione

Il congedo può essere fruito in modalità:

  • Continuativa: un periodo unico di assenza.
  • Frazionata: più periodi separati.
  • A ore: se previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL).

Il sistema di indennizzo è oggi più che mai mirato a sostenere i genitori nei primi sei anni di vita del minore. Gli esempi forniti dalle circolari INPS chiariscono bene come l'elevazione dell'indennità all'80% sia legata alla data di nascita del figlio e alla fine del congedo di maternità obbligatorio: è necessario, per esempio, che quest'ultimo sia terminato dopo il 31 dicembre 2024 per accedere all'indennità per il terzo mese, se i periodi di congedo vengono fruiti a partire dal 1° gennaio 2025.

diagramma di flusso delle decisioni per la domanda INPS

Disabilità e Casi Particolari

Il congedo parentale, in presenza di handicap grave del minore (Legge 104/92, art. 3 comma 3), prevede tutele rafforzate. È possibile ottenere il prolungamento del congedo fino a un totale di tre anni complessivi, fruibili entro il limite di età previsto per la categoria di lavoratore, purché il minore non sia ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, salvo espressa necessità medica.

Il genitore solo, ovvero il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo, ha diritto a una maggiore tutela in termini di flessibilità e durata del congedo parentale (fino a 11 mesi). Questo riflette un'attenzione crescente verso le nuove forme di composizione familiare e verso la necessità di conciliare la carriera lavorativa con le esigenze di cura del figlio, indipendentemente dalla situazione coniugale dei genitori.

Ogni genitore, prima di pianificare l'assenza, è incoraggiato a consultare il proprio fascicolo previdenziale online per assicurarsi di avere contezza dei periodi di congedo già utilizzati, dei giorni ancora disponibili e dell'esito dell'istruttoria delle precedenti richieste. La digitalizzazione dell'intero processo, attraverso il portale della famiglia e della genitorialità, ha reso l'accesso a questi diritti più trasparente e veloce, riducendo le distanze burocratiche tra il cittadino e l'INPS.

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