Il matrimonio romano: maschio, femmina e la funzione della procreazione

1. Cenni introduttivi e inquadramento storico

La società civile accoglie quella coniugale e alla comunanza di vita dei due coniugi assegna rispetto e considerazione. Il matrimonio romano è valido e rileva giuridicamente solo nell’ipotesi in cui un uomo sposi una (sola) donna, andando così a formare un nucleo familiare entro una stabile convivenza; devono poi ricorrere precisi presupposti giuridici: è noto infatti, come ne sia elemento costitutivo la sussistenza del conubium, da intendersi come capacità matrimoniale reciproca. È di certo problematica la ricerca di una definizione univoca e valida per ogni epoca: si tratta infatti, di identificare un’immagine stabile all’interno di un mosaico i cui tasselli e le cui tonalità di colore si trovano, per secoli, in continua formazione e mutamento. Ma è vero anche che la monogamia, la stabilità e l’esigenza della finalità riproduttiva possono dirsi elementi comuni e costanti, tipici del matrimonio romano.

rappresentazione classica di una coppia di sposi romani

Il matrimonio di età classica si fonda essenzialmente sull’affectio maritalis, ovvero sulla reciproca volontà di considerarsi marito e moglie ed ha come fine quello della procreazione di figli (legittimi). Con il passare del tempo si riconosce, infatti, una minore rilevanza della forma - che aveva fortemente connotato il matrimonio di età preclassica - ed una netta prevalenza della ‘sostanza’: il rapporto coniugale inizia e perdura fondandosi sul consenso dei due coniugi, sulla maritalis affectio, a prescindere dalle forme con le quali l’unione viene contratta.

2. Consenso, Affectio Maritalis e distinzioni tra unioni

Dopo la manifestazione di voluntas iniziale, deve poi perpetuarsi un continuo e reciproco consenso coniugale, in grado di confermare l’intenzione di considerarsi sposi nella quotidianità. Solo nel matrimonio il ‘consenso (continuo)’ è identificabile con l’affectio maritalis: altre forme di convivenza possono in realtà manifestare solo alcuni degli elementi peculiari del matrimonio. Nel concubinato, ad esempio, il consenso è, sì, continuo, ma è privo di quella reciproca considerazione che connota il rapporto coniugale. La prigionia di guerra rappresenta, ad esempio, un episodio ‘critico’ per le sorti del matrimonio. La materia conoscerà un avvicendamento nella sua regolamentazione: con riferimento al matrimonio classico, l’incapacità giuridica determinata dalla captivitas priva il prigioniero del conubium, impedisce la piena e continua manifestazione di affectio maritalis e comporta l’automatico scioglimento del matrimonio. Nel caso in cui il captivus ritorni poi in patria, occorrerà infatti nuovamente manifestare il consenso matrimoniale, contraendo un ‘nuovo’ matrimonio.

3. La condizione femminile e il ruolo della donna

La condizione femminile non segue un processo uniforme e coerente e la storia della posizione giuridico-sociale della donna è perfettamente riassumibile nelle efficaci parole di Brutti: “lo studio diacronico della condizione femminile nella società romana si traduce nell’osservazione di un diagramma, con picchi alti e bassi per quanto riguarda la concreta possibilità di esprimere autonomamente la propria volontà. Con un’ambiguità ricorrente tra il silenzio e l’iniziativa indipendente. La quale non può non avere risvolti ed effetti giuridici. Entro questa ‘comunanza di vita’ si evidenzia come alla donna sia affidata l’amministrazione della casa, così come l’economia domestica; al marito, in quanto titolare della patria potestas sui figli, spetta il potere disciplinare sulla discendenza, sebbene, col tempo, i comportamenti troppo severi vengano contenuti sia per intervento pubblico, sia in quanto alla madre è concesso qualche rimedio giuridico-processuale volto a contrastare l’eccessiva severità del padre.

Sebbene la donna non abbia mai la possibilità di esercitare la potestas sui figli, non ne possa adottare e non possa neppure avere un vero e proprio ruolo giuridico su quelli naturali, essa tuttavia, assolto il dovere di assicurare una discendenza legittima al marito, svolge (opportunamente) la primaria funzione di educatrice nei confronti della progenie; la trasmissione della cultura e dei valori va di certo considerata un compito di primaria importanza. L’assegnazione alla figura materna del compito educativo e del dovere di trasmettere la memoria storica culturale familiare contribuisce a definire il ruolo della donna entro la familia proprio iure, attenuando, almeno in questo, la semplicistica visione della famiglia romana come società completamente sbilanciata sulle prerogative della figura maschile. È pur vero che, stando alle parole dei giuristi, “per quanto riguarda molti aspetti del nostro diritto, la condizione delle femmine è peggiore di quella dei maschi”, ma è altrettanto noto che la donna sui iuris, sposata sine manu, possiede una capacità di porre in essere atti vincolanti sul piano giuridico, talora con l’assistenza del tutore, a volte - e sempre di più col passare del tempo - in piena autonomia.

statua romana rappresentante una matrona

4. Procreazione, aborto e tutela del nascituro

Le conoscenze mediche dell’epoca non consentivano un adeguato monitoraggio dell’avanzare della gravidanza: le maggiori cautele dovevano, infatti, essere adottate dalla donna stessa. Plinio il Giovane, nelle sue Lettere ai familiari, annunciando al suocero l’aborto della propria moglie Calpurnia, ne mette in luce gli aspetti umani, nonché gli interessi privati ad avere una discendenza. La fonte conferma che, laddove sia spontaneo, l’aborto non determina conseguenze giuridiche: si noti l’utilizzo del termine ‘error’ e non di ‘culpa’; la moglie di Plinio non ha infatti osservato le cautele richieste da una gravidanza, ma l’evento è privo di responsabilità, in quanto la donna non era consapevole del proprio stato.

Nel contesto romano, alla decisione di interrompere una gravidanza possono presiedere le più disparate ragioni: vi sono determinazioni che riguardano il sentire più intimo della donna e decisioni che, diversamente, sono eterodirette, i cui presupposti sono da ricercare in motivi di ordine sociale o economico, finalizzati talvolta a riparare le conseguenze dei costumi più dissoluti o di scandalosi adultèri. La gravidanza poteva poi svelare una relazione adulterina o, comunque, extramatrimoniale, magari non condivisa dalla famiglia di appartenenza, in particolare dal capofamiglia.

5. L'evoluzione scientifica e sociale dei sessi

Il maschio? «Gettiamo il guanto della disfida» scrivevano in Sicilia le donne - femministe ante litteram - su un loro giornale La tribuna delle donne rivendicando il diritto di essere partecipi anch’esse nella creazione di una nuova società. La continuità della specie è ‘femmina’: basta osservare una donna incinta per avere la prova di un «qualcosa di creativo in più» oltre al normale e paritario contributo che l’ovulo femminile e lo spermatozoo maschile danno al momento della fecondazione: 23 cromosomi a testa. Più ci si addentra nell’origine della specie, nella continuità della specie, nel discorso dei sessi, meno si capisce, ‘naturalmente parlando’, come il maschio si sia messo al centro dell’universo.

Bruna Tadolini: "L’evoluzione al femminile. Il contributo delle femmine all’evoluzione dell’uomo"

Mary Jane Sherfey, in ‘The nature and evolution of the female sexuality’, spiega scientificamente che dall’embriologia moderna si è appreso come la teoria della bisessualità del feto nel primo periodo di gestazione sia fasulla. Il cromosoma base della cellula sessuale è quindi la X (presente in entrambi i sessi) e nell’evoluzione dell’essere umano è ancora il sesso femminile (primo periodo del feto) il sesso base.

6. La Familia: concetto e struttura

Ulpiano, giurista del 3° sec. d.C., ci ricorda che la famiglia può essere intesa in vari modi, sia riguardo ai beni che alle persone. Il diritto romano antico, quello delle XII Tavole, riconosceva la familia come un nucleo unitario sebbene composto di molte persone. Era il pater familias ad esercitare il potere, includendo non solo i figli ma anche gli schiavi e i beni, utilizzati per le attività agricole o per la pastorizia. Nel corso dell'esperienza romana, il concetto di famiglia è variato enormemente. Da una struttura quasi di "azienda domestica", si è passati ad una concezione più incentrata sulla comunanza di vita, pur mantenendo il principio dell'accrescimento (augescere) della discendenza come fine primario della struttura sociale.

7. Diritto, natura e animali

I giuristi romani non ignoravano il rapporto tra il diritto naturale e la natura biologica. Ulpiano, in D. 1.1.1.3, estende le riflessioni sul diritto anche agli altri esseri animati, sostenendo che alcune forme di società siano comuni agli uomini e agli altri esseri viventi. Questo approccio riflette la consapevolezza che, al di là delle norme civilistiche, vi è una radice naturale che unisce tutti gli esseri dotati di vita, confermando che la riproduzione e l'educazione della prole siano impulsi biologici universali, riconosciuti anche dal pensiero giuridico dell'epoca.

infografica sulle varie tipologie di famiglia nel diritto romano

8. Il fidanzamento e la struttura matrimoniale

Iustum matrimonium, iustae nuptiae: queste le definizioni che ricorrono più spesso ad una attenta lettura delle fonti che descrivono il matrimonium rilevante per il diritto romano. Posto il fidanzamento in una fase prodromica al vincolo coniugale e funzionale allo stesso, le unioni vanno a costituire due distinti gruppi, quelle di diritto, corrispondenti al matrimonium iustum e quelle di fatto. Il ruolo assunto dal fidanzamento ha attraversato le diverse fasi della storia del diritto romano. Nell’età preclassica, emerge una disciplina rigida ed inflessibile che impone ai due giovani, una volta fidanzati, di non poter esimersi dall’obbligo di contrarre matrimonio, oltre al divieto assoluto di scioglimento. L’età classica, invece, si distingue per la capacità di attuare un giusto contemperamento tra i due principi del fidanzamento come promessa o come anticipazione del matrimonio. La legislazione augustea equiparerà poi il matrimonio al fidanzamento estendendo pertanto a quest’ultimo gli stessi requisiti, gli stessi divieti e anche i medesimi vantaggi previsti per i coniugi.

9. Tipologie di matrimonio: cum manu e sine manu

Il diritto romano ha conosciuto nel corso della sua evoluzione due diverse species di matrimonio, quello cum manu e quello sine manu: il matrimonio cum manu ha il dominio assoluto dei primi cinque secoli dell’impero. Il pater familias è unico padrone della famiglia e quindi di tutto ciò che essa comprende, persone e cose, in un tutt’uno indivisibile. La moglie è condotta in manu, ovvero concessa dal suo pater familias al consorte, il quale dal momento delle nozze la acquista, la introduce nella propria casa sottoponendola alla propria potestas. Il matrimonio sine manu, introdotto nel periodo classico, attraversa una prima fase in cui convive con quello cum manu riuscendo poi, via via, a ricavarsi sempre più spazio fino a diventare l’unica forma di matrimonio in uso. Anche in questo caso la famiglia appartiene al pater familias, ma rispetto ad essa la moglie è una estranea (sine manu), poiché ella continua ad appartenere alla famiglia di origine e ad essere subordinata alla potestas del proprio pater familias.

In una società come quella romana, attenta ad un controllo costante sulle condotte dei singoli, particolarmente in età repubblicana e augustea, non erano trascurate le forme di manifestazione, anche esteriore, della propria condizione personale. Impossibile, infatti, confondere le donne sposate da coloro le quali non lo fossero, a causa dei caratteristici segni distintivi di cui queste erano adorne, primi tra tutti le vittae, nastri con cui si cingevano il capo e la stola, una veste dai colori delicati e tenui, al contrario di quelli forti e vistosi degli abiti indossati dalle prostitute.

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